Dokument-Nr. 21004
[Vassallo di Torregrossa, Alberto] an Held, Heinrich
München, 14. Februar 1928

Minuta
Copia
Eccellenza,
Con Nota del 27 Giugno 1927 questa Nunziatura comunicava a Vostra Eccellenza la copia di un ufficio inviato sotto la stessa data al Signor Ministro del Culto dello Stato bavarese. Questi rispose il 12 Novembre dell'anno stesso con l'ufficio che in copia ho l'onore di qui inviare alla medesima Eccellenza Vostra. Or non potendo questa Nunziatura convenire con quanto è consegnato in esso, si vede nel caso di replicare con la presente Nota a Vostra Eccellenza.
Volentieri essa ha preso conoscenza dall'ufficio del Signor Ministro del Culto, che questi sotto la designazione usata "Prestazioni libere dello Stato alle società religiose" non considera tutti i contributi dello Stato come veramente liberi. Nella questione, se sia giusta questa espressione devono naturalmente essere escluse fin dal principio quelle prestazioni dello Stato, le quali si fondano sopra una legge, un contratto ovvero sopra titoli speciali di diritto p. e. le obbligazioni legali concernenti il patrimonio stabilite nel Concordato colla S. Sede.
Quanto agli obblighi per ragione della secolarizzazione, la Nunziatura Apostolica vorrebbe rimandare al concetto sul quale essa ha sempre insistito nelle trattative del Concordato, come particolarmente nella Nota al Dr. Matt del 16 Giugno 1923 e dell'11 di Settembre 1923.
La S. Sede non ha mai riconosciuto che la secolarizzazione e
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altre misure dello Stato, le quali a una grande parte degli uffici con cura d'anime nella Baviera hanno tolto le loro fisse e sicure entrate, non avessero stabilito nessun diritto alle prestazioni dello Stato, e deve persistere a questo riguardo nel suo punto di vista sempre tenuto.
La S. Sede in questo suo concetto giuridico non è del tutto sola. La giurisprudenza e i tribunali riconoscono che la secolarizzazione a doppio riguardo ha stabilito un diritto della Chiesa cattolica sulle prestazioni finanziarie dello Stato: primo in quanto che per legislazione positiva fu espressamente ritenuta una obbligazione dello Stato, e poi in quanto che, secondo le massime generali di diritto, insieme col patrimonio ecclesiastico secolarizzato, oneri e obblighi sono passati a carico dello Stato.
Un riconoscimento espresso d'un obbligo dello Stato a motivo della legislazione della secolarizzazione esiste nelle parrocchie del Palatinato di cui le prebende furono confiscate dallo Stato. Tanto coll'art. XIV del Concordato francese del 15 del Luglio 1801, quanto coll'art. 66 degli articoli organici fu assicurato ai curati cattolici del territorio francese a sinistra del Reno uno stipendio sufficiente (un traitement convenable). Quando il Palatinato fu annesso alla Baviera questa obbligazione passò dallo Stato francese a quello di Baviera. Pertanto se fu assicurato uno stipendio sufficiente, allora secondo i principi della buona fede s'intende ciò che si deve ragionevolmente apprestare a un ecclesiastico secondo la sua educazione e posizione
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sociale. Questa obbligazione dello Stato non è dunque limitata a 1500-500 fr. stabiliti negli articoli organici d'allora, ma s'estende al necessasrio [sic] mantenimento della vita secondo le condizioni economiche del tempo (conf. E. R. Huber, la garanzia del diritto patrimoniale ecclesiastico nella costituzione di Weimar, 1927, pag. 72 ss.).
Un diritto della Chiesa, per ragione della successione universale dello Stato e per ragione della transizione degli oneri sopra di lui, esiste inoltre a riguardo delle parrocchie bavaresi a destra del Reno, le quali erano incorporate ai conventi e capitoli soppressi nel 1803. Tanto se una incorporazione era pleno iure quanto se era non pleno iure, il convento era obbligato di apprestare al curato della chiesa incorporata la portio congrua, vuol dire una rendita sufficiente al mantenimento della vita conveniente al grado, secondo le condizioni economiche del tempo: ovvero di provvedere sufficientemente alla cura delle anime per mezzo di suoi monaci. Quest'obbligo è passato allo Stato secolarizzatore, a motivo della successione universale, nella stessa estensione che obbligava allora i conventi, cioè secondo i bisogni del tempo. La Suprema Corte dell'Impero l'alta Corte di giustizia prussiana e le corti superiori provinciali hanno rocinisciuto [sic] questa legislazione in lunghi e conformi sentenze giuridiche (conf. le sentenze in Schmitt: Chiesa e Stato, pag. 39 ss. e Schmitt, Ablösung (Divoluzione), pag. 67 ss.)
Quanto alle altre parrocchie si può rimandare a ciò: che il par. 35 della cosiddetta Commissione dei Deputati dell'Impero ha imposto ai Sovrani secolarizzanti di impiegare almeno una parte del patrimonio
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secolarizzato al servizio del culto divino. Se anche non risulta da questo un diritto di ogni singola parrocchia - come nei casi sopra menzionati - discende però da ciò una generale obbligazione legale dello Stato verso la Chiesa cattolica, anche di completare la prebenda dei curati.
Da quanto si è detto si vede senza dubbio che in ogni caso per un gran numero di parrocchie - per le due categorie sopra nominate - la secolarizzazione forma un titolo giuridico per il complemento della prebenda da parte dello Stato e che esiste un diritto legale sulla base di speciali titoli giuridici. Anche a riguardo delle altre parrocchie vi è un diritto generale in forza del par. 35 della Commissione dei Deputati dell'Impero e conformemente a ciò esiste non solamente una obbligazione morale, ma una obbligazione legale per lo Stato. Quindi non pare giusto di designare in generale e semplicemente le prestazioni dello Stato che completano la prebenda, come prestazioni "libere". Sarebbe piuttosto facilitata al Governo la giustificazione di questa prestazione se esso la riconoscesse come prestazione obbligatoria o sopprimesse almeno la designazione "libere".
L'Art. 10, 8,1 e Art. 13 par. 1 e l'art. 14 par. 3 del Concordato non parlano di prestazioni "libere" ovvero di spese "libere" dello Stato bavarese e la Nunziatura Apostolica non potrebbe nemmeno convenire, che i detti articoli fossero interpretati in questo senso.
1Es handelt sich um eine Protokollnummer der Münchener Nuntiatur.
Empfohlene Zitierweise
[Vassallo di Torregrossa, Alberto] an Held, Heinrich vom 14. Februar 1928, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 21004, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/21004. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 20.01.2020.