Dokument-Nr. 12790
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 07. November 1923

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliUnbekannte Hand
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Con Nota in data del 15 Ottobre scorso, il Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt mi ha rimesso un Memorandum in risposta alla mia Nota N. 28488 in data dell'11 Settembre corrente c. a. (cfr. Rapporto N. 28495 del dì seguente) un Memorandum, che compio il dovere di tras inviare qui unito all'E. V. R. (Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana (Allegato II).
Il Sig. Ministro si limita a prendere conoscenza delle osservazioni della S. Sede consegnate in detta Nota e relative all'Articolo III §§ l e 2, all'Art. X ed all' allo stesso Art. X § 1 lett. h, e dichiara al tempo stesso di non ritenere necessaria una ulteriore discussione su questi punti; rimangono quindi intatte le riserve della S. Sede circa le prestazioni finanziarie, massime in ciò che concerne i sacerdoti aventi cura d'anime, e circa il Seminario di Spira.
Quanto agli altri punti contemplati nel Memorandum mi sia permesso di sottoporre al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti riflessioni.
Art. XIV § 1
Di fronte all'energico atteggiamento della S. Sede il Governo bavarese si è
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visto nella necessità di cedere, in sostanza, nell'argomento relativo alla provvista delle Sedi vescovili. A tale proposito esso propone propone la seguente redazione:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile il relativo Capitolo cattedrale deve sottoporre direttamente alla S. Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la vacante diocesi. Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese, s e contro il candidato vi sia no obbiezioni di ordine politico".
A prima vista questa formula potrebbe sembrare sfavorevole, poiché in essa non si parla delle liste triennali dell dei Vescovi e dei Capitoli, ma soltanto di quella che il solo Capitolo interessato deve inviare alla S. Sede, verificandosi la vacanza di una Sede Chiesa arcivescovile o vescovile. Siccome tuttavia non si dice che la S. Sede medesima è tenuta a scegliere il novello Vescovo da quest'ultima lista, − e ciò potrebbe converrebbe eventualmente, a mio umile avviso, di esprimere un (e ciò, converrebbe , a mio umile avviso, di rilevare con ogni chiarezza nella Nota di risposta),
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di guisa che [anzi], secondo la nuova redazione, la S. Sede potrebbe a rigore nominare un ecclesiastico anche al di fuori di qualsiasi lista triennale o speciale, e quindi av verrebbe ad avere una libertà ancor anche maggiore di quella che Essa intendeva di riservarsi colla sua stessa proposta.
Più grave sembra invece l' al aggiunta parimente richiesta nel Memorandum in esame: "Se e fintantoché ad altri Paesi del Reich germanico possano essere concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito". Questa [esp] domanda, che – la quale tende, con esempio, per quanto è a mia conoscenza, nuovissimo nella storia dei Concordati, ad applicare alla nomina dei Vescovi la clausola del di trattamento della nazione più favorita (Meistbeguenstigungsklausel) in uso nei trattati internazionali di commercio, – è senza dubbio in certo modo comprensibile da parte del Governo bavarese, che, dopo aver concluso un Concordato in cui tanti vantaggi sono assicurati alla Chiesa, vedrebbe con pena accordato ad altri
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ciò che esso ha invano con tanta insistenza richiesto, sembra tuttavia che contro di essa militino le seguenti considerazioni:
1º) La linea seguita dalla Santa Sede dopo la rivoluzione in Germania circa la provvista degli u ffici e benefici ecclesiastici è stata la seguente: Essa non si mè pronunziata sulla questione, se le Convenzioni concordatarie concluse già coi vari Stati siano o no decadute, ma ha iniziato trattative per nuovi Concordati (Dispaccio N. B. 28060 del 25 Novembre 1921). Siccome tuttavia i relativi negoziati non potevano non richiedere un tempo notevole, durante il quale er era necessario provvedere agli u ffici e benefici anzidetti, la S. Sede ha adottato il criterio di accordare permettere provvisoriamente, in via provvi che fosse continuato in via di fatto e senza pregiudizi per il futuro, che fosse continuato il modo precedentemente in uso, e ciò sia in linea generale in parte con disposizione generale, come per le parrocchie in Baviera (cifrato dell'E. V. N. 201 del 3 Novembre 1921 1919) e per i canonicati in Prussia (Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919 e N. 10470 del 25 Settembre 1920),
