Dokument-Nr. 9018
[Erzberger, Matthias]: Il nuovo codice di diritto canonico nel giudizio di un professore cattolico di diritto ecclesiastico e di un professore protestante, vor dem 27. Januar 1918
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Il nuovo Codice della Chiesa cattolica, il Codex juris
canonici Pii X Pontificis Maximi jussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate
promulgatus, è stato variamente discusso da competenti delle due confessioni, primo
fra i quali, anche cronologicamente, il Triebs (Breslavia), professore di diritto
ecclesiastico e consigliere concistoriale arcivescovile. Il suo scritto è apparso nella
rassegna giuridica del giornale berlinese "Der Tag" (18 settembre 1917).Il professor Triebs fa notare che il nuovo Codice del diritto canonico è il frutto di dodici anni di lavoro e che dal Concilio di Trento sino al 1904 nel campo della legislazione ecclesiastica non fu compiuto tanto quanto nel breve spazio di tempo dal 1904 al 1914. Benedetto XV emanò per l'introduzione del codice una Costituzione datata dalla festa di Pentecoste 19161 nella quale, movendo dal punto di vista che la Chiesa è un organismo autonomo di uomini e quindi astrattamente produttrice di diritto, ricordò che la Chiesa ha sempre dato vita a un diritto indipendente, in tempi passati anche a molto diritto civile con vantaggio degli Stati. Nel corso degli anni − leggesi nella Costituzione − si è venuta accumulando un'enorme quantità di leggi delle quali una parte abrogata o caduta in dissuetudine, un'altra non più conforme ai tempi. Inoltre la dispersione delle leggi ecclesiastiche è tale che alcune sono rimaste ignote anche ai più esperti canonisti. Il Triebs osserva poi che il Papa, nella Costituzione in parola, si richiama al suo predecessore Pio IX, che intrapre-
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se l'opera della
codificazione; loda il lavoro della Commissione e, in forza della sua autorità, proclama
solennemente che, d'ora in poi, il Codice avrà vigore per tutta la Chiesa e cancellerà tutte
le leggi contrarie, i privilegi, e le consuetudini.Dilungandosi quindi, intorno alla disposizione della materia del Codice, il professor Triebs ricorda la ripartizione di essa in cinque libri ed osserva che quella tipica del vecchio Corpus juris canonici è abbandonata e che in particolare il "diritto matrimoniale" non costituisce più un libro a sé. La materia è ordinata per canoni e suddivisa, secondo il bisogno, in paragrafi e sottoparagrafi. Il nuovo Codice si distingue dal vecchio Corpus juris principalmente per la circostanza che dà il testo della legge astrattamente e non il fatto concreto con la decisione. Come in ogni codice moderno si lascia alla scienza giuridica ecclesiastica e civile d'indagare il senso della legge secondo le regole dell'ermeneutica giuridica. Spesso però il legislatore agevola l'interpretazione adducendo esempi ad illuminazione della sua definizione. Intorno al primo libro (Parte generale) il Triebs nota che per il canone 9 l'obbligatorietà delle leggi ecclesiastiche ha principio in capo a tre mesi dal giorno in cui è uscito il numero del giornale ufficiale della Chiesa contenete la legge; inoltre che le norme sul computo del tempo (canoni 31/35) sono affatto moderne e che nei titoli sui rescritti e privilegi sono stati risolti parecchi punti sin qui controversi.
