TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19289
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                         Ho l'onore di rimettere qui accluso all'E. V. R. il nuovo progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia (Allegato I);
                            nelneitestoi tedesco ed italiano,
                                (Allegato I
                                <)> e II),i
                            lqual
                            eidovranno avere ambedue uguale valore; esso
                            defesso diventerà definitivo, non appena Sua Santità il
        S. Padre avrà dato, se così a lui piaccia, al medesimolilsua Suosovranoaapprovazione.
                                beneplacito.gradimento. Il Ministro Presidente, Dr Braun, desidererebbe vivamente che la firma potesse aver luogoeffettuarsi in Berlino non più tardi del 15 del prossimo mese di
        Giugno, affine di poter avere il tempo sufficiente per
        ottenere l'approvazione dello Staatsrat e del Landtag prima delle vacanze estive. Egli teme
        infatti che altrimenti i pro nemici del Concordato profitterebbero della del
        lungo intervallo per riaprire un'aspra campagna, che ne
            comprometterebbe forse la quale [mettereb] ne metterebbe in pericolo l'accettazione
        nel Parlamento. Per tal motivo sono statoper <affine di> <onde> assicurarsi che l'attuale progetto
                otterrebbe <raccoglierebbe> una maggioranza favorevole. 
Per la redazione del menzionato Pprogetto hanno avuto luogo, si sono [poi] tenute, prescindendo da secondari
                                vari altri <numerosi altri> colloqui,con deputati ed altri uomini politici,
                                confidenziali, <secondari,>le seguentidue sedute officiali: il 27 Aprile alle ore 11 pom.antim. col Ministro Presidente Dr Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr Weismann, ed il 13 corrente alle 6 pomer. col Ministro del Culto,
            Dr Becker, alla presenza del Segretario di Stato, Dr Lammers, del Direttore ministeriale Trendelenburg e del Prof. Heyer. La sed Il
        progetto è stato approvato
                                fu accettato <è stato approvato> dall'intiero Gabinetto nella seduta
        di Venerdì 17 corrente e mi è stato consegnato in Nunziatura dal menzionato Ministro
        del Culto Martedì 21 corr. alle 6 pom. LaSi è poi esaminata la traduzione italiana,
                            chela quale(Allegato II), la quale ha dato pure luogo a variediscussioni
                            ,
                                nei [dieci] dicasteri,e si è
                            è stata definitivamente approvatadiscussioni e ritocchi, e si è convenuto che i due testi, tedesco ed
        italiano, abbiano eguale valore.vantaggiottenuti sono i<I principali> I cambiamenti introdotti - salva
                l'approvazione del S. Padre - nel<la> testo della
            Convenzione e nella Nota esplicativa <nel Protocollo finale
            (Schlussprotokoll)> sono i sarebbero i seguenti:
1°) È stata sostituta l'espressione "Santa Sede" a "Sede Apostolica".
2°) Essendo, come si è detto, il Concordato,income si è detto, in duplice testo, tedesco ed italiano, il
        Governo avrebbe voluto che nell'primouno fosse nel preambolo nominata prima la Prussia e poi la
        S. Sede, e nell'altro prima la S. Sede e poi la Prussia, citando come precedente e citava all'uopo, quale precedente, le Convenzioni per il Canton
        Ticino del 1884 e 1888 (cfr. Raccolta di Concordati su materie
        ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 1021 e segg.).
        Ho potuto tuttavia persuaderlo a desistere da tale pretesa, di guisa che la S. Sede
            haavrà il primo luogo in ambedue i testi.
Il testo delIl preambolo medesimo e degligli articoli d'introduzione e di chiusa, da me propostoi nell'ossequioso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo p. p., hanno subito per desiderio del Governo dei cambiamenti,<dei>vari mutamenti, alcuni di pura forma, altri
        diretti allo scopo di tener conto della ristrettacompet competenza della Prussia nell'ambito della legislazione del Reich.
3°) All'articolo 2, capov. 6,è indi ultimo periodo, è indicato chiaramente il
        nome della nuova diocesi "di "Berlino".
4°) All'art. 6 capov. 1 è detto esplicitamente che la interrogazione al Governo da parte del Capitolo per il nulla osta politico deve essere fatta "dopo la elezione".