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in parte caso per caso, come per i canonicati in Baviera (cifrato dell'E. V. N. 227 del 19 Maggio 1920) e per le elezioni capitolari dei Vescovi nei Paesi della Germania, ove essa vigeva in virtù delle Bolle concordate. Tale elezione si è verificata sinora nel nuo nel per le Sedi di Colonia, di Paderborn e di Treviri in Prussia e per quella di Friburgo nel Baden. E quindi è evidente che, l se la S. Sede permettesse ancora durante il periodo transitorio la elezione capitolare negli Stati, ove era in vigore in forza delle Convenzioni colla S. Sede, la Baviera, ove il periodo transitorio viene a cessare colla conclusione d i un definitivo Concordato ed ove il sistema della elezione capitolare era stato da oltre un secolo sostituito con quello della nomina regia, non avrebbe per sé motivo di muover lamento. Voler prolungare ancora s n questo punto un nuovo sistema provvisoria (Se e fintantoché) sembra veramente non convenire collo scopo che si propone la nuova solenne Convenzione fra la S. Sede e la Baviera, vale a dire di regolare in modo stabile e rispondente alle mutate condizioni dei
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tempi.
2º) Se io ho ben compreso il senso del venerato Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a., la S. Sede è definitiva mente risoluta di non concedere l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio nelle in eventuali nuovi Concordati col Reich o colla Prussia l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio. Ora invece, se fosse accolta l'aggiunta proposta dal Governo bavarese, il Reich e la Prussia ne trar conclud trarrebbero la conclusione che la S. Sede stessa conta colla possibilità di dover cedere su tal punto. Ciò aumenterebbe naturalmente la resistenza, che senza dubbio si incontrerà, più nella Prussia, che nel Reich, contro la soppressione dell'elezione capitolare, tanto più che questa ha forti sostenitori nell'Episcopato, nei Capitoli e nella fraz nel partito del Centro.
3º) Finalmente la concessione, sia pure ipotetica, fatta alla Baviera mette rebbe la S. Sede in condizione difficile per rifiutarla ad altre Nazioni cattoliche, come l'E. V. sapientemente rilevava nell'ossequiato Dispaccio N. 21459 del 28 Agosto scorso.
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Il modo più semplice per eliminare la richiesta del Governo bavarese sarebbe la dichiarazione che la S. Sede non permetterà più in alcuno Stato della Germania, nemmeno caso per caso, la elezione capitolare dei Vescovi. Ed invero, nel caso che la Baviera Né può dissimularsi che, qualora la S. Sede non accetti la detta aggiunta, riuscir à ad Essa, per riguardo alla Baviera ben difficile di continuare nella provvista delle Sedi vescovili la prassi provvisoria seguita finora, accordando an accordando cioè, anche soltanto in singoli casi, tale elezione. Quali sarebbero le probabili conseguenze di una simile dichiarazione e di una eventual e applicazion e pratic a della medesima? È da attendersi che il Governo prussiano reagirebbe con forza contro la inosservanza delle disposizioni delle Bolle concordate. Esso potrebbe anche affermare che, come la S. Sede ha per prima violato le disposizioni delle Bolle concordate, così lo Stato si ri ritiene anch'esso svincolato dai dagli obblighi correlativi, vale a dire dalle prestazioni finanziarie alla Chiesa,
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fissate nella medesima. È vero che la S. Sede potrebbe alla sua volta respingere tale argomento, dimostrando come le prestazioni in discorso sono il corrispettivo od almeno si rifiuterebbe a potrebbe cessare di corrispondere gli pre aumenti cosiddetti facoltativi. Ciò era già chiaramente insinuato nella Nota indirizzatami dal Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz il 28 Aprile 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 2 9  Maggio s. a.), nella quale, dopo aver affermato il punto di vista del Governo prussiano circa la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, aggiungeva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati e degli onorari dei parroci". E di nuov di nuovo, nell' a ppunto rimessomi dal Segretario di Stato nel Ministero del Culto, Dr. Becker, in il 18 Ottobre 1922 (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923) si rilevava che, se alcune disposizioni delle Bolle concordate venissero modificate d'accordo colla S. Sede, dovrebbe restare inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore; ciò essere nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e difficoltà,
