Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Con Nota in data del 15 Ottobre scorso, il
Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt mi ha rimesso un Memorandum in
risposta alla mia Nota N. 28488 in data dell'11 Settembre corrente
c. a. (cfr. Rapporto N. 28495 del dì seguente) un Memorandum, che compio il
dovere di tras inviare qui unito all'E. V. R.
(Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana
(Allegato II).
Il Sig. Ministro si limita a
prendere conoscenza delle osservazioni della S. Sede consegnate in detta Nota e
relative all'Articolo III §§ l e 2, all'Art. X ed all' allo stessoArt. X § 1 lett. h, e dichiara al tempo
stesso di non ritenere necessaria una ulteriore discussione su
questi punti; rimangono quindi intatte le riserve della
S. Sede circa le prestazioni finanziarie, massime in ciò che concerne i sacerdoti
aventi cura d'anime, e circa il Seminario di Spira.
Quanto agli altri punti contemplati
nel Memorandum mi sia permesso di sottoporre al superiore
giudizio dell'E. V. le seguenti riflessioni.
Art. XIV
§ 1
Di fronte all'energico atteggiamento della S. Sede il Governo
bavarese si è 645v
visto nella necessità di cedere, in sostanza,
nell'argomento relativo alla provvista delle Sedi vescovili. A tale proposito esso propone propone la seguente redazione:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi
spetta alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile
il relativo Capitolo cattedrale deve sottoporre direttamente alla S. Sede una
lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la vacante diocesi.
Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso
il Governo bavarese, se
contro il candidato vi siano obbiezioni di ordine politico".
A prima
vista questa formula potrebbe sembrare sfavorevole, poiché in essa
non si parla delle liste triennali dell dei
Vescovi e dei Capitoli, ma soltanto di quella che il solo Capitolo interessato deve
inviare alla S. Sede, verificandosi la vacanza di una Sede Chiesa arcivescovile
o vescovile. Siccome tuttavia
non si dice che la S. Sede medesima è tenuta a scegliere il novello
Vescovo da quest'ultima lista, − e ciò potrebbe converrebbe eventualmente, a mio umile
avviso, di esprimere un (e ciò, converrebbe, a mio umile
avviso, di rilevare con ogni chiarezza
nella Nota di risposta),
646r
di guisa che [anzi], secondo la nuova
redazione, la S. Sede potrebbe a rigore nominare un ecclesiastico anche al di fuori di
qualsiasi lista triennale o speciale, e quindi av verrebbe ad avere una libertà
ancoranche maggiore di quella che Essa intendeva di riservarsi colla sua stessa proposta.
Più grave sembra invece l'
alaggiunta parimente richiesta nel Memorandum in esame: "Se e fintantoché ad altri Paesi del Reich germanico possano essere
concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista delle Sedi arcivescovili e
vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito".
Questa [esp] domanda, che – la quale tende, con esempio, per quanto è a mia
conoscenza, nuovissimo nella storia dei Concordati, ad applicare alla
nomina dei Vescovi la clausola del di
trattamento della nazione più favorita (Meistbeguenstigungsklausel) in uso nei
trattati internazionali di commercio, – è senza dubbio in certo
modo comprensibile da parte del Governo bavarese,
che, dopo aver concluso un Concordato in cui tanti vantaggi sono assicurati alla Chiesa, vedrebbecon pena accordato ad altri
646v
ciò che esso ha invano con tanta insistenza
richiesto, sembra tuttavia che contro di essa militino le seguenti considerazioni:
1º) La linea seguita dalla Santa
Sede dopo la rivoluzione in Germania circa la provvista degli uffici e benefici ecclesiastici è stata la
seguente: Essa non si mè pronunziata sulla questione, se le Convenzioni concordatarie concluse già coi
vari Stati siano o no decadute, ma ha iniziato trattative per nuovi Concordati (Dispaccio
N. B. 28060 del 25 Novembre 1921). Siccome tuttavia i relativi negoziati non potevano non richiedere un temponotevole, durante il quale er era necessario provvedere agli uffici e benefici anzidetti,
la S. Sede ha adottato il criterio di accordare permettere provvisoriamente,
in via provvi che fosse continuato in via di fatto e senza pregiudizi per il
futuro, che fosse continuato il modo precedentemente in uso, e ciò sia
in linea generalein parte con disposizione generale, come per le parrocchie in Baviera (cifrato dell'E. V.
