Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Con Nota
Foglio in data del 15 Ottobre scorso, il
Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt mi ha rimesso un Memorandum in
risposta alla mia Nota N. 28488 in data dell'11 Settembre corrente
c. a. (cfr. Rapporto N. 28495 del dì seguente) un Memorandum, che compio il
dovere di tras inviare qui unito all'E. V. R.
(Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana
(Allegato II).
Il
Nel suddetto Memorandum il Sig. Ministro si limita a
prendere conoscenza delle osservazioni della S. Sede consegnate in detta Nota e
relative all'Articolo III §§ l e 2, all'Art. X ed all' allo stesso
'Art. X § 1 lett. h, e dichiara al tempo
stesso di non ritenere necessaria una ulteriore discussione su
questi punti;
al riguardo; rimangono quindi intatte le riserve della
S. Sede circa le prestazioni finanziarie, massime in ciò che concerne i sacerdoti
aventi cura d'anime, e circa il Seminario di Spira.
Quanto
Riguardo Relativamente agli altri punti contemplati
nel Memorandum mi sia permesso di sottoporre al superiore
giudizio
sottomettere alla considerazione dell'E. V. le seguenti
alcune brevi riflessioni.
Art. XIV
§ 1
Di fronte all'energico
al fermo atteggiamento della S. Sede il Governo
bavarese si è 645v
visto nella necessità di cedere, in sostanza,
nell'argomento relativo alla
concernente la provvista delle Sedi vescovili. A tale proposito
riguardo esso propone propone ora la seguente redazione:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi
spetta alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile
il relativo
rispettivo Capitolo
metropolitano
cattedrale deve sottoporre direttamente alla S. Sede una
lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la vacante diocesi.
Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso
il Governo bavarese, s
che
contro il candidato non vi sia
ono obbiezioni di ordine politico".
A prima
vista il secondo periodo della surriferita
questa formula potrebbe sembrare
apparire sfavorevole, poiché in essa
non si
non vi si parla delle liste triennali dell dei
Vescovi e dei Capitoli, ma soltanto
unicamente di quella che il solo Capitolo interessato deve
inviare alla S. Sede, verificandosi la vacanza di una Sede Chiesa arcivescovile
o vescovile. È da notare
Siccome tuttavia che in essa
non si dice nemmeno essere
che la S. Sede medesima è
in qualsiasi modo
tenuta a scegliere il novello
Vescovo da quest'ultima lista, − e ciò potrebbe converrebbe eventualmente, a mio umile
avviso, di esprimere un (e ciò, converrebbe
almeno
, a mio umile
avviso, converrebbe almeno di rilevare con ogni chiarezza
almeno
nella Nota di risposta),
646r
di guisa che, [anzi], secondo la nuova
redazione, la S. Sede potrebbe [anzi]per
sé
a rigore nominare un ecclesiastico anche al di fuori di
qualsiasi lista triennale o speciale, e quindi av verrebbe ad avere una libertà
ancor
anche maggiore di quella che Essa intendeva di riservarsi colla sua stessa proposta. –
Nel terzo periodo è da notare un cambiamento introdotto nella formula proposta dalla
S. Sede, ed accettata già co
ne
l prece
e già
accettata e
ed ora
fatta sua dal Sig. Ministroed
accettata già dal Sig. Ministro (che l'aveva anzi fatta sua) col precedente
Memorandum del 21 Luglio c. a. Mentre infatti in questa formula si diceva:
"… la S. Sede si assicurerà in via officiosa presso il Governo bavarese,
se contro il candidato vi siano obbiezioni di ordine politico" ("Der
Hl. Stl Stuhl wird sich … versichern, ob gegen den Kandidaten …"), nella
surriferita nuova redazione si legge: "… la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa
presso il Governo bavarese che contro il candidato non vi sono obbiezioni di
ordine politico" ("Der Hl. Stuhl wird sich … versichern, ob
dass gegen den Kandidaten …). La ragione di tale cambiamento è, come
mi ha detto il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, perché, mentre
[sino] colla colla prima formula la S. Sede non
sarebbe a rigore tenuta obbligata ad accogliere a tener conto
delle eventuali obbiezioni del Governo, il contrario [dovrebbe]
vale invece dirsi della per la seconda. L'E. V.
giudicherà se sia ammissibile una simile mutazione. La E. V. giudicherà se
sia ammissibile una tale simile modificazione.
Più grave sembra invece l'
al
aggiunta parimente richiesta nel Memorandum in esame:
Il Memorandum in esame propone inoltre un'aggiunta (suggerita,
a quanto mi ha comunicato riservatamente il summenzionato Consigliere
ministeriale Goldenberg
er
, dal
Sig. Barone de Ritter) del seguente tenore: "Se e fintantoché ad
ad altri Paesi del Reich germanico possano essere
concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista delle Sedi arcivescovili e
vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito".
