Dokument-Nr. 12257
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 12. August 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Inviasi articolo circa le trattative concordatarie
Compio il dovere di inviare qui accluso all'E. V. R. l'un recente articolo del giornale di Treviri, cui facevo allusione nel mio rispettoso cifrato N. 408 del 5 corrente, ed al quale è probabile che abbia voluto riferirsi cotesto Signor Ambasciatore di Francia, sebbene – come ho potuto constatare ora che ne ho avuto sotto gli occhi il testo dell'articolo stesso la questione indicata nel venerato telegramma dell'E. V.di V. E. N. 26 non vi si trovi in esso così esplicitamente toccata.
L'Autore,anonimo autore, che è viene dadalla redazione del giornalequaliqualificato per un canonista, ha inteso di combattere le affermazioni da un opuscolo di G. O. Sleidan intitolatonell' opuscolo "Beitrag zu den Konkordatsverhandlungen zwischen Deutschland und dem Vatikan" (Contributo alle trattative concordatarie fra la Germania ed il Vaticano), apparsopubblicato testé in Berlino (Sämann Verlag) e diretto a d semesprimerea seminare nella pubblica opinione diffidenzae
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contro le trattative medesime. Questo scrittore invero comincia col notare che, secondo il pensiero di molti, il Papatola S. Sededevedovrebbe essere mediante la conclusione del Concordato politicamente influenzata a favore della Germania; ma dopo aver dimostrato la infondatezza diegli però ritiene infondata una tale aspettativa,e lascia comprendere come [invece]credere che, al contrario, una simile Convenzione ridonderebbe unicamente a vantaggiofavore della Chiesa. [Ciò scrive] l'Autore dell'articolo pPer rifiutare le obbiezionirespingere gli attacchi dello Sleidan, sostienel'autore dell'articolo sostiene invece che ili Concordatoi per natura loro vengono stipulati nell'interesse di ambedue le Parti contraenti, e dopo aver accennato come, a suo parere, quello della Chiesa si concentra principalmente nella questione della scuola, passa a mostrare idimostra i non minori vantaggi che lo Stato in Germania se nesi può ripromettere dai dal futuro Concordatodai nuovi Concordati (col Reich e colla Baviera), massime dopo in seguitovistaadelle disposizioni della nuova Costituzione del Reich dell'11 Agosto 1919.
"Lo Stato (così osserva l'[anonimo]l'articolista), in seguito alle essenziali limitazionirestrizioni dei suoi diritti di supremazia sulla Chiesa indotte dalla Costituzione del Reich, è molto più di prima interessato alla conclusione di un Concordato. Mi limi limito qui a ricordare l'assicura-
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zione del mantenimento delle facoltà teologiche, la formazione del clero, la provvista delle Sedi vescovili e la nomina dei parroci. In tutti questi punti la Chiesa ha, secondo il diritto pubblico oggi vigente, mano pienamente libera. Il Papa può, ad esempio, nominare Vescovi stranieri, i Vescovi hanno il diritto di erigere Seminari tridentini, gli ecclesiastici possono essere ordinati senza aver prima superato l'esame di maturità. Chi vorrà, dopo di ciò, disapprovare i nostri uomini di Stato, se in simili questioni non si affidano soltanto ai sentimenti amichevoli delle Autorità ecclesiastiche, ma richiedono dal Papa assicurazioni impegnative mediante un contratto bilaterale?"
Da questa esposizionetutto ciò è stato forse al Sig. Ambasciatore di Francia facile di dedurre congetturarededurre che anche la questione della circoscrizione delle diocesi, la quale è della medesima natura di quelle soprasuaccennate a modo di esempio, e che suole far sempreformava pure oggetto delle antiche Convenzioni concordatarie colla Germania, siasarà inclusa fra i punti in cui lo Stato domanda oradalla S. Sede garanzie obbligatorie.
Dopo di ciò, cChinato
397r, oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 12. August 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12257, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12257. Letzter Zugriff am: 04.04.2025.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.