Dokument-Nr. 12216
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 12. März 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Nuove leggi circa gli assegni del C clero in Baviera
Come ebbi già l'onore di riferire all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, le due leggi del 9 Agosto 1921 regolarono nuovamente gli onorari degli Arcivescovi, Vescovi e membri dei Capitoli cattedrali, nonché la congrua del clero avente cura d'anime, in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del 2 Giugno 1920.
Il progressivo deprezzamento della valuta tedesca ed il conseguente aumentodel costo di tutti i generi ha tuttavia reso necessario in breve tempo un nuovoordinamento degli stipendi dei funzionari dello Stato; il che venne effettuato nello scorso Dicembre. Ciò ha condotto anche ad un corrispondente accrescimento per qu provvedimento anche a favore degli ecclesiastici, effettuato colle due leggi del 15 Febbraio 1922, circa il cui testo compio il dovere d'inviare qui accluso all'E. V. (Allegati I e II).
Secondo la prima di dette leggi gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di Monaco-Frisinga e di Bamberga godono di uno stipendio ancor più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati ea quelloi di un direttore di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a quelli dei
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Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di ciò, era stato (anche da questo [g] Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il desiderio che nella legge, invece di esprimere la cifra del relativo onorario (il che è, massime nei tempi attuali, spiacevole ed odioso, venendo essacosì pubblicate sututti i pub giornali), si fosse posto semplicemente il grado corrispondente dei funzionari dello Stato; il che avrebbe portatoaltresì il vantaggio che per l'avvenire ad ogniaumento di stipendio degli impiegati avrebbe portato con sé automaticamente, senza bisogno di una ulteriorelegge, un eguale accrescimento a favore degli ecclesiastici. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state poste le cifre anzidette, il Governo bavarese non ha creduto di poter accogliere tale proposta, ed il partito popolare bavarese non ha quindi stimato opportuno di fare per questa volta opposizione. Alcuni [ein Wort unlesbar] membri del partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la [ein Wort unlesbar] che nel Concordato si dovrà necessariamente adottare tale proposta, anche per il motivo che a causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare [in mo] le cifre somme somme per gli onorari in discorso.
L'articolo 5 capov. 1 della legge medesima [del] enuncia il principio che con essa non rimane alterata la natura giuridica
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delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie a norma deldel Concordato del 1817. Ora invece in realtà anche coi nuovi aumenti le attuali prestazioni dello Stato non solo non superano quelle fissate nel Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto essere fattain beni e fondi stabili, le cui rendite nelle presenti circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori, alle agli onorari attu presentemente pagati dallo Stato. Avevo [e] anzi per tal motivo pensa pensato sul principio di inviare al Governo una Nota, per esprimere le debite riserve circa il succitatocapoverso; siccome però nel capoverso secondo seguente si aggiunge che le disposizioni della legge in discorso hanno vigore sino alla conclusione del nuovo Concordato, mi è sembrato più opportuno di riservare la piena e completa trattazione di questo argomento ai negoziati per il Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen) gli assegni per le parrocchie privilegiate, le quali circale quali ebbi già occasione di parlare nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati aquelli dei funzionari dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione vien considerata come soddisfacente.
Finalmente è importante di rilevare
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che in forza degli articoli 4a e 2 delle leggi medesime il Governo, è autorizzato, ogniqualvolta si verifiachino mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche riguardo daegli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli impiegati non importavano contemporaneamente un'eguale misura a favore del Clero clero, ma ciò si effettuava soltanto dopo tun tempo notevole ed abbisognava dell'approvazione del Landtag. Un tale procedimento era svantaggioso, sia perché un accrescimento degli onorari degli ecclesiastici solleva maggior rumore nel pubblico, quando esso è attuato separatamente, che non se esso ha luogo insieme col regolamento degli stipendi degli impiegati, sia anche perché il clero doveva spesso attendere un tempo considerevole prima di ottenerlo. In virtù, invece, della suaccennata disposizione autorizzazione il Governo è in grado di applicare agli ecclesiastici contemporaneamente e senza intervento del Landtag tutti i miglioramenti, che in avvenire verranno concessi ai funzionari dello Stato.
Chinato
345r, mittig oberhalb des Textes hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 12. März 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12216, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12216. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.