Dokument-Nr. 6902

Matt, Franz: Allegato alla lettera del 26 Agosto N° 34408 indirizzata a Sua Eccellenza il Signor Nunzio Apostolico a Monaco. München, 26. August 1920

Cifra I. 
I.
La Chiesa ha il patronato intero e libero per tutti gli uffizi ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei comuni. Il gius patronato privato rimane inalterato, in quanto sussiste ancora legittimamente conforme alle disposizioni del diritto canonico.
In quanto alla proposizione 1, che presenta una traduzione non interamente letterale della proposizione 2 nel capoverso III dell'articolo 137 della Costituzione federale tedesca pubblicato l'11 Agosto 1919, non si trova <niente>1 da ridire in se stesso. Ma lo Stato bavarese ha un interesse considerabile che agli uffizi ecclesiastici più importanti, particolarmente agli episcopati, non giungano persone da cui ci fosse da sospettare una derogazione agli interessi pubblici, p. e. stranieri o persone politicamente ambigue. Quindi ci sarebbe da considerare se in questo riguardo non dovreb-
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bero provvedersi certe garanzie, p. e. cooperazione dei capitoli d'una cattedrale alla nomina dei vescovi, notificazione delle persone proposte al governo di Stato, perché questo possa far valere sue obiezioni eventuali.
Alla proposizione 2: Il nuovo diritto ecclesiastico (Can. 1453 § 1, 1448 e 1456) e la redazione prevista della proposizione 2 della cifra prima delle puntazioni escludono persone non cattoliche dall'esercizio del giuspatronato privato in quanto agli uffizi ecclesiastici. Contrariamente a questo in Germania e in Baviera anche aderenti non cattolici d'una confessione cristiana erano finora ammessi all'esercizio del giuspatronato privato. (Cf. Geiger, Pfarramts-Verwaltung (Esercizio parrocchiale), cap. 16, pag. 434 e segu. – Silbernagel, Verfassung und Verwaltung (Costituzione e amministrazione § 26 pag. 79 nota 1).
Lo Stato da sé stesso non farebbe obiezioni all'esclusione di tali padroni patronali dall'esercizio del diritto che hanno avuto finora. Ma non si può omettere d'indicare che dalla soppressione di questo privilegio ci potrebbero nascere, in certe circostanze, delle conseguenze per le finanze delle fondazioni ecclesiastiche rispet-
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tive, p. e. rifiuto di prestazioni dei padroni, e che, all'occorrenza, tali differenze dovrebbero essere decise come liti civili davanti ai tribunali.

Cifra II, III, IV proposizione 2, e cifra V.
II.
Alla nomina dei professori delle facoltà di te ologia nelle università deve pre cedere l'assenso del vescovo diocesano.
Per rispetto agli studenti delle lettere i quali hanno l'intenzione di dedicarsi allo studio della teologia, devono essere nominati, nella facoltà di lettere delle università di Monaco e di Virtzburgo (Würzburg), per lo meno un professore di filosofia e un professore di storia, di cui il punto di vista cattolico, secondo il giudizio del vescovo diocesano, è indubitabile.
III.
I professori dei licei superiori (accademie per lo studio della teologia e delle lettere) sono nominati dal governo di Stato secondo la proposizione del vescovo diocesano.
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Nel loro regime interiore i licei superiori sono sottoposti al vescovo.
IV.
I professori di religione di queste scuole (secondarie) sono nominati, secondo la proposizione del vescovo, dal governo, il quale assicura per loro i fondi necessari.
V.
I professori delle facoltà teologiche e dei licei superiori e i professori di religione nelle scuole secondarie, i quali il vescovo diocesano, in conseguenza della loro dottrina o del loro contegno morale, crede incapaci o impropri per la continuazione del loro ufficio, sono sospesi dal servizio.
Fra le richieste enunciate nelle cifre suddette esiste un connesso interiore.
Il Concordato dell'anno 1817 non ha contenuto delle stipulazioni rispettive. Nondimeno da parte dello Stato si osservava finora spontaneamente la pratica che alla collazione degli
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uffici in questione si dava ascolto al vescovo diocesano e alle sue obiezioni eventuali. Oramai, secondo le proposte presenti, deve essere basato nel primo caso un diritto d'assenso del Custode sovrano, nei due altri casi un diritto di presentazione del Custode sovrano, che debba essere esercitato in Baviera come legge del paese.