5°) All'art. 9 capov. 1 lett. c, dopo lungadiscussione, resistenza il Governo si è indotto a dichiarare
            nella Nota eplicativanel Protocollo finale che gli studi filosofico-teologici, compiuti
        in una Università austriaca dello Stato, sono pareggiati a quelli fatti nelle Facoltà
        teologiche della Germania corrispondentemente a quanto è già o potrà
        essere stabilito al riguardo per altre discipline letterarie,
            filosofiche,e naturali, letterarie e giuridiche, e tale pareggiamento s'intende (come mi è
        stato dichiarato anchea voce e per iscritto con lettera del Direttore ministeriale Sig.
        Trendelenburg in data del 15 corrente) non solo limitatamentelimitatamente
                            
                            6°) Nella Nota esplicativa circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al
            giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima "può essere lasciato al giusto giudizio
            del Vescovo 6°) Per ciò che concerne le parole
        intro-a consoltanto
                                pur [unitamente] <anche questa> a condizione che si
        dichiarasse in una Nota separa-l'at la primitiva formula "Col consenso
        della S. Sede", che giustamente non piacque a Sua Santità, non avrebbe potuto
                                potrebbe <non avrebbe> potuto neppur essa, [massime] dopo il chiaro e rinnovato rifiuto del Governo, essere inter
        interpretata nel senso anzidetto, e non sarebbe stata quindi praticamente priva di ogni
                                qualsiasi valore, ho tentato – naturalmente<naturalmente> soltanto <sempre> ad referendum –
        di ottenere, rinunziando alla medesima, in compenso qualche altro
            <effettivo> reale vantaggio. Ho chiesto perciò che la comunicazione, prevista al capov. 2 dello
            stesso articolo della nomina dei parroci alle Autorità civili (di cui è parola nel
        capoverso 2 dello stesso articolo 10) debba farsi non contemporaneamente
        alla nomina medesima, 
                                come <secondo che> era previsto nell'anteriore <ultimo>
            progetto, ma soltantosoltantodopo, in guisa da togliere qualsiasiqualunque possibilità di ingerenze od
            ostruzionio di eccezioni da parte dello Stato. Tale domanda è stata accolta,
        come V. E. potrà
7°) Nella Nota esplicativaNel Protocollo finale, circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima: può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo") di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni contro l'insegnamento e la condotta della personadell'ecclesiasticopropostao come insegnante in una Facoltà teologica; i Revmi Ordinari sono così di fatto liberi di comunicarle.o no.
8°) Il Protocollo finale ha anch'esso una introduzione,uguale a
                quella che è quella solita ad usarsi in simili documenti.
Sopra due altre questioni, le quali non hanno condotto adsebbene <esse> non abbiano portato alcun cambiamento di redazione, mi è altresì necessario di richiamare l'alta attenzioneriferiredeall'E. V.:
1°) Nei due primi progetti del Governo, da me trasmessi col succitato rispettoso Rapporto N. 41256 del 23 Marzou. s.,
            scorso, (Allegati I e II), si leggeva
            all'articolo 1 unl'articolo 1° aveva un capoverso 9 del seguente tenore:
        "La questione della circoscrizione delle dio-Osser Non mancai di osservare ripetute volte essere
        impossibile che il Concordato colla Prussia contenga disposizioni concernenti regioni al di
        fuori della medesima, ed aggiunsi che, se nella Bolla De salute animarum si conservavano
        alla diocesi di Breslavia le parrocchie situate in territorio austriaco, ciò presupponeva il
        consenso dell'Imperatore; insistetti quindi perché il surriferito capoverso fosse soppresso
        ed il Governo finì col cedere, come V. E. ha potuto
            rilevarerisulta dall'ultimo progetto, che costituiva l'Allegato V del
            menzionato
                                citato Rapporto.anzidetto. In un colloquio, tuttavia, avuto col Signor Ministro del
        Culto la sera del 7 corrente,(in occasione di un pranzo offerto dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur
            Förderung der Wissenschaften), e più particolarmente poi nella summenzionata
        seduta del 13 corrente, mi accorsi chiaramente che il Governo, sebbene in modo più velato,coperto, aveva voluto mantenere il suo punto di vista ed
        interpretava a tal fine il primo capoverso
        dell'art. 1miei
                            nnegoziatori governativimiei interlocutori sulla inammissibilità di <una> simile
            interpretazione e sulla impossibilità di comprendere nel Concordato colla Prussia
        territori di un altro Stato, massime senza il consenso di
        questo. Per eliminare la mia difficoltà i negoziatori prussiani tentarono di proporre una
        dichiarazione così concepita: "Colla presente Convenzione, specialmente coll'articolo 2
        capov. 1 in connessione coll'articolo 13 capov. 2, non rimane in alcun modo
        pregiudicata la questione della circoscrizione delle diocesi, il cui territorio si estende
        al di là e al di qua dei confini tedesco-cecoslovacchi, e dei beni della Sede vescovile di
        Breslavia situati nella Cecoslovacchia". Però questa formula, se non pregiudicava la tesi
        della S. Sede, lasciavaha nel Giugno 1928ha dichiarato alla Segreteria di Stato che il Governo
        prussiano mantienemanteneva il suo punto di vista,;eha aggiunto perciò che si riservava perciò di far trattare ulteriormente la questione per il tramite
        dell'Ambasciatore medesimo.
