Dokument-Nr. 19289
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 29. Mai 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Progetto di Concordato fra la S.  Sede e la Prussia
Ho l'onore di rimettere qui accluso all'E. V. R. il nuovo progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia (Allegato I); nel nei testoi tedesco ed italiano, (Allegato I <)> e II), i l qual ei dovranno avere ambedue uguale valore; esso def esso diventerà definitivo, non appena Sua Santità il S. Padre avrà dato, se così a lui piaccia, al medesimo l il sua Suo sovranoa approvazione. beneplacito. gradimento. Il Ministro Presidente, Dr  Braun, desidererebbe vivamente che la firma potesse aver luogo effettuarsi in Berlino non più tardi del 15 del prossimo mese di Giugno, affine di poter avere il tempo sufficiente per ottenere l'approvazione dello Staatsrat e del Landtag prima delle vacanze estive. Egli teme infatti che altrimenti i pro nemici del Concordato profitterebbero della del lungo intervallo per riaprire un'aspra campagna, che ne comprometterebbe forse la quale [mettereb] ne metterebbe in pericolo l'accettazione nel Parlamento. Per tal motivo sono stato
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pregato di implorare una risposta possibilmente telegrafica e ad ogni modo il più possibile sollecita., tanto più perché il Dr  Braun, prima della firma, intende di prendere contatto coi capi dei partiti, per <affine di> <onde> assicurarsi che l'attuale progetto otterrebbe <raccoglierebbe> una maggioranza favorevole.
Per la redazione del menzionato Pprogetto hanno avuto luogo, si sono [poi] tenute, prescindendo da secondari vari altri <numerosi altri> colloqui, con deputati ed altri uomini politici, confidenziali, <secondari,> le seguenti due sedute officiali: il 27 Aprile alle ore 11 pom. antim. col Ministro Presidente Dr  Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr  Weismann, ed il 13 corrente alle 6 pomer. col Ministro del Culto, Dr  Becker, alla presenza del Segretario di Stato, Dr  Lammers, del Direttore ministeriale Trendelenburg e del Prof. Heyer. La sed Il progetto è stato approvato fu accettato <è stato approvato> dall'intiero Gabinetto nella seduta di Venerdì 17 corrente e mi è stato consegnato in Nunziatura dal menzionato Ministro del Culto Martedì 21 corr. alle 6 pom. La Si è poi esaminata la traduzione italiana, che la quale (Allegato II), la quale ha dato pure luogo a varie discussioni , nei [dieci] dicasteri, e si è è stata definitivamente approvata discussioni e ritocchi, e si è convenuto che i due testi, tedesco ed italiano, abbiano eguale valore.
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I miglioramenti vantaggi ottenuti sono i <I principali> I cambiamenti introdotti - salva l'approvazione del S. Padre - nel<la> testo della Convenzione e nella Nota esplicativa <nel Protocollo finale (Schlussprotokoll)> sono i sarebbero i seguenti:
1°) È stata sostituta l'espressione "Santa Sede" a "Sede Apostolica".
2°) Essendo, come si è detto, il Concordato, in come si è detto, in duplice testo, tedesco ed italiano, il Governo avrebbe voluto che nell' primo uno fosse nel preambolo nominata prima la Prussia e poi la S. Sede, e nell'altro prima la S. Sede e poi la Prussia, citando come precedente e citava all'uopo, quale precedente, le Convenzioni per il Canton Ticino del 1884 e 1888 (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 1021 e segg.). Ho potuto tuttavia persuaderlo a desistere da tale pretesa, di guisa che la S. Sede ha avrà il primo luogo in ambedue i testi.
Il testo del Il preambolo medesimo e degli gli articoli d'introduzione e di chiusa, da me propostoi nell'ossequioso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo p. p., hanno subito per desiderio del Governo dei cambiamenti, <dei> vari mutamenti, alcuni di pura forma, altri diretti allo scopo di tener conto della ristretta
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compet competenza della Prussia nell'ambito della legislazione del Reich.
3°) All'articolo 2, capov. 6, è indi ultimo periodo, è indicato chiaramente il nome della nuova diocesi "di "Berlino".
4°) All'art. 6 capov. 1 è detto esplicitamente che la interrogazione al Governo da parte del Capitolo per il nulla osta politico deve essere fatta "dopo la elezione".
