Dokument-Nr. 15791
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 05. Dezember 19201

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia secondo la nuova Costituzione
Come l'E. V. R. avrà senza dubbio appreso dallai pubblicai fogli, il 30 dello scorso mese di Novembre l'Assemblea prussiana adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della Prussia. Votarono contro i tedeschi tedesco-nazionali ed i neo-comunisti.
Nella seconda lettura era rimasto approvato anche dal Centro (come mi si (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch, per un malinteso) un § 63 così concepito:
"1. Le facoltà, che a norma delle precedenti leggi, decreti e convenzioni spettavano al Re, passano al Ministero di Stato.
2. I diritti, che competevano al Re come capo del governo ecclesiastico investito per diritto sovrano del governo ecclesiastico, s ono esercitati da tre Ministri di fede evangelica da determinarsi dal Ministero di Stato, fino a che le Chiese evangeliche non avranno trasferito i diritti medesimi, inv in virtù di leggi ecclesiastiche confermate dallo Stato, ad organi ecclesiastici."
Venuto a conoscenza di tale testo,
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non mancai di richiamare l'attenzione del Sac. Prof. Rodolfo Wildermann, deputato all'Ass del Centro nell'Assemblea prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas, deputato al Reichstag, l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un simile paragrafo. Nella Infatti, nella formula generale del capoverso 1 potevano venir compresi tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù delle disposizioni della Bolla concordata De salute animarum nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva il dire che nel capoverso in discorso si tratt asse soltanto di diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo alla Chiesa era protestante e che sembrava come una particolare norma di fronte alla generale disposizione del capoverso primo, dava fondato motivo di ritenere il contrario.
In seguito a ciò, il Dr. Porsch a nome della frazione del Centro presentò il 24 Novembre una proposta di aggiungere una capoverso terzo così concepito:
"Il nuovo regolamento dei diritti esercitati sinora dal Re di fronte alla Chiesa cattolica resta riservato ad una c on-
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venzione colla S. Sede".
Questa proposta, però, venne subito oggetto di aspri attacchi da parte della stampa di destra (cfr., ad esempio, la Kreuz-Zeitung N. del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirare detta proposta, sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Essa comprendeva due paragrafi (t capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in discorso) così concepiti:
"3. Gli altri diritti esercitati fino ad ora dal Re nei riguardi delle società religiose saranno nuovamente regolati nel senso dell'articolo 137 della Costituzione del Reich.
4. Ciò avrà luogo, in quanto trattasi di diritti esercitati sinora dal Re in base ad accordi colla S. Sede, mediante una nuova Convenzione".
Secondo che mi ha riferito dal più volte menzionato Dr. Porsch, quasi tutti i partiti erano disposti ad accettarla. Sennonché il rappresent nelle discussioni preliminari il rappresentante del partito popolare tedesco combatté il capoverso quarto, nel quale egli vedeva una preferenza a vantaggio dei cattolici ed una violazione della parità a danno soprattutto dei prote-
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stanti. Egli anzi avrebbe minacciato i rappresentanti degli altri partiti di valersi di quest'arma nella prossima lotta elettorale, sebbene anch'egli riconoscesse che detto capoverso esprimesse una cosa del tutto naturale; di fatto così si dovrà procedere, ma di non doveva esser fissato nella Costituzione. Gli altri partiti, per timore che si sfruttasse contro di loro nelle vicine elezioni lo spirito protestante, respinsero anche essi il capoverso quarto.
Nella discussione, che si svolse il 30 Novembre all nell'Assemblea prussiana, il summenzionato Segretario di Stato Wi Sac. Wildermann sostenne la proposta del Centro. Egli ricordò come, a norma dell'articolo  13 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich, "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune, e conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal para capoverso 3 della proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte (?) dei diritti,
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che il Re esercitava nei riguardi della Chiesa cattolica, riposava su Convenzioni colla S. Sede, il regolamento dei medesimi deve aver luogo mediante un nuovo accordo colla S. Sede medesima. Ciò è chiaramente espresso nel capoverso quarto, alla cui accettazione la frazione del Centro dà grande importanza. Il suo contenuto non è impugnato da nessuna parte. Noi preghiamo quindi caldamente, ha conchiuso l'oratore, di approvare l'intiera proposta.
Dopo di lui parlò il deputato Rade del partito democratico Rade, il quale di chiarò che il suo partito accettava il capoverso terzo, sebbene superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".
Il deputato tedesco-nazionale Hoetzsch, cui si associò il deputato Leidig del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.
In tal guisa il detto paragrafo rimase soppresso contro i voti del solo Centro.
Che dire di tale risultato? A mio
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umile avviso, è stata assai utile l'introduzione del capoverso terzo, il quale ribadisce nella Costituzione prussiana le libertà della Chiesa garantite nell'articolo 137 della Costituzione del Reich, eliminando il pericoloso equivoco, che presentava la primitiva redazione del paragrafo 63. – Quanto alla soppressione del capoverso quarto, credo che praticamente essa non sia di grande importanza. Debbo anzi confessare che la formula di detto capoverso mi era apparsa assai infelice, [giacché] da essa si deduceva che, oltre ai diritti spettanti già al Re di Prussia nei riguardi della Chiesa cattolica in base a Convenzioni colla S. Sede, ve ne fossero altri, i quali a lui derivanti, (come affermavasi espressamente, secondo la dottrina protestante, nel succitato articolo della Kreuz-Zeitung) dalla supremazia dello Stato sulla Chiesa In principio, però, Sotto questo punto di vista, confesso che mi son quasi rallegrato per la soppressione in discorso. In principio, però, essa rappresenta da parte della Prussia una violazione del diritto concordatario, un'offesa verso la S. Sede ed una capitolazione di fronte al " furor protestanticus ", il quale, pur dopo il gravissimo colpo ricevuto in seguito all'infelice esito della guerra ed alla rivoluzione, non è ancor spento. Il Governo Governo prussiano, il quale, quando a lui giova (ad esempio, nelle questioni dell'Alta Slesia della Prussia Orientale ed occidentale – cfr. Rapporto N. ) fa appello alla Bolla De salute animarum, non avrebbe a stretto rigore, di diritto, diritto d'invocarla. Ciò potrà servire in varie occasioni, eventualmente anche nelle trattative concordatarie. Per il momento, tuttavia, mi è sembrato conveniente di non far troppo rumore al riguardo e m i son limitato a far conoscere, per mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech, a quel Ministero del Culto, che, a mio avviso, la cosa avrebbe prodotto sfavorevole impressione.
Chinato Riservandomi di comunicare all'E. V. la eventuale risposta del suddetto Ministero Ministero a tale mia osservazione, m'inchino

140r, oberhalb des Textes hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "C"; 142v, links oberhalb der eingefügten Passage "(1) A ragione perciò...di renderci giustizia." hds. von Pacelli vermerkt: "Nota".
1Ursprüngliches Datum "6 Dicembre 1920", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. Dezember 19201, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15791, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15791. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 30.04.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.