Dokument-Nr. 10613
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. April 19192

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla dirittodellepdi presentazione alle parrocchie ed ai benefici [ein Wort unlesbar] in Baviera
Con Rapporto N. 11066 in data 28 Novembre dello scorso anno Mons. Uditore di questa Nunziatura in mia temporanea assenza inviava all'E. V. R. un'istanza diretta al S. Padre da Mons. Arcivescovo di Monaco e Frisinga, a nome anche degli altri Vescovi della Baviera, relativamente alla presentazione da parte del Governo alle parrocchie ed ai benefici (non concistoriali). In detta istanza i sullodati Vescovi "ad maiora et maxima mala praccavenda" chiedevano "ut Sedes Apostolica usum Indulti (praesentationis) adhuc vigentem etiam pro praesenti regimine tolerare dignetur hoc modo, ut nos Episcopi tres personas idoneas designa mus, ex quibus praesens regimen unum eligat, ea tamen conditione, ut praestationes beneficiariis et ecclesiis adhuc factae
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etiam in futurum fiant, et ad tempus tantum quo fiant".
L'E. V. con cifrato N. 169 del 27 Dicembre si degnò ordinare a Mons. Schioppa che comunicasse ai Vescovi bavaresi "essere Santa Sede disposta ad esaminare le esigenze della nuova situazione, qualora un Governo, stabilmente costituitosi, volesse trattare con Essa. Intanto i Vescovi, nei casi particolari, si regolino da loro, in via soltanto di fatto, senza pregiudizio dei principi canonici e senza compromettere la S. Sede, costituendo possibilmente economi parrocchiali".
Mons. Uditore partecipò senza indugio la sullodat surriferita risposta a Mons. Faulhaber e per suo mezzo agli altri Prelati bavaresi.
Prolungandosi però le difficili ed anormali condizioni politiche della Baviera, la questione ha irritato inevitabilmente suscitato nuove complicazioni così in linea di diritto come in via di fatto.
In linea di diritto, i Vescovi, pur
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essendo tutti unanimi nell'intenzione di non recare alcun pregiudizio ai principi canonici ed ai diritti della S. Sede, non convengono invece nella questione concreta, se possa cioè o no ammettersi la presentazione da parte dell'attuale Governo alle parrocchie ed ai benefici suddetti, e se quindi sia lecito ai V agli Ordinari di proporre la rela al competente Ministero la relativa terna. Mentre, infatti, Mons. Arcivescovo di Monaco inclina ad ammettere la necessità di un indulto della S. Sede, invece l'Arcivescovo di Bamberga (come risulta da una sua lettera a Mons. Faulhaber in data del 20 Marzo scorso, da questo comunicatami) ritiene che i Vescovi possano, finché rimane in vigore il Concordato, permettere la presentazione in discorso e propone anche la formula da adoperarsi in avvenire per la terna. L'ottimo Mons. de Hauck appoggia il suo parere sopra un Voto di Mons. Hollweck, che qui accluso ho l'onore d'inviare in copia all'E. V. Questo dotto canonista comincia dall'osservare che
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i Concordati vengono sempre conclusi fra la S. Sede, come la suprema ed universale rappresentante del potere ecclesiastico , ed il Governo dello Stato, chiunque sia colui che ne abbia il potere e lo rappresenti, sia cioè un Monarca, od una oligarchia od un parlamento, il quale eserciti i suoi diritti per mezzo di determinati plenipotenziari. Il governo dello Stato si presenta in ogni territorio come un potere sussistente di fatto ed immutabile, derivante dalla esistenza stessa dello Stato e nel quale lo Stato medesimo esiste in concreto; chi, poi, sia pro tempore il soggetto di tale potere e come questo venga esercitato, è cosa per sé irrilevante. In conseguenza di ciò, prosegue Mons. Hollweck, i Concordati rimangono senza dubbio in vigore, finché lo Stato, con cui furono conchiusi, esiste, almeno sostanzialmente col suo territorio, sebbene avvengano mutazioni nello Stato stesso, e cita le parole dell'Emo Card. Cavagnis (Institut. juris publ. eccles., I, 694): "Respondemus conventiones afficere ipsam societatem,
