Dokument-Nr. 1032
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro
München, 26. Januar 1919

Regest
Schioppa sendet Gasparri Auszüge der geplanten Reichsverfassung, bearbeitet durch Innenstaatssekretär Hugo Preuß. Sie betreffen das Verhältnis des Deutschen Reichs zu den einzelnen Staaten, die Grundrechte der Bevölkerung inklusive der freien Religionsausübung, den Reichstag, den Reichspräsidenten und die Reichsregierung.
Betreff
Il Progetto della nuova Costituzione dell'Impero Germanico
Eminenza Reverendissima,
Qui unito ho l'onore di inviare a Vostra Eminenza Reverendissima un foglio contenente il Progetto della nuova Costituzione dell'Impero Germanico. (*)
Esso è stato redatto, per incarico del Governo di Berlino dal Segretario di Stato per gli Interni, Dr. Preuss, ed, a quanto afferma lo stesso Governo, deve servire come materiale alla definitiva Costituzione, che sarà discussa e decisa nella prossima Assemblea Nazionale.
Il Progetto in parola si divide in quattro capitoli:
1.) L'Impero e gli Stati liberi germanici;
2v
2.) I diritti fondamentali del popolo germanico;
3.) Il Reichstag;
4.) Il Presidente dell'Impero ed il Governo.
I due primi capitoli sono di speciale importanza. Il primo delinea la fisionomia politica dell'Impero ed ha un'accentuazione spiccatamente unitaria, la quale ha fatto sorgere innumerevoli discussioni da parte della stampa dei piccoli Stati contro l'accentramento politico, militare, commerciale, finanziario ecc. di Berlino.
Il secondo capitolo è quello che riguarda particolarmente la Religione.
Il § 19 dice: "Ciascun tedesco ha completa libertà di fede e di coscienza. È garantito il libero esercizio delle funzioni religiose nei confini della moralità e dell'ordine pubblico. Nessuno può essere costretto ad una pratica o festività chiesastica. Nessuno è obbligato a manifestare la sua convinzione religiosa o la sua appartenenza ad una comunità religiosa. Le autorità non hanno il diritto di interrogare su ciò.
Ciascuna società religiosa ordina ed ammini-
3r
stra da sé i propri affari, ma è soggetta alle leggi comuni. Nessuna società religiosa gode a preferenza delle altre privilegi da parte dello Stato. Sulle relazioni reciproche tra lo Stato e la Chiesa una legge dell'Impero determinerà i principi fondamentali, la cui esecuzione è cosa dei liberi Stati germanici."
Il § 20 dice: "La scienza ed il suo insegnamento è libera. L'istruzione dev'essere ugualmente accessibile a tutti i tedeschi, secondo la loro capacità."
§ 21: "Ciascun tedesco ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione colla parola, lo scritto, la stampa o con il disegno, tranne contrari precetti penali. La censura non esiste."
§ 22: "Tutti i tedeschi hanno il diritto senza bisogno di speciale permesso, di riunirsi pacificamente e senza armi o di creare delle associazioni. La libertà di coalizione non dev'essere limitata in alcuna maniera."
Inchinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione mi pregio confermarmi
di Vostra Eminenza Reverendissima
Obblmo devmo umilmo servo
Lorenzo Schioppa
Uditore

2r
(*) In Germania la parola Reich: Impero è presa a dinotare la riunione di tutti gli Stati germanici, fatta astrazione da un autorità imperiale, e perciò tale parola rimane, almeno per ora, anche colla forma repubblicana.
Empfohlene Zitierweise
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro vom 26. Januar 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1032, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1032. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 29.08.2013.