Per quel che si riferisce al secondo libro (Persone)
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il Triebs ricorda che la maggior età comincia, come nel
Codice civile germanico, a 21 anno [sic] compiuto (canone 88). Il Triebs si compiace
delle definizioni del domicilio e quasi-domicilio date nei canoni 92 e seguenti, che
determinano anche i concetti di consanguineità e affinità. Interessante è secondo il Triebs
la modificazione del concetto di affinità, che d'ora in poi, come nel Codice civile
germanico, sorge col semplice consenso al matrimonio consumato (canone 97). Nuova pure
è, almeno nella sua formulazione, la distinzione delle persone giuridiche in "personae
morales et collegiales" e "non collegiales". Nel titolo riguardante i privilegi degli
ecclesiastici il Triebs rileva, come degno di menzione, che il molto discusso privilegio
degli ecclesiastici di non soggiacere alla competenza dei tribunali ordinari è, in
principio, mantenuto. Il titolo 3, sui doveri degli ecclesiastici, contiene una serie
di nuove disposizioni, destinate a promuovere la vita scientifica e ascetica degli
ecclesiastici (canone 124 e segg.) Secondo il canone 139 § 2 si
richiede una speciale licenza pontificia per l'esercizio della professione medica o
chirurgica. Interessante, secondo il Triebs, è pure che secondo il nuovo Codice i giudizi
della Rota e della Segnatura apostolica non soggiacciono all'approvazione del Papa e che è
vietato al vescovo di nominare suo vicario generale un prossimo parente.Intorno al terzo libro (Cose), parte prima, il Triebs dice che s'incontrano in esso alcuni periodi dommatici e liturgici i quali, a dir vero, non rientrano in un codice: essi però sono utili alla comprensione. Il Triebs nota poi che nel capitolo riguardante le irregolarità qualche cosa
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è stata cancellata e qualche altra rimaneggiata. Il
riordinamento chiaro e preciso di tutto il diritto matrimoniale è definito dal Triebs un
vero sollievo, quantunque, sostanzialmente, nulla sia stato, com'è naturale, cambiato. Egli
mette in rilievo che l'adozione, analogamente al paragrafo 1311 del Codice civile
germanico, non rappresenta più, come per l'addietro, un impedimento dirimente del
matrimonio, ma solo un impedimento differente; che inoltre l'età per compiere validamente il
matrimonio è stata portata a sedici e quattordici anni; che fra gli impedimenti del
matrimonio è stato soppresso il quarto grado di parentela collaterale. Inoltre è logico che
errore, costrizione, timore, condizioni non abbiano più posto sotto gl'impedimenti del
matrimonio ma nel consenso (canone 1081 e segg.). Quanto alla seconda parte del terzo
libro il Triebs richiama l'attenzione sulla disposizione del Canone 1240 § 3
secondo la quale il suicida non può avere sepoltura ecclesiastica solo se ha compiuto l'atto
premeditatamente. Nel capitolo che tratta dei tempi sacri, il Triebs trova interessante per
le condizioni della Germania che secondo il canone 1251 § 2 non è più vietato
di mangiare nello stesso pasto carne e pesce.Intorno al quarto libro, parte prima, il Triebs nota che la serie delle tre istanze è mantenuta e che si è adottato nel suo complesso il regolamento della Rota e della Segnatura apostolica del 1908.
Quanto al quinto libro, il Triebs rileva che il nuovo Codice ha introdotto la distinzione fra tentativo colposo e delitto mancato (canone 2212 e segg.).
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Il Triebs non scende ad una trattazione critica particolareggiata, ma dice tuttavia che sarebbe meglio di rendere accessibile a chiunque, per mezzo del commercio libraio, il disegno, come fece per il Codice civile il legislatore germanico: una critica fatta da più persone non sarebbe rimasta infruttuosa. Per esempio, dice egli, si può dubitare se la ripartizione tolta dalle "Instituzioni" di Gaio sia stata una scelta felice. Molte materie, come il diritto di consacrazione, quello d'investitura e quello patrimoniale sono state così scisse senza loro vantaggio. Le "cose" del terzo libro non sono un concetto precisamente determinato. Per i profani il Triebs osserva che non bisogna meravigliarsi delle molte eccezioni giacché un codice della Chiesa cattolica non poteva essere concepito e compilato così rigidamente come un codice nazionale. La materia è solo in piccola parte nuova: molto diritto delle Decretali è accolto nel Codice, ed è naturale che in esso si trovino le anticipazioni di Pio X. Il Triebs aggiunge poi che si deve esser soddisfatti delle numerose definizioni nelle quali il legislatore esprime chiaramente che cosa egli nel caso specifico intenda. In ciò risiede un vantaggio speciale in confronto di qualche moderno codice civile che ha lasciato alla scienza il compito della formulazione dei concetti. Il Triebs loda l'impeccabile impressione tipografica dell'opera e la cura grandissima del proto. Il canonista e il giudice ecclesiastico hanno ora a disposizione tutto il diritto della Chiesa riunito in un volume. Che cosa questo significhi può valutarlo solo chi ha esperimentato direttamente le difficoltà della giurisdizione ecclesiastica.