Questa [esp] domanda, che – la quale tende, con esempio, per quanto è a mia
conoscenza, affatto nuovo
nuovissimo nella storia dei Concordati, ad applicare alla
nomina dei Vescovi la cosiddetta clausola del di
trattamento della nazione più favorita (Meistbeguenstigungsklausel) in uso nei
trattati internazionali di commercio, – è senza dubbio in certo
modo
in certo senso comprensibile da parte del Governo bavarese,
che, dopo aver concluso, solo finora in Germania, dopo la
rivoluzione, un Concordato in cui tanti
assai rilevanti vantaggi sono assicurati alla Chiesa,
teme di
vedrebbe
vedrebbenir
con pena accordato ad altri
646v
ciò che esso
quanto esso stesso ha invano con tanta insistenza
richiesto,
, il che porrebbe altresì
il Governo, che Gabinetto, che ha trattato il Conc condotto le trattative
concordatarie, ed in particolar modo, il Ministro del Culto, in una penosa
situazione; sembra tuttavia
nondimeno che contro
la
l'accettazione della domanda medesima
di essa militino le seguenti
varie considerazioni:
1º) La linea seguita dalla Santa
Sede dopo la rivoluzione in Germania circa la provvista degli u
offici e benefici ecclesiastici è stata la
seguente: Essa non si mè pronunziata sulla questione,
teorica, se le Convenzioni concordatarie concluse già coi
vari Stati siano o no decadute, ma ha iniziato trattative per nuovi Concordati (Dispaccio
N. B. 28060 del 25 Novembre 1921). Siccome tuttavia i relativi laboriosi negoziati non potevano non richiedere lungo
un tempo,
notevole, durante il quale er era pur necessario di provvedere agli u
offici e benefici anzidetti,
la S. Sede ha adottato il criterio di accordare permettere provvisoriamente,
in via provvi che fosse continuato in via di fatto e senza pregiudizi per il
futuro, che fosse continuato
continuasse il modo precedentemente in uso,
nei singoli Paesi, e ciò sia
sia
in linea generale
sia
in parte con disposizione di
ordine generale, come per le parrocchie in Baviera (cifrato dell'E. V.
N. 201 del 3 Novembre 1921 1919) e per i canonicati in Prussia
(Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919 e N. 10470 del
25 Settembre 1920), 647r
in
parte
sia caso per caso, come per i canonicati in Baviera (cifrato
dell'E. V. N. 227 del 19 Maggio 1920) e per le elezioni capitolari dei
Vescovi nei luoghi,
nei Paesi della Germania, ove essa vigeva in virtù delle Bolle
concordate. Tale elezione capitolare si è verificata di infattoi
sinora nel nuo
nel per le Sedi di Colonia, di Paderborn e di Treviri in Prussia e per quella di
Friburgo nel Baden. E
È quindi è evidente che,
l se anche la S. Sede permettesse in qualche altro caso
ancora
per l'avvenire durante il periodo transitorio la elezione
capitolare negli Stati, ove
nei quali era in vigore in forza
delle Convenzioni
,forza di delle
anzidette summenzionate Bolle,
colla S. Sede, la Baviera, ove
il
in cui detto periodo transitorio
transitorio viene a cessare colla conclusione del
i un definitivo
nuovo Concordato ed ove il sistema della elezione capitolare
era stato da oltre un secolo
in via concordataria,da oltre un secolo
sostituito in via parimenti concordataria con quello della
nomina regia, non avrebbe per sé giusto motivo di muover
lamento. Voler prolungare ancora
introdurre
s
in questo punto così importante un nuovo sistema in
linea ipotetica e provvisoria (Se e fintantoché) sembra veramente non
convenire collo scopo che si propone la nuova solenne Convenzione fra la S. Sede e la
Baviera, vale a dire di regolare
nuoi rapporti fra
Chiesa e Stato in modo stabile e rispondente
conformecorrispondente alle mutate condizioni
dei 647v
tempi.
2º) Se io ho
ben compreso il senso del venerato Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a., la
S. Sede è definitiva
fermamente risoluta di non concedere
confermare né concedere a nessun patto
l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio
nelle
in eventuali
in nuovi Concordati col Reich o colla Prussia (se pur sarà possibile di concluderli nell'attuale profondo
sconvolgimento della situazione politica in Germania) l'elezione capitolare
dei Vescovi od altro simile privilegio. Ora invece, se
qualora fosse accolta l'aggiunta proposta dal Governo
bavarese, il Reich e la Prussia ne trar conclud trarrebbero facilmente la conclusione che la S. Sede stessa conta colla
possibilità di dover cedere su tal punto. Ciò naturalmente
aumenterebbe
ed incoragg e quasi
incoraggerebbe
naturalmente la
energica
resistenza, che è da
prevedere
senza dubbio
verrà opposta [colla
n
massima]
si incontrerà,
opporrà con con energia,
più
massime nella Prussia, che nel
Reich, contro
al
la
contro la soppressione dell'elezione capitolare, tanto più
che questa ha colà forti sostenitori nello stesso
nell'Episcopato, nei Capitoli e nella fraz nel partito
del Centro.
3º) Finalmente la concessione, sia pure ipotetica, fatta alla Baviera potrebbe mettere
rebbe
probabilmente
la S. Sede in condizione difficile
per rifiutarla eventualmente ad altre Nazioni cattoliche,
come l'E. V. sapientemente rilevava nell'ossequiato
Dispaccio N. 21459 del 28 Agosto scorso. – Al qual proposito
potrebbe anzi ricordarsi come le due Sedi di Gnesen-Posen e di Culma, per le
quali, vigeva g come per le altre diocesi della Prussia, vigeva
sino a pochi anni fa l'elezione capitolare, a no come per le altre diocesi della
Prussia a norma della Bolla "De salute animarum", l'hanno ora (se non
erro) perduta secondo la a norma in forza del Decreto della
S. Congregazione Concistoriale "Circa proponendo ad episcopale
ministerium pro dioecesibus ritus latini in Polonia" del 20 Agosto
1921.