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di natura specialmente finanziaria, se le suddette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali. – È ben vero che la S. Sede potrebbe rispon alla sua volta respingere gli argomenti del Governo, dimostrando come le prestazioni in discorso non sono il corrispettivo della conferma o reintegrazione del diritto di elezione s vescovile a favore dei Capitoli cattedrali, ma un tenue risarcimento dei beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione; ma è noto all'E. V. dalle trattative per il Concordato colla stessa Baviera (cfr. Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio c. a.) come quel punto di vista incontr a opposizione negli uomini del Governo. Certamente, al momento di oggi, col pericolo di perdere la Renania cattolica, lao PStato prussiano non oserebbe di fatto di procedere a misure ostili verso il Clero; ma chi può dire quali condizioni di cose si avrà in domani? D'altra parte, come osservava l'Emo Sig. Cardinale Schulte nella sua lettera del 30 Ottobre 1922 (cfr. succitato Rapporto N. 26628), i Vescovi della Prussia, sebbene non abbiano fatto valere di fronte
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di fronte allo Stato i propri diritti, hanno nondimeno sentito e sentono considerano nondimento [sic] le Bolle concordate come un valido punto di appoggio e sono di parere che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni.
In considerazione di tutto ciò, sembrerebbe, salvo meliori iudicio, conveniente di non accettare nella risposta al Governo bavarese l' l'aggiunta, da esso proposta, esponendo le ragioni che impediscono alla S. Sede di accedere a tale desiderio, ed aggiungendo forse, che Essa non mancherà di tenere conto della posizione della Baviera s della Baviera di fronte agli altri Paesi germanici.
Art. XIV § 2
Le modificazioni proposte nel Memorandum in questo punto non sembra presentino difficoltà. Soltanto, poiché l'intiero canone 177 tratta della conferma dell'elezione, ho chiesto che fosse soppressa la speciale menzione del § 2; il che è stato fatto.
Alquanto singolare sembra la richiesta, ispirata dal deputato Can. Wohlmuth , che la S. Sede imponga ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere per regola ai Canonicati ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età.
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A mio umile avviso, non sarebbe per sé necessario di dare una risposta al riguardo.
Art. X § 2
L'E. V. giudicherà se, malgrado le obbiezioni mosse nel Memorandum, convenga di insistere ancora sull'aggiunta "et instituta".
Art. XIII § 1 b
Su questo punto il Governo si dichia diceva nel Memorandum pronto a rilasciare una non equivo formale dichiarazione, che potrebbe essere ripetuta anche al momento della firma del Concordato , ma non consentiva a modificare il testo del Concordato stesso. Non ho Non ho mancato tuttavia di far rilevare al Sig. Ministro del Culto che la S. Sede non si sarebbe contentata di tale dichiarazione, alla quale essa avrebbe vincolato i futur i Govern i bavares i e proposi quindi, – come da me e salvo il giudizio della S. Sede, – la seguente formula: " il l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche
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dopo studi privati [ed] in qualsiasi classico tedesco Ginnasio pareggiato" (1). Il Dr. Matt ha ac finito coll'accettare accettato questa proposta leggermente modificata come segue: "… che può essere conseguito anche dopo studi privati ed in un Istituto privato riconosciuto dallo Stato". Se non m'inganno, tale redazione soddisfa le esigenze della S. Sede, la quale potrebbe inoltre chiedere sempre, per ulteriore garanzia e come autentica interpretazione, anche la Nota di dichiarazione offerta dal Governo.