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Infine il Triebs fa notare che la pubblicazione del nuovo Codice della Chiesa cattolica, per opera di Benedetto XV, avviene in mezzo alla tempesta della guerra e che l'azione del Papa a favore della pace non poteva venir illuminata meglio che con questa pubblicazione la quale, senza riguardo a nazionalità, fornisce a circa trecentocinquanta milioni di cattolici il diritto in parte nelle circostanze più critiche della vita. Il nuovo Codice giunge come dalla sponda opposta della realtà quotidiana, piena d'odio e che calpesta il diritto, come un'opera di pace, di rasserenamento, per tutti, senza distinzione, nemici o amici, e vuole adempire le alte funzioni del diritto che il creatore e moderatore dell'uman genere ha dato per la vita e il benessere dell'umana società. La trattazione termina con la domanda se l'opera secolare sarà compresa anche sotto questo rispetto.
Nel campo protestante si è occupato del nuovo Codice soprattutto il professore di diritto ecclesiastico all'Università di Berlino, Ullrich Stutz. Nel fascicolo di novembre della "Internationale Monatsschrift di Cornicelius" egli pubblicò una descrizione del Codice e del suo contenuto prendendo in speciale considerazione il nuovo, e una recensione generale nel fascicolo d'ottobre della "Deutsche Literaturzeitung". Inoltre egli promise di iniziare presto all'Università di Berlino un pubblico corso di lezioni sul nuovo Codice. Di speciale interesse sono però i due articoli comparsi nel "Tag" del 29 settembre e del 20 ottobre nei quali egli dichiara l'atteggiamento del nuovo codice pontificio verso i seguaci di altre religioni e verso lo Stato.
Chiarendo la parte attribuita nel nuovo Codice ai se-
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guaci d'altre religioni lo Stutz muove
dal fatto che anche in esso i cristiani non cattolici e i cattolici scomunicati per eresia,
quantunque "escommunicati tollerati" sono rimasti. Bisogna dunque cercare dove nel Codice è
parola di tali a cattolici e loro sodalizi se si vuol informarsi del suo atteggiamento verso
i protestanti e la Chiesa evangelica. A dir vero, nel Codice la confessione protestante non
è mai esplicitamente per se stessa menzionata. Il professore di diritto ecclesiastico
berlinese fa rilevare che l'ammessa possibilità della comparsa di un protestante in un
processo ecclesiastico come difensore e come avvocato, e la tolleranza della presenza di un
protestante ad un servizio divino cattolico. [sic] Egli ricorda che il protestante non
partecipa punto ai Sacramenti, ma riceve il battesimo e può anche amministrarlo in caso di
necessità. Passando al diritto matrimoniale lo Stutz dice che il protestante può essere
anche ministro del matrimonio e ricevere questo Sacramento. Egli fa notare che il diritto
dei matrimoni misti della Chiesa cattolica è mantenuto e dice dubbio che un matrimonio
misto, stretto senza curarsi delle disposizioni della Chiesa, sia valido, come fu accordato
per l'Impero germanico da Pio X con la costituzione
"Provida"del 19 gennaio 1908 e poi all'Ungheria, considerata la
disposizione che tutte le leggi ecclesiastiche, generali e particolari, che contraddicano
alle disposizioni del nuovo Codice sono da ritenersi abolite, salvo che non sia disposto in
modo esplicito altrimenti nella legge speciale. Il codice parla, occasionalmente, di
matrimoni misti stretti in maniera illecita, che però sono validi. Lo Stutz manifesta la
speranza che l'episcopato germanico ottenga il
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to di questo speciale diritto tedesco. Ad ogni