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etsi contrahantur eius nomine ab auctoritate nunc praesidente societati; hinc iura et onera acquiruntur societati mediantibus rectoribus; et quoniam societas est persona perfecta, hinc semper de se perdurant, etsi mutentur rectores et regiminis formae. Et proinde est duplex persona consideranda: ea, cuius administratio geritur, et ea quae eamdem gerit; illa est societas et permanet; haec est persona gubernans sive physica sive moralis; et quoad formam mutatur in Statu". Così il Concordato concluso con Napoleone I è stato sempre osservato sotto i Borboni, poi sotto gli Orléans, quindi sotto la Repubblica, po in seguito sotto Napoleone III e finalmente di nuovo sotto la Repubblica fino al 1905. La Santa Sede sostiene come principio indubitato che i cambiamenti nella forma del Governo non toccano la validità e la durata del Concordato. La sola disposizione (osserva sempre Mons. Hollweck) relativa alla nomina dei Vescovi, la quale in
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via del tutto eccezionale costituisce un privilegio personale concesso ai re di Baviera, ed anzi finché essi siano cattolici, è cessata colla caduta della Monarchia, n essendo venuto a mancare il soggetto del privilegio stesso. In conseguenza di ciò (conclude il sullodato canonista) il diritto di presentazione del Governo deve su lle parrocchie cosiddette regie deve essere riconosciuto senza esitazione anche di fronte agli attuali detentori soltanto di fatto del potere dello Stato, e ad essi spetta pure di determinare come e per mezzo di quali organi vogliano esercitare tale diritto, essendo del tutto indifferente che lo faccia il Ministro della Giustizia o quello del Culto. Non ha nemmeno importanza la re a quale religione eventualmente professi appartenga il competente organo dello Stato, giacché qui viene in considerazione soltanto in quanto tale. Sarebbe certamente conveniente che lo fossero soltanto dei cattolici, ma per sé l'appartenenza alla religione giudaica per un organo del Governo bavarese costituisce soltanto un difetto accidentale.
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A parere, quindi, di Mons. Hollweck, la pratica finora in vigore può essere mantenuta. Se invece il Concordato [doves] venisse in seguito direttamente od indirettamente denunziato colla separazione dello Stato dalla Chiesa, entrerebbe senz'altro in vigore il diritto comune, ossia cadrebbe il diritto patronato regio e si avrebbe il diritto di libera collazione degli Ordinari a norma del can. 1432 § 1.
Non vi è dubbio che il Concordato bavarese nel suo complesso sia rimasta in vigore anche dopo il recente cambiamento nella forma di governo; ma potrebbe forse sembra che sarebbe forse lecito di domandarsi se l'eccezione ammessa espressamente da Mons. Hollweck per il diritto di nomina alle sedi vescovili vacanti non debba applicarsi altresì alla presentazione alle parrocchie ed ai benefici non concistoriali. Infatti, i privilegi contra ius debbono interpretarsi strettamente, e perciò debbono ritenersi piuttosto come personali che come reali; regola questa, la quale deve evidentemente valere soprattutto nel diritto di nomina o presentazione, che è odioso, perché diminui-
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sce la libertà della Chiesa nel conferimento dei benefici (can. 50, 68, 1471; De Luca, De iurepatron. disc. II nn. 3-5, 12-13). Inoltre la Repubblica sorta sulle rovine della Monarchia potrebbe non presentare alla S. Sede quelle garanzie, in vista delle quali essa accordò l'indulto di presentazione. Ed è [perciò] perciò che l'Emo Card. Cavagnis insegna (l. c., II, nn. 129* e seg.): "Jus patronatus regium ut plurimum conceditur determinatae dynastiae vel saltem determinatae coronae, ideoque non conceditur simpliciter principi territorii, in quo ecclesia sita fuerit". Né sarebbe per sé sufficiente motivo per rivendicarlo il fatto che il Governo bavarese continua finora a pagare ai parroci ed agli altri beneficiati il consueto assegno, giacché ciò è dovuto a norma del Concordato come una parziale restituzione dei beni usurpati già alla Chiesa. Sembra tuttavia che, avvenuta la mutazione nella forma del governo, non si richieda necessariamente una nuova esplicita concessione, ma che basti a tal uopo l'implicito o tacito riconoscimento da parte della S. Sede medesima.