N. 201 del 3 Novembre 1921 1919) e per i canonicati in Prussia
(Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919 e N. 10470 del
25 Settembre 1920), 647r
in
parte caso per caso, come per i canonicati in Baviera (cifrato
dell'E. V. N. 227 del 19 Maggio 1920) e per le elezioni capitolari dei
Vescovi nei Paesi della Germania, ove essa vigeva in virtù delle Bolle
concordate. Tale elezione si è verificata sinora nel nuo
nel per le Sedi di Colonia, di Paderborn e di Treviri in Prussia e per quella di
Friburgo nel Baden. E quindi è evidente che,
l se la S. Sede permettesse ancora durante il periodo transitorio la elezione
capitolare negli Stati, ove era in vigore in forza
delle Convenzionicolla S. Sede, la Baviera, ove
il periodo transitorio viene a cessare colla conclusione di un definitivo Concordato ed ove il sistema della elezione capitolare
era stato da oltre un secolo
sostituito con quello della
nomina regia, non avrebbe per sé motivo di muover
lamento. Voler prolungare ancorasn questo punto un nuovo sistema provvisoria (Se e fintantoché) sembra veramente non
convenire collo scopo che si propone la nuova solenne Convenzione fra la S. Sede e la
Baviera, vale a dire di regolare in modo stabile e rispondente alle mutate condizioni
dei 647v
tempi.
2º) Se io ho
ben compreso il senso del venerato Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a., la
S. Sede è definitivamente risoluta di non concederel'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio
nellein eventuali nuovi Concordati col Reich o colla Prussia l'elezione capitolare
dei Vescovi od altro simile privilegio. Ora invece, se fosse accolta l'aggiunta proposta dal Governo
bavarese, il Reich e la Prussia ne trar conclud trarrebbero la conclusione che la S. Sede stessa conta colla
possibilità di dover cedere su tal punto. Ciò
aumenterebbe naturalmente la resistenza, che senza dubbiosi incontrerà,più nella Prussia, che nel
Reich, controla soppressione dell'elezione capitolare, tanto più
che questa ha forti sostenitori nell'Episcopato, nei Capitoli e nella fraz nel partito
del Centro.
3º) Finalmente la concessione, sia pure ipotetica, fatta alla Baviera metterebbe la S. Sede in condizione difficile
per rifiutarla ad altre Nazioni cattoliche,
come l'E. V. sapientemente rilevava nell'ossequiato
Dispaccio N. 21459 del 28 Agosto scorso.
648r
Il modo più semplice per eliminare
la richiesta del Governo bavarese sarebbe la dichiarazione che la S. Sede non
permetterà più in alcuno Stato della Germania, nemmeno caso per caso, la elezione capitolare
dei Vescovi. Ed invero, nel caso che la Baviera Né può dissimularsi che, qualora la
S. Sede non accetti la detta aggiunta,
riuscirà ad Essa, per riguardo alla Bavieraben difficile di continuare nella provvista delle Sedi vescovili la prassi provvisoria seguita finora, accordando an accordando cioè, anche
soltanto in singoli casi, tale elezione. Quali sarebbero le probabili conseguenze di una simile dichiarazione e di una eventuale
applicazione pratica della medesima? È da attendersi che il Governo prussiano reagirebbe con forza contro
la inosservanza delle disposizioni delle Bolle concordate. Esso potrebbe anche affermare che, come la S. Sede ha per prima violato le disposizioni
delle Bolleconcordate, così lo Stato si ri ritiene
anch'esso svincolato dai dagli obblighi correlativi, vale a dire dalle
prestazioni finanziarie alla Chiesa, 648v
fissate nella medesima.
È vero che la S. Sede potrebbe alla sua volta respingere tale argomento, dimostrando
come le prestazioni in discorso sono il corrispettivo od almeno si rifiuterebbe
a potrebbe cessare di corrispondere gli
pre aumenti cosiddetti facoltativi. Ciò era già chiaramente insinuato nella Nota
indirizzatami dal Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz il 28 Aprile 1922 (cfr.
