Dokument-Nr. 12257
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 12. August 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Inviasi articolo circa le trattative concordatarie
Compio il dovere di inviare qui accluso all'E. V. R. l' articolo del giornale di Treviri, cui facevo allusione nel mio rispettoso cifrato N. 408 del 5 corrente, ed al quale è probabile che abbia voluto riferirsi cotesto Signor Ambasciatore di Francia, sebbene – come ho potuto constatare ora che ho avuto sotto gli occhi il testo dell'articolo stesso la questione indicata nel venerato telegramma dell'E. V. N. 26 non vi si trovi così esplicitamente toccata.
L'Autore, che è viene da quali ficato per un canonista, ha inteso di combattere le affermazioni da un opuscolo di G. O. Sleidan intitolato "Beitrag zu den Konkordatsverhandlungen zwischen Deutschland und dem Vatikan" (Contributo alle trattative concordatarie fra la Germania ed il Vaticano), apparso testé in Berlino (Sämann Verlag) e diretto a sem esprimere diffidenza
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contro le trattative medesime. Questo scrittore invero comincia col notare che, secondo il pensiero di molti, il Papato deve essere mediante la conclusione del Concordato politicamente influenzata a favore della Germania; ma dopo aver dimostrato la infondatezza di una tale aspettativa, lascia comprendere come [invece] una simile Convenzione ridonderebbe unicamente a vantaggio della Chiesa. [Ciò scrive] l'Autore dell'articolo p er rifiutare le obbiezioni dello Sleidan, sostiene che il Concordato per natura loro vengono stipulati nell'interesse di ambedue le Parti contraenti, e dopo aver accennato come, a suo parere, quello della Chiesa si concentra principalmente nella questione della scuola, passa a mostrare i vantaggi che lo Stato in Germania se ne può ripromettere massime dopo in seguito a lle disposizioni della nuova Costituzione del Reich dell'11 Agosto 1919.
"Lo Stato (così osserva l'[anonimo] articolista), in seguito alle essenziali limitazioni dei suoi diritti di supremazia sulla Chiesa indotte dalla Costituzione del Reich, è molto più di prima interessato alla conclusione di un Concordato. Mi limi limito qui a ricordare l'assicura-
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zione del mantenimento delle facoltà teologiche, la formazione del clero, la provvista delle Sedi vescovili e la nomina dei parroci. In tutti questi punti la Chiesa ha, secondo il diritto pubblico oggi vigente, mano pienamente libera. Il Papa può, ad esempio, nominare Vescovi stranieri, i Vescovi hanno il diritto di erigere Seminari tridentini, gli ecclesiastici possono essere ordinati senza aver prima superato l'esame di maturità. Chi vorrà, dopo di ciò, disapprovare i nostri uomini di Stato, se in simili questioni non si affidano soltanto ai sentimenti amichevoli delle Autorità ecclesiastiche, ma richiedono dal Papa assicurazioni impegnative mediante un contratto bilaterale?"
Da questa esposizione è stato forse facile di dedurre che anche la questione della circoscrizione delle diocesi, la quale è della medesima natura di quelle suaccennate a modo di esempio, e che suole far sempre oggetto delle antiche Convenzioni concordatarie colla Germania, sia inclusa fra i punti in cui lo Stato domanda dalla S. Sede garanzie obbligatorie.
Dopo di ciò, c hinato
397r, oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 12. August 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12257, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12257. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.