Egualmente credetti di non poter accogliere né trasmettere alla S. Sede un'altra similedichiarazione,
                            (destinata all dichiarazione, proposta dal Governo e così formulata: "Le alte Parti
        contraenti si adopereranno come finora per conservare stabilmente alla Sede vescovile di
        Breslaviavarie] vive pressioni fatte dal Governo in questo argomento si debbono
        soprattutto, a quanto ho appreso, all'azione dell'Eminentissimo Sig.  Cardinale
        Bertram, il quale, massime in occasione delladurante la sua recente permanenza in Berlino nella Settimana di
        Pasqua, avrebbe insistito presso il Ministero del Culto, affinché non si lasci lasci
        passare l'occasione della conclusione del Concordato senza procurar di ottenereconseguire dalla S. Sede assicurazioni relativamente ai beni
        anzidetti. Al quale riguardo feci nella menzionata seduta del 13 corrente feci
        pure notare ai negoziatori prussiani come tale materia è di competenza della Commissione
        prevista nel Modus vivendi tra la S. Sede ed il Governo cecoslovacco, presieduta
        dall'Eccmo Mons. Nunzio Apostolico di Praga e della quale fa parte anche un rappresentante
        del sullodato Eminentissimo.
2°) Con Esposto in lingua polacca,Foglio, datato da Oppeln 3 corrente, la Lega dei polacchi in Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.),ha mi ha inviato copia di una risoluzione in lingua polacca, presa
            nella in una riunione della Presidenza e del Consiglio di detto gruppo,
        coll'intervento dei rappresentanti polacchi delle corporazioni autonome (Allegatio IIIe IV – traduzione tedesca), nella quale
                            chiedonsi
                            si dice e diretta ad ottenere che nel Concordato colla Prussia si tenga conto dei
        diritti naturali e si protegga la lingua materna della popolazione polacca. La risoluzione
        si richiamarapporta all'articolo XXIII del Concordato polacco,colla Polonia,in virtù del qualesarebbe
                            assicuratogarantitoil quale garantirebbe <garantisce> (essa osserva)
            <garantisce> lo stato di possesso della lingua della minoranza in
            Polonia quella Nazione nelle prediche, nelle preghiere suppletorie e nei corsi,
        mentre che in Prussia sarebbero– a quanto afferma <asserisce> la ricostruzione <il
            documento> in discorso – sarebbero stati recentemente introdotti notevoli
        cambiamenti a danno della lingua polacca ed a vantaggio della tedesca. L'Esposto afferma che
        la tutela della lingua materna, la quale è per i polacchi, come per gli altri popoli, un
        prezioso bene nazionale, rappresenta per loro anche un mezzo di difesa della fede; la storia
        della Slesia proverebbe infatti che la germaniz-disso
        decadenza morale. – L'invio della risoluzione in discorso ed il tenore della medesima sono
        stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.