Rapporto N. 24192 del 29 Maggio s. a.), nella quale, dopo aver affermato il punto di vista del Governo
prussiano circa la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione,
aggiungeva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della
legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi
difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione
medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati e degli onorari dei parroci". E
di nuov di nuovo, nell'appunto rimessomi dal Segretario di Stato nel Ministero del
Culto, Dr. Becker, in il 18 Ottobre 1922 (cfr. Rapporto N. 26628 del
24 Febbraio 1923) si rilevava che, se alcune disposizioni delle Bolle concordate
venissero modificate d'accordo colla S. Sede, dovrebbe restare inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore; ciò essere
nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad
attacchi e difficoltà, 649r
di natura specialmente finanziaria,
se le suddette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero
riconosciute più come tali. – È ben vero che la S. Sede potrebbe rispon alla sua
volta respingere gli argomenti del
Governo, dimostrando come le prestazioni in discorso non sono il corrispettivo della
conferma o reintegrazione del diritto di elezione s vescovile a favore dei Capitoli
cattedrali, ma un tenue risarcimento dei beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione; ma è noto
all'E. V. dalle trattative per il Concordato colla stessa Baviera (cfr. Rapporto
N. 26515 del 14 Febbraio c. a.) come quel punto di vista incontra opposizione negli uomini del
Governo. Certamente, al momento di oggi, col pericolo di perdere la Renania cattolica,
lao PStato prussiano non oserebbe di fatto
di procedere a misure ostili verso il Clero; ma chi può dire quali condizioni di cose si
avrà in domani? D'altra parte, come osservava l'Emo Sig. Cardinale Schulte nella sua
lettera del 30 Ottobre 1922 (cfr. succitato Rapporto N. 26628), i Vescovi della
Prussia, sebbene non abbiano fatto valere
di fronte
649v
di fronte allo Stato i propri diritti, hanno nondimeno
sentito e sentono considerano nondimento [sic] le Bolle concordate come un valido
punto di appoggio e sono di parere che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in
vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove
Convenzioni.
In considerazione di tutto ciò, sembrerebbe, salvo meliori iudicio,
conveniente di non accettare nella risposta al
Governo bavarese l'l'aggiunta,da esso proposta, esponendo le ragioni che impediscono alla
S. Sede di accedere a tale desiderio, edaggiungendo forse, che Essa non mancherà di tenere
conto della
posizionedella Baviera sdella Baviera di fronte agli altri Paesi
germanici.
Art. XIV § 2
Le modificazioni proposte nel Memorandum in
questo punto non sembra presentino difficoltà. Soltanto, poiché l'intiero
canone 177 tratta della conferma dell'elezione, ho
chiesto che fosse soppressa la speciale menzione del § 2; il che
è stato fatto.
Alquanto singolare sembra la richiesta,ispirata dal deputato Can. Wohlmuth, che la S. Sede imponga ai Vescovi
ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere per regola ai Canonicati ecclesiastici, i quali abbiano già
superato il cinquantesimo anno di età. 650r
A mio umile avviso,
non sarebbe per sé necessario di dare una risposta al riguardo.
Art. X § 2
L'E. V. giudicherà se, malgrado le obbiezioni mosse nel Memorandum,
convenga di insistere ancora sull'aggiunta "et instituta".
Art. XIII §
1 b
Su questo punto il Governo si
dichiadiceva nel Memorandumpronto a rilasciare una non equivo formale dichiarazione,
che potrebbe essere ripetuta anche al momento della firma del
Concordato, ma non
consentiva a modificare il testo del Concordato stesso. Non ho Non ho mancato tuttavia di far rilevare al Sig. Ministro del Culto che la S. Sede non
si sarebbe contentata di tale dichiarazione, alla quale essa avrebbe
vincolato i futuri Governi bavaresi e proposi quindi, – come da me e salvo il giudizio della
S. Sede, – la seguente formula: "…
il l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche
650v
dopo studi privati [ed] in qualsiasi classicotedesco Ginnasio pareggiato" (1). Il Dr. Matt ha ac finito coll'accettareaccettato questa proposta leggermente modificata
come segue: "… che può essere conseguito anche dopo studi privati ed in un Istituto privato riconosciuto dallo Stato". Se
non m'inganno, tale redazione soddisfa le esigenze della S. Sede, la
quale potrebbe inoltre chiedere sempre, per ulteriore garanzia e come autentica
interpretazione, anche la Nota di
dichiarazione offerta dal Governo.
