Dokument-Nr. 12257
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 12. August 1922
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Inviasi articolo circa le trattative concordatarie
L'Autore, che
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contro le trattative medesime. Questo scrittore invero comincia col notare che, secondo il pensiero di molti, il Papatodeve essere mediante la conclusione del Concordato politicamente influenzata a favore della Germania; ma dopo aver dimostrato la infondatezza di una tale aspettativa, lascia comprendere come [invece] una simile Convenzione ridonderebbe unicamente a vantaggio della Chiesa. [Ciò scrive] l'Autore dell'articolo per rifiutare le obbiezioni dello Sleidan, sostiene che il Concordato per natura loro vengono stipulati nell'interesse di ambedue le Parti contraenti, e dopo aver accennato come, a suo parere, quello della Chiesa si concentra principalmente nella questione della scuola, passa a mostrare i vantaggi che lo Stato in Germania se ne può ripromettere massime "Lo Stato (così osserva l'[anonimo]articolista), in seguito alle essenziali limitazioni dei suoi diritti di supremazia sulla Chiesa indotte dalla Costituzione del Reich, è molto più di prima interessato alla conclusione di un Concordato. Mi
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zione del mantenimento delle facoltà teologiche, la formazione del clero, la provvista delle Sedi vescovili e la nomina dei parroci. In tutti questi punti la Chiesa ha, secondo il diritto pubblico oggi vigente, mano pienamente libera. Il Papa può, ad esempio, nominare Vescovi stranieri, i Vescovi hanno il diritto di erigere Seminari tridentini, gli ecclesiastici possono essere ordinati senza aver prima superato l'esame di maturità. Chi vorrà, dopo di ciò, disapprovare i nostri uomini di Stato, se in simili questioni non si affidano soltanto ai sentimenti amichevoli delle Autorità ecclesiastiche, ma richiedono dal Papa assicurazioni impegnative mediante un contratto bilaterale?"Da questa esposizione è stato forse facile di dedurre che anche la questione della circoscrizione delle diocesi, la quale è della medesima natura di quelle suaccennate a modo di esempio, e che suole far sempre oggetto delle antiche Convenzioni concordatarie colla Germania, sia inclusa fra i punti in cui lo Stato domanda dalla S. Sede garanzie obbligatorie.
Dopo di ciò, chinato