648r
Il modo più semplice per eliminare
la richiesta del Governo bavarese sarebbe la dichiarazione che la S. Sede non
permetterà più in alcuno Stato della Germania, nemmeno caso per caso, la elezione capitolare
dei Vescovi. Ed invero, nel caso che la Baviera Né può dissimularsi che, qualora la
S. Sede non accetti la detta aggiunta, potrà
riuscire
à ad Essa,
difficile, per riguardo alla
alle suaccennate suscettibilità della Baviera,
ben difficile di continuare a
seguire nella provvista delle Sedi vescovili la prassi provvisoria seguita
adottata finora, accordando an accordando cioè, anche
soltanto in singoli casi, tale elezione. Quali
Ora quali sarebbero le probabili conseguenze di una simile dichiarazione e di una eventuali
e
applicazioni
e pratiche
a della medesima?
Nell'a Nella presente incertissima ed agitata situazione
politica, la quale può produrre, si può dire ogni giorno, le più gravi sorprese
ed i più radicali cambiamenti, è impossibile di dare una sicura risposta. Se
Per quanto tuttavia devo può giudicarsi dal passato, vale a dire
ossia dalla in base alla posizione presa sinora dal Governo prussiano, è
da attendersi che esso reagirebbe in tale argomento contro una
inosservanza
È da attendersi che il Governo prussiano reagirebbe con forza contro
la inosservanza delle disposizioni delle Bolle concordate. Il Governo medesimo
Esso potrebbe anche giungere
ad affermare che, come la S. Sede ha per prima violato le disposizioni
delle Bolle
stessein discorso,
concordate,
medesime,
così lo Stato si ri ritiene
anch'esso svincolato dai dagli obblighi correlativi,
,ivi fissati,
vale a dire dalle
prestazioni finanziarie alla Chiesa, 648v
fissate nella medesima.
È vero che la S. Sede potrebbe alla sua volta respingere tale argomento, dimostrando
come le prestazioni in discorso sono il corrispettivo od almeno si rifiuterebbe
a potrebbe cessare di corrispondere gli
pre
i cosiddetti aumenti cosiddetti facoltativi. Ciò era già chiaramente insinuato nella Nota
indirizzatami dal Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz il 28 Aprile 1922 (cfr.
Rapporto N. 24192 del 26
9
Maggio s. a.), nella quale,
egli, dopo aver affermato il punto di vista del Governo
prussiano circa la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione,
aggiungeva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della
legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi
difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione
medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati e degli onorari dei parroci". E
di nuov di nuovo, nell'
a
A
ppunto
Appunto rimessomi dal Segretario di Stato nel Ministero del
Culto, Dr. Becker, in il 18 Ottobre 1922 (cfr. Rapporto N. 26628 del
24 Febbraio 1923) si rilevava che, se alcune disposizioni delle Bolle concordate
venissero modificate d'accordo colla S. Sede, dovrebbe restare anche inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore; ciò essere
nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad
attacchi e difficoltà, 649r
di natura specialmente finanziaria,
se le suddette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero
riconosciute più come tali. – È ben vero che la S. Sede potrebbe rispon alla sua
volta con pieno fondamento respingere gli argomenti del
Governo, dimostrando come le prestazioni in discorso non sono il corrispettivo della
conferma o reintegrazione del diritto di elezione s vescovile a favore dei Capitoli
cattedrali, ma un tenue risarcimento dei beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione; ma è tuttavia ben
noto
all'E. V. dalle trattative per il Concordato colla stessa Baviera (cfr. Rapporto
N. 26515 del 14 Febbraio c. a.) come
quanta opposizione quel punto di vista incontri
a opposizione negli uomini del
Governo. Certamente, al momento di oggi, col pericolo di perdere la Renania cattolica,
lao PStato prussiano non oserebbe di fatto
di procedere a misure ostili verso il Clero; ma chi può dire quali condizioni di cose si
avrà in domani? D'altra parte, come osservava l'Emo Sig. Cardinale Schulte nella sua
lettera del 30 Ottobre 1922 (cfr. succitato Rapporto N. 26628), i Vescovi della
Prussia, sebbene non abbiano sempre fatto valere pienamente
fatto valere
di fronte
649v
di fronte allo Stato i propri diritti, hanno nondimeno
sentito e sentono considerano nondimento [sic] le Bolle concordate come un valido
punto di appoggio e sono di parere che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in
vigore delle
delle medesime, finché non siano state concluse nuove
Convenzioni.
In considerazione di tutto ciò, sembrerebbe, salvo meliori iudicio,
conveniente di non accettare nella risposta da darsi al
Governo bavarese l'
l'aggiunta,
la propostal'aggiunta in discorso,
da esso proposta, esponendo le ragioni che impediscono alla
S. Sede di accedere a tale desiderio, ed
e so
aggiungendo forse, ad esempio, in generale che Essa non mancherà tuttavia di aver presente in questa materia di tenere
conto della
provvisoriamente nel maggior conto possibile la delicata
posizione, in cui potrebbe trovar venirsi a trovare
la
della Baviera s
della
in cui la
Baviera di fronte agli altri Paesi
germanici.
Art. XIV § 2
Le modificazioni proposte nel Memorandum in
questo punto parmi non
non sembra presentino difficoltà. Soltanto, poiché l'intiero
canone 177 tratta della conferma dell'elezione, ho
chiesto
chiesi che fosse
venisse soppressa la speciale menzione del § 2; il che
è stato fatto.
fu ammesso.
