Dokument-Nr. 14282

[O'Rourke, Eduard Graf]: La Legge sopra le condizioni della Chisa Catholica [sic] nella Citta [sic] Libera di Danzica.. [Danzig], 10. Januar 1923

§ 1.
Il territorio della Citta [sic] Libera di Danzica, gli abitanti catholici della quale sono conforme al decreto della Sede Apostolica del 24 Aprile 1922 stati sottratti alla giuridizione [sic] dei Vescovi di Culma e di Warmia, forma un vescovado 1 subordinato immediatamente alla Sede Apostolica.
§ 2.
La nomina del Vescovo si fa dalla Sede Apostolica in intelligenza col Senato della Città Libera di Danzica.
§ 3.
Il Vescovo nomina dal numero dei [sic] ecclesiastici appartenenti alla diocesi dei consultori spirituali diocesani per un periodo di tre anni in intelligenza col Senato della Citta Libera di Danzica.
§ 4.
In caso di vacanza della Sede Vescovile l'amministrazione è condotta dal Vicario Capitolare, chi [sic] sarà eletto dai consilieri [sic], se la Sede Apostolica non avrà nominato un Amministratore in intelligenza col Senato.
§ 5.
Il Vescovo è parrocho [sic] della chiesa cattedrale e tira il suo sostegno dal officio parrocchiale. Infuori di questo benefizio gli sara [sic] assegnato dal tesoro statale un supplemento, chi sara [sic] fissato nel "budget" della Citta Libera di Danzica. Altretanto [sic] saranno fissati dei compensi pei consultori, aperti crediti iccrediti 2 per le spese di cancelleria ed apparecchiati i luoghi adeguati per l'amministrazione vescovile.
§ 6.
Relativamente alla [sic] parrocchie, che sono sei patronati statali, alle parrocchie dove il diritto <di>3 presentazione si alternava (alternativa mensium) ed a tutte le parrocchie
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della città, che godono del ajuto [sic] finanziario dalla parte dello stato, o dove lo stato contribuiva nei 3 ultimi anni al pagamento dei [sic] stipendii al parroccho ö [sic] ai vicarii, il diritto di presentazione appartiene al Senato della Città Libera di Danzica. Relativamente alle altre parrocchie il diritto di presentazione ha il Vescovo, senza pregiudizio al diritto di protesta appartenente allo stato fin adesso [sic].
§ 7.
La fondazione delle nuove parrocchie o dei tali posti di vicarii, chi richiamansi del ajuto finanziario dalla parte dello stato, necessitano il consenso del Senato.
§8.
Le leggi relative alla Chiesa Catholica nel territorio della Città Libera di Danzica viggente finora conservano la loro forza.
1Hds. unterstrichen, vermutlich vom Verfasser.
2Hds. gestrichen, vermutlich vom Verfasser.
3Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
Empfohlene Zitierweise
[O'Rourke, Eduard Graf], La Legge sopra le condizioni della Chisa Catholica [sic] nella Citta [sic] Libera di Danzica., [Danzig] vom 10. Januar 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14282, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14282. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 24.10.2013.