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Maggiori difficoltà sono sorte in via di fatto. In primo luogo, infatti i Vescovi non sono del tutto concordi nella loro condotta. Non apparendo, invero, ad essi chiaro se la surriferita risposta della Santa Sede importi o no un tolerari potest, molti, non ardiscono fra i quali Mons. Arcivescovo di Monaco, non ardiscono di presentare la terna, nel timore che ciò importi un pregiudizio dei principi canonici e dei diritti della S. Sede medesima, altri, invece, o hanno effettuato già tale presentazione, come il Vescovo di Spira, o sono inclinati a farlo, massime dopo il Voto di Mons. Hollweck, come l'Arcivescovo di Bamberga. Tale dis diversità di condotta, già dannosa in se stessa,, soprattutto nei tempi presenti, ed in una grave questione di principio, crea inoltre ai Vescovi della prima categoria gravi odiosità sia di fronte al governo come di fronte al clero. Specialmente, infatti, nel clero cresce il malcontento contro i Vescovi, giacché non pochi ecclesiastici, non rendendosi ben conto delle circostanze,
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addebitano ai rispettivi Ordinari il ritardo nella provvista delle parrocchie; tanto più che agli economi il Governo assegna una congrua, molto minore che ai parroci, e quindi ben spesso, a causa del continuo aumento dei prezzi, insufficiente per vivere. Infine non può negarsi che gli economi non godono, sia di fronte alle pubbliche autorità come ai parrocchiani, dell'autorità dei parroci, la quale pure sarebbe così necessaria in questi turbolentissimi tempi. Per tutti i suaccennati motivi non è quindi da meravigliarsi se molti Vescovi desiderino urgentemente che la S. Sede voglia tollerare l'esercizio del diritto di presentazione da parte dell'attuale Governo repubblicano, o almeno, affine di avere una condott l'uniformità di condotta negli Ordinari, si degni dichiarare aprire più chiaramente la sua mente al riguardo.
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Nella più volte menzionata risposta da a Mons. Uditore di questa Nunziatura, la Santa Sede si diceva disposta ad esaminare le esigenze della nuova situazione, qualora un Governo, stabilmente costituitosi, volesse trattare con Essa. Ritengo quindi mio dovere di esporre subordinatamente all'E. V. il mio umile avviso circa l'adempimento o meno di tali condizioni nel momento attuale.
Non [si] Occorre, innanzi tutto, riconoscere che in massima la situazione presente sia migliore della passata. Innanzi tutto, infatti Kurt Eisner era non solo soltanto provvisorio e di fatto, ma anche illegittimo in quanto che, come chiaramente dimostrarono le elezioni, esso non rappresentava il popolo bavarese, ma meramente una piccola minoranza rivoluzionaria. Fu principalmente per questo motivo che io non credetti di poter entrare in relazione con lui e declinai cortesemente la richi proposta di un incontro, come secondo che ebbi l'onore di riferire all'E. V.
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nel mio rispettoso Rapporto N. 10941 in data 20 Novembre dello scorso anno. Invece l'attuale Ministero presieduto dal Sig. Hoffmann ha avuto l'accettazione del Landtag ossia della legale rappresentanza del popolo bavarese, sebbene i partiti non socialisti, e specialmente il partito popolare bavarese (Centro), vi si siano indotti assai a malincuore e sotto la pressione degli avvenimenti (Cfr. Rapporti NN. 12334 e 12335 del 18 e 19 Marzo p. p.). Tenuto, d'altra parte, presente che una restaurazione monarchica sarebbe almeno per ora destinato certamente a fallire e non farebbe che provocare la guerra civile, sembra doversi concludere che l'attuale Governo possa considerarsi come legittimo e quindi tale con cui sia lecito entrare in rapporti anche ufficiali.
