Dokument-Nr. 12790
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 07. November 1923

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliUnbekannte Hand
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Con Nota Foglio in data del 15 Ottobre scorso, il Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt mi ha rimesso un Memorandum in risposta alla mia Nota N. 28488 in data dell'11 Settembre corrente c. a. (cfr. Rapporto N. 28495 del dì seguente) un Memorandum, che compio il dovere di tras inviare qui unito all'E. V. R. (Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana (Allegato II).
Il Nel suddetto Memorandum il Sig. Ministro si limita a prendere conoscenza delle osservazioni della S. Sede consegnate in detta Nota e relative all'Articolo III §§ l e 2, all'Art. X ed all' allo stesso 'Art. X § 1 lett. h, e dichiara al tempo stesso di non ritenere necessaria una ulteriore discussione su questi punti; al riguardo; rimangono quindi intatte le riserve della S. Sede circa le prestazioni finanziarie, massime in ciò che concerne i sacerdoti aventi cura d'anime, e circa il Seminario di Spira.
Quanto Riguardo Relativamente agli altri punti contemplati nel Memorandum mi sia permesso di sottoporre al superiore giudizio sottomettere alla considerazione dell'E. V. le seguenti alcune brevi riflessioni.
Art. XIV § 1
Di fronte all'energico al fermo atteggiamento della S. Sede il Governo bavarese si è
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visto nella necessità di cedere, in sostanza, nell'argomento relativo alla concernente la provvista delle Sedi vescovili. A tale proposito riguardo esso propone propone ora la seguente redazione:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile il relativo rispettivo Capitolo metropolitano cattedrale deve sottoporre direttamente alla S. Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la vacante diocesi. Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese, s che contro il candidato non vi sia ono obbiezioni di ordine politico".
A prima vista il secondo periodo della surriferita questa formula potrebbe sembrare apparire sfavorevole, poiché in essa non si non vi si parla delle liste triennali dell dei Vescovi e dei Capitoli, ma soltanto unicamente di quella che il solo Capitolo interessato deve inviare alla S. Sede, verificandosi la vacanza di una Sede Chiesa arcivescovile o vescovile. È da notare Siccome tuttavia che in essa non si dice nemmeno essere che la S. Sede medesima è in qualsiasi modo tenuta a scegliere il novello Vescovo da quest'ultima lista, − e ciò potrebbe converrebbe eventualmente, a mio umile avviso, di esprimere un (e ciò, converrebbe almeno , a mio umile avviso, converrebbe almeno di rilevare con ogni chiarezza almeno nella Nota di risposta),
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di guisa che, [anzi], secondo la nuova redazione, la S. Sede potrebbe [anzi]per sé a rigore nominare un ecclesiastico anche al di fuori di qualsiasi lista triennale o speciale, e quindi av verrebbe ad avere una libertà ancor anche maggiore di quella che Essa intendeva di riservarsi colla sua stessa proposta. – Nel terzo periodo è da notare un cambiamento introdotto nella formula proposta dalla S. Sede, ed accettata già co ne l prece e già accettata e ed ora fatta sua dal Sig. Ministroed accettata già dal Sig. Ministro (che l'aveva anzi fatta sua) col precedente Memorandum del 21 Luglio c. a. Mentre infatti in questa formula si diceva: "… la S. Sede si assicurerà in via officiosa presso il Governo bavarese, se contro il candidato vi siano obbiezioni di ordine politico" ("Der Hl. Stl Stuhl wird sich … versichern, ob gegen den Kandidaten …"), nella surriferita nuova redazione si legge: "… la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese che contro il candidato non vi sono obbiezioni di ordine politico" ("Der Hl. Stuhl wird sich … versichern, ob dass gegen den Kandidaten …). La ragione di tale cambiamento è, come mi ha detto il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, perché, mentre [sino] colla colla prima formula la S. Sede non sarebbe a rigore tenuta obbligata ad accogliere a tener conto delle eventuali obbiezioni del Governo, il contrario [dovrebbe] vale invece dirsi della per la seconda. L'E. V. giudicherà se sia ammissibile una simile mutazione. La E. V. giudicherà se sia ammissibile una tale simile modificazione.