Art. XIII § 1 c
Il Memorandum proponeva su su questo punto una nuova formula, la quale includeva espressamente, conforme alla richiesta della S. Sede, le alte scuole vescovili germaniche. Credetti tuttavia necessario di fare osservare al Sig. Ministro come essa, co i cambiament i introdott i, veniva ad escludere le alte scuole, che gli Ordini e le Congregazioni debbono avere a norma del canone can. 587 § 1 ; e poiché anche i religiosi possono essere assunti al governo delle
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diocesi, alla cura parrocchiale, all'insegnamento religioso nelle scuole (di cui si parla nell'introduzione del presente paragrafo) chiesi che dopo le parole "od in un'alta scuola germanica vescovile" fossero aggiunt e le altre "o degli Ordini e delle Congregazioni religiose". Nonostante però le mie ripetute premure, il Governo non ha finora accettato tale esplicita menzione, ed il Can. Wohlmuth mi ha addotto come motivo del rifiuto lea soli solitea considerazione della tattica parlamentare, colla quale il Governo si serve costantemente per chiedere ciò che desidera e rifiutare ciò che non vuole; ma io credo che la ragione vera sia debba ricercarsi nel timore del che colla erezione di nuove alte scuole degli Ordini religiosi le le Facoltà teologiche nelle Università ed i Licei perdano un perdano un numero considerevole di alunni. Non avendo su questo punto istruzioni della S. Sede, non ho creduto di poter in ulteriormente insistere al riguardo ed ho proposto chiesto, sempre come da me, che almeno si adottasse almeno provvisoriamente Mentre pertanto imploro anche su questo punto le venerate istruzioni dell'E. V., mi permetto di notare come nella stessa città di Monaco i RR. PP. Francescani hanno una completa scuola di filosofia (corso biennale) e di
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teologia (corso di quattro anni), assai fiorente al e già sotto dal tempo della Monarchia riconosciuta dallo Stato. Il Revmo P. Provinciale, mi da me interrogato, mi diceva testé che solo i i soli Padri, i quali debbono conseguire il dot la laurea per poter ricoprire l'ufficio di Lettori, frequentano l' la Facoltà teologica dell'Università, mentre che tutti gli altri senza eccezione compiono i loro studi filosofico-teologici nelle scuole interne dell'Ordine, e poiché la frequenza dell'Università nuoce alla disciplina, mi ha vivamente pregato affinché colle disposizioni del nuovo Concordato dette scuole non abbiano a eventualmente a correre correre pericolo. Anche i RR. PP. Redentoristi hanno per la provincia della Germania superiore una completa scuola filosofico-teologica con un corso parimenti di sei anni, ove i loro chierici ricevono l'intiera formazione. Tale scuola venne riconosciuta dallo Stato con decisione ministeriale del 3 Gennaio 1907. I RR. PP. Benedettini
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L'opposizione del Governo è poi tanto più illogica, in quanto che proprio esso ha voluto dare la più ampia estensione all'introduzione del paragrafo in discorso deve quindi accettare anche le conseguenze, né può pretendere che gli Ordini rel e le Congregazioni religiose siano esposte nell'avvenire a vessazioni su questo punto da parte di un sempre possibile futuro Governo ostile.

Art. XIV § 3
Secondo il Memorandum l'aggiunta "in senso stretto" dopo la parola "parroci" è nella terminologia tedesca e bavarese affatto superflua. Feci nondimeno notare al Sig. Ministro che lo stesso non può dirsi per le lingue latina ed italiana, e citai al riguardo il canone 451 § 2, secondo il quale parochorum nomine in iure veniunt anche i vicarii paroeciales, si plena potestate paroe ciali sint praediti. Chiesi quindi che, a togliere ogni equivoco, almeno nel testo italiano si dicesse "parroci in senso stret stretto"; il che è stato ammesso.
