Dokument-Nr. 2663
Eidgenössisches Politisches Department an Italienische Gesandtschaft in Bern
Bern, 04. Oktober 1918

1) Il ritardo col quale sarebbero giunte in Italia cartoline postali spedite da prigionieri di guerra italiani nel maggio non può aver altra causa che la sbarramento <chiusura>1 della frontiera ordinata dal Governo italiano nella primavera scorsa e durata due mesi. A tale riguardo ci possiamo riferire al rapporto del signor maggiore Ganner della Delegazione militare svizzera, in data 23.8.1918, sulla situazione dei prigionieri di guerra in Germania, rapporto di cui fu trasmessa copia con lettera del 6.9.1918. Al punto 5 di questo rapporto v'è scritto:
"Non dovrebbe più avvenire che la posta dei prigionieri die guerra, specialmente i pacchi postali, fosse trattenuta da una sbarramento <chiusura>2 della frontiera da parte dell'Italia. Lo sbarramento <chiusura>3 avvenuto nel marzo e nell'aprile causò un grande disordine durato mesi e mesi in tutta la posta, e specialmente grandi perdite in quanto ai pacchi.
I dettagli di questi fatti si possono rilevare dai nostri rapporti."
2) Una proibizione generale ai prigionieri italiani di scrivere dall'ottobre al novembre 1917, non ha mai esistito; e nemmeno sono state mai trattenute illecitamente le loro lettere. Al contrario: dal dicembre 1917 fu resa possibile una più rapida spedizione delle loro lettere e cartoline alle famiglie in Italia. Solo alla fine dell'aprile 1918 dovette essere vietato ai prigionieri italiani l'invio di lettere 4 come misura di rappresaglia contro la misura del Governo italiano che aveva limitato alle sole cartoline postali il carteggio dei prigionieri di guerra tedeschi in Italia.
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3) Se le famiglie dei prigionieri italiani in patria si videro ritornare le loro lettere, è chiaro che ciò non è avvenuto per parte delle autorità tedesche ma di quelle italiane preposte alla censura. Le quali nel febbraio 1918 presero la seguente disposizione comunicata persino ai giornali italiani:
"Lettere a prigionieri di guerra (in paese nemico) non verranno più spedite a partire dal 10 c.n., a meno che non si tratti della trasmissione di documenti. È permessa soltanto la spedizione di cartoline illustrate di non più che 15 linee. Tutte le altre corrispondenze 5 saranno rispedite ai mittenti, o, nel caso che questi siano irreperibili, trattenute."
La colpa dei deplorati inconvenienti ricade dunque esclusivamente sulle autorità italiane 6, e sta dunque al Governo italiano di toglierli di mezzo.
Locchè si ha il diritoo di attenderci, in considerazione, se non altro, che appunto i prigionieri di guerra italiani in Germania godono sotto molti rapporti un trattamento specialmente favorevole; e questo per desiderio <espresso> de<a>lla7 <Santa> Sede Pontificia pel tramite <e per se>8 dalla Nunziatura Apostolica di Monaco di Baviera.
(Timbro)
Alla Legazione Svizzera
(Affari italiani)
1Hds. durchgestrichen und eingefügt von unbekannter Hand.
2Hds. durchgestrichen und eingefügt von unbekannter Hand.
3Hds. durchgestrichen und eingefügt von unbekannter Hand.
4Masch. unterstrichen.
5Masch. unterstrichen.
6Masch. unterstrichen.
7Hds. durchgestrichen und eingefügt von unbekannter Hand.
8Hds. durchgestrichen und eingefügt von unbekannter Hand.
Empfohlene Zitierweise
Eidgenössisches Politisches Department an Italienische Gesandtschaft in Bern vom 04. Oktober 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2663, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2663. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 20.12.2011, letzte Änderung am 10.09.2018.