Più grave sembra invece l' al aggiunta parimente richiesta nel Memorandum in esame: Il Memorandum in esame propone inoltre un'aggiunta (suggerita, a quanto mi ha comunicato riservatamente il summenzionato Consigliere ministeriale Goldenberg er , dal Sig. Barone de Ritter) del seguente tenore: "Se e fintantoché ad ad altri Paesi del Reich germanico possano essere concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito". Questa [esp] domanda, che – la quale tende, con esempio, per quanto è a mia conoscenza, affatto nuovo nuovissimo nella storia dei Concordati, ad applicare alla nomina dei Vescovi la cosiddetta clausola del di trattamento della nazione più favorita (Meistbeguenstigungsklausel) in uso nei trattati internazionali di commercio, – è senza dubbio in certo modo in certo senso comprensibile da parte del Governo bavarese, che, dopo aver concluso, solo finora in Germania, dopo la rivoluzione, un Concordato in cui tanti assai rilevanti vantaggi sono assicurati alla Chiesa, teme di vedrebbe vedrebbenir con pena accordato ad altri
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ciò che esso quanto esso stesso ha invano con tanta insistenza richiesto, , il che porrebbe altresì il Governo, che Gabinetto, che ha trattato il Conc condotto le trattative concordatarie, ed in particolar modo, il Ministro del Culto, in una penosa situazione; sembra tuttavia nondimeno che contro la l'accettazione della domanda medesima di essa militino le seguenti varie considerazioni:
1º) La linea seguita dalla Santa Sede dopo la rivoluzione in Germania circa la provvista degli u offici e benefici ecclesiastici è stata la seguente: Essa non si mè pronunziata sulla questione, teorica, se le Convenzioni concordatarie concluse già coi vari Stati siano o no decadute, ma ha iniziato trattative per nuovi Concordati (Dispaccio N. B. 28060 del 25 Novembre 1921). Siccome tuttavia i relativi laboriosi negoziati non potevano non richiedere lungo un tempo, notevole, durante il quale er era pur necessario di provvedere agli u offici e benefici anzidetti, la S. Sede ha adottato il criterio di accordare permettere provvisoriamente, in via provvi che fosse continuato in via di fatto e senza pregiudizi per il futuro, che fosse continuato continuasse il modo precedentemente in uso, nei singoli Paesi, e ciò sia sia in linea generale sia in parte con disposizione di ordine generale, come per le parrocchie in Baviera (cifrato dell'E. V. N. 201 del 3 Novembre 1921 1919) e per i canonicati in Prussia (Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919 e N. 10470 del 25 Settembre 1920),
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in parte sia caso per caso, come per i canonicati in Baviera (cifrato dell'E. V. N. 227 del 19 Maggio 1920) e per le elezioni capitolari dei Vescovi nei luoghi, nei Paesi della Germania, ove essa vigeva in virtù delle Bolle concordate. Tale elezione capitolare si è verificata di infattoi sinora nel nuo nel per le Sedi di Colonia, di Paderborn e di Treviri in Prussia e per quella di Friburgo nel Baden. E È quindi è evidente che, l se anche la S. Sede permettesse in qualche altro caso ancora per l'avvenire durante il periodo transitorio la elezione capitolare negli Stati, ove nei quali era in vigore in forza delle Convenzioni ,forza di delle anzidette summenzionate Bolle, colla S. Sede, la Baviera, ove il in cui detto periodo transitorio transitorio viene a cessare colla conclusione del i un definitivo nuovo Concordato ed ove il sistema della elezione capitolare era stato da oltre un secolo in via concordataria,da oltre un secolo sostituito in via parimenti concordataria con quello della nomina regia, non avrebbe per sé giusto motivo di muover lamento. Voler prolungare ancora introdurre s in questo punto così importante un nuovo sistema in linea ipotetica e provvisoria (Se e fintantoché) sembra veramente non convenire collo scopo che si propone la nuova solenne Convenzione fra la S. Sede e la Baviera, vale a dire di regolare nuoi rapporti fra Chiesa e Stato in modo stabile e rispondente conformecorrispondente alle mutate condizioni dei
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tempi.
2º) Se io ho ben compreso il senso del venerato Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a., la S. Sede è definitiva fermamente risoluta di non concedere confermare né concedere a nessun patto l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio nelle in eventuali in nuovi Concordati col Reich o colla Prussia (se pur sarà possibile di concluderli nell'attuale profondo sconvolgimento della situazione politica in Germania) l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio. Ora invece, se qualora fosse accolta l'aggiunta proposta dal Governo bavarese, il Reich e la Prussia ne trar conclud trarrebbero facilmente la conclusione che la S. Sede stessa conta colla possibilità di dover cedere su tal punto. Ciò naturalmente aumenterebbe ed incoragg e quasi incoraggerebbe naturalmente la energica resistenza, che è da prevedere senza dubbio verrà opposta [colla n massima] si incontrerà, opporrà con con energia, più massime nella Prussia, che nel Reich, contro al la contro la soppressione dell'elezione capitolare, tanto più che questa ha colà forti sostenitori nello stesso nell'Episcopato, nei Capitoli e nella fraz nel partito del Centro.
3º) Finalmente la concessione, sia pure ipotetica, fatta alla Baviera potrebbe mettere rebbe probabilmente la S. Sede in condizione difficile per rifiutarla eventualmente ad altre Nazioni cattoliche, come l'E. V. sapientemente rilevava nell'ossequiato Dispaccio N. 21459 del 28 Agosto scorso. – Al qual proposito potrebbe anzi ricordarsi come le due Sedi di Gnesen-Posen e di Culma, per le quali, vigeva g come per le altre diocesi della Prussia, vigeva sino a pochi anni fa l'elezione capitolare, a no come per le altre diocesi della Prussia a norma della Bolla "De salute animarum", l'hanno ora (se non erro) perduta secondo la a norma in forza del Decreto della S. Congregazione Concistoriale "Circa proponendo ad episcopale ministerium pro dioecesibus ritus latini in Polonia" del 20 Agosto 1921.