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Il Memorandum non aveva nemmeno const consentito ad accogliere la domanda della S. Sede di sostituire le formule troppo generiche "occasionem praebebit" e "in forma usitata" con più chiare e precise istruzioni. – Quanto alla prima, non ho mancato di insistere nuovamente presso il Sig. Ministro, e, per affine di trovare alfine una via di uscita, ho proposto, salvo il giudizio della S. Sede, la seguente redazione, la quale corrisponde in sostanza al sistema bavarese ed è stata accettata: "… la Chiesa prima della nomina dei parroci (in senso stretto) comunicherà al Governo i nomi dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile". – Quanto alla seconda, confesso all'E. V. che, poiché non è possibile di indurre il Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della
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rispettiva Curia vescovile, una più precisa determinazione di questo punto nel Concordato riuscirebbe, a mio subordinato avviso, piuttosto di nocumento che di vantaggio. Poiché infatti, salvo rarissimi casi, il Ministero vuole sempre pr scegliere non solo uno degli ecclesiastici proposti nella terna, ma il primo di essi, l' le Autorità ecclesiastiche, in base all'inciso "in forma usitata" potranno sempre appellarsi a questa costante tradizione, mentre che in una più determinata formula il Governo esprimerebbe invece positivamente, come ha fatto nel Memorandum e nell'anteriore del 21 Luglio c. a., la sua libertà di scegliere anche fuori della terna. – Prendendo poi atto della dichiarazione del Memorandum, che cioè per l'avvenire "in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo", la S. Sede potrebbe, a mio umile parere, chiedere l'assicurazione che verrà senz'altro cambiata la terminologia usata finora dal Governo bavarese (come ho avuto ripetutamente occasione di riferire nei miei rispettosi Rapporti), secondo la quale la "collazione" è detta "presentazione" è detta "collazione" del beneficio. – Un inciso di questo paragrafo, il quale, se
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non erro, potrà dar luogo a ben più gravi contestazioni, che non l'espressione "in forma usitata", è il precedente è il precedente seguente: "I diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su particolari titoli canonici, …". Lo Sta Il Governo invero sosterrà riterrà che tali sono tutti quelli contemplati nell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, nonché quelli posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di benefici; e le Curie vescovili continueranno ma se la S. Sede vorrà ridurli limitarli in base ai genuini principi canonici, sorgeranno con ogni probabilità serie cont controversie. Ma su questo argomento, che ho largamente già esposto, massime nei miei ossequiosi Rapporti N. 26515 del 14 Febbraio e N. 26843 del 10 Marzo c. a., non ho bisogno di qui d'intrattenermi più a lungo.
Con posteriore Nota in data del … corrente, il Sig. Ministro del Culto mi ha inviato nel il nuovo pro getto di Concordato nel testo tedesco ed italiano , del quale l'E. V. troverà parimenti un esemplare qui compiegato ( Allegato III ) (1). Esso, come già il precedente del Gennaio del corrente anno, viene indicato come il "contro-
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progetto dei Ministeri dell'Istruzione (Culto), delle Finanze e degli Esteri", perché, secondo che ebbi già a riferire nel succitato Rapporto N. 260 N. 26515, l'intiero Gabinetto non si è ancora in nessun modo pronunziato sul medesimo, ed anzi nemmeno lo conosce, se non forse in modo del tutto vago; ad esso non verrà infatti sottoposto se non dopoché sarà raggiunto il pieno accordo fra i sunnominati Ministeri competenti e la S. Sede.
Poiché il S. Padre aveva deciso che le lingue da usarsi nella redazione del patto concordatario siano l'it l'italian o ed il tedesc o (Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a.), mi off dichiarai al Sig. Ministro del Culto, pronto a curare io stesso una traduzione italiana. L'offerta fu ben volentieri accettata ed io presentai quindi senza indugio la traduzione medesima, che venne poi [accortamente] minuziosamente esaminata dal Canonico Wohlmuth e dal Consigliere ministeriale Goldenberger. Ambedue proposero dei piccoli mutamenti indifferenti o secondari, che potei senz'altro eseguire; ma su alcuni altri , da me in nessuna guisa accettati, mi ritengo in dovere di richiamare l'atte la superiore attenzione dell'E. V.