5°) All'art. 9 capov. 1 lett. c, dopo lunga discussione, resistenza il Governo si è indotto a dichiarare nella Nota eplicativa nel Protocollo finale che gli studi filosofico-teologici, compiuti in una Università austriaca dello Stato, sono pareggiati a quelli fatti nelle Facoltà teologiche della Germania corrispondentemente a quanto è già o potrà essere stabilito al riguardo per altre discipline letterarie, filosofiche, e naturali, letterarie e giuridiche, e tale pareggiamento s'intende (come mi è stato dichiarato anche a voce e per iscritto con lettera del Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg in data del 15 corrente) non solo limitatamente limitatamente
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ad alcuni semestri, ma eventualmente anche per l'intiero corso. In altri termini, se [zwei Wörter unlesbar] (come è assai probabile, data la tendenza di ad unificare ed equiparare fra di loro le istituzioni tedesche ed austriache) si stablisce che alcuni stabilisse che più semestri ovvero l'intiero corso in una delle anzidette discipline, compiuti in una Università austriaca, valgono anche per la Germania, ciò si applica analogamente anche alle Facoltà teologiche. È, per così dire, una Meistbegünstigungsklausel (clausola di trattamento della Nazione più favorita) a vantaggio di queste ultime, importante e necessaria nei riguardi dell'ottima Facoltà teologica di Innsbruck, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù, ove si recano a studiare non pochi chierici della Germania.
6°) Nella Nota esplicativa circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima "può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo 6°) Per ciò che concerne le parole intro-
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duttive dell'art. 10 capov. 1 relativo ai parroci, chiesi, in esecuzione dei sovrani ordini impartitimi dall'Augusto Pontefice nella Udienza del 17 Aprile scorso, che in luogo dell'espressione "Col consenso della Sede Apostolica" si ponesse "In considerazione delle condizioni attuali", frase assai felice ed opportuna, la quale implicava la clausola "rebus sic stantibus". Poiché Siccome però il Governo, (e soprattutto il Ministro delle Finanze) , persiste ostinatamente nel rifiutao di ammettere qualsiasi menzione, anche indiretta o velata, delle prestazioni degli assegni delle prestazioni finanziarie a favore dei parroci, che esso dà bensì di fatto ed in misura assai elevata, ma considera come non obbligatorie, e delle quali pur troppo non si trova alcun accenno nelle Bolle di circoscrizione, non mi è stato possibile, malgrado i miei ripetuti sforzi, di ottenerne l'accettazione. Il Governo avrebbe ammesso la formula: "In considerazione delle particolari condizioni", ma a con soltanto pur [unitamente] <anche questa> a condizione che si dichiarasse in una Nota separa-
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ta che "da essa non si potesse dedurre una clausola 'rebus sic stantibus', specialmente per riguardo alle prestazioni dello Stato a favore dei parroci"; il che frustrava evidentemente del tutto lo scopo desiderato. Poiché, d'altra parte, l'at la primitiva formula "Col consenso della S. Sede", che giustamente non piacque a Sua Santità, non avrebbe potuto potrebbe <non avrebbe> potuto neppur essa, [massime] dopo il chiaro e rinnovato rifiuto del Governo, essere inter interpretata nel senso anzidetto, e non sarebbe stata quindi praticamente priva di ogni qualsiasi valore, ho tentato – naturalmente <naturalmente> soltanto <sempre> ad referendum – di ottenere, rinunziando alla medesima, in compenso qualche altro <effettivo> reale vantaggio. Ho chiesto perciò che la comunicazione, prevista al capov. 2 dello stesso articolo della nomina dei parroci alle Autorità civili (di cui è parola nel capoverso 2 dello stesso articolo 10) debba farsi non contemporaneamente alla nomina medesima, come <secondo che> era previsto nell'anteriore <ultimo> progetto, ma soltanto soltanto dopo, in guisa da togliere qualsiasi qualunque possibilità di ingerenze od ostruzioni o di eccezioni da parte dello Stato. Tale domanda è stata accolta, come V. E. potrà
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rilevare dal testo attuale.
7°) Nella Nota esplicativa Nel Protocollo finale, circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima: può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo") di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni contro l'insegnamento e la condotta della persona dell'ecclesiastico propostao come insegnante in una Facoltà teologica; i Revmi Ordinari sono così di fatto liberi di comunicarle. o no.
8°) Il Protocollo finale ha anch'esso una introduzione, uguale a quella che è quella solita ad usarsi in simili documenti.
