Dokument-Nr. 16468

Varzieli, G.Matikashvili, Shalva Spiridonovič: Istruzione dei commissari della giustizia e degli affari interni relative all'aprimento [sic] delle chiese ed al registramento [sic] delle comunità religiose. Tiflis, 02. Dezember 1925

Copia
1.= Sia adottato nella Repubblica Soviet. Georgiana per l'aprimento delle Chiese chiuse dalle amministrazioni locali o per l'uso delle Chiese non aventi ancora conchiuso il contratto, (eccettuate le Chiese militari), il modo seguente:
2.= Se sette almeno cittadini vorranno formare una comunità religiosa, ricevendo per uso gratuito l'edificio e gli oggetti necessari per il culto, essi devono farne la domanda al comitato esecutivo locale.
3.= Da indicarsi nella detta domanda: a) nome, paternità, e famiglia dei fondatori, (o rappresentanti), della comunità religiosa; b) denominazione della comunità; c) indirizzo dei fondatori o rappresentanti; d) denominazione della Chiesa.
4.= Ai cittadini suddetti il comitato esecutivo consegnerà i beni della comunità coll'inventario dei medesimi, ritenendo presso di sé un'altra copia sottoscritta dai rappresentanti della comunità; ciò fatto,
5.= La comunità religiosa conchiude il contratto col comitato esecutivo del luogo.
6.= Conchiuso il contratto, la comunità viene registrata e comincia a spiegare la sua attività.
26r
7.= I fondatori rimettono la Chiesa e i beni di essa all'amministrazione della comunità e presenteranno al comitato esecutivo i nomi, paternità e famiglie dei membri della detta amministrazione.
8.= Questa ultima è responsabile del mantenimento integro della Chiesa e dei beni ... ecc.
9.= Nel caso di rifiuto di registrare una comunità religiosa, questa può volgersi al comitato centrale della Georgia nello spazio di un mese ...
10.= La comunità scieglierà [sic] la sua amministrazione tra i suoi membri ...
11.= Nei domicili appartenenti alla comunità o a qualche gruppo di essa, si possono fare liberamente, e senza previo permesso, delle assemblee della comunità, qualunque sia il numero delle persone che ivi assistano.
12.= La predicazione può farsi liberamente, purché l'oggetto sia di carattere esclusivamente religioso o morale.
13.= I membri della comunità possono raccogliere delle offerte spontanee per coprire le spese o mantenere i ministri del culto, cantori ecc.
14.= Siano annulate [sic] tutte le istruzioni precedenti, emanate sul registramento delle comunità religiose, o sull'uso delle Chiese e degli oggetti del Culto.
Sottoscrivono: Il Commissario di Giustizia G. Varzieli
Il Commissario degli Affari Interni
G. Matikachvili
Empfohlene Zitierweise
Varzieli, G., Istruzione dei commissari della giustizia e degli affari interni relative all'aprimento [sic] delle chiese ed al registramento [sic] delle comunità religiose, Tiflis vom 02. Dezember 1925, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16468, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16468. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 24.06.2016.