D'altra parte, però, occorre rilevare:
1º) che l'attuale Governo può dirsi stabile soltanto nel senso che tale è per sé qualsiasi Ministero legittimamente costituito, finché rimane di fatto al potere. Ma, per quanto, nell'at-
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tuale stato di fermento politico e sociale specialmente in Baviera, nessuno possa con piena assoluta certezza prevedere che cosa accadrà all'indomani, è tuttavia nella convinzione generale che il Gabinetto Hoffmann perde ogni giorno (come in genere i socialisti maggioritari, cui egli appartiene ) perde ogni giorno terreno e che la Ba il paese sia alla vigilia di una terza rivoluzione, la quale tenderà a stabilire la Repubblica dei Consigli secondo il sistema russo.
2º) Il Ministro Hoffmann, se sotto l'aspetto sociale è più moderato dell'indipendente Kurt Eisner, tuttavia, nondimeno, secondo le unanimi informazioni da me raccolte, nutre una ostilità profonda contro della religione, tanto che può dirsi che la lotta contro di essa, massime nella scuola, sia stata l'ideale supremo della sua vita. Per il momento egli si asterrà, come sembra, dal prendere provved da atti ostili, giacché sente troppo il terreno vacillare sotto i suoi piedi e perché il partito popolare bavarese (Centro), nelle trattative le quali precedettero la costitu-
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zione dell'attuale Ministero, pose come condizione che essa la questione religiosa fosse lasciata intatta. Dia un simile uomo difficilmente potrebbe sperarsi che voglia trattare convenientemente colla S. Sede ed in modo soddisfacente per regolare la situazione ecclesiastica. Debbo aggiungere che io ho fatto vari tentativi, massime per mezzo del Capo del Centro Dr. Speck, ottimo cattolico, per entrare, in una forma conveniente, e decorosa, in rapporti con lui; ma finora invano. Anzi, secondo quanto mi ha riferito Mons. Arcivescovo, ad un funzionario del Ministero dei Culti, il quale gli aveva suggerito di mettersi in relazione colla Nunziatura o C colla S. Sede precisamente per sistemare la questione delle parrocchie, egli rispose che non ne aveva bisogno.
3º) Finalmente molti indizi fanno prevedere che probabilmente si giungerà alla separazione dello Stato dalla Chiesa, alla quale si è mostrata, altresì favorevole la Commissione che discute la nuova Costituzione dell'Impero in Weimar. La separazione, poi, si avrà,
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come tutto fa ritenere, con certezza, se prevarrà prevarrà il bolscevismo e si costituirà la Repubblica dei Consigli. In tal caso cadrebbe da sé la questione del diritto di presentazione ai benefici da parte delle autorità governative.
Ciò posto, lascio al superiore giudizio dell'E. V. di decidere se convenga fin da ora di regolare trattare col Governo bavarese per regolare la questione della nomina dei parroci, ovvero se non sia espediente per il momento di attendere la soluzione della presente crisi politica e sociale, tollerando forse, che i Vescovi, nei casi necessari, fino a nuovo ordine ed in via semplicemente di fatto, e senza chiamare in causa la Santa Sede, presentino, come per l'addietro, all'attuale Governo, la consueta terna.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni, che all'E. V. piacesse di comunicarmi possibilmente per telegrafo, m'inchino
1Folio 17bis im Bestand nicht nummeriert.
2Datumstag "2" hds. von Pacelli durch "3" ersetzt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. April 19192, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10613, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10613. Letzter Zugriff am: 09.05.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 28.01.2013.