Sebbene tale domanda dell'azidetta Legala surriferita domanda fosse venuta – occorre riconoscerlo – benassai tardi, ed anzi (si può ben dire) all'ultimo momento, tuttavia non omisi di farne oggetto di discussione nella più volte menzionata seduta del 13 corrente, e aggiunsirilevandoanzianzi come, a mio avviso, fosse nell'interesse stesso della Prussia di non respingerla,rifiutarla, giacché la Germania, la quale si adopera per la tutela
        delle numerose minoranze tedesche all'estero non potrebbe senza
        proprio danno non riconoscere gli stessi diritti ai polacchi, relativamente ben pochi, residenti nel suo territorio. Essendomi stato obbiettato<, tra l'altro,> che, nonostante l'interesse che la Germania porta
                all' ha per l'che lo studio della complessa ed importante questione,avrebbe richiestolo studio della medesima sarebbe <è> <sarebbe>
            talmente complesso, che richiederebbe molto tempo e
            ritardatoe ritarderebbe così indefinitamente la
        conclusione dei negoziati, suggerii di adottare una disposizione simile a quella
        dell'articolo XXI del Concordato lituano, redatto in termini così brevi,,
        sem-denegata] respinta;
                                nel modo più assoluto, <;>ed anzi, come mi ha significato il Ministro del Culto,il Dr Becker mi ha significato essere stato il Consiglio dei Ministri è stato
                            su questo punto
                                assolutamente unanime in questo senso.
                            Mi è stataIl Governo si propone d'inviarmi ed ha aggiunto che mi sarebbe stata inviata una esposizione
        dei motivi di tale atteggiamento, che pe decisione, la quale però non mi è pervenuta
        fino ad oggi. 
Vengo ora a parlare della spinosissima questione della scuola. – Nel colloquio avuto la mattina del 27 Aprile p. p. col Ministro Presidente Dr Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr Weismann, gli rimisi la Notain N. 41427 in data del giorno precedente, di
        cui l'E. V. troverà compio il dovere di accludere copia (Allegato IV)
            insieme colla relativa traduzione italiana (Allegato V) ed aggiunsi che la
        S. Sede l'avrebbe a suo tempo pubblicata insieme col testo del Concordato. Il
            Dr Braunsu articolo sulla scuola aveva prodotto una impressione estremamente sfavorevole
        sulla S. Sede, la quale si riservava di manifestare in forma corrispondente alla
        gravità dell'argomento il suo pensiero al riguardo. Ma in una conversazione avuta la mattina
        del 4 corrente, in Nunziatura col summenzionato Segretario di Stato Dr Weismann alla presenza del Revmo Monsignor Kaas tenni a mettere le cose in
        chiaro. Il Dr Weismann chiedeva infatti che la Nota figuri come
        consegnatanon il
        Ministro Presidente non possa essere accusato di aver nascosto qualche cosa al Parlamento ed
        aver fatto così della "diplomazia segreta". Da parte mia proposi, naturalmente sempre come
        da me e 
                                soltanto ad referendum, il seguente piano: La Nota sulla scuola è stata da me consegnatarimessa ufficialmente il 27 Aprile; questo fatto
                rimane,,
                                immutato,anche se il Ministro Presidente la tiene intanto rinchiusa dentro il suo cassetto.
        Qualora il Concordato fosse respinto dal Landtag, la S. Sede la pubblicherà colla data
        anzidetta del 27 26 Aprile, giacché sarebbe strano ed indecoroso che Essa
        emettesse una protesta di tal genere dopo la caduta del progetto. Se invece il Concordato
        sarà, come si crede, approvato dal Parlamento, potrei, prima dello scambio delle ratifiche,
        ritirare la Nota già rimessa e consegnarne un'altra con data posteriore, a condizione però
        che il Ministro Presidente dia ad essa una risposta
        soddisfacente,formulato in termini
                                accettabili per il [D] Governo e che tale è sembratoche al Dr Weismann, è sembratoaccettabile,
                                tale, ma sul quale però il Ministro Presidente stesso non si
        è ancora pronunziato.
Mi permetto infine di chiedere rispettosamente all'E. V., se la S. Sede tiene a che la dichiarazione intorno alle parole dall'articolo 6 relativo alla elezione dei Vescovi: "Unter Würdigung dieser Listen" – dichiarazione già da me trasmessa col Rapporto N. 41256, ma che per ogni buon fine [al] compiego qui nuovamente a (Allegato VII) –
            fosse oggettosia consegnatadi[ein Wort unlesbar] in una Nota formale.