Art. XIII § 1 c
Il Memorandum proponeva
su su questo punto una nuova formula, la quale includeva espressamente, conforme alla richiesta della
S. Sede, le alte scuole vescovili germaniche. Credettituttavia necessario di fare
osservare al Sig. Ministro come essa, coi cambiamenti introdotti,venivaad escludere le alte scuole, che gli Ordini e le
Congregazioni debbono avere a norma del canone can. 587 § 1
; e poiché anche i religiosi possono essere assunti al
governo delle 651r
diocesi, alla cura parrocchiale,
all'insegnamento religioso nelle scuole (di cui si parla nell'introduzione del presente
paragrafo) chiesi che dopo le parole "od in un'alta scuola germanica vescovile" fossero aggiuntele altre "o degli Ordini e delle Congregazioni religiose". Nonostante però le mie ripetute premure, il Governo non ha finora accettato tale esplicita menzione, ed il Can. Wohlmuth mi ha addotto come motivo del rifiuto
lea soli solitea considerazione della tattica parlamentare, colla quale il Governo si serve costantemente per chiedere
ciò che desidera e rifiutare ciò che non vuole; ma io credo
che la ragione vera siadebba ricercarsi nel timore del che colla
erezione di nuove alte scuole degli Ordini
religiosi le le Facoltà teologiche nelle Università ed i Licei perdano un
perdano un numero considerevole di alunni. Non avendo su questo punto istruzioni della
S. Sede, non ho creduto di poter in ulteriormente insistere al riguardo ed ho
proposto chiesto, sempre come da me, che almeno si adottasse almeno
provvisoriamente Mentre pertanto imploro anche su questo punto le venerate
istruzioni dell'E. V., mi permetto di notare come nella stessa città di Monaco i RR.
PP. Francescani hanno una completa scuola di filosofia (corso biennale) e di
651v
teologia (corso di quattro anni), assai fiorente al
e già sotto dal tempo della Monarchia riconosciuta dallo Stato. Il Revmo
P. Provinciale, mi da me interrogato, mi diceva testé che solo i i soli
Padri, i quali debbono conseguire il dot la laurea per poter ricoprire l'ufficio di
Lettori, frequentano l' la Facoltà teologica dell'Università, mentre che tutti gli
altri senza eccezione compiono i loro studi filosofico-teologici nelle scuole interne dell'Ordine, e poiché la frequenza
dell'Università nuoce alla disciplina, mi ha vivamente pregato affinché colle disposizioni del nuovo Concordato dette scuole non
abbiano a eventualmente a correre correre
pericolo. Anche i RR. PP. Redentoristi hanno per la provincia della Germania superiore una completa scuola
filosofico-teologica con un corso parimenti di sei anni, ove i loro chierici ricevono
l'intiera formazione. Tale scuola venne riconosciuta dallo Stato con decisione ministeriale del 3 Gennaio 1907. I
RR. PP. Benedettini
652r
L'opposizione del Governo è poi tanto più illogica, in quanto che proprio esso ha voluto dare la
più ampia estensione all'introduzione del paragrafo in discorso deve quindi accettare anche le conseguenze, né può pretendere che gli Ordini rel e le
Congregazioni religiose siano esposte nell'avvenire a vessazionisu questo punto da parte di un sempre possibile futuro Governo
ostile.
Art. XIV § 3
Secondo il
Memorandum l'aggiunta "in senso stretto" dopo la parola "parroci" è nella
terminologia tedesca e bavarese affatto superflua. Feci nondimeno notare al Sig. Ministro
che lo stesso non può dirsi per le lingue latina ed italiana, e citai al riguardo il
canone 451 § 2, secondo il quale parochorum nomine in iure veniunt anche i
vicarii paroeciales, si plena potestate paroe ciali sint praediti. Chiesi
quindi che, a togliere ogni equivoco, almeno nel testo italiano si dicesse "parroci in
senso
stretstretto"; il che è stato ammesso.652v
Il Memorandum
non aveva nemmeno const consentito ad accogliere la domanda della S. Sede di
sostituire le formule troppo generiche "occasionem praebebit" e "in forma
usitata" con più chiare e precise istruzioni. – Quanto alla prima, non ho mancato di
insistere nuovamente presso il Sig. Ministro, e, peraffine di trovare alfine una via di uscita, ho proposto,
salvo il giudizio della S. Sede, la seguente redazione, la quale corrisponde in
sostanza al sistema bavarese ed è stata accettata: "… la Chiesa prima della nomina dei
