Betreff
Sulle reciproche relazioni fra i futuri progettati Concordati per la Baviera, per il Reich e per la Prussia
Come ebbi già l'onore di accennare all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. in data del Giugno scorso, in occasione del mio ultimo viaggio in Berlino ebbi col
Sig. Ministro del Culto prussiano Dr. Becker un colloquio circa la questione delle reciproche relazioni fra i futuri progettati Concordati per la Baviera, per il Reich e per la Prussia.
Avendo io
pregato il suddetto Sig. Ministro di formulare, per maggior chiarezza, in iscritto il pensiero del Governo prussiano al riguardo, egli lo espresse
in
un Foglio del 21 dello stesso mese di Giugno nei seguenti termini:
"Il Governo prussiano non ha né diritto né motivo di pronunziarsi contro la conclusione di un Concordato fra la S. Sede e la Baviera. Soltanto perché al tempo stesso è si discute
l'idea di un Concordato per il Reich
il Governo stesso deve
richiamare l'attenzione sul fatto che la Prussia deve, al pari della Baviera, dare importanza 148v
e regolare nuovamente, i suoi rapporti colla S. Sede e che, a suo avviso, un eventuale Concordato per il Reich è unicamente possibile, se varrà come legge del Reich
per l'intiera Germania. Per conseguenza tutte le disposizioni, che venissero prese in detto
Concordato, dovrebbero aver valore per tutti gli Stati tedeschi. In conformità di ciò un tale Concordato il Reichskonkordat potrebbe innanzi tutto
regolare forse
tutti quei punti, i quali non fossero stati
trattati nelle Convenzioni cogli Stati particolari. Qualora però esso comprendesse materie, le quali fossero state già regolate in un precente precedenti Concordatoi con uno Statoi particolarei, il Reichskonkordat dovrebbe allora assorbire in sé dette Convenzioni cogli Stati medesimi dal sin quanto al per il sia quanto al contenuto che dal punto di vista sia dal contenuto che giuridico-formale, di maniera che queste
in seguito, quanto alle
materie menzionate, debbano valere
non più come legge dello Stato legge del rispettivo Stato particolare, ma come legge del Reich. La possibilità di un tale assorbimento dovrebbe essere all
opportunamente
sin dal principio previsto
. Le questioni invece, che non fossero incl [inchiu] incluse nel Concordato per il Reich, potrebbero esser
sempre trattate negli accordi coi singoli Stati.
Se Se si terrà conto di queste considerazioni, la conclusione di un Concordato colla Baviera non arrecherà pregiudizio alla riuscita di un Concordato per il Reich."
Dieser Entwurf wurde annulliert, weshalb keine Ausfertigung erstellt wurde.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 21. Juni 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14426, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14426. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 23.07.2014, letzte Änderung am 10.09.2018.