Alquanto singolare sembra
appariscesembra la richiesta,
(ispirata dal deputato Can. Wohlmuth)
, che la S. Sede imponga ai Vescovi
ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere per
di regola ai Canonicati ecclesiastici, i quali abbiano già
superato il cinquantesimo anno di età. 650r
A mio umile avviso,
non sarebbe per sé necessario di dare una risposta al riguardo.
Art. X § 2
L'E. V. giudicherà se, malgrado le obbiezioni mosse nel Memorandum,
convenga di insistere ancora sull'perché siano
aggiuntae le parole
sull'aggiunta "et instituta".
Art. XIII §
1 b
Su questo punto il Governo si
dichia
diceva
rilasciava nel Memorandum
pronto a rilasciare una non equivo formale
e non equivoca
dichiarazione,
che potrebbe essere ripetuta
((dicendosi pronto a ripeterla anche con Nota da consegnarsi al momento della firma del
Concordato),
, ma non
consentiva a modificare il testo del Concordato stesso. Non ho Non ho mancato
mancai tuttavia di far rilevare
rilevare al Sig. Ministro del Culto che la S. Sede non
si sarebbe contentata di tale dichiarazione, alla quale essa avrebbe
vincolato
vincolerebbe
i
un futuro
i Governo
i bavarese
i
ed anche potrebbe eventualmente non ritenersi
vincolato, e proposi quindi, – come da me e salvo il giudizio della
S. Sede, – la seguente aggiunt
formula: "…
posseggono...
il l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche
650v
dopo studi privati [ed] in
e presso qualsiasi classico
umanistico
tedesco
germanico
Ginnasio pareggiato" (1). Il Dr. Matt ha ac finito coll'accettare
accettato
finito coll'accettare questa proposta leggermente modificata
come segue: "… che può essere conseguito anche dopo studi privati ed in
e presso un Istituto privato riconosciuto dallo Stato". Se
non m'inganno, tale
simile redazione soddisfa le esigenze della S. Sede, la
quale potrebbe inoltre chiedere sempre, per ulteriore garanzia e come autentica
interpretazione, anche la
l'anzidetta Nota di
dichiarazione
dichiarativa offerta dal Governo. −
Per ciò tuttavia poi che riguarda il Ginnasio "umanistico" o
classico, mi permetto di ricordare la proposta di Mons. Arcivescovo di Bamberga
(riprodotta già nel mio rispettoso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile 1922), il
quale, affinché, in tempi in cui scarseggiano le vocazioni, il clero, non
rimangano esclusi buoni candidati che hanno studiato nei Ginnasi cosiddetti reali e
nell' negli Istituti tecnici, chiedeva si aggiungesse: "Per i candidati
all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici, è
sufficiente per le lingue latina e greca un esame complementare dinanzi al
vVescovo". Una simile dichiarazione, qualora fosse desiderata dalla
S. Sede, basterebbe forse che venisse fatta rilasciata dal
Governo con Nota [nella] nella Nota esplicativa
anzidetta.
Art. XIII § 1 c
Il Memorandum proponeva
su su questo punto una nuova formula, la quale includeva
menzionava espressamente, conforme alla richiesta della
S. Sede, le alte scuole vescovili germaniche. Credetti,
tuttavia
[però]ciò nondimeno, necessario di fare
osservare al Sig. Ministro come essa, col
i cambiamento
i introdotto
i,
nel primo inciso ("in un'alta scuola germanica dello
Stato")
veniva
diin realtà
ad escludere
rimanevano escluse le alte scuole, che gli Ordini e le
Congregazioni possono e di regola debbono dovrebbero
debbono avere a norma del canone can. 587 § 1
(1)
; e poiché anche i religiosi, salvo il disposto dei canoni 626 e seg., possono essere assunti al
governo delle 651r
diocesi, alla cura parrocchiale,
all'insegnamento religioso nelle scuole (di cui si parla nell'introduzione del presente
paragrafo) chiesi che dopo le parole "od in un'alta scuola germanica vescovile" fossero aggiunto
e
o l'inciso
le altre "o degli Ordini e delle Congregazioni religiose".
, od almeno un rich semplice
richiamo al succitato can. 587, ovvero anche nel paragrafo seguente un
secondo capoverso al paragrafo seguente così concepito: "Gli alunni degli Ordini
e delle Congregazioni religiose possono compiere gli studi filosofico-teologici, di cui
al § 1 lett. c, nelle scuole della loro religione (a norma del
can. 1365)". Nonostante però le mie ripetute
ripetute premure, il Governo
Sig. Ministro non ha finora accettato tale esplicita menzione,
nessuna di tali aggiunte, ed il deputato Can. Wohlmuth, anch'egli
contrario, mi ha addotto come motivo del rifiuto
lea soli solitea considerazione della tattica parlamentare, colla
della quale il Governo si serve costantemente per chiedere
ciò che desidera e rifiutare ciò che non vuole; ma io credo
che
sospetto
la ragione vera (come
io sospettavo ed ho poi chiaramente compreso da un colloquio avuto col da
alcune espressioni del Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger) deve
invece
sia
debba
piuttosto
ricercarsi nel timore del che colla
eventuale erezione di nuove alte scuole degli Ordini
religiosi le le Facoltà teologiche nelle Università ed i Licei perdano un
perdano un numero considerevole di alunni. Non avendo su questo punto istruzioni della
S. Sede, non ho creduto di poter in ulteriormente insistere al riguardo ed ho
proposto chiesto, sempre come da me, che almeno si adottasse almeno
provvisoriamente Mentre pertanto imploro anche su questo punto le venerate
istruzioni dell'E. V., mi permetto di notare come nella stessa città di Monaco i RR.