parroci (in senso stretto) comunicherà al Governo i nomi dei candidati; se questo
eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile". –
Quanto alla seconda, confesso all'E. V. che, poiché non è possibile di indurre il
Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della 653r
rispettiva
Curia vescovile, una più precisa determinazione di questo punto nel Concordato riuscirebbe, a mio subordinato avviso, piuttosto di nocumento che
di vantaggio. Poiché infatti, salvo rarissimi casi, il Ministero vuole sempre pr scegliere non solo uno degli ecclesiastici
proposti nella terna, ma il primo di essi, l' le Autorità ecclesiastiche, in base
all'inciso "in forma usitata" potranno sempre appellarsi a questa costante
tradizione, mentre che in una più determinata formula il Governo esprimerebbe invece
positivamente, come ha fatto nel Memorandum e
nell'anteriore del 21 Luglio c. a., la sua libertà di scegliere anche fuori della
terna. – Prendendo poi atto della dichiarazione del Memorandum, che cioè per
l'avvenire "in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato
degno ed idoneo", la S. Sede potrebbe, a mio umile parere, chiedere l'assicurazione che
verrà senz'altro cambiata la terminologia usata finora dal Governo bavarese (come ho avuto
ripetutamente occasione di riferire nei miei rispettosi Rapporti), secondo la quale la
"collazione" è detta "presentazione" è detta "collazione" del
beneficio. – Un inciso di questo paragrafo, il
quale, se
653v
non erro, potrà dar luogo
a ben più gravi contestazioni, che non l'espressione "in
forma usitata", è il precedente è il precedente seguente: "I diritti di
patronato o presentazione dello Stato, fondati su particolari titoli
canonici, …". Lo Sta Il Governo invero sosterrà riterrà che tali sono
tutti quelli contemplati nell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del
1817, nonché quelli posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di
benefici; e le Curie vescovili continuerannoma se la S. Sede vorrà ridurli limitarli in base ai genuini principi canonici, sorgeranno con ogni
probabilità serie cont controversie. Ma su questo argomento, che ho largamente già
esposto, massime nei miei ossequiosi Rapporti N. 26515 del 14 Febbraio e
N. 26843 del 10 Marzo c. a., non ho bisogno diqui d'intrattenermi più a lungo.
Con posteriore Nota in
data del …corrente, il Sig. Ministro del Culto mi ha inviato nel
il nuovo progetto di
Concordato nel testo tedesco ed italiano, del quale l'E. V. troverà parimenti
un esemplare qui
compiegato(Allegato III) (1). Esso, come già il
precedente del Gennaio del corrente anno, viene indicato come il
"contro-654r
progetto dei Ministeri dell'Istruzione (Culto),
delle Finanze e degli Esteri", perché, secondo che ebbi già a riferire nel succitato
Rapporto N. 260 N. 26515, l'intiero Gabinetto non si è ancora in nessun
modo pronunziato sul medesimo, ed anzi nemmeno lo conosce, se
non forse in modo del tutto vago; ad esso non verrà infatti sottoposto se non dopoché sarà raggiunto il pieno accordo fra i sunnominati Ministeri
competenti e la S. Sede.
Poiché il S. Padre aveva deciso che le lingue da
usarsi nella redazione del patto concordatario siano l'it l'italiano ed il tedesco (Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a.), mi
off dichiaraial Sig. Ministro del Culto, pronto a curare io stesso una
traduzione italiana. L'offerta fu ben volentieri accettata ed io presentai quindi senza indugio la traduzione
medesima, che venne poi [accortamente] minuziosamente esaminata
dal Canonico Wohlmuth e dal Consigliere ministeriale Goldenberger. Ambedue proposero dei piccoli mutamenti indifferenti o
secondari, che potei senz'altro eseguire; ma su alcuni altri , da me in nessuna guisa accettati, mi ritengo
in dovere di richiamare l'atte la superiore attenzione
dell'E. V.654v
1º) All'Articolo III § 2 le
parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen
entsprechenden Ersatz sorgen" erano state da me esattamente tradottecolle altre: "Il Governo … provvederà
senza indugio a rimpiazzarlo con un altro idoneo".. Invece