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1º) All'Articolo III § 2 le parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen entsprechenden Ersatz sorgen" erano state da me esattamente tradotte colle altre: "Il Governo … provvederà senza indugio a rimpiazzarlo con un altro idoneo ". . Invece nel testo presentato testé dal Sig. Ministro, nonostante tutte le mie premure in contrario, si legge "il Governo … provvederà senza indugio una idonea supplenza". – Come V. E. ricorderà senza dubbio, in occasione delle conferenze coi Signori Mini sul progetto di Concordato tenutesi nello nel mese di Gennaio del corrente anno chiesi ed ottenni in questo punto, richiamandomi anche alla Convenzione del 5 Dicembre 1902 relativa alla Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo, che allea parolea Vertretung fosse sostituita l'altra Ersatz, la quale indica più propriamente remplaçant. Un semplice supplente [invero], i nnanzi tutto, sembra marcare troppo il concetto che il professore, dichiarato dal Vescovo diocesano inabile per grave motivo concernente la sua dottrina e la sua condotta morale, rimane malgrado ciò al suo posto, ed inoltre, per quanto si dica che tale supplente deve essere idoneo, tuttavia dà spesso l'idea di un Lückenbüsser,
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vale a dire di un ripiego, che veram di rado è veramente all'altezza per [un] conveniente alto insegnamento. Malgrado ciò, come già nella traduzione latina quelle parole erano state usate le parole "gubernii ministri quam primum curabunt, ut officium illud ab alio idoneo viro suppleatur" furono accolte le altre da me proposte "…  curabunt, ut alius idoneus vir in eius locum substituatur (o sufficiatur)" così anche ora nella versione italiana si è voluto in sistere co lla espressione "supplenza",. per la quale iIl Consigliere go ministeriale Sig. Goldenberger contro le mie obbiezioni mi disse che ciò era dovuto addusse ha addotto difficoltà per motivi di provenienti dal bilancio. soprattutto a motivi di bilancio, giacché per un vero e proprio remplaçant, il il Ministro dell'Istruzione e del Culto dovrebbe chiedere [ogni] i necessari fondi al Landtag; ma a me sembra che ciò non riuscirebbe difficile, una volta che si ha per tale richiesta una base nella Convenzione concordataria. Ad ogni modo spetta ora l'E. V. deciderà ora se la formula voluta dal Governo sia tollerabile.
2º) All'Articolo X § 1 lett. b il Go-
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verno ha chiesto che si dica posto l'aggiunta: dopo le parole "… inoltre "sei Vicari" l'aggiunta "destinati al servizio del Coro e della Curia diocesana". A mio subordinato avviso, essa non offre alcuna difficoltà e sarà anzi accolta con soddisfazione dai Vescovi e dalle Curie.
3º) Circa l'articolo XIII § 1 lett. c [a] ho riguardo già discorso nelle mie rispettose osservazioni relativ amente al Memorandum. Mi limiterò qui ad a rilevare che nel testo italiano , per evidente svista, manca un intiero inciso, vale a dire le parole "in un'alta scuola germanica dello Stato". La traduzione italiana completa sarebbe quindi la seguente: "abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
4º) All'Articolo XIV § 2 la formula proposta nel Memorandum "salva la conferma a norma del can. 177 (§ 2) del Codice di diritto canonico" è stata nel testo tedesco e italiano
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del controprogetto sostituita coll'altra "salvo il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico". per non menzionare esplicitamente la conferma. Il cambiamento sembra a prima vista indifferente; [a me] tuttavia ([non] so se sia [zwei Wörter unlesbar]) fa una qualche difficoltà, in quanto che il citato canone al § 1 dice dispone: "Electus, si electio confirmatione indigeat, …"; non risulterebbe quindi del tutto chiaramente dalla nuova redazione del Governo la necessità della conferma.
Il nuovo controproge Affinché poi il nuovo controprogetto del Concordato fosse, ad evitare ulteriori indugi, il più possibile completo, proposi anche che si ponesse la introduzione e l'articolo di chiusa. Questo riguarda ordinariamente nei trattati in Concordati lo scambio delle ratifiche; ma poiché il Governo bavarese, a differenza di quanto si suol fare ordinariamente, desidera che la firma abbia luogo a cose totalmente finite, vale a dire dopo l'approvazione del Landtag, è stata scelta la formula proposta dell' Articolo XVI, cui corrispon è stata si è dovuta anche adattare l'introduzione.
