Dokument-Nr. 9342
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro
[München], 07. Januar 1919
Schreiber (Textgenese)
MörnerMörnerSchioppaSchioppaBetreff
[Kein Betreff] La
Costituzione provvisoria della Repubblica Bavarese
La detta cCostituzione è preceduta da un proemio, in cui si parla della nuova era di libertà del popolo Bavarese e del dritto [sic] che esso ha di formarsicrearsi le condizioni e le forme della sua vita politica. Inoltre è detto che questa sCostituzione provvisoria rimane in vigore fino all'Assemblea Nazionale,a che l'Assemblea Nazionale non avrà proclamata una nuova Costituzione; ma che essa fissa gl'indispensabili
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fondamenti della futura Costituzione.Questa provvisoria cCostituzione si compone di 18 articoli, dei quali sono da rilevare, per ciò che riguarda gli interessi religiosi
l'8º "Lo Stato garantisce la inviolabilità della persona, la libertà della credenza e dell'opinione nella parola e nello scritto, la libertà dell'insegnamento, della scienza e dell'Arte;
il 14º "Le Confessioni Religiose sono indipendenti dallo Stato e stanno sotto la sua protezione. Tutte le Confessioni Religiose hanno gli stessi diritti e sono libere nella loro attività. Nessuno può essere costretto diad entrare in una Confessione Religiosa, di partecipare al suo culto o di rimanere in essa. I diritti vigenti delle Confessioni Religiose possono essere soppressi solamente per via di legislazione;"
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il 15º "La materia dell'istruzione è un affare concernente lo Stato. L'insegnamento della Religione è obbligo delle Confessioni Religiose. Gli insegnanti dello Stato non possono essere costretti ad insegnare Religione. Quelli che sono autorizzati all'educazione non possono essere costretti da parte dello Stato ad obbligare la gioventù loro affidata a partecipare all'insegnamento o alle pratiche Religiose.
I giornali commentano variamente questo gesto del governo, il qualeCome ho detto è stata una sorpresa che il Governo provvisorio 8 giorni prima delle elezioni di quel Landtag, il cui primo compito sarebbe appunto formare la Costituzione del nuovo Stato, è venuto fuori con questa Costituzione provvisoria.
Quello che non si comprendeè più strano è che mentre il gGoverno, nel proemio della Costituzione, dice che dev'essere il popolo a crearsi
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le condizioni e le
forme della propria vita politica, presenta poi ed impone a
questo popolo bella e fatta la Costituzione dello Stato.Alcuni vedonoMa riflettendo più attentamente alla cosa apparisce in questo atto del governo l'intenzione di volersieimporreprevenire l'azione del Landtag da costituirsi con un fatto compiuto
Quell'articolo poiin cui è detto che le Confessioni religiose sono indipendenti dallo Stato potrebbe significare la separazione già compiuta dello Stato dalla Chiesa; maQqualche giornale autorevole, come la "Frankfurter-Zeitung", nota checrede che in esso la grave questione della separazione dello Stato dalla Chiesa non è affrontata in questa Costituzione provvisoria mama lasciata al
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futuro
Landtag.Si trova soddisfacente l'articolo 14º che assicura la protezione alle Confessioni Religiose contro qualunque arbitrio e che affida solamente al potere legislativo l'abrogazione dei loro diritti.; tuttavia si potrebbe domandare: quale sarà la protezione di un tale Stato in favore della Chiesa?
Inchinato ecc.