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Il modo più semplice per eliminare la richiesta del Governo bavarese sarebbe la dichiarazione che la S. Sede non permetterà più in alcuno Stato della Germania, nemmeno caso per caso, la elezione capitolare dei Vescovi. Ed invero, nel caso che la Baviera Né può dissimularsi che, qualora la S. Sede non accetti la detta aggiunta, potrà riuscire à ad Essa, difficile, per riguardo alla alle suaccennate suscettibilità della Baviera, ben difficile di continuare a seguire nella provvista delle Sedi vescovili la prassi provvisoria seguita adottata finora, accordando an accordando cioè, anche soltanto in singoli casi, tale elezione. Quali Ora quali sarebbero le probabili conseguenze di una simile dichiarazione e di una eventuali e applicazioni e pratiche a della medesima? Nell'a Nella presente incertissima ed agitata situazione politica, la quale può produrre, si può dire ogni giorno, le più gravi sorprese ed i più radicali cambiamenti, è impossibile di dare una sicura risposta. Se Per quanto tuttavia devo può giudicarsi dal passato, vale a dire ossia dalla in base alla posizione presa sinora dal Governo prussiano, è da attendersi che esso reagirebbe in tale argomento contro una inosservanza È da attendersi che il Governo prussiano reagirebbe con forza contro la inosservanza delle disposizioni delle Bolle concordate. Il Governo medesimo Esso potrebbe anche giungere ad affermare che, come la S. Sede ha per prima violato le disposizioni delle Bolle stessein discorso, concordate, medesime, così lo Stato si ri ritiene anch'esso svincolato dai dagli obblighi correlativi, ,ivi fissati, vale a dire dalle prestazioni finanziarie alla Chiesa,
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fissate nella medesima. È vero che la S. Sede potrebbe alla sua volta respingere tale argomento, dimostrando come le prestazioni in discorso sono il corrispettivo od almeno si rifiuterebbe a potrebbe cessare di corrispondere gli pre i cosiddetti aumenti cosiddetti facoltativi. Ciò era già chiaramente insinuato nella Nota indirizzatami dal Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz il 28 Aprile 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 9  Maggio s. a.), nella quale, egli, dopo aver affermato il punto di vista del Governo prussiano circa la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, aggiungeva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati e degli onorari dei parroci". E di nuov di nuovo, nell' a A ppunto Appunto rimessomi dal Segretario di Stato nel Ministero del Culto, Dr. Becker, in il 18 Ottobre 1922 (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923) si rilevava che, se alcune disposizioni delle Bolle concordate venissero modificate d'accordo colla S. Sede, dovrebbe restare anche inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore; ciò essere nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e difficoltà,
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di natura specialmente finanziaria, se le suddette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali. – È ben vero che la S. Sede potrebbe rispon alla sua volta con pieno fondamento respingere gli argomenti del Governo, dimostrando come le prestazioni in discorso non sono il corrispettivo della conferma o reintegrazione del diritto di elezione s vescovile a favore dei Capitoli cattedrali, ma un tenue risarcimento dei beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione; ma è tuttavia ben noto all'E. V. dalle trattative per il Concordato colla stessa Baviera (cfr. Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio c. a.) come quanta opposizione quel punto di vista incontri a opposizione negli uomini del Governo. Certamente, al momento di oggi, col pericolo di perdere la Renania cattolica, lao PStato prussiano non oserebbe di fatto di procedere a misure ostili verso il Clero; ma chi può dire quali condizioni di cose si avrà in domani? D'altra parte, come osservava l'Emo Sig. Cardinale Schulte nella sua lettera del 30 Ottobre 1922 (cfr. succitato Rapporto N. 26628), i Vescovi della Prussia, sebbene non abbiano sempre fatto valere pienamente fatto valere di fronte
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di fronte allo Stato i propri diritti, hanno nondimeno sentito e sentono considerano nondimento [sic] le Bolle concordate come un valido punto di appoggio e sono di parere che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni.
In considerazione di tutto ciò, sembrerebbe, salvo meliori iudicio, conveniente di non accettare nella risposta da darsi al Governo bavarese l' l'aggiunta, la propostal'aggiunta in discorso, da esso proposta, esponendo le ragioni che impediscono alla S. Sede di accedere a tale desiderio, ed e so aggiungendo forse, ad esempio, in generale che Essa non mancherà tuttavia di aver presente in questa materia di tenere conto della provvisoriamente nel maggior conto possibile la delicata posizione, in cui potrebbe trovar venirsi a trovare la della Baviera s della in cui la Baviera di fronte agli altri Paesi germanici.
Art. XIV § 2
Le modificazioni proposte nel Memorandum in questo punto parmi non non sembra presentino difficoltà. Soltanto, poiché l'intiero canone 177 tratta della conferma dell'elezione, ho chiesto chiesi che fosse venisse soppressa la speciale menzione del § 2; il che è stato fatto. fu ammesso.
Alquanto singolare sembra appariscesembra la richiesta, (ispirata dal deputato Can. Wohlmuth) , che la S. Sede imponga ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere per di regola ai Canonicati ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età.
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A mio umile avviso, non sarebbe per sé necessario di dare una risposta al riguardo.
Art. X § 2
L'E. V. giudicherà se, malgrado le obbiezioni mosse nel Memorandum, convenga di insistere ancora sull'perché siano aggiuntae le parole sull'aggiunta "et instituta".