Queste richieste s'ingeriscono nel diritto di presentazione delle università e nel principio del diritto, del resto libero, che ha lo Stato di conferire i posti d'insegnanti nelle università, nei licei superiori e negli istituti superiori d'educazione, e con ciò s'ingeriscono nel diritto degli ufficiali pubblici di Baviera; neanche effetti retroattivi sul diritto del bilancio di Stato paiono esclusi. Si tratta dunque d'innovazioni di grande importanza.
Dal punto di vista del Ministero dell'istruzione pubblica e dei culti non si può ammettere che il modo finora usato al conferimento dei posti indicati sia stato la cagione di svantaggi propri per la Chiesa Cattolica, i quali possano presentare un motivo sufficiente di abbondare [sic] la pratica finora usata e di accordare le nuove concessioni richieste. Ma le richieste indicate nelle
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puntazioni, tosto ché fossero conosciute, provocherebbero indubitatamente la più forte contraddizione nei circoli delle università e nella più grande pubblicità politica.
Gli avversari politici in particolare non mancherebbero di rilevare espressamente che la concessione dei privilegi richiesti dalla Chiesa non sarebbe compatibile colla completa libertà di conferire gli uffici ecclesiastici, libertà accordata, poco fa, alle comunità religiose per la Costituzione federale tedesca.
In particolare sia osservato ancora il seguente:
a. In quanto al modo finora usato di conferire le cattedre di teologia nelle facoltà delle università di Monaco e di Virtzburgo (Würzburg) sia permesso di riferirsi alla decisione ministeriale del 28 Marzo 1889 (Weber, Gesetz- und Verordnungs-Sammlung – Raccolta di leggi e di decreti – volume 19 pagina 452), nella quale è assicurato che alla nomina di professori di teologia cattolica nelle università, oltre il parere della facoltà teologica e del senato accademico, sia ancora ordinato un parere del vescovo diocesano sul punto di vista dogmatico e sulla condotta
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morale dell'aspirante.
L'osservanza di questa disposizione ha avuto, dopo quel tempo, come effetto regolare la nomina di professori religiosamente indubitabili nelle facoltà teologiche delle università. Nei pochi casi, in cui il contegno ulteriore di certi professori ha dato più tardi materia per obiezioni da parte della Chiesa, lo Stato, per quanto era possibile, ha fatto riparo.
b. In quanto alle cattedre di filosofia e di storia nelle università di Monaco e di Virtzburgo (Würzburg) sono decisive al presente la Raccolta delle deliberazioni della Camera (Landtagsabschied) del 28 Aprile 1872 § 28 (Weber, Gesetz- und Verordnungs-Sammlung – Raccolta di leggi e di decreti – vol. 9, pag. 370) e le discussioni della Camera degli anni 1882 a 1886. Finché sussiste una maggioranza della Camera favorevole alla Chiesa Cattolica, gli interessi ecclesiastici in quanto al conferimento delle cattedre in questione paiono preservati. Se una tale maggioranza non sussistesse più, una Camera meno benevola alla Chiesa, malgrado una stipulazione nel Concordato, terrebbe in proprio potere di frustrare la realizza-
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zione del desiderio manifestato nella richiesta accennata, ricusando i fondi per le cattedre di professori attaccati alla Chiesa.
c. Per la chiamata dei professori dei licei superiori soprattutto è competente la decisione ministeriale già menzionata del 28 Marzo 1889. Eccetto il liceo di Eichstätt (il quale è in effetto vescovile e congiunto col seminario vescovile di preti, per altro sussidiato da fondi di Stato) tutti i licei superiori della Baviera sono istituti pubblici di Stato per l'istruzione superiore, ma non istituti diocesani, e sono sostentati dall'erario, in parte interamente, in parte per sussidi, in quanto i fondi disponibili non sono sufficienti. I professori sono impiegati di Stato, quindi ne hanno anche i diritti.
L'opinione che i licei siano mai stati riconosciuti come istituzioni soltanto per l'educazione di chierici cattolici o siano stati destinati soltanto a questo scopo, non è appoggiata né per i documenti del diritto né per quelli della storia.
L'espressione nella proposizione seconda della cifra III "regime interiore" dovrebbe essere interpretata chiaramente. La locuzione: "horum seminariorum ordinatio" nell'articolo V del
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Concordato di 1817, la quale fu tradotta per "innere Einrichtung" – istituzione interiore – ha causato, nel tempo passato, delle divergenze d'opinioni sui limiti delle competenze dello Stato.