modo il Codice non lascia alcun dubbio che il trascurare le accettate condizioni riguardanti
l'educazione cattolica di tutti i figli dà al coniuge cattolico innocente il diritto alla
"separatio tori mensae et habitationis", e che, invece, il coniuge cattolico colpevole
incorre, senz'altro, nella scomunica e nelle sue conseguenze. Lo Stutz fa rilevare che la
partecipazione attiva di cattolici a funzioni religiose di acattolici è di regola vietata,
mentre, secondo le circostanze, è permessa la partecipazione passiva ed esterna a funerali
religiosi non cattolici, matrimoni ed altre feste in esercizio di un ufficio civile o
honoris causa. Inoltre egli ricorda che per i protestanti può pregarsi, dirsi, anzi, perfino
la messa, ma non, come sin qui, per un defunto d'altra fede. L'accenno al divieto di
partecipazione di cattolici alle comunità religiose d'altri credenti e viceversa, come al
fatto che il Codice non si occupa dei sindacati cristiani, sicché per quel che li riguarda
rimane in vigore il diritto sinora vigente, soprattutto l'enciclica "Singulari
quadam"del 24 settembre 1912, conchiude l'enumerazione dei punti degni,
secondo lo Stutz, di menzione. Il suo giudizio sull'atteggiamento del codice verso i seguaci
d'altra fede lo Stutz lo manifesta in questi periodi che riproduciamo
integralmente:"Come si vede, l'antico rigore è sostanzialmente mantenuto. Tuttavia, per evitare la falsa impressione che potrebbe ingenerare l'enumerazione dei punti principali, che abbiamo tentato, occorre affermare esplicitamente che si tratta solo di appena una dozzina di prescrizioni disperse fra migliaia. Nel loro complesso
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e direttamente non si fa, come abbiamo detto, nel Codice,
parola dei seguaci d'altra fede. Il Codice si presenta come un ordinamento compiuto
unicamente per i cattolici e per l'attività dei Ministri del culto, come emanato a servigio
del compito pastorale della Chiesa, quale fu inteso da Pio X con il suo motto "Omnia in
Christo restaurare". Giustizia vuole, poi, che si noti che per gli esperti delle passate
manifestazioni della Curia e del suo linguaggio è innegabile una riservatezza e una
moderazione di forma che ben corrisponde al carattere monumentale dell'impresa. Si accorda
anche con ciò il fatto che la propaganda fra i seguaci d'altra fede, che resta, pure in
futuro, uno dei compiti precipui della Chiesa, non è menzionata, a rigor di termini, che in
un punto solo, là dove è detto: "Gli ordinari e i parroci si devono," mentre la missione nei
paesi di missione propriamente detti è riservata al Papa e alla Propaganda, "prendersi cura
nel Signore dei seguaci d'altra confessione abitanti nelle loro parrocchie:" una locuzione
abile e conforme al modo di pensare e di parlare cristiano, che naturalmente non ingannerà
nessuno sul vero contenuto, ma che almeno i protestanti ortodossi di ogni indirizzo e,
soprattutto, la stessa Chiesa evangelica, purché, s'intende, non faccia suo il motto: "se
due fanno il medesimo, non è il medesimo, non possono rimproverare al Codice, giacché essi,
dal canto loro, sono e debbono essere del medesimo avviso."Il secondo articolo dello Stutz si occupa del rapporto del Codice verso lo Stato. Innanzi tutto viene assodato che il Codice osserva la massima riservatezza di fronte
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allo
Stato. Il rapporto di Stato e Chiesa è stato escluso dal Codice, in conformità dello scopo
strettamente ecclesiastico interno per cui venne compilato e ad ogni modo anche per
prudenza, essendosi voluto evitare di mettere inciampi all'impresa col toccare la questione.