Art. XIII § 1 b
Su questo punto il Governo si dichia diceva rilasciava nel Memorandum pronto a rilasciare una non equivo formale e non equivoca dichiarazione, che potrebbe essere ripetuta ((dicendosi pronto a ripeterla anche con Nota da consegnarsi al momento della firma del Concordato), , ma non consentiva a modificare il testo del Concordato stesso. Non ho Non ho mancato mancai tuttavia di far rilevare rilevare al Sig. Ministro del Culto che la S. Sede non si sarebbe contentata di tale dichiarazione, alla quale essa avrebbe vincolato vincolerebbe i un futuro i Governo i bavarese i ed anche potrebbe eventualmente non ritenersi vincolato, e proposi quindi, – come da me e salvo il giudizio della S. Sede, – la seguente aggiunt formula: " posseggono... il l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche
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dopo studi privati [ed] in e presso qualsiasi classico umanistico tedesco germanico Ginnasio pareggiato" (1). Il Dr. Matt ha ac finito coll'accettare accettato finito coll'accettare questa proposta leggermente modificata come segue: "… che può essere conseguito anche dopo studi privati ed in e presso un Istituto privato riconosciuto dallo Stato". Se non m'inganno, tale simile redazione soddisfa le esigenze della S. Sede, la quale potrebbe inoltre chiedere sempre, per ulteriore garanzia e come autentica interpretazione, anche la l'anzidetta Nota di dichiarazione dichiarativa offerta dal Governo. − Per ciò tuttavia poi che riguarda il Ginnasio "umanistico" o classico, mi permetto di ricordare la proposta di Mons. Arcivescovo di Bamberga (riprodotta già nel mio rispettoso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile 1922), il quale, affinché, in tempi in cui scarseggiano le vocazioni, il clero, non rimangano esclusi buoni candidati che hanno studiato nei Ginnasi cosiddetti reali e nell' negli Istituti tecnici, chiedeva si aggiungesse: "Per i candidati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici, è sufficiente per le lingue latina e greca un esame complementare dinanzi al vVescovo". Una simile dichiarazione, qualora fosse desiderata dalla S. Sede, basterebbe forse che venisse fatta rilasciata dal Governo con Nota [nella] nella Nota esplicativa anzidetta.
Art. XIII § 1 c
Il Memorandum proponeva su su questo punto una nuova formula, la quale includeva menzionava espressamente, conforme alla richiesta della S. Sede, le alte scuole vescovili germaniche. Credetti, tuttavia [però]ciò nondimeno, necessario di fare osservare al Sig. Ministro come essa, col i cambiamento i introdotto i, nel primo inciso ("in un'alta scuola germanica dello Stato") veniva diin realtà ad escludere rimanevano escluse le alte scuole, che gli Ordini e le Congregazioni possono e di regola debbono dovrebbero debbono avere a norma del canone can. 587 § 1 (1) ; e poiché anche i religiosi, salvo il disposto dei canoni 626 e seg., possono essere assunti al governo delle
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diocesi, alla cura parrocchiale, all'insegnamento religioso nelle scuole (di cui si parla nell'introduzione del presente paragrafo) chiesi che dopo le parole "od in un'alta scuola germanica vescovile" fossero aggiunto e o l'inciso le altre "o degli Ordini e delle Congregazioni religiose". , od almeno un rich semplice richiamo al succitato can. 587, ovvero anche nel paragrafo seguente un secondo capoverso al paragrafo seguente così concepito: "Gli alunni degli Ordini e delle Congregazioni religiose possono compiere gli studi filosofico-teologici, di cui al § 1 lett. c, nelle scuole della loro religione (a norma del can. 1365)". Nonostante però le mie ripetute ripetute premure, il Governo Sig. Ministro non ha finora accettato tale esplicita menzione, nessuna di tali aggiunte, ed il deputato Can. Wohlmuth, anch'egli contrario, mi ha addotto come motivo del rifiuto lea soli solitea considerazione della tattica parlamentare, colla della quale il Governo si serve costantemente per chiedere ciò che desidera e rifiutare ciò che non vuole; ma io credo che sospetto la ragione vera (come io sospettavo ed ho poi chiaramente compreso da un colloquio avuto col da alcune espressioni del Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger) deve invece sia debba piuttosto ricercarsi nel timore del che colla eventuale erezione di nuove alte scuole degli Ordini religiosi le le Facoltà teologiche nelle Università ed i Licei perdano un perdano un numero considerevole di alunni. Non avendo su questo punto istruzioni della S. Sede, non ho creduto di poter in ulteriormente insistere al riguardo ed ho proposto chiesto, sempre come da me, che almeno si adottasse almeno provvisoriamente Mentre pertanto imploro anche su questo punto le venerate istruzioni dell'E. V., mi permetto di notare come nella stessa città di Monaco i RR. PP. Francescani hanno una completa scuola di filosofia (corso biennale) e di
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teologia (corso di quattro anni), assai fiorente al e già sotto dal tempo della Monarchia del Re Ludovico I riconosciuta dallo Stato. Il Revmo P. Provinciale, mi da me interrogato, mi diceva testé che solo i i soli Padri, i quali debbono conseguire il dot la laurea per poter ricoprire l'ufficio di Lettori, frequentano l' la Facoltà teologica dell'Università, mentre che tutti gli altri senza eccezione compiono i loro studi filosofico-teologici esclusivamente nelle scuole interne dell'Ordine, e poiché la frequenza dell'Università nuoce alla disciplina, regolare, mi ha vivamente pregato di adoperarmi affinché colle disposizioni del nuovo Concordato dette scuole non abbiano a eventualmente a correre correre danno o pericolo. Anche i RR. PP. Redentoristi hanno in Gars (Baviera) per la provincia della Germania superiore una completa scuola filosofico-teologica con un corso parimenti di sei anni, ove i loro chierici ricevono l'intiera formazione. Tale scuola venne riconosciuta dallo Stato (bavarese) con decisione ministeriale del 3 Gennaio 1907. I RR. PP. Benedettini
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L'opposizione del Governo è poi tanto più illogica, ed ingiusta, in quanto che proprio esso ha voluto dare la più ampia estensione all'introduzione del paragrafo in discorso, la quale, d'altra parte, inoltre non fa alcuna distinzione fra Clero secolare e regolare; deve quindi accettare ne anche le conseguenze, né può pretendere che gli Ordini rel e le Congregazioni religiose siano esposte nell'avvenire a vessazioni, in un punto così rilevante, su questo punto da parte di un sempre possibile futuro Governo ad essi ostile.
