Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Il Governo del Württemberg ha da tempo il proposito di regolare nuovamente in via legislativa la situazione giuridica delle Chiese, cattolica e protestante, dopo la rivoluzione. Avvertito al riguardo da quell'ottimo e Revmo Vescovo, Mons. de Keppler, mi sono per di lui mezzo con ogni cura adoperato per fare far possibilmente eliminare dal progetto in prepazione [sic], il quale era stato confidenzialmente comunicato dal Ministero del Culto alla Curia vescovile di Rottenburg, tutto ciò che potesse nuocere alla libertà della Chiesa od altresì pregiudicare la conclusione del futuro Concordato generale per il Reich.
Ora mi è stato trasmesso dal sullodato Vescovo il testo stampato del progetto in discorso, già pronto per essere
che dovrà essere prossimamente presentato al Landtag
.
(Allegati I e II). Dall'esame del medesimo risulta che gli sforzi suaccennati non sono rimasti senza successo, salvo qualche particolare disposizione, ivi ancora rimasta, e sulla quale ho subito richiamerò senza indugio allo stesso scopo l'attenzione di Mons. de Keppler. Su due punti tuttavia mi è necessario d'implorare le superiori istruzioni dell'E. V. R., vale a dire sul § 1 capov. 3 e sul § 68.
Il § 1 capov. 3 è del seguente teno-209v
nore [sic]: "Per cambiamenti dei limiti territoriali delle Chiese è necessario il consenso dello Stato"; ciò il che, come risulta dalla Motivazione del progetto stesso (pag. 9) concerne, per ciò che si riferisce alla Chiesa cattolica, la circoscrizione della diocesi di Rottenburg.
, in quanto alla Chiesa stessa è son riconosciutoi il carattere ed i diritti di pubblica corporazione.
Il § 68 capov. 2 poi dispone che "le Convenzioni
"coll'abrogazione dell'articolo 4 capov. 2 della legge del 30 Gennaio 191862 le Convenzioni colla S. Sede, sulle quali è basta basata la erezione della diocesi anzidetta, rimangono intatte nei riguardi della
in rapporto alla S. Sede medesima". Al qual proposito nella summenzionata Motivazione (pag. 5) si legge: "La partecipazione dello Stato alla provvista della Sede vescovile e dei Canonicati è stata regolata in occasione della erezione della diocesi di Rottenburg mediante Convenzioni del Governo colla S. Sede (cfr. la Bolla Ad Dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827 coll'annesso Breve del 22 Marzo 1828, nonché la Bolla Provida solersque del 16 Agosto 1821, ed il regio Rescritto del 24 Ottobre 1827, circa la pubblicazione delle Bolle pontificie di erezione dell'Archidiocesi di Friburgo e della diocesi di Rottenburg). Secondo queste Convenzioni la provvista delle Sede [sic] vescovili avviene per elezione del Capitolo cattedrale, mentre
ed i beneficiati del Decano
il Decano, i Canonici ed i beneficiati del Duomo sono nominati alternativamente dal Vescovo e dal Capitolo stesso; prima della elezione o della nomina il Capitolo od il Vescovo debbono presentare al Governo una lista di candidati, dalla quale il Governo può cancellare le persone minus gratae. Queste Convenzioni, data la condizione giuridica internazionale rico-210r
nosciuta al Papa, debbono essere equiparate alle Convenzioni fra due Stati da trattarsi secondo le norme del diritto internazionale. Esse quindi, a norma
in virtù dell'articolo 4 della Costituzione del Reich, il quale dichiara le regole generalmente ammesse del diritto internazionale come parti integranti ed obbligatorie del diritto germanico, non sono state immediatamente toccate dalla Costituzione del Reich. Esse quindi
Le medesime non debbono per conseguenza essere toccate nemmeno da questa legge. – L'articolo 4 capov. 2 della legge del 30 Gennaio 1862 imponeva al Governo l'obbligo legale di mantenere e di applicare i diritti dello Stato derivanti dalle dette Convenzioni. Coll Col § 68 del progetto, il quale propone l'abrogazione di d del succitato art. 4 capov. 2, tale obbligo viene a cadere. Il Governo quindi è posto in grado di concludere nuove c
Convenzioni, e di ammettere modificazioni delle Convenzioni, senza toccare la legislazione
intervento del Parlamento. Poiché le Convenzioni esistenti, le quali importano una deroga al diritto comune della Chiesa (Codex juris canonici can. 329 § 2 e can. 396 § 1 unito al can. 3), lasciano l'elezione del Vescovo al Capitolo cattedrale e la nomina dei Canonici e beneficiati al Vescovo ed al Capitolo, si dovrà anche per l'avvenire dare importanza al mantenimento di questo privilegio, mentre che la presentazione della lista dei candidati, senza pregiudizio del valore giuridico delle vigenti Convenzioni, non dovrà essere più 210v
richiesta nel frattempo sino alla modificazione delle Convenzioni medesime".
A mio umile avviso, converrebbe che Mons. Vescovo di Rottenburg, senza pronunziarsi in materia, ed evitando da parte sua qualsiasi apparenza di approvazione o di consenso, facesse una esplicita riserva circa i punti surriferiti, dichiarando che essi sono
essere i medesimi di competenza esclusiva della S. Sede, e che, qualora malgrado ciò essi rimanessero nel progetto, una simile riserva e dichiarazione venisse rinnovata al Landtag dal rap rappresentante della frazione del Centro.
Ad ogni modo, siccome Mons. de Keppler deve presentare ha può presentare eventuali osservazioni al Ministero del Culto eventuali osservazioni non oltre il 15 del prossimo mese di Gennaio, oso supplicare l'E. V. a farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine le Sue venerate istruzioni sull'argomento.
In tale attesa, m'inchino
209r, hds. oben zentral notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 19. Dezember 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11384, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11384. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.