PP. Francescani hanno una completa scuola di filosofia (corso biennale) e di
651v
teologia (corso di quattro anni), assai fiorente al
e già sotto dal tempo della Monarchia
del Re Ludovico I riconosciuta dallo Stato. Il Revmo
P. Provinciale, mi da me interrogato, mi diceva testé che solo i i soli
Padri, i quali debbono conseguire il dot la laurea per poter ricoprire l'ufficio di
Lettori, frequentano l' la Facoltà teologica dell'Università, mentre che tutti gli
altri senza eccezione compiono i loro studi filosofico-teologici esclusivamente nelle scuole interne dell'Ordine, e poiché la frequenza
dell'Università nuoce alla disciplina,
regolare, mi ha vivamente pregato di
adoperarmi affinché colle disposizioni del nuovo Concordato dette scuole non
abbiano a eventualmente a correre correre danno o
pericolo. Anche i RR. PP. Redentoristi hanno in Gars
(Baviera) per la provincia della Germania superiore una completa scuola
filosofico-teologica con un corso parimenti di sei anni, ove i loro chierici ricevono
l'intiera formazione. Tale scuola venne riconosciuta dallo Stato (bavarese) con decisione ministeriale del 3 Gennaio 1907. I
RR. PP. Benedettini
652r
L'opposizione del Governo è poi tanto più illogica,
ed ingiusta, in quanto che proprio esso ha voluto dare la
più ampia estensione all'introduzione del paragrafo in discorso, la
quale, d'altra parte, inoltre non fa alcuna distinzione fra Clero secolare e
regolare; deve quindi accettare
ne anche le conseguenze, né può pretendere che gli Ordini rel e le
Congregazioni religiose siano esposte nell'avvenire a vessazioni, in
un punto così rilevante,
su questo punto da parte di un sempre possibile futuro Governo ad essi
ostile.
Alle Mi sia permesso inoltre
altresì di notare circa questo capoverso come alle "alte scuole
germaniche" sono equiparate, secondo che mi ha dichiarato anche testé
assicurato anche recentemente questo Sig. Ministro del Culto, le Università
austriache. Fra esse gode meritata fama la Facoltà teologica di Innsbruck, ove insegnano
i RR. PP. della Compagnia di Gesù. Non sarebbe tuttavia forse inutile che
anche ciò venisse risultasse autenticamente constatato in
dalla
nella da unaanaloga Nota
esplicativa dichiarativa.
Art. XIV § 3
Secondo il
Memorandum l'aggiunta "in senso stretto" dopo la parola "parroci" è nella
terminologia tedesca e bavarese affatto superflua. Feci nondimeno notare al Sig. Ministro
che lo stesso non può dirsi per le lingue latina ed italiana, e citai al riguardo il
canone 451 § 2, secondo il quale parochorum nomine in iure veniunt anche i
vicarii paroeciales, si plena potestate paroe ciali sint praediti. Chiesi
quindi che, a togliere ogni equivoco, almeno nel testo italiano si dicesse "parroci in
senso
stret
stretto"; il che è stato ammesso.652v
Il Memorandum
non aveva nemmeno const consentito ad accogliere la domanda della S. Sede di
sostituire le formule troppo generiche "occasionem praebebit" e "in forma
usitata" con più chiare e precise istruzioni.
espressioni. – Quanto alla prima, non ho mancato di
insistere nuovamente presso il Sig. Ministro, e, per
affine
allo scopo di trovare alfine una via di uscita, ho proposto,
salvo il giudizio della S. Sede, la seguente redazione, la quale corrisponde in
sostanza al sistema bavarese ed è stata accettata: "… la Chiesa prima della nomina dei
parroci (in senso stretto) comunicherà al Governo i nomi dei candidati; se questo
eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile". –
Quanto alla seconda, confesso all'E. V. che, poiché non è possibile di indurre il
Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna
terna della 653r
rispettiva
Curia vescovile, una più precisa determinazione di questo punto nel Concordato stesso riuscirebbe,
forse, a mio subordinato avviso, piuttosto di nocumento che
di vantaggio. Poiché infatti, salvo rarissimi casi,
rare eccezioni, il Ministero vuole
è stato sempre pr
solito finora di scegliere non solo uno degli ecclesiastici
proposti nella terna, ma il primo di essi, l' le Autorità ecclesiastiche, in base
all'inciso "in forma usitata" potranno sempre appellarsi a questa costante
tradizione, mentre che in una più determinata formula il Governo esprimerebbe invece
positivamente, come ha fatto nel presente Memorandum e
nell'anteriore del 21 Luglio c. a., la sua libertà di scegliere anche fuori della
terna. – Prendendo poi atto della dichiarazione del Memorandum, che cioè per
l'avvenire "in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato
degno ed idoneo", la S. Sede potrebbe,
forse, a mio umile parere, chiedere l'assicurazione che
verrà senz'altro cambiata la terminologia usata finora dal Governo bavarese (come ho avuto
ripetutamente occasione di riferire nei miei rispettosi Rapporti), secondo la quale la
"collazione" è detta "presentazione" è detta "collazione" del
beneficio. – Un altro inciso di questo paragrafo, il
quale, se
653v
non erro, potrà dar luogo
(come mi confessava testé lo stesso Consigliere ministeriale Sig.