Anche in quanto i licei superiori sono condotti come istituti pubblici, le autorità ecclesiastiche erano finora assolutamente in grado, e lo sono ancora, di far valere delle obiezioni al governo di Stato. D'allora in qua i loro desideri erano sempre rispettati dicevolmente. Contro la concessione di competenze così estensive alla Chiesa Cattolica, come vengono richieste nella cifra III delle proposte, si sollevano dei dubbi considerabili, se la natura dei licei superiori come istituti d'educazione dello Stato deve essere preservata.
d. In quanto ai professori di religione alle scuole secondarie (denominazione ufficiale: "istituti superiori d'educazione"), la scelta di preti possedenti la Missio canonica come maestri di religione alle scuole non sostentate per lo Stato (comuni, municipi, fondazioni, conventi, persone private) è affidata ai direttori delle scuole in questione o ai loro sostituti. Lo Stato verifica se i maestri scelti sono adatti al loro ufficio. A
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questo proposito si dà retta alle obiezioni eventuali del vescovo diocesano. La fondazione di posti per professori di religione negli istituti superiori d'educazione dello Stato e l'assegnamento degli stipendi tocca alla Camera. La scelta fra gli aspiranti a tali posti – tutte le volte dopo il consenso del vescovo diocesano – incombe al governo di Stato.
Sebbene il governo, per principio, possa scegliere, secondo il suo libero parere, fra gli aspiranti a stento sufficienti e gli aspiranti qualificati il meglio, anche lui, in pratica, – è inutile dirlo – fa la scelta regolarmente secondo il grado della capacità e della dignità dei competitori. I professori di religione negli istituti superiori d'educazione sono impiegati di Stato; quindi la loro nomina dovrà essere riserbata allo Stato; con ciò non si impedisce che il vescovo diocesano, come è naturale, sia ascoltato dapprima. Per la pratica finora usata gli interessi della Chiesa erano interamente preservati, ma non mai compromessi.
La concessione d'un diritto di presentazione alla Chiesa Cattolica in quanto ai posti per i professori di religione cattolica negli istituti superiori d'educazione dello Stato avrebbe l'effetto che la stessa concessione dovesse essere fatta
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alle altre comunità religiose riconosciute pubbliche.
Contro l'appoggio d'una tale richiesta si sollevano dei dubbi fondamentali considerato che gli istituti superiori d'educazione sono istituti dello Stato.
La stipulazione dell'articolo 29 della legge per il sussidio delle scuole – "Schulbedarfs-Gesetz" – del 14 Agosto 1919 (Gesetz- und Verordnungsblatt – Periodico delle leggi e dei decreti – pag. 489), stipulazione che prevede una nuova categoria di maestri di religione per le scuole elementari; non può dare qui un punto di mira. In questo articolo non si tratta d'ufficiali di Stato, ma anzi di preti nel servizio della Chiesa, neanche si tratta d'un risarcimento definitivo di spese dall'erario, ma soltanto d'un risarcimento per anticipazione.
e. Non sia disconosciuta in nessun modo l'importanza delle considerazioni che hanno indotto la Curia romana alla richiesta espressa nella cifra V. Tuttavia sia permesso d'accennare che già il diritto attuale della Baviera conosce l'apprezzamento amministrativo e l'intervenzione dello Stato in casi rispettivi, nei quali – è inutile dirlo – i titoli e diritti acquistati dalla previa condizione di servizio pubblico devono essere
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rispettati e preservati. La preservazione di questi jura quaesita dovrebbe naturalmente sempre essere garantita, anche se la richiesta di regolare questi casi contrattualmente in qualunque forma ammissibile potesse del tutto essere considerata.
Ma non posso omettere d'indicare che già il tentativo di stabilire in tal modo un contratto per mezzo d'una legge dello Stato provocherebbe indubitatamente una grande eccitazione in pubblico e causerebbe violenti invettive contro il governo nella Camera (Landtag).
Ho l'apprensione che il danno, che ne possa provenire per la realizzazione d'un Concordato, sia più grave che il vantaggio sperato per la Chiesa dalla regolazione proposta. Un miglioramento materiale a confronto della presente situazione si farebbe appena se una tale stipulazione fosse inserita nel nuovo trattato.
1Hds. vom Verfasser eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Allegato alla lettera del 26Agosto N°34408 indirizzata a Sua Eccellenza il Signor Nunzio Apostolico a Monaco, München vom 26. August 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6902, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6902. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 31.07.2013.