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Mi sia permesso i n fine di questo rispettoso Rapporto, spinto dal sol desiderio che l'edificio del Concordato, con ta costruito con tanta difficoltà, non abbia ad minacciare, ancor essere, prima di giungere a termine, minacciato da colpi inattesi, – di richiamare nuovamente la superiore attenzione dell'E. V. circa l'articolo XII relativo alla circoscrizione delle diocesi. Col venerato Dispaccio N. 21475 del 3 Settembre scorso l'E. V. si degnava di comunicarmi al riguardo preziosi schiarimenti ed istruzioni; la situazione tuttavia sembra sia divenuta [ein Wort unlesbar] più complicata, [ein Wort unlesbar] quanto [che] in seguito al movimento separatista ed alla proclamazione di una Repubblica nel Palatinato staccata dalla Baviera bavarese. Le notizie invero giun sero temi da varie [fonti], anche non tedesche, tenderebbero a far credere che le Autorità francesi abb appoggino quel movimento e la susseguente proclamazione di Repubbliche indipendenti ma, pur ammettendo che la Francia queste mantenga, come ha dichiarato il Sig. Poincaré, un'attitudine di stretta neutralità, è manifesto, e, sotto un certo punto di vista, comprensibile , che la Francia stessa vegga con particolare simpatia il movimento anzidetto con partico-
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lare simpatia. Se dunque cotesto Sig. Ambasciatore di Francia già solo in vista della questione del territorio della Sarre, la cui soluzione non deve aver luogo, in base al trattato di Versailles, che in tempo ancora remoto, credette di [ris] indirizzare al riguardo in proposito alla S. Sede una Nota "vivace", è mda presumere che molto più maggiore irritazione proverebbe ora, dopoché cioè sono state, sia pure con esito incerto e non senza contrasti, proclamate nelle sunnominate R regioni Repubbliche indipendenti. Né, se non erro, potrebbe ora a tal fine giovare più la clausola "salvo le piccole modificazioni ecc.", giacché si tratterebbe al presente della intiera diocesi di Spira. Poiché, d'altra parte, il progetto di Concordato, quando verrà sottoposto al Landtag, vale a dire prima della firma, sarà esso di pubblica ragione , è, se non m'inganno, dopo [prevedere] il precedente della succitata Nota da temere che non solo il Governo francese presenterebbe alla S. Sede ancor più vive rimostranze, ma che anche la pubblica stampa, ispirata al caso della
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attaccherebbe il Concordato medesimo, ponendo la S. Sede stessa in una ben difficile situazione. Da D'altra parte, una volta posta la questione, sarebbe impossibile di ottenere, anche od anche soltanto di chiedere la più lieve modificazione del testo dell'articolo al Governo bavarese, il quale lasci lascerebbe piuttosto naufragare l'intiero Concordato Concordato. In considerazione di tale pericolo, mi sono più volte domandato che se, dappoiché il progetto di Concordato diverrà fra breve, si spera, noto al pubblico, non sarebbe forse opportuno che la S. Sede, in via strettamente riservata e puramente confidenziale, prepar i il terreno presso il Governo francese, dissipandone in precedenza le eventuali obbiezioni. Già il fatto stess o di tale apertura amichevole disporrebbe forse meno sfavorevolmente inoltre le opportune spiegazioni date in proposito, come, ad esempio, che che con tale articolo (secondo quanto notava l'E. V. nel sullodato Dispaccio) non si vogliono esclud ere mutazioni di circoscrizioni ecclesiastiche nell'ipotesi di un cambiamento di confini politici, varrebbero a calmare la suscettibilità di quel Governo. Potrebbe forse anche rilevarsi, quanto per ciò che concerne il Palatinato bavarese, che quel territorio coincide
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con quello della diocesi di Spira, di guisa che non si richiederebbe sotto questo rispetto alcuna modificazione. In q tal modo al momento della pubblicazione del progetto non vi sarebbe, alcun serio conflitto o polem di dannose polemiche. Sottopongo del resto le suesposte riflessioni, qualunque qualsiasi conto esse meritino, al giudizio dell'E. V., cui sarei profondamente riconoscente, se volesse degnarsi di significarmi, la men per mia norma, la mente della S. Sede sulla su così delicata materia. Chinato

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[Fol. 650v] (1) "... das Reifezeugnis besitzen, welcher auch nach privaten Studien und an jedwedem gleichgestellten deutschen humanistischen Gymnasium erworben werden kann".

[Fol. 653v] (1) Il testo italiano contiene numerosi errori di trascrizione, i quali naturalmente dovranno essere corretti.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12790, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12790. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.