Alle Mi sia permesso inoltre altresì di notare circa questo capoverso come alle "alte scuole germaniche" sono equiparate, secondo che mi ha dichiarato anche testé assicurato anche recentemente questo Sig. Ministro del Culto, le Università austriache. Fra esse gode meritata fama la Facoltà teologica di Innsbruck, ove insegnano i RR. PP. della Compagnia di Gesù. Non sarebbe tuttavia forse inutile che anche ciò venisse risultasse autenticamente constatato in dalla nella da unaanaloga Nota esplicativa dichiarativa.
Art. XIV § 3
Secondo il Memorandum l'aggiunta "in senso stretto" dopo la parola "parroci" è nella terminologia tedesca e bavarese affatto superflua. Feci nondimeno notare al Sig. Ministro che lo stesso non può dirsi per le lingue latina ed italiana, e citai al riguardo il canone 451 § 2, secondo il quale parochorum nomine in iure veniunt anche i vicarii paroeciales, si plena potestate paroe ciali sint praediti. Chiesi quindi che, a togliere ogni equivoco, almeno nel testo italiano si dicesse "parroci in senso stret stretto"; il che è stato ammesso.
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Il Memorandum non aveva nemmeno const consentito ad accogliere la domanda della S. Sede di sostituire le formule troppo generiche "occasionem praebebit" e "in forma usitata" con più chiare e precise istruzioni. espressioni. – Quanto alla prima, non ho mancato di insistere nuovamente presso il Sig. Ministro, e, per affine allo scopo di trovare alfine una via di uscita, ho proposto, salvo il giudizio della S. Sede, la seguente redazione, la quale corrisponde in sostanza al sistema bavarese ed è stata accettata: "… la Chiesa prima della nomina dei parroci (in senso stretto) comunicherà al Governo i nomi dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile". – Quanto alla seconda, confesso all'E. V. che, poiché non è possibile di indurre il Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna terna della
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rispettiva Curia vescovile, una più precisa determinazione di questo punto nel Concordato stesso riuscirebbe, forse, a mio subordinato avviso, piuttosto di nocumento che di vantaggio. Poiché infatti, salvo rarissimi casi, rare eccezioni, il Ministero vuole è stato sempre pr solito finora di scegliere non solo uno degli ecclesiastici proposti nella terna, ma il primo di essi, l' le Autorità ecclesiastiche, in base all'inciso "in forma usitata" potranno sempre appellarsi a questa costante tradizione, mentre che in una più determinata formula il Governo esprimerebbe invece positivamente, come ha fatto nel presente Memorandum e nell'anteriore del 21 Luglio c. a., la sua libertà di scegliere anche fuori della terna. – Prendendo poi atto della dichiarazione del Memorandum, che cioè per l'avvenire "in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo", la S. Sede potrebbe, forse, a mio umile parere, chiedere l'assicurazione che verrà senz'altro cambiata la terminologia usata finora dal Governo bavarese (come ho avuto ripetutamente occasione di riferire nei miei rispettosi Rapporti), secondo la quale la "collazione" è detta "presentazione" è detta "collazione" del beneficio. – Un altro inciso di questo paragrafo, il quale, se
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non erro, potrà dar luogo (come mi confessava testé lo stesso Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger) a ben ben più a ben più gravi contestazioni, che non l'espressione "in forma usitata", è il precedente è il precedente seguente: "I diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su particolari titoli canonici, …". Lo Sta Il Governo invero sosterrà riterrà che tali sono tutti quelli contemplati nell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, nonché quelli e posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di benefici; e le Curie vescovili continueranno ma e se la S. Sede vorrà invece ridurli limitarli in base ai genuini principi canonici, sorgeranno con ogni probabilità serie cont controversie. Ma su questo argomento, che ho già in altre occasioni largamente già esposto, massime nei miei ossequiosi Rapporti N. 26515 del 14 Febbraio e N. 26843 del 10 Marzo c. a., non ho bisogno di ora qui d'intrattenermi più a lungo.