Sopra due altre questioni, le quali non hanno condotto ad sebbene <esse> non abbiano portato alcun cambiamento di redazione, mi è altresì necessario di richiamare l'alta attenzione riferire deall'E. V.:
1°) Nei due primi progetti del Governo, da me trasmessi col succitato rispettoso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo u. s., scorso, (Allegati I e II), si leggeva all'articolo 1 un l'articolo 1° aveva un capoverso 9 del seguente tenore: "La questione della circoscrizione delle dio-
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cesi, il cui territorio si estende al di là o al di qua dei confini del Reich germanico, rimane riservata ad una speciale Convenzione". Osser Non mancai di osservare ripetute volte essere impossibile che il Concordato colla Prussia contenga disposizioni concernenti regioni al di fuori della medesima, ed aggiunsi che, se nella Bolla De salute animarum si conservavano alla diocesi di Breslavia le parrocchie situate in territorio austriaco, ciò presupponeva il consenso dell'Imperatore; insistetti quindi perché il surriferito capoverso fosse soppresso ed il Governo finì col cedere, come V. E. ha potuto rilevare risulta dall'ultimo progetto, che costituiva l'Allegato V del menzionato citato Rapporto. anzidetto. In un colloquio, tuttavia, avuto col Signor Ministro del Culto la sera del 7 corrente, (in occasione di un pranzo offerto dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften), e più particolarmente poi nella summenzionata seduta del 13 corrente, mi accorsi chiaramente che il Governo, sebbene in modo più velato, coperto, aveva voluto mantenere il suo punto di vista ed interpretava a tal fine il primo capoverso dell'art. 1
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(ora 2) nel senso che, ad eccezione dei cambiamenti indicati nei seguenti capoversi, la circoscrizione diocesana rimaneva del tutto immutata, compresa la unione delle anzidette parrocchie ceco-slovacche alla diocesi di Breslavia. Dovetti perciò nuovamente richiamare l'attenzione dei miei n negoziatori governativi miei interlocutori sulla inammissibilità di <una> simile interpretazione e sulla impossibilità di comprendere nel Concordato colla Prussia territori di un altro Stato, massime senza il consenso di questo. Per eliminare la mia difficoltà i negoziatori prussiani tentarono di proporre una dichiarazione così concepita: "Colla presente Convenzione, specialmente coll'articolo 2 capov. 1 in connessione coll'articolo 13 capov. 2, non rimane in alcun modo pregiudicata la questione della circoscrizione delle diocesi, il cui territorio si estende al di là e al di qua dei confini tedesco-cecoslovacchi, e dei beni della Sede vescovile di Breslavia situati nella Cecoslovacchia". Però questa formula, se non pregiudicava la tesi della S. Sede, lasciava
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espressamente intatta anche quella del Governo. Mi è sembrato sembrò per conseguenza di non poterla accettare, massime dopo la Nota dell'E. V. R. a cotesto Sig.  Ambasciatore di Germania del 21 Marzo 1928, in cui l'intiero argomento era chiaramente ed esaurientemente esposto; ciò comunicai per iscritto in data del 15 corrente al Sig. Ministro del Culto, al quale (tenendo altresì presente l'ossequiato Dispaccio dell'E. V. di V. E. N. 3575/27 del 2 Gennaio 1928) ricordai pure che questo affare l'affare in discorso veniva trattato non da questa Nunziatura, ma dal sullodato dall'Ambasciatore, che il quale è al tempo stesso Ministro di Prussia presso la S. Sede. Il Dr  Becker mi ha risposto il 18 s. m. che questi nel Giugno <avere> il Sig. von Bergen ha nel Giugno 1928 ha dichiarato alla Segreteria di Stato che il Governo prussiano mantiene manteneva il suo punto di vista,; e ha aggiunto perciò che si riservava perciò di far trattare ulteriormente la questione per il tramite dell'Ambasciatore medesimo.
Egualmente credetti di non poter accogliere né trasmettere alla S. Sede un'altra simile dichiarazione, (destinata all dichiarazione, proposta dal Governo e così formulata: "Le alte Parti contraenti si adopereranno come finora per conservare stabilmente alla Sede vescovile di Breslavia
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i beni situati nella Cecoslovacchia". Le [varie] vive pressioni fatte dal Governo in questo argomento si debbono soprattutto, a quanto ho appreso, all'azione dell'Eminentissimo Sig.  Cardinale Bertram, il quale, massime in occasione della durante la sua recente permanenza in Berlino nella Settimana di Pasqua, avrebbe insistito presso il Ministero del Culto, affinché non si lasci lasci passare l'occasione della conclusione del Concordato senza procurar di ottenere conseguire dalla S. Sede assicurazioni relativamente ai beni anzidetti. Al quale riguardo feci nella menzionata seduta del 13 corrente feci pure notare ai negoziatori prussiani come tale materia è di competenza della Commissione prevista nel Modus vivendi tra la S. Sede ed il Governo cecoslovacco, presieduta dall'Eccmo Mons. Nunzio Apostolico di Praga e della quale fa parte anche un rappresentante del sullodato Eminentissimo.