L'intangibilità delle convenzioni conchiuse dalla Santa Sede con i diversi Stati è, del
resto, manifestata subito al principio del terzo canone del Codice. Quindi i contatti del
Codice con lo Stato e il diritto civile si restringono a espressioni incidentali e in parte
indirette. Queste espressioni sono da un lato favorevoli allo Stato come quelle che
minacciano la scomunica pure a chi dà il suo nome ad associazioni sovversive. Inoltre la
giurisdizione spirituale che il Papa si riserva sui Sovrani cattolici non corrisponde
soltanto al suo primato ma, a suo avviso, pure al benessere e al decoro dello Stato. Il
diritto matrimoniale ecclesiastico esposto nel Codice ammette esplicitamente la contrazione
del matrimonio civile. Riman fermo, però, per il fatto che esso è valido solo per ciò che si
riferisce agli effetti civili il vecchio contrasto come per l'addietro. Ma ciò non può far
meraviglia se si rifletta al modo di vedere della Chiesa nella dottrina della natura del
sacramento del matrimonio. A cagione della giurisdizione spirituale resa di nuovo più severa
e protetta da scomunica riservata, che colpisce senz'altro, non sorgeranno nuove difficoltà
fra la Chiesa e lo Stato prussiano e gli altri Stati tedeschi giacché è detto
esplicitamente: "purché non sia disposto altrimenti per singoli paesi." Questa clausola,
opina lo Stutz, coincide pienamente con la nota dichiarazione, che, a suo tempo il cardinal
Segretario di 211r
Stato Merry del Val diede, per incarico di
Pio X, alla metà del dicembre 1911, al Governo prussiano, e poi anche agli altri Stati
tedeschi, intorno al Motu proprio "Quantavis diligentia" del 9 ottobre 1911.Invece altre disposizioni contengono il vecchio punto intransigente della Chiesa e qua e là consuonano con il Sillabo di Pio IX, dell'8 dicembre 1874, e corrispondono alla qualità pretesa della Chiesa di "societas perfecta". Certo alle parole: "I servi della Chiesa, nell'esercizio del culto devono dipendere unicamente dai loro superiori ecclesiastici", si potrebbe aderire anche dal punto di vista dello Stato, non però forse nella estensione voluta dal legislatore ecclesiastico, specialmente per quel che concerne la pretesa dell'assoluto diritto di disporre intorno all'uso delle campane da parte delle autorità ecclesiastiche, anche se la possibilità di una consuetudine diversa sia riconosciuta. Del pari si potrebbe ammettere dal punto vista dello Stato, il placet governativo, l'impedimento della giurisdizione ecclesiastica e l'emanazione di leggi, regolamenti e disposizioni contrari alla libertà e ai diritti della Chiesa, siano oggi, come in passato, minacciati senz'altro di scomunica, dà da pensare già solo per il fatto che per lo più si disputerà se un simile caso siasi avverato oppure no. L'affermazione che i popoli sono tenuti, per ordine divino ad accettare il Vangelo e la vera Chiesa di Dio urta, secondo l'avviso del giurista protestante, contro la libertà di fede e di coscienza protetta dallo Stato,
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ma potrebbe ignorarsi, come sin qui, perché alla sua
efficacia pratica non può pensarsi nelle odierne condizioni. Quanto alle scuole non
cattoliche e alle scuole "simultanee" che di regola debbono essere evitate, lo Stutz cita
dal Codice che i vescovi possono permettere la frequenza di esse. Il Codice rivendica alla
Chiesa il diritto innato d'infliggere punizioni ai suoi soggetti e il diritto di esigere
tasse, e, sia per se stessa, sia per gli altri corpi ecclesiastici il diritto della
personalità giuridica, ma queste son cose nelle quali, secondo il modo di vedere dello
Stato, è soprattutto lo Stato che ha diritto di interloquire. In pratica derivano da ciò
conflitti fra la Chiesa e lo Stato per quel che si riferisce alla competenza nei
procedimenti giudiziari; alla pretesa cattolica dell'amministrazione, senza estranea
ingerenza, dei beni ecclesiastici e alla piena libertà nella nomina dei ministri inferiori
