Dokument-Nr. 10962
Marx, Wilhelm an Bertram, Adolf Johannes
Berlin, 24. Februar 1924

Traduzione
Allegato al N. V J 863
Eminenza,
Ella ha manifestato il timore che le limitazioni poste alla valorizzazione dalla terza ordinanza eccezionale fiscale possano avere una profonda ripercussione per gli obblighi di dotazione che incombono allo Stato verso la Chiesa cattolica in base alle secolarizzazioni, alle convenzioni concordatarie e ad altri titoli giuridici. Come mi sono già permesso di esporre nella mia lettera dell'8 corr., tale timore apparisce infondato.
Le disposizioni sulla valorizzazione sancite dalla suddetta ordinanza, nella forma definitiva in cui è stata ora decisa e pubblicata, lasciano anzitutto intatto l'intiero complesso degli oneri di dotazione, derivanti od assunti dallo Stato in base alle secolarizzazioni ed ai Concordati; ciò vale in particolar modo per tutti quelli fondati direttamente od indirettamente sul Reichsdeputationshauptschluss e sulle convenzioni colla S. Sede, sulle quali sono basate le Bolle di circoscrizione. Al § 15 è stata data una formula così larga, fra le altre ragioni, appunto allo scopo di conservare per tutti questi oneri lo stato giuridico attuale. Qualora, ciò nonostante, esistessero ancora dei dubbi al riguardo, essi potrebbero esser chiariti per mezzo di decreti esecutori in base al § 64.
Per ciò che concerne gli obblighi di dotazione fondati su altri titoli giuridici, rimangono in primo luogo esclusi
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tutti gli oneri, i quali hanno per oggetto le spese di manutenzione, di culto e di fabbrica, non fissate con una cifra determinata, giacché l'ordinanza regola soltanto la valorizzazione di quei diritti, che importano il pagamento d'una certa somma di danaro (§ 1). - In quanto agli oneri di dotazione espressi con una cifra determinata, non cadono sotto l'ordinanza, ad eccezione degli oneri reali, tutti gli obblighi di dotazione per natura loro di diritto pubblico; essi non sono enumerati nel catalogo del § 1, né si possono considerare come investimenti di patrimonio nel senso del § 12. - Finalmente le disposizioni dell'ordinanza circa la valorizzazione non valgono neppure per gli oneri di dotazione basati su un contratto bilaterale o sopra una composizione od un compromesso od un simile atto giuridico (§ 12 capoverso 2).
Vi sono quindi principalmente soltanto due gruppi di casi, i quali rientrano nelle disposizioni dell'ordinanza circa la valorizzazione: 1) gli oneri reali, i quali non derivano dalle secolarizzazioni o da convenzioni concordatarie; 2) le dotazioni che furono accordate non in via di composizone o di compromesso o di un simile atto giuridico. Non vi è ragione per dipartirsi nel trattamento di questi casi dalle prescrizioni generali. Qualora ciò si dimostrasse necessario, potrebbero a norma del § 64 essere emanate per tali casi eccezionali disposizioni generali suppletorie o derogatorie.
Con riverente omaggio dell'Eminenza Vostra ubbidientissimo
(f.) Marx.
Empfohlene Zitierweise
Marx, Wilhelm an Bertram, Adolf Johannes vom 24. Februar 1924, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10962, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10962. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 18.09.2015.