2°) Con Esposto in lingua polacca, Foglio, datato da Oppeln 3 corrente, la Lega dei polacchi in Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.),
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gruppo I (Slesia), ha mi ha inviato copia di una risoluzione in lingua polacca, presa nella in una riunione della Presidenza e del Consiglio di detto gruppo, coll'intervento dei rappresentanti polacchi delle corporazioni autonome ( Allegatio III e IV – traduzione tedesca), nella quale chiedonsi si dice e diretta ad ottenere che nel Concordato colla Prussia si tenga conto dei diritti naturali e si protegga la lingua materna della popolazione polacca. La risoluzione si richiama rapporta all'articolo XXIII del Concordato polacco, colla Polonia, in virtù del quale sarebbe assicurato garantito il quale garantirebbe <garantisce> (essa osserva) <garantisce> lo stato di possesso della lingua della minoranza in Polonia quella Nazione nelle prediche, nelle preghiere suppletorie e nei corsi, mentre che in Prussia sarebbero – a quanto afferma <asserisce> la ricostruzione <il documento> in discorso – sarebbero stati recentemente introdotti notevoli cambiamenti a danno della lingua polacca ed a vantaggio della tedesca. L'Esposto afferma che la tutela della lingua materna, la quale è per i polacchi, come per gli altri popoli, un prezioso bene nazionale, rappresenta per loro anche un mezzo di difesa della fede; la storia della Slesia proverebbe infatti che la germaniz-
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zazione della popolazione apre la via al liberalismo, al protestantesimo ed alla disso decadenza morale. – L'invio della risoluzione in discorso ed il tenore della medesima sono stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.
Sebbene tale domanda dell'azidetta Lega la surriferita domanda fosse venuta – occorre riconoscerlo – ben assai tardi, ed anzi (si può ben dire) all'ultimo momento, tuttavia non omisi di farne oggetto di discussione nella più volte menzionata seduta del 13 corrente, e aggiunsi rilevando anzi anzi come, a mio avviso, fosse nell'interesse stesso della Prussia di non respingerla, rifiutarla, giacché la Germania, la quale si adopera per la tutela delle numerose minoranze tedesche all'estero non potrebbe senza proprio danno non riconoscere gli stessi diritti ai polacchi, relativamente ben pochi, residenti nel suo territorio. Essendomi stato obbiettato<, tra l'altro,> che, nonostante l'interesse che la Germania porta all' ha per l' che lo studio della complessa ed importante questione, avrebbe richiesto lo studio della medesima sarebbe <è> <sarebbe> talmente complesso, che richiederebbe molto tempo e ritardato e ritarderebbe così indefinitamente la conclusione dei negoziati, suggerii di adottare una disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano, redatto in termini così brevi,, sem-
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plici e giusti, che nessuno potrebbe trovare nulla da eccepire contro di essi. La Malgrado ciò, la domanda perciò della suddetta Lega non è stata [denegata] respinta; nel modo più assoluto, <;> ed anzi, come mi ha significato il Ministro del Culto, il Dr  Becker mi ha significato essere stato il Consiglio dei Ministri è stato su questo punto assolutamente unanime in questo senso. Mi è stata Il Governo si propone d'inviarmi ed ha aggiunto che mi sarebbe stata inviata una esposizione dei motivi di tale atteggiamento, che pe decisione, la quale però non mi è pervenuta fino ad oggi.
