TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19267
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
        N. 428/28 in data del 22  Gennaio c. a., non mancai, in esecuzione degli
            ordin delle istruzioni ivi impartitemi, di inviare ai Revmi Ordinari della Germania
        (esclusa la Baviera) copia della Circolare concernente la codificazione del diritto
            orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca nelle cui diocesi
        trovansi degli Orientali, vale a dire all'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia,
        ai Revmi Vescovi di Hildesheim, di Magonza, di Münster e di Osnabrüch, come pure alla
        delegazione vescovile di Berlino, copia della Circolare concernente la codificazione del
        diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in
        lingua tedesca.
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster,(Allegati I e II), dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a vocel'E
                            il sullodato l'Eminentissimo Vescovo di Breslavia. La Delegazione vescovile di
        Berlino mi ha trasmesso le seguenti osservazioni si è
            rivoltarivolse al Rev. Rev. Sac. Werhun, incaricato dell'assistenza
        religiosa degli Ucraini in Germania, e mi ha poi trasmesso le
                            i di lui osservazioni,
                                suggerimenti,
                                osservazioni,parere,che mi permettoche [ossequio] mi do parimenti 
                                il
                dovere <premura> di qui compiegare nella traduzione italiana
            (Allegato III).
Poiché poi l'E. V.Siccome poi V. E. nel sullodato Dispaccio mi ordinava pure di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporreall'altarispettosamente al superiore giudizio dell'E. V. quanto
        segue:ben limitat
        relativamente piccolo il numero dei fedeli di rito orientale dimoranti in questa Nazione,
        sono state [pure] ben ristrelimitateristrette le esperienze che l'umile sottoscritto ha potuto fare in
        questa materia. A m
                            A mio Dovrò quindi limitarmi a richiamare l'attenzione di cotestoa S. DicasteroCongregazione sulla opportunità che vi sarebbe, a mio subordinato
        avviso, di determinare e disciplinare la situazione e l'attività dei sacerdoti di rito orientale, i quali, pur senza
        avere titolo o facoltà di né di Ordinario personale né
            [nemmeno] di parroco, sono destinatiincaricati in modo stabile per ladell'assistenza religiosa dei fedeli del loro rito
        Latinorum Latinorum.una determinata città o regione,
                                se l'Ordinario ed i parroci sono di rito Latinoè naturale cheeEssidebbanorimangonoere, come gli
        altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sottopostila giurisdizione del Vescovo odeall'Ordinario del
        luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti
        gli atti del ministero, ed ma anche ad validitatem per quelli che richiedono la
            giurisdizione., come la confessione, l'assistenza e i
            matrimoni.salvo le prescrizioni liturgiche del proprio rito, che debbono esattamente
            osservare dovunque si trovino, ed il bisogno de come anche la disposizione
            relativa alle lettere commendatizie, di cui è parola al can. 804 § 1. Ma,
            ciò supposto, sembrerebbeSarebbe tuttavia desiderabile che, in quanto sia possibile e
        le distanze lo permettano, essii detti sacerdoti avessero la esclusiva cura delle animespirituale dei fedeli del loro rito. Ess Essi dovrebbero a
        tale scopo tenere i libri come i parroci dei battesimi, delle
        cresime, dei matrimoni e dei defunti, nonché, in quanto sia
            possibile, dello stato delle anime dei fedeli del loro
            rito.medesimi, e fare alla loro volta le relative comunicazioni al parroco
                di origine ed alla Curia diocesi di origine. Ciò sembra tanto più
            importante in quanto che molti dei <menzionati> detti fedeli <(ad
            esempio, i cosiddetti Saisonarbeiter)> non hanno [ein Wort unlesbar]
            <dimora> stabile in Germania, ma vi vengono periodicamente in determinate
                epoche,<.> come i cosiddetti Saisonarbeiter.
                            DovrebDovrebberoI sacerdoti in discorso dovrebbero ammiamministrare il battesimo ai bambini nati o da
        genitori appartenenti ambedue dial rito orientale od, se i genitori
        almeno da padre di rito orientale ovvero, se siano illegittimi, da
        madre di detto rito. Che se ciò non sia possibile, massime
        adisposizione disposizione dovrebbe
            <tuttavia> valere, nisi aliud iure speciali cautum sit. Infatti nella Concordia
            fra i Vescovi latini e ruteni della Galizia del 1853, approvata dalla
            S. Congregazione de Propaganda Fide per gli affari di rito orientale con decreto
            del 6  Ottobre 1863, fu stabilito che i fanciulli nati da matrimonio mixti
            ritus debbano essere educati in ritu parentum iuxta sexum (cfr.  Acta et Decreta
            Synodi Provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli a. 1891, Romae 1896,
            pag. 260), eccettuati i matrimoni dei chierici, nei quali universa prolis sequi
            debit ritum patris (ibid., pag. 261). Sembra pertanto che questa
            <tale> prescrizione si applichi anche ai fanciulli <di genitori> aventi
                il loro la loro stabile dimora in Galizia, sebbene <siano> nati fuori
            di questa regione.
Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siessa èconferitasce separatamente dal battesimo siaè per sé riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),;sarebbe forse opportuno di esaminarsi sepotrebbe potrebbe tuttavia <nondimeno> forse
            esaminarsi se, nelle regioni in cui non vi è alcun Vescovo orientale nel
        caso in cui il battesimo sia stato amministrato (come sopra) dal
        parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto
            primadal detto
                                dai dettisacerdot
                                ieincaricat
                                iodi rito orientale.di dare al sacerdote di rito orientale la facoltà di conferirla di
            conferire egli stesso quam primum la Cresima al battezzato.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote di rito orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele didel proprio rito.orientale.