nel testo presentato testé dal Sig. Ministro, nonostante tutte le mie premure in contrario, si legge "il
Governo … provvederà senza indugio una idonea supplenza". – Come
V. E. ricorderà senza dubbio, in occasione delle conferenze coi Signori
Mini sul progetto di Concordato tenutesi nello nel mese di Gennaio del
corrente anno chiesi
ed ottenni in questo punto, richiamandomi anche alla Convenzione del 5 Dicembre 1902
relativa alla Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo, che allea
parolea Vertretung fosse sostituita l'altra Ersatz, la quale indica
più propriamente remplaçant. Un semplice supplente
[invero], innanzi tutto, sembra marcare troppo il concetto che il professore,
dichiarato dal Vescovo diocesano inabile per grave motivo concernente la sua dottrina e la
sua condotta morale, rimane malgrado ciò al suo posto, ed inoltre, per quanto si dica che
tale supplente deve essere idoneo, tuttavia dà spesso l'idea di un Lückenbüsser, 655r
vale
a dire di un ripiego, che
veram di radoè veramente all'altezza per [un]
conveniente alto insegnamento. Malgrado ciò, come già nella
traduzione latina quelle parole erano state usate le parole "gubernii ministri quam primum curabunt, ut
officium illud ab alio idoneo viro suppleatur" né furono accolte le altre da me proposte "… curabunt, ut
alius idoneus vir in eius locum substituatur (o sufficiatur)" così anche ora nella
versione italiana si è voluto insistere colla espressione "supplenza",. per la quale iIl
Consigliere go ministeriale Sig. Goldenberger contro le mie obbiezioni mi
disse che ciò era dovuto addusse ha addotto difficoltà per motivi di provenienti dal
bilancio. soprattutto a motivi di bilancio, giacché per un vero e proprio remplaçant, il il Ministro dell'Istruzione e del Culto dovrebbe chiedere [ogni] i
necessari fondi al Landtag; ma a me sembra che ciò non riuscirebbe
difficile, una volta che si ha per tale richiesta una base nella Convenzione concordataria. Ad ogni modo
spetta ora l'E. V. deciderà ora se la formula voluta dal Governo sia
tollerabile.
2º) All'Articolo X § 1 lett. b il
Go-655v
verno ha chiesto che si dica posto
l'aggiunta: dopo le parole "… inoltre "sei Vicari" l'aggiunta "destinati
al servizio del Coro e della Curia diocesana". A mio subordinato avviso, essa non offre alcuna difficoltà e sarà anzi accolta con soddisfazione
dai Vescovi e dalle Curie.
3º) Circal'articolo XIII § 1 lett. c [a] ho
riguardo già discorso nelle mie rispettose osservazioni relativamente al Memorandum. Mi limiterò qui ad a rilevare che neltesto italiano, per evidente svista, manca un intiero
inciso, vale a dire le parole "in un'alta scuola germanica dello Stato". La traduzione
italiana completa sarebbe quindi la seguente: "abbiano compiuto con successo gli studi
filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in
un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365
del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
4º)
All'Articolo XIV § 2 la formula proposta nel Memorandum "salva la conferma a norma del can. 177 (§
(§ 2) del Codice di diritto canonico" è stata nel
testo tedesco e italiano
656r
del controprogetto sostituita coll'altra "salvo il disposto
del can. 177 del Codice di diritto canonico". per non menzionare esplicitamente la
conferma. Il cambiamento sembra a prima vista indifferente; [a me] tuttavia ([non]
so se sia [zwei Wörter
unlesbar])fa una qualche difficoltà, in quanto che il citato canone al § 1 dice
dispone: "Electus, si electio confirmatione indigeat, …"; non risulterebbe quindi del tutto chiaramente dalla nuova redazione del Governo la necessità della
conferma.
Il nuovo controprogeAffinché poi il nuovo
controprogetto del Concordato fosse, adevitare ulteriori indugi, il più possibile completo, proposi anche
che si ponesse la introduzione e l'articolo di chiusa. Questo riguarda
ordinariamente nei trattati in Concordati lo scambio delle ratifiche; ma poiché il Governo bavarese, a differenza
di quanto si suol fare ordinariamente, desidera che la firma abbia luogo a cose totalmente finite, vale a dire dopo l'approvazione del
Landtag, è stata scelta la formula proposta
dell' Articolo XVI, cui corrispon è
stata si è dovuta anche adattare
l'introduzione.