Con posteriore Nota in data del … di ieri, corrente, il Sig. Ministro del Culto mi ha inviato nel il nuovo pro controprogetto di Concordato (nel testo tedesco ed e nella traduzione italiano a), del quale l'E. V. troverà parimenti qui accluso un esemplare qui compiegato accluso nell' ( Allegato III ) (1). Esso, come già il precedente del Gennaio del corrente anno, viene indicato come il "contro-
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progetto dei Ministeri dell'Istruzione (Culto), delle Finanze e degli Esteri", perché, secondo che ebbi già a riferire nel succitato Rapporto N. 260 N. 26515, l'intiero Gabinetto non si è ancora in nessun modo pronunziato sul medesimo, ed anzi nemmeno lo conosce, se non forse in modo del tutto vago; ad ad esso non verrà infatti sottoposto detto progetto non verrà sottoposto se non dopoché sarà stato raggiunto il pieno accordo fra i sunnominati Ministeri competenti e la S. Sede.
Poiché il S. Padre aveva deciso che le lingue da usarsi nella redazione del patto concordatario siano l'it l'italiana o ed e la il tedesca o (Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a.), mi off dichiarai, al Sig. Ministro del Culto, per evitare ritardi ed errori, pronto a curare io stesso una traduzione italiana. L'offerta fu ben volentieri accettata dal Sig. Ministro del Culto, ed io presentai quindi senza indugio la traduzione medesima, che venne è stata poi [accortamente] minuziosamente esaminata dal Canonico Wohlmuth e dal Consigliere ministeriale Goldenberger. Ambedue proposero hanno proposto dei piccoli mutamenti indifferenti o secondari, che potei ho potuto senz'altro eseguire; ma su alcuni altri punti, , da me in nessuna guisa accettati, mi ritengo in dovere di richiamare l'atte in modo particolare la superiore attenzione dell'E. V.
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1º) All'Articolo III § 2 le parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen entsprechenden Ersatz sorgen" erano state da me esattamente così tradotte: colle altre: "Il Governo … provvederà senza indugio a rimpiazzarlo con un altro idoneo ". (insegnante)" (insegnante)". –. Invece nel testo presentato testé ora dal Sig. Ministro, nonostante tutte le mie premure insistenze in contrario, si legge "il Governo … provvederà senza indugio una idonea supplenza". – Come V. E. ricorderà senza dubbio, certamente, in occasione delle conferenze coi Signori Mini sul progetto di Concordato tenutesi nello nel mese di Gennaio del corrente anno (cfr. citato Rapporto N. 26515), chiesi ed ottenni in questo punto, richiamandomi anche alla Convenzione del 5 Dicembre 1902 relativa alla Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo, che allea parolea Vertretung fosse sostituita l'altra Ersatz, la quale indica più propriamente remplaçant. Un semplice supplente [invero], i Innanzi tutto, infatti, una semplice supplenza sembra marcare troppo il concetto che il professore, dichiarato dal Vescovo diocesano inabile per grave motivo concernente la sua dottrina e la sua condotta morale, rimane malgrado ciò al suo posto, ed inoltre, il supplente, per quanto si dica che tale supplente deve essere idoneo, tuttavia dà spesso l'idea "idoneo", tuttavia fa l'impressione piuttosto l'impressione di un Lückenbüsser,
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vale a dire di un ripiego, che veram di rado è veramente all'altezza per [un] un conveniente alto insegnamento. [ossia] di un insegnante, il che quale di rado possiede veramente tutte le qualità e la preparazione richieste, massime in materie così alte quali quali sono le teologiche. Malgrado ciò, come già nella traduzione latina quelle parole erano state dal Governo usate le parole "gubernii ministri quam primum curabunt, ut officium illud ab alio idoneo viro suppleatur" e non furono accolte accettate le altre da me proposte "…  curabunt, ut alius idoneus vir in eius locum substituatur (o sufficiatur)" (cfr. citato Rapporto N. 26843), così anche ora nella versione italiana si è voluto in persistere co nella espressione "supplenza",. per la quale iIl Consigliere go ministeriale Sig. Goldenberger contro le mie obbiezioni mi disse che ciò era dovuto addusse ha addotto difficoltà per motivi di provenienti dal bilancio. soprattutto a motivi di bilancio, giacché per nominare un vero e proprio remplaçant, a differenza del semplice supplente, il il Ministro dell'Istruzione e del Culto dovrebbe chiedere [ogni] i necessari fondi al Landtag; ma a me sembra così che ciò una simile richiesta non riuscirebbe difficile, potrebbe incontrare eccessive difficoltà, una volta che anzi si ha per tale richiesta essa una base nella Convenzione concordataria. Ad ogni modo spetta ora l'E. V. deciderà ora se la formula voluta dal Governo sia tollerabile.