                                (non pubblica). <da (non pubblicare).> Per sé le
            [ein Wort unlesbar] suff surriferite parole, ed ancor più l'espressione
        del testo italiano "Tenendo presenti queste liste", sembrano escludere chiaramente che la
        S. Sede sia vincolata
ChinatoIl Governo preferirebbedi non fare <che si facesse a meno
            di> tale Nota <formale,> per poter dire al Landtag
                                 <Landtag> che non vi è alcun altro atto segreto; ma se si insiste,
                cederà. <insistesse, cederebbe.>
Chinato
Nota apposta all'articolo 11 del progetto di Concordato (Allegati I e II):
I termini della istruzione previsti in questo articoloè sono statai già
            concordatai, come è ben noto all'E. V., e trovasinsi
                riprodottai nel progetto inviato col rispettoso Rapporto N. 41256; essa
            tuttavia, secondo che notavasi espres nel progetto medesimo, non è stata<,>
                inclusa per desiderio del Governo<, inclusa> nel testo del Corcordato
            né <in quello> della Nota esplicativa o Protocollo finale
                         
                        269r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19289
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 29. Mai 1929
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Progetto di Concordato fra la S.  Sede e la Prussia
                        269v
 pregato di
        implorare una risposta possibilmentetelegraficae ad ogni modo il più possibile sollecita.,tanto più perché il Dr Braun, prima della firma, intende di prendere contatto coi capi dei partiti,
                Per la redazione del menzionato Pprogetto hanno avuto luogo, si sono [
170r
Imiglioramenti
                                1°) È stata sostituta l'espressione "Santa Sede" a "Sede Apostolica".
2°) Essendo, come si è detto, il Concordato,
Il testo delIl preambolo medesimo e degligli articoli d'introduzione e di chiusa, da me propostoi nell'ossequioso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo p. p., hanno subito per desiderio del Governo dei cambiamenti,<dei>
270v
                            3°) All'articolo 2, capov. 6,
4°) All'art. 6 capov. 1 è detto esplicitamente che la interrogazione al Governo da parte del Capitolo per il nulla osta politico deve essere fatta "dopo la elezione".
5°) All'art. 9 capov. 1 lett. c, dopo lunga
271r
 ad alcuni semestri, ma eventualmente anche per l'intiero
        corso. In altri termini, se [zwei Wörter unlesbar] (come è
        assai probabile, data la tendenza diad unificare ed equiparare fra di loro le istituzioni tedesche ed
        austriache) si stablisce che alcunistabilisse che più semestri ovvero l'intiero corso in una delle
        anzidette discipline, compiuti in una Università austriaca, valgono anche per la Germania,
        ciò si applica analogamente anche alle Facoltà teologiche. È, per così dire, una
        Meistbegünstigungsklausel (clausola di trattamento della Nazione più favorita) a vantaggio
        di queste ultime, importante e necessaria nei riguardi dell'ottima Facoltà teologica di
        Innsbruck, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù, ove si recano a studiare non
        pochi chierici della Germania.271v
duttive dell'art. 10 capov. 1 relativo ai
        parroci, chiesi, in esecuzione dei sovrani ordini impartitimi dall'Augusto Pontefice nella
        Udienza del 17 Aprile scorso, che in luogo dell'espressione "Col consenso della Sede
        Apostolica" si ponesse "In considerazione delle condizioni attuali", frase assai felice ed opportuna, la quale implicava la clausola
        "rebus sic stantibus". PoichéSiccome però il Governo,(e soprattutto il Ministro delle Finanze),persiste ostinatamente nelrifiutao di ammettere qualsiasi menzione, anche indiretta o velata, delle prestazioni degli assegnidelle prestazioni finanziarie a favore dei parroci, che esso dà bensì di fatto ed in misura assai elevata, ma considera come non
        obbligatorie, e delle quali pur troppo non si trova alcun accenno nelle Bolle di
        circoscrizione, non mi è stato possibile, malgrado i miei ripetuti sforzi, di ottenerne
        l'accettazione. Il Governo avrebbe ammesso la formula: "In considerazione delle
            particolari condizioni", ma 272r
ta che "da essa non si
        potesse dedurre una clausola 'rebus sic stantibus', specialmente per riguardo alle
        prestazioni dello Stato a favore dei parroci"; il che frustrava evidentemente del tutto lo
        scopo desiderato. Poiché, d'altra parte, 272v
rilevare dal testo attuale.7°) Nella Nota esplicativaNel Protocollo finale, circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima: può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo") di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni contro l'insegnamento e la condotta della personadell'ecclesiasticopropostao come insegnante in una Facoltà teologica; i Revmi Ordinari sono così di fatto liberi di comunicarle.o no.