della Chiesa, inoltre alla pretesa di esenzione delle chiese da ogni giurisdizione
temporale: tutte queste sono cose che, in tale estensione, urtano contro la competenza dello
Stato. Invece il Codice nel diritto che riguarda i camposanti si adatta meglio alle odierne
condizioni. Lo Stutz continua testualmente:"Tanto per farsi un'idea dei punti del Codice che toccano lo Stato e il diritto civile. Ma non si deve mai dimenticare, come in tutto il diritto del nuovo Codice, che noi in queste prescrizioni abbiamo a che fare con norme di diritto destinate al mondo cattolico, con norme che sono e vogliono essere in sommo grado universali. Noi possiamo naturalmente considerarle, come il rimanente contenuto del Codice, con occhi tedeschi: ciò non è soltanto nostro inne-
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gabile diritto, ma, anzi, nostro dovere. Noi faremo
bene però a ricordarci sempre che essi non sono stati emanati soltanto per la Germania, ma
rappresentano invece il diritto di un'organizzazione mondiale di cui il cattolicismo tedesco
è solo una piccola parte sebbene importante. E' poi superfluo notare che nella enumerazione
fatta non si mirò ad essere assolutamente completi. Per esempio, la Chiesa per i suoi Capi,
ossia per il Papa, per i generali degli ordini religiosi e i vescovi che possano stabilirsi
liberamente dove vogliono: ebbene, pure qui permane, naturalmente, l'opposizione
tradizionale allo Stato e all'autorità, senza che il Codice della Chiesa se ne dia per
inteso. Infine anche in questa trattazione si tratta solo di alcuni pochi punti avulsi dalle
loro grandi connessioni senza alcun nuovo contenuto. Mutamenti, eccettuati i già sopra
indicati, non se ne incontrano, specie a favore dello Stato. Di tendenze aggressive del
Codice non si può punto discorrere."Concludendo, dice lo Stutz, per la Germania tutto è rimasto sostanzialmente inalterato nel diritto ecclesiastico. Differente è, tuttavia, se una norma sia rimasta compresa adesso in una raccolta simile e venga sottolineata con l'esplicita repulsa di ogni norma contraria. Lo Stutz ricorda qui l'abolizione del patronato ecclesiastico propugnato da alcuni protestanti e molto più da alcuni liberi pensatori e alla condizione di appartenenza alla Chiesa. Nel Codice è fatto obbligo ai vescovi di ottenere che i patroni accettino, in sostituzione del loro patronato, grazie spirituali: e solo se essi non si piegano a ciò possan
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esercitare il loro
diritto di patronato in conformità dei canoni che seguono. Si deve, inoltre, aggiungere che
il patronato personale non può trasmettersi a eretici, sì invece, il patronato reale, sino a
tanto che essi si trovino in possesso del fondo. Lo Stutz giudica buona la disposizione, non
esclusiva soltanto della Germania, che i protestanti non siano patroni o almeno non possano
esercitare il loro patronato. Una consuetudine che risale alla pace di Vestfalia permette in
Germania l'esercizio del patronato reale anche ai seguaci d'altra fede. Simili patronati
esistono e basta citare i numerosi patronati di Sovrani protestanti su chiese cattoliche
intorno ai quali furono, a suo tempo, stipulati accordi con i vescovi. Secondo lo Stutz
questi patronati correrebbero pericolo di nuovi attacchi da parte della Chiesa, se non si
provvedesse, richiamandosi al quinto canone del Codice o in altra guisa, che l'Episcopato o
la Curia in Roma assicurassero di nuovo questi patronati anche nel riguardo ecclesiastico.
Lo Stutz cita questo caso per dimostrare che dopoché la Chiesa ha tutelato nel Codice i suoi
diritti, gli organi competenti dello Stato dovrebbero curare che pure i diritti dello Stato
non patiscano la diminuzione. E con tanta maggiore circospezione e spregiudicatezza ciò si
farà, tanto meglio sarà per lo Stato germanico. 1↑Die Publikationsbulle "Providentissima mater ecclesia"
wurde nicht, wie im Text angegeben, Pfingsten 1916 erlassen, sondern Pfingsten
1917.