Dokument-Nr. 14992
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. Februar 1924
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Al principio del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al Landtag del Württemberg,
351v
sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la
emanazione
di detta legge per,
attendere la conclusione di un eventuale
Concordato col Reich, espondendomi
al tempo stesso Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive
352r
tà e dei diritti della Chiesa, e
qualora non fosse possibile di raggiungere un
tale
scopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa
dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia
compromessa
la questione di principio. 3o)
Ora
352v
(Bürgerpartei e Bauernbund) per motivi di tattica e
di
agitazione di partito avevano
votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha
scritto lo
stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale
risultatoCome l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur nel suo discorso
353r
Autorità competenti
dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,
contare
sull'
attuazione di un tal piano,
sebbene non siano validi
i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che
il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del
Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi
degli
anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse
suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione
Ad ogni modo
il Governo ed una gran parte del Landtag
hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i
rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni
1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare
oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:
"La
provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è
libera nell'av-353v
venire, come 354r
religiosi sono liberi. In tal guisa i
punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione
concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il
Prof. Baur ha, per ogni buon fine,
emesso a nome del suo partito la seguente
dichiarazione:"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservato. Le materie,
354v
late mediante una legislazione
unilaterale dello Stato, ma debbono 2° = Se ed in quanto disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle norme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere a suo tempo corrispondentemente modificate".
Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtag promessomi da Mons. von Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'E. V. circa