Goldenberger) a ben ben più
a ben più gravi contestazioni, che non l'espressione "in
forma usitata", è il precedente è il precedente seguente: "I diritti di
patronato o presentazione dello Stato, fondati su particolari titoli
canonici, …". Lo Sta Il Governo invero sosterrà riterrà che tali sono
tutti quelli contemplati nell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del
1817, nonché quelli
e posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di
benefici; e le Curie vescovili continueranno
ma
e se la S. Sede vorrà invece
ridurli limitarli in base ai genuini principi canonici, sorgeranno con ogni
probabilità serie cont controversie. Ma su questo argomento, che ho già in altre occasioni largamente già
esposto, massime nei miei ossequiosi Rapporti N. 26515 del 14 Febbraio e
N. 26843 del 10 Marzo c. a., non ho bisogno di
ora
qui d'intrattenermi più a lungo.
Con posteriore Nota in
data del …
di ieri,
corrente, il Sig. Ministro del Culto mi ha inviato nel
il nuovo pro
controprogetto di
Concordato (nel testo tedesco ed
e nella traduzione italiano
a), del quale l'E. V. troverà parimenti
qui accluso un esemplare qui
compiegato
accluso nell'
(
Allegato III
) (1). Esso, come già il
precedente del Gennaio del corrente anno, viene indicato come il
"contro-654r
progetto dei Ministeri dell'Istruzione (Culto),
delle Finanze e degli Esteri", perché, secondo che ebbi già a riferire nel succitato
Rapporto N. 260 N. 26515, l'intiero Gabinetto non si è ancora in nessun
modo pronunziato sul medesimo, ed anzi nemmeno lo conosce, se
non forse in modo del tutto vago; ad
ad esso non verrà infatti sottoposto
detto progetto non verrà sottoposto se non dopoché sarà stato raggiunto il pieno accordo fra i sunnominati Ministeri
competenti e la S. Sede.
Poiché il S. Padre aveva deciso che le lingue da
usarsi nella redazione del patto concordatario siano l'it l'italiana
o ed
e la il tedesca
o (Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a.), mi
off dichiarai,
al Sig. Ministro del Culto,
per evitare ritardi ed errori, pronto a curare io stesso una
traduzione italiana. L'offerta fu ben volentieri accettata dal Sig.
Ministro del Culto, ed io presentai quindi senza indugio la traduzione
medesima, che venne
è stata poi [accortamente] minuziosamente esaminata
dal Canonico Wohlmuth e dal Consigliere ministeriale Goldenberger. Ambedue proposero
hanno proposto dei piccoli mutamenti indifferenti o
secondari, che potei
ho potuto senz'altro eseguire; ma su alcuni altri
punti,
, da me in nessuna guisa accettati, mi ritengo
in dovere di richiamare l'atte
in modo particolare la superiore attenzione
dell'E. V.654v
1º) All'Articolo III § 2 le
parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen
entsprechenden Ersatz sorgen" erano state da me esattamente così tradotte:
colle altre: "Il Governo … provvederà
senza indugio a rimpiazzarlo con un altro idoneo
".
(insegnante)" (insegnante)". –. Invece
nel testo presentato testé
ora dal Sig. Ministro, nonostante tutte le mie premure
insistenze in contrario, si legge "il
Governo … provvederà senza indugio una idonea supplenza". – Come
V. E. ricorderà senza dubbio,
certamente, in occasione delle conferenze coi Signori
Mini sul progetto di Concordato tenutesi nello nel mese di Gennaio del
corrente anno (cfr. citato Rapporto N. 26515), chiesi
ed ottenni in questo punto, richiamandomi anche alla Convenzione del 5 Dicembre 1902
relativa alla Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo, che allea
parolea Vertretung fosse sostituita l'altra Ersatz, la quale indica
più propriamente remplaçant. Un semplice supplente
[invero], i
Innanzi tutto, infatti, una semplice
supplenza
sembra marcare troppo il concetto che il professore,
dichiarato dal Vescovo diocesano inabile per grave motivo concernente la sua dottrina e la
sua condotta morale, rimane malgrado ciò al suo posto, ed inoltre,
il supplente, per quanto si dica che
tale supplente deve essere idoneo, tuttavia dà spesso l'idea
"idoneo", tuttavia fa l'impressione piuttosto
l'impressione di un Lückenbüsser, 655r
vale
a dire di un ripiego, che
veram di rado
è veramente all'altezza per [un]
un
conveniente alto insegnamento.
[ossia] di un insegnante, il che quale di
rado possiede veramente tutte le qualità e la preparazione richieste, massime in materie
così alte quali quali sono le teologiche. Malgrado ciò, come già nella
traduzione latina quelle parole erano state dal
Governo usate le parole "gubernii ministri quam primum curabunt, ut
officium illud ab alio idoneo viro suppleatur" né
e non furono accolte
accettate le altre da me proposte "…
curabunt, ut
alius idoneus vir in eius locum substituatur (o sufficiatur)" (cfr. citato Rapporto N. 26843), così anche ora nella
versione italiana si è voluto in
persistere co
nella espressione "supplenza",. per la quale iIl
Consigliere go ministeriale Sig. Goldenberger contro le mie obbiezioni mi
disse che ciò era dovuto addusse ha addotto difficoltà per motivi di provenienti dal
bilancio. soprattutto a motivi di bilancio, giacché per nominare un vero e proprio remplaçant, a
differenza del semplice supplente,
il il Ministro dell'Istruzione e del Culto dovrebbe chiedere [ogni] i
necessari fondi al Landtag; ma a me sembra
così
che ciò
una simile richiesta non riuscirebbe
difficile,
potrebbe incontrare eccessive difficoltà, una volta che anzi si ha per tale richiesta
essa una base nella Convenzione concordataria. Ad ogni modo
spetta ora l'E. V. deciderà ora se la formula voluta dal Governo sia
tollerabile.