656v
Mi sia
permesso in fine di questo rispettoso
Rapporto, spinto dal sol desiderio che l'edificio del Concordato, con ta
costruito con tanta difficoltà, non abbia ad
minacciare, ancor essere, prima di giungere a termine, minacciato da colpi inattesi, – di richiamare nuovamente la superiore
attenzione dell'E. V. circal'articolo XII relativo alla circoscrizione delle diocesi. Col venerato
Dispaccio N. 21475 del 3 Settembre scorso l'E. V. si degnava di comunicarmi
al riguardo preziosi schiarimenti ed istruzioni; la situazione tuttavia sembra siadivenuta [ein Wort unlesbar]
più complicata, [ein Wort unlesbar] quanto
[che] in seguito al movimento separatista ed alla
proclamazione di una Repubblica nel Palatinato staccata dalla
Baviera bavarese. Le notizie invero giun
serotemi da varie [fonti], anche non tedesche, tenderebbero a far credere che
le Autorità francesi
abbappoggino quelmovimentoe la susseguente proclamazione di Repubbliche indipendenti ma, pur
ammettendo che la Francia queste mantenga, come ha dichiarato il Sig. Poincaré, un'attitudine di stretta
neutralità, è manifesto,e, sotto un certo punto di vista, comprensibile, che la Francia stessa vegga
con particolare simpatia il movimento anzidetto con
partico-657r
lare simpatia. Se dunque cotesto Sig. Ambasciatore di Francia già solo
in vista della questione del
territorio della Sarre, la cui soluzione non deve
aver luogo, in baseal trattato di Versailles,
che in tempo ancora remoto, credette di [ris]
indirizzare al riguardoin proposito alla S. Sede una Nota "vivace", è
mda presumere che molto più maggiore
irritazione proverebbe ora, dopoché cioè sono state, sia pure con esito incerto e non senza contrasti, proclamate nelle sunnominate
R regioni Repubbliche indipendenti. Né, se non
erro, potrebbe ora atal fine giovare più la
clausola "salvo le piccole modificazioni ecc.", giacché si tratterebbe al presente dellaintiera diocesi di Spira.Poiché, d'altra parte, il progetto di Concordato, quando verrà sottoposto al
Landtag, vale a dire prima della firma,sarà esso di pubblica ragione
, è, se non m'inganno,
dopo [prevedere] il
precedente della succitata Nota da temere che non
solo il Governo francese presenterebbe alla S. Sede
ancor più vive rimostranze, ma che anche la pubblica
stampa, ispirata al caso
della
657v
attaccherebbe il Concordatomedesimo,ponendo la S. Sede stessa in una ben difficile situazione. Da D'altra parte, una volta posta la questione, sarebbe impossibile di
ottenere, anche od anche soltanto di chiedere la più lieve modificazione del testo dell'articolo al Governo bavarese, il quale lasci lascerebbe piuttosto naufragarel'intiero
ConcordatoConcordato. In considerazione di tale pericolo, mi sono più
volte domandato che se, dappoiché il progetto di Concordato diverrà fra breve, si spera, noto al pubblico, non sarebbe forseopportuno che la S. Sede, in via strettamente riservata e
puramente confidenziale, prepari il terreno presso il Governo francese,
dissipandone in precedenza le eventuali obbiezioni. Già il fatto stesso di tale apertura amichevole disporrebbe forse meno sfavorevolmente inoltre le opportune spiegazioni date in proposito, come, ad esempio, che che con tale articolo (secondo quanto notava l'E. V. nel
sullodato Dispaccio) non si vogliono escludere mutazioni di circoscrizioni
ecclesiastiche nell'ipotesi di un cambiamento di confini politici, varrebbero a calmare la
suscettibilità diquel Governo. Potrebbe forse anche
rilevarsi,
quantoper ciò che concerne il Palatinato bavarese, chequel territorio coincide
658r
con quello della diocesi di Spira,
di guisa che non si richiederebbe sotto questo rispetto alcuna modificazione. In
q tal modo al momento della pubblicazione del progetto non vi
sarebbe,alcun serio conflitto o polem di dannose
polemiche. Sottopongo del resto le suesposte riflessioni, qualunque
qualsiasi conto esse meritino, al giudizio dell'E. V., cui sarei profondamente riconoscente, se volesse degnarsi di
significarmi, la men per mia norma, lamente della S. Sede sullasu così delicata materia. Chinato
658r
[Fol. 650v] (1) "... das Reifezeugnis besitzen, welcher auch nach privaten
Studien und an jedwedem gleichgestellten deutschen humanistischen Gymnasium erworben
werden kann".
[Fol. 653v] (1) Il testo italiano contiene numerosi errori
di trascrizione, i quali naturalmente dovranno essere corretti.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12790, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12790. Letzter Zugriff am: 04.04.2025.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.