8°) Il Protocollo finale ha anch'esso una introduzione,
Sopra due altre questioni, le quali non hanno condotto adsebbene <esse> non abbiano portato alcun cambiamento di redazione, mi è altresì necessario di richiamare l'alta attenzioneriferiredeall'E. V.:
1°) Nei due primi progetti del Governo, da me trasmessi col succitato rispettoso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo
273r
cesi, il cui
        territorio si estende al di là o al di qua dei confini del Reich germanico, rimane riservata
        ad una speciale Convenzione". 273v
(ora 2) nel senso che, ad eccezione
        dei cambiamenti indicati nei seguenti capoversi, la circoscrizione diocesana rimaneva del
        tutto immutata, compresa la unione delle anzidette parrocchie ceco-slovacche alla diocesi di
        Breslavia. Dovetti perciò nuovamente richiamare l'attenzione dei 274r
 espressamente intatta anche
        quella del Governo. Mi è sembratosembrò per conseguenza di non poterla accettare, massime dopo la
        Nota dell'E. V. R. a cotesto Sig.  Ambasciatore di Germania del 21 Marzo 1928, in cui
        l'intiero argomento era chiaramente ed esaurientemente
        esposto; ciò comunicai per iscritto in data del 15 corrente al
        Sig. Ministro del Culto, al quale (tenendo altresì presente l'ossequiato Dispaccio dell'E. V.di V. E. N. 3575/27 del 2 Gennaio 1928) ricordai pure
        che questo affare l'affare in discorso veniva trattato non da
            questa Nunziatura, ma dal sullodatodall'Ambasciatore,cheil quale è al tempo stesso Ministro di Prussia presso la
        S. Sede. Il Dr Becker mi ha risposto il 18 s. m. che questi nel Giugno<avere> il Sig. von Bergen Egualmente credetti di non poter accogliere né trasmettere alla S. Sede un'altra simile
274v
 i beni situati nella Cecoslovacchia". Le
            [2°) Con Esposto in lingua polacca,Foglio, datato da Oppeln 3 corrente, la Lega dei polacchi in Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.),
275r
gruppo
        I (Slesia), 275v
zazione
        della popolazione apre la via al liberalismo, al protestantesimo ed alla Sebbene tale domanda dell'azidetta Legala surriferita domanda fosse venuta – occorre riconoscerlo – benassai tardi, ed anzi (si può ben dire) all'ultimo momento, tuttavia non omisi di farne oggetto di discussione nella più volte menzionata seduta del 13 corrente, e aggiunsirilevandoanzi
276r
plici e giusti, che nessuno potrebbe trovare nulla da
        eccepire contro di essi. LaMalgrado ciò, la domanda perciò della
        suddetta Lega non è stata [Vengo ora a parlare della spinosissima questione della scuola. – Nel colloquio avuto la mattina del 27 Aprile p. p. col Ministro Presidente Dr Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr Weismann, gli rimisi la Nota
276v
 la lesse con attenzione, senza fare
        osservazioni, ma riservandosi di esaminarla più accuratamente;
        osservò tuttavia che, se la esistenza di un simile documento venisse a conoscenza del
        pubblico prima dell'approvazione del Concordato da parte del Landtag, tutto correrebbe grave
            pericolorischio di naufragare; egli avrebbe perciò mantenuto la Nota segreta
        e mi pregò di non farne parola nemmeno col Ministro del Culto. La sera del 7 corrente
        mi limitai quindi a dire a quest'ultimo in termini generali che la soppressione dell'
            277r
 soltanto dopo la votazione del Landtag, ed abbia quindi una data posteriore, anche perché 277v
 da concertarsi previamente. Così si
        otterrebbe il vantaggio di avere sulla questione scolastica uno scambio di Note, che, pur
            non facendo parte del Concordato, salverebbe meglio il principio
        sostenuto dalla S. Sede. Compiego al presente rispettoso Rapporto un progetto di detta
        risposta (Allegato VI), <che il Dr Weismann ritiene accettabile per il Governo,> Mi permetto infine di chiedere rispettosamente all'E. V., se la S. Sede tiene a che la dichiarazione intorno alle parole dall'articolo 6 relativo alla elezione dei Vescovi: "Unter Würdigung dieser Listen" – dichiarazione già da me trasmessa col Rapporto N. 41256, ma che per ogni buon fine [
278r
 alle medesime, e ciò del resto
        risulta indubbiamente dalla storia delle trattative.ChinatoIl Governo preferirebbe
Chinato
Nota apposta all'articolo 11 del progetto di Concordato (Allegati I e II):
I termini della istruzione previsti in questo articolo