2º) All'Articolo X § 1 lett. b il
Go-655v
verno ha chiesto che si dica posto
l'aggiunta: dopo le parole "… inoltre "sei Vicari" l'aggiunta "destinati
al servizio del Coro e della Curia diocesana". A mio subordinato avviso, essa non si
offre
presta ad alcuna difficoltà
obbiezione, tanto più che trova un riscontro nell'Articolo III
capov. 3 del Concordato del 1817, e sarà anzi accolta con soddisfazione
dai Vescovi e dalle Curie.
3º) Circa
Sull'articolo XIII § 1 lett. c [a] ho
riguardo già discorso più sopra nelle mie rispettose osservazioni relative
amente al Memorandum. Mi limiterò perciò qui ad a rilevare che nel
la traduzione
testo
nel testo italiano
ao, per evidente svista, manca
ca, in confronto
a
co
l testo tedesco col tedesco, un intiero
inciso, vale a dire le parole "in un'alta scuola germanica dello Stato". La traduzione
italiana completa sarebbe quindi la seguente: "abbiano compiuto con successo gli studi
filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in
un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365
del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
4º)
All'Articolo XIV § 2 la formula proposta dal Governo
stesso nel Memorandum "salva la conferma a norma del can. 177 (§
(§ 2) del Codice di diritto canonico" è stata ora nel
testo tedesco ed italiano
656r
del controprogetto sostituita coll'altra "salvo il disposto
del can. 177 del Codice di diritto canonico". per non menzionare esplicitamente la
conferma. Il cambiamento sembra a prima vista indifferente; [a me] tuttavia ([non]
so se sia [zwei Wörter
unlesbar])
esso potrebbe fare
fa una qualche
certa difficoltà, in quanto
se si rifletta che il citato canone al § 1 dice
dispone: "Electus, si electio confirmatione indigeat, …"; nella
nuova redazione del Governo non risulterebbe quindi
forse, se non erro, del tutto chiaramente dalla nuova redazione del Governo la necessità della
conferma.
Il nuovo controproge
Affinché poi
Finalmente, aAcciocché, poi, il nuovo
controprogetto del
di Concordato fosse, ad
onde
evitare ulteriori indugi, il più possibile completo,
e venissero così risparmiati ulteriori indugi, proposi anche
che si ponesse fin da ora la introduzione e l'articolo di chiusa.
finale. Questo riguarda
ordinariamente nei trattati in Concordati riguarda di
regola lo scambio delle ratifiche; ma poiché il Governo bavarese, a differenza
di quanto si suol fare ordinariamente,
ordinariamente, desidera che la firma abbia luogo soltanto a cose totalmente finite,
terminate, vale a dire dopo l'approvazione del
Landtag, è stata scelta la formula proposta
dell'attuale Articolo XVI, cui corrispon è
stata si è dovuta anche
pure corrispondentemente adattare
l'introduzione.
656v
Mi sia
permesso i
In fine di questo rispettoso
Rapporto,
− mi sia permesso – spinto dal sol desiderio di evitare che l'edificio del Concordato, con ta
costruito con tanta pena e difficoltà, non abbia ad
minacciare, ancor essere, prima di giungere a termine, minacciato da colpi inattesi,
imprevisti, – di richiamare nuovamente la superiore
attenzione dell'E. V. circa
sull'articolo XII relativo alla circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi. Col venerato
Dispaccio N. 21475 del 3 Settembre scorso l'E. V. si degnava di comunicarmi
al riguardo preziosi schiarimenti ed istruzioni; la situazione tuttavia sembra siasi ora
divenuta [ein Wort unlesbar]
più complicata, [ein Wort unlesbar] quanto
[che] in seguito al movimento separatista ed alla
proclamazione di una Repubblica nel
nella Renania e nello stesso Palatinato staccata dalla
Baviera bavarese. Le notizie invero giun
sero
temi
giuntemi da varie [fonti],
fonti, anche non tedesche, tenderebbero a far credere che
le Autorità francesi
abb
appoggino quel
la
movimento
iniziativa
e la susseguente proclamazione di Repubbliche indipendenti
esso abbia avuto l'appoggio delle Autorità francesi; ma, pur
ammettendo che la Francia
esse queste queste mantengano, come ha dichiarato il Sig. Poincaré, un'attitudine di stretta
neutralità, è manifesto,
(e, sotto un certo punto di vista, comprensibile)
, che la Francia stessa vegga
vede segue
con particolare simpatia il movimento anzidetto con
partico-657r
lare simpatia. Se dunque cotesto Sig. Ambasciatore di Francia
il Governo francese, già solo
in vista della sola questione del
territorio della Sarre, la cui soluzione non deve
aver
dovrebbe avrà aver luogo, in base
conformementesecondo
al
il trattato di Versailles,
che
se non in tempo ancora remoto, credette di [ris]
indirizzare al riguardo
in proposito
su tale argomento alla S. Sede una Nota "vivace", è
mda presumere che esso molto più maggiore
irritazione proverebbe attualmente,
ora, dopoché cioè
cioè sono state, sia pure con esito tuttora incerto e non senza contrasti, proclamate nelle sunnominate
R regioni Repubbliche indipendenti. Né, se non
erro,
sembra che potrebbe ora al
riguardo
tal fine giovare ormai più la
clausola "salvo le piccole modificazioni ecc.", giacché si tratterebbe al presente della
di una
intiera diocesi di Spira.