2º) All'Articolo X § 1 lett. b il Go-
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verno ha chiesto che si dica posto l'aggiunta: dopo le parole "… inoltre "sei Vicari" l'aggiunta "destinati al servizio del Coro e della Curia diocesana". A mio subordinato avviso, essa non si offre presta ad alcuna difficoltà obbiezione, tanto più che trova un riscontro nell'Articolo III capov. 3 del Concordato del 1817, e sarà anzi accolta con soddisfazione dai Vescovi e dalle Curie.
3º) Circa Sull'articolo XIII § 1 lett. c [a] ho riguardo già discorso più sopra nelle mie rispettose osservazioni relative amente al Memorandum. Mi limiterò perciò qui ad a rilevare che nel la traduzione testo nel testo italiano ao, per evidente svista, manca ca, in confronto a co l testo tedesco col tedesco, un intiero inciso, vale a dire le parole "in un'alta scuola germanica dello Stato". La traduzione italiana completa sarebbe quindi la seguente: "abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
4º) All'Articolo XIV § 2 la formula proposta dal Governo stesso nel Memorandum "salva la conferma a norma del can. 177 (§ 2) del Codice di diritto canonico" è stata ora nel testo tedesco ed italiano
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del controprogetto sostituita coll'altra "salvo il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico". per non menzionare esplicitamente la conferma. Il cambiamento sembra a prima vista indifferente; [a me] tuttavia ([non] so se sia [zwei Wörter unlesbar]) esso potrebbe fare fa una qualche certa difficoltà, in quanto se si rifletta che il citato canone al § 1 dice dispone: "Electus, si electio confirmatione indigeat, …"; nella nuova redazione del Governo non risulterebbe quindi forse, se non erro, del tutto chiaramente dalla nuova redazione del Governo la necessità della conferma.
Il nuovo controproge Affinché poi Finalmente, aAcciocché, poi, il nuovo controprogetto del di Concordato fosse, ad onde evitare ulteriori indugi, il più possibile completo, e venissero così risparmiati ulteriori indugi, proposi anche che si ponesse fin da ora la introduzione e l'articolo di chiusa. finale. Questo riguarda ordinariamente nei trattati in Concordati riguarda di regola lo scambio delle ratifiche; ma poiché il Governo bavarese, a differenza di quanto si suol fare ordinariamente, ordinariamente, desidera che la firma abbia luogo soltanto a cose totalmente finite, terminate, vale a dire dopo l'approvazione del Landtag, è stata scelta la formula proposta dell'attuale Articolo XVI, cui corrispon è stata si è dovuta anche pure corrispondentemente adattare l'introduzione.
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Mi sia permesso i In fine di questo rispettoso Rapporto, − mi sia permesso – spinto dal sol desiderio di evitare che l'edificio del Concordato, con ta costruito con tanta pena e difficoltà, non abbia ad minacciare, ancor essere, prima di giungere a termine, minacciato da colpi inattesi, imprevisti, – di richiamare nuovamente la superiore attenzione dell'E. V. circa sull'articolo XII relativo alla circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi. Col venerato Dispaccio N. 21475 del 3 Settembre scorso l'E. V. si degnava di comunicarmi al riguardo preziosi schiarimenti ed istruzioni; la situazione tuttavia sembra siasi ora divenuta [ein Wort unlesbar] più complicata, [ein Wort unlesbar] quanto [che] in seguito al movimento separatista ed alla proclamazione di una Repubblica nel nella Renania e nello stesso Palatinato staccata dalla Baviera bavarese. Le notizie invero giun sero temi giuntemi da varie [fonti], fonti, anche non tedesche, tenderebbero a far credere che le Autorità francesi abb appoggino quel la movimento iniziativa e la susseguente proclamazione di Repubbliche indipendenti esso abbia avuto l'appoggio delle Autorità francesi; ma, pur ammettendo che la Francia esse queste queste mantengano, come ha dichiarato il Sig. Poincaré, un'attitudine di stretta neutralità, è manifesto, (e, sotto un certo punto di vista, comprensibile) , che la Francia stessa vegga vede segue con particolare simpatia il movimento anzidetto con partico-
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lare simpatia. Se dunque cotesto Sig. Ambasciatore di Francia il Governo francese, già solo in vista della sola questione del territorio della Sarre, la cui soluzione non deve aver dovrebbe avrà aver luogo, in base conformementesecondo al il trattato di Versailles, che se non in tempo ancora remoto, credette di [ris] indirizzare al riguardo in proposito su tale argomento alla S. Sede una Nota "vivace", è mda presumere che esso molto più maggiore irritazione proverebbe attualmente, ora, dopoché cioè cioè sono state, sia pure con esito tuttora incerto e non senza contrasti, proclamate nelle sunnominate R regioni Repubbliche indipendenti. Né, se non erro, sembra che potrebbe ora al riguardo tal fine giovare ormai più la clausola "salvo le piccole modificazioni ecc.", giacché si tratterebbe al presente della di una intiera diocesi di Spira. un territorio. territorio abbastanza esteso – cioè ossiavale a dire della diocesi di Spira, la quale fa attualmente parte della provincia ecclesiastica di Bamberga. Siccome, poi, Poiché, d'altra parte, il progetto di Concordato, sarà reso di pubblica ragione, quando verrà sottoposto al Landtag, vale a dire ossia ancor prima della firma, definitiva conclusione, e della firma, sarà esso di pubblica ragione , è, se non m'inganno, dopo [prevedere] il precedente della succitata Nota da temere che non solo che il Governo francese presenterebbe alla S. Sede ancor più vive rimostranze, ma che anche che anche la pubblica stampa, da esso ispirata al caso della