Vengo ora a parlare della spinosissima questione della scuola. – Nel colloquio avuto la mattina del 27 Aprile p. p. col Ministro Presidente Dr  Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr  Weismann, gli rimisi la Nota in N. 41427 in data del giorno precedente, di cui l'E. V. troverà compio il dovere di accludere copia (Allegato IV) insieme colla relativa traduzione italiana (Allegato V) ed aggiunsi che la S. Sede l'avrebbe a suo tempo pubblicata insieme col testo del Concordato. Il Dr  Braun
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la lesse con attenzione, senza fare osservazioni, ma riservandosi di esaminarla più accuratamente; osservò tuttavia che, se la esistenza di un simile documento venisse a conoscenza del pubblico prima dell'approvazione del Concordato da parte del Landtag, tutto correrebbe grave pericolo rischio di naufragare; egli avrebbe perciò mantenuto la Nota segreta e mi pregò di non farne parola nemmeno col Ministro del Culto. La sera del 7 corrente mi limitai quindi a dire a quest'ultimo in termini generali che la soppressione dell' su articolo sulla scuola aveva prodotto una impressione estremamente sfavorevole sulla S. Sede, la quale si riservava di manifestare in forma corrispondente alla gravità dell'argomento il suo pensiero al riguardo. Ma in una conversazione avuta la mattina del 4 corrente, in Nunziatura col summenzionato Segretario di Stato Dr  Weismann alla presenza del Revmo Monsignor Kaas tenni a mettere le cose in chiaro. Il Dr  Weismann chiedeva infatti che la Nota figuri come consegnata
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soltanto dopo la votazione del Landtag, ed abbia quindi una data posteriore, anche perché non il Ministro Presidente non possa essere accusato di aver nascosto qualche cosa al Parlamento ed aver fatto così della "diplomazia segreta". Da parte mia proposi, naturalmente sempre come da me e soltanto ad referendum, il seguente piano: La Nota sulla scuola è stata da me consegnata rimessa ufficialmente il 27 Aprile; questo fatto rimane,, immutato, anche se il Ministro Presidente la tiene intanto rinchiusa dentro il suo cassetto. Qualora il Concordato fosse respinto dal Landtag, la S. Sede la pubblicherà colla data anzidetta del 27 26 Aprile, giacché sarebbe strano ed indecoroso che Essa emettesse una protesta di tal genere dopo la caduta del progetto. Se invece il Concordato sarà, come si crede, approvato dal Parlamento, potrei, prima dello scambio delle ratifiche, ritirare la Nota già rimessa e consegnarne un'altra con data posteriore, a condizione però che il Ministro Presidente dia ad essa una risposta soddisfacente,
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da concertarsi previamente. Così si otterrebbe il vantaggio di avere sulla questione scolastica uno scambio di Note, che, pur non facendo parte del Concordato, salverebbe meglio il principio sostenuto dalla S. Sede. Compiego al presente rispettoso Rapporto un progetto di detta risposta (Allegato VI), <che il Dr  Weismann ritiene accettabile per il Governo,> formulato in termini accettabili per il [D] Governo e che tale è sembrato che al Dr  Weismann, è sembrato accettabile, tale, ma sul quale però il Ministro Presidente stesso non si è ancora pronunziato.
Mi permetto infine di chiedere rispettosamente all'E. V., se la S. Sede tiene a che la dichiarazione intorno alle parole dall'articolo 6 relativo alla elezione dei Vescovi: "Unter Würdigung dieser Listen" – dichiarazione già da me trasmessa col Rapporto N. 41256, ma che per ogni buon fine [al] compiego qui nuovamente a (Allegato VII) – fosse oggetto sia consegnata di [ein Wort unlesbar] in una Nota formale. (non pubblica). <da (non pubblicare).> Per sé le [ein Wort unlesbar] suff surriferite parole, ed ancor più l'espressione del testo italiano "Tenendo presenti queste liste", sembrano escludere chiaramente che la S. Sede sia vincolata
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alle medesime, e ciò del resto risulta indubbiamente dalla storia delle trattative.
Chinato
Il Governo preferirebbe di non fare <che si facesse a meno di> tale Nota <formale,> per poter dire al Landtag <Landtag> che non vi è alcun altro atto segreto; ma se si insiste, cederà. <insistesse, cederebbe.>
Chinato
Nota apposta all'articolo 11 del progetto di Concordato (Allegati I e II):
I termini della istruzione previsti in questo articolo è sono statai già concordatai, come è ben noto all'E. V., e trovasinsi riprodottai nel progetto inviato col rispettoso Rapporto N. 41256; essa tuttavia, secondo che notavasi espres nel progetto medesimo, non è stata<,> inclusa per desiderio del Governo<, inclusa> nel testo del Corcordato né <in quello> della Nota esplicativa o Protocollo finale
269r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 29. Mai 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19289, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19289. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 20.01.2020.