QuantoPer ciò che concerneall'
                                l'assistenzaai matrimoni, essa
                                ,
                in quanto è possibiledovrebbe
                                , in
                quanto è possibileessere prestata
                                , in quanto è possibiledal sacerdote di rito orientale,
                                assistereprevia la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo,
                                al
                                il sacerdote di rito orientale,se ambeduePer ciò che riguarda i matrimoni, gli Orientali [sono] sono
                secondo il diritto vig obbligati alla forma stabilita nel Codice <di
            diritto canonico> soltanto si cum latinis contrahant hac forma adstrictis
            (can. 1099 § 1 n. 3) e
                                    , per il rimaquanto alle nozze fra Orientali, diversa è in questa materia la
            disciplina vigente nei vari riti (cfr. Cappello, op.  cit., vol. III, de Matrimonio, n. 924 e seg.). Il
            sacerdote di rito orientale si atterrà a quanto
                            sono di ritosiano di
                                questorito
                                ,orientale o
                                vvero,in caso di
                            matrifedeli di rito misto, se
                                atale
                                rito
                                appartengasialo sposo (can. 1097 § 2).
                                i contraenti,
                                od almeno lo sposo (can. 1097 § 2),
                                    qualora [ove] siano di diverso rito
                                siano di questo rito.
                                Nei matrimoni catholicorum mixti ritus
                                ,
                                vale la disposizione del can. 1097 § 2. Per leLe
                                Per ledispense matrimoniali
                                il sacerdote orientale deve rivolgersidebbono essere
                            richieste [a] concesseda
                                all'Ordinariodel luogo.il futuro Codice disporrà al riguardo. Qualora deve assistere a matrimoni
                di mi
                                tra f di cattolici mixti ritus, dovrà avere la previa delegazione del parroco o
            dell'Ordinario del luogo. Per le dispense matrimoniali si rivolgerà o a<lla>
                cotesta S.  Congregazione <Pro Ecclesia Orientali> o al Vescovo
            competente di rito orientale, se ne abbia la facoltà, o, qualora si tratti di matrimoni
            di fedeli mixti ritus, all'Ordinario <latino> dello sposo (can. 1097
            § 2) ovvero della sposa, se si tratti<, ad esempio,> di Ruteni (cfr. il
            recente decreto per i greco-ruteni degli Stati Uniti d'America) del 1º  Marzo 1929,
            art. 40; Cappello, op. cit., n. 925).
Perciò che concerne le feste di
            precetto ed i digiuni,potrebbe darsi tanto ai sacerdoti quanto
            ai fedeli di rito orientale dovrebberola facoltà di attenersi alle leggi e
            consuetudini del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS. Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nellaSS.
            S. Messa, dovunque essi si trovino, il pane fermentato
            (Cappello, op. cit., nn.  280 e 853), eccetto il caso di estrema
        necessità (Cappello, op. cit., nn.  280-282 e 853). Tuttavia, in risposta
        ad un dubbio proposto dal Revmo Mons. Lichtenberg, parroco del S. Cuore di Gesù in
        Berlino- Charlottenburg, presso cui alloggia il Rev. Sac. Kuzmin Karawajew, fu comunicato a
        questa Nunziatura in via privataconfidenziale dal Revmo Mons. Margotti quanto con Foglio
        N. 2494/27 del 29  Settembre 1927 quanto
        segue:
Quanto alla S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recentesuccitato Decreto per i gGreco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio del Revmo Mons. Margotti).Attualmente vari Orientali sogliono fare la esposizione del SS. Sacramento ed impartire con esso la benedizione al popolo secondo la forma in usopresso nella Chiesa latina (Cappello, op. cit.,
            n. 862). Parrebbe conveniente che ciò si
            permettessesi esprimesse nel futuro Codice, come pure
        che venissero venissero esplicitamente permesse agli
        Orientali ad fovendam pietatem le devozioni che i più eserci
        in uso presso i Latini.
ChinatoDopo di ciò, chinato 
                        15r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19267
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi
[Berlin], 21. Juni 1929
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulla codificazione del diritto orientale
                        L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster,(Allegati I e II), dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce
15v
ille
                                Poiché poi l'E. V.Siccome poi V. E. nel sullodato Dispaccio mi ordinava pure di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre
16r
 Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco
        di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro
        connazionali (vale a dire il menzionato Rev. Werhun per gli Ucraini
        ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, 16v
in locis 17r
causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha
        amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato., rimanendo il
            bambino così battezzato nel rito orientale.- La precedente Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siessa èconferitasce separatamente dal battesimo siaè per sé riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),;sarebbe forse opportuno di esaminarsi se
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote di rito orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele didel proprio rito.orientale.
Quanto
17v
i contraenti
                            Per
Per ciò che concerne la SS. Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella
18r
"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del
        fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel
        Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure
        l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe
            quindi utile che anche questo caso
        fosse possibilmente definito nel futuro Codice.Quanto alla S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recentesuccitato Decreto per i gGreco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio del Revmo Mons. Margotti).Attualmente vari Orientali sogliono fare la esposizione del SS. Sacramento ed impartire con esso la benedizione al popolo secondo la forma in uso
ChinatoDopo di ciò, chinato