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attaccherebbe probabilmente forse il Concordato, medesimo, mettendo ponendo la S. Sede stessa in una ben difficile ben delicata situazione. Da La cosa, poi del resto, potrebbe tanto più difficilmente passare inosservata, in quanto che i deputati cattolici, i quali nel Landtag dovranno difendere il relativo progetto, cercheranno naturalmente di dare il massimo rilievo alle concessioni, che il Governo lo Stato bavarese ha ottenuto dalla S. Sede, fra le quali verrà rappresentata come importantissima la più importante politicamente, massime soprattutto nelle attuali circostanze, verrà rappresentata quella relativa concernente la alla circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi in rapporto al Palatinato ed alla Sarre. D'altra parte, una volta che posta pubblicamente la questione, sotto il punto di vista nazionale, non sarebbe più , mi sembra, impossibile impossibile più, se non erro erro, in alcun modo possibile di ottenere, anche od anche soltanto di chiedere la più lieve modificazione del nel testo dell'articolo in discorso al Governo bavarese, il quale lasci lascerebbe piuttosto tutto naufragare. l'intiero Concordato Concordato. In considerazione di tale pericolo, mi sono più volte domandato che se, dappoiché il progetto di Concordato diverrà dovrà (salvo complicazioni) divenire fra breve, si spera, (come si spera) noto al pubblico, non sarebbe forse per avventura utile opportuno che la S. Sede, in via strettamente riservata e puramente confidenziale, cominciasse a prepar areasse i in precedenza il terreno presso il Governo francese, dissipandone in precedenza le eventuali obbiezioni. Già il fatto la circostanza stessa o di tale una siffatta previa apertura amichevole lo disporrebbe (giova sperarlo) forse meno sfavorevolmente che una repentina inattesa pubblicazione; a fatto compiuto; inoltre le opportune spiegazioni date al tempo stesso in proposito, come, ad esempio, che che con tale detto articolo (secondo quanto notava l'E. V. nel sullodato Dispaccio) non si vogliono escludono ere mutazioni di circoscrizioni ecclesiastiche nell'ipotesi di un cambiamento di confini politici, varrebbero a calmare la suscettibilità di el menzionato quel Governo. Potrebbe forse anche rilevarsi, quanto per ciò che concerne il Palatinato bavarese, che come quel territorio coincide
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con quello della diocesi di Spira, di guisa che non si richiederebbe sotto questo rispetto alcuna modificazione. In q tal modo guisa al momento della pubblicazione del progetto non vi sarebbe, , sotto in questo rispettopunto, pericolo di alcun serio conflitto i o polem di dannose polemiche. Sottopongo del resto intieramente le suesposte riflessioni, qualunque qualsiasi conto esse meritino, al giudizio dell'E. V., cui sarei in ogni caso profondamente riconoscente, se volesse degnarsi di significarmi, la men per mia norma, la e mente intenzioni della S. Sede sulla su in così delicata spinosa materia. Chinato Dal canto parte mioa, in considerazione della delicatezza dell'argomento, e per lasciare eventualmente sempre aperta una qualche via di uscita, ho sempre omesso nelle mie Note scritte di esprimere nelle mie Note scritte l'accettazione da parte della S. Sede dell'articolo in questione (Dispaccio N. 4445 del 2 [sic] Giugno 1922 e N. 17738 del 16 Maggio c. a.), la forma del quale sembra del inoltre la quale quindi ha è stata sinora soltanto tacita. La forma inoltre dell'articolo stesso è stata sembra essa pure alquanto difettosa, giacché vi si dice legge in generale "L'attuale costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi non sarà cambiata", senza indicare espressamente dove. Nel Concordato del 1817 (Art. II capov. 1) si leggev aveva: "Sanctitas Sua, servatis servandis, Bavariae Regni dioeceses sequenti ratio ratione constituet"; [come] analogamente potrebbe forse ora chiedersi per il nuovo progetto l'aggiunta dell delle parole "dello (o nello) Stato ba-
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varese", le quali pure, se non m'inganno, servirebbero in qualche modo a calmare le apprensioni del Governo francese, giacché il Palatinato od il territorio della Sarre, una volta staccati, non farebbero più parte dello Stato bavarese.

Dopo di ciò, chinato
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[Fol. 650v] (1) "... das Reifezeugnis besitzen, welcher auch nach privaten Studien und an jedwedem gleichgestellten deutschen humanistischen Gymnasium erworben werden kann".
[Fol. 650v] (1) In Monaco i RR. PP. Francescani hanno un corso interno completo di filosofia e di teologia, riconosciuto dallo Stato come Hochschule fin dal tempo della Monarchia.
[Fol. 653v] (1) Il testo italiano contiene numerosi errori di trascrizione, i quali naturalmente dovranno essere corretti.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12790, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12790. Letzter Zugriff am: 02.05.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.