un territorio. territorio abbastanza esteso –
cioè
ossiavale a dire della diocesi di Spira, la quale
fa attualmente parte della provincia ecclesiastica di Bamberga. Siccome,
poi,
Poiché, d'altra parte, il progetto di Concordato,
sarà reso di pubblica ragione, quando verrà sottoposto al
Landtag, vale a dire
ossia ancor prima della firma,
definitiva conclusione, e della firma,
sarà esso di pubblica ragione
, è, se non m'inganno,
dopo [prevedere] il
precedente della succitata Nota da temere che non
solo che il Governo francese presenterebbe alla S. Sede
ancor più vive rimostranze, ma che anche
che anche la pubblica
stampa,
da esso ispirata al caso
della
657v
attaccherebbe
probabilmente
forse
il Concordato,
medesimo,
mettendo
ponendo la S. Sede stessa in una ben difficile
ben delicata situazione. Da
La cosa, poi del resto, potrebbe tanto più difficilmente
passare inosservata, in quanto che i deputati cattolici, i quali nel Landtag
dovranno difendere il relativo progetto, cercheranno naturalmente di dare il massimo
rilievo alle concessioni, che il Governo lo Stato bavarese ha ottenuto
dalla S. Sede, fra le quali verrà rappresentata come importantissima
la più importante politicamente, massime soprattutto nelle
attuali circostanze, verrà rappresentata quella relativa concernente
la alla circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi in
rapporto al Palatinato ed alla Sarre. D'altra parte, una volta
che
posta pubblicamente la questione,
sotto il punto di vista nazionale, non sarebbe
più
, mi sembra, impossibile
impossibile
più, se non erro erro, in alcun modo possibile di
ottenere, anche od anche soltanto di chiedere la più lieve modificazione del
nel testo dell'articolo in
discorso al Governo bavarese, il quale lasci lascerebbe piuttosto tutto naufragare.
l'intiero
Concordato
Concordato. In considerazione di tale pericolo, mi sono più
volte domandato che se, dappoiché il progetto di Concordato diverrà
dovrà (salvo complicazioni) divenire fra breve, si spera,
(come si spera)
noto al pubblico, non sarebbe forse
per avventura utile
opportuno che la S. Sede, in via strettamente riservata e
puramente confidenziale,
cominciasse a
prepar
areasse
i
in precedenza il terreno presso il Governo francese,
dissipandone in precedenza le eventuali obbiezioni. Già il fatto
la circostanza stessa
o di tale
una siffatta previa apertura amichevole lo disporrebbe (giova sperarlo)
forse meno sfavorevolmente che una
repentina inattesa pubblicazione; a fatto
compiuto;
inoltre le opportune spiegazioni date al
tempo stesso in proposito, come, ad esempio, che che con tale
detto articolo (secondo quanto notava l'E. V. nel
sullodato Dispaccio) non si vogliono escludono
ere mutazioni di circoscrizioni
ecclesiastiche nell'ipotesi di un cambiamento di confini politici, varrebbero a calmare la
suscettibilità di
el menzionato
quel Governo. Potrebbe forse anche
rilevarsi,
quanto
per ciò che concerne il Palatinato bavarese, che
come
quel territorio coincide
658r
con quello della diocesi di Spira,
di guisa che non si richiederebbe sotto questo rispetto alcuna modificazione. In
q tal modo
guisa al momento della pubblicazione del progetto non vi
sarebbe,
, sotto in questo rispettopunto, pericolo
di
alcun serio conflitto
i o polem di dannose
polemiche. Sottopongo del resto
intieramente le suesposte riflessioni, qualunque
qualsiasi conto esse meritino, al giudizio dell'E. V., cui sarei in ogni caso profondamente riconoscente, se volesse degnarsi di
significarmi, la men per mia norma, la
e
mente
intenzioni della S. Sede sulla
su
in così delicata
spinosa materia. Chinato
Dal canto parte mioa, in considerazione
della delicatezza dell'argomento, e per lasciare eventualmente sempre aperta una
qualche via di uscita, ho sempre omesso nelle mie Note scritte di esprimere
nelle mie Note scritte l'accettazione da parte della S. Sede dell'articolo
in questione (Dispaccio N. 4445 del 2 [sic] Giugno 1922 e
N. 17738 del 16 Maggio c. a.), la forma del quale sembra del
inoltre la quale quindi ha è stata sinora soltanto tacita. La forma
inoltre dell'articolo stesso è stata sembra essa pure alquanto difettosa,
giacché vi si dice legge in generale "L'attuale costituzione delle
provincie ecclesiastiche e delle diocesi non sarà cambiata", senza indicare
espressamente dove. Nel Concordato del 1817 (Art. II capov. 1) si
leggev aveva: "Sanctitas Sua, servatis servandis, Bavariae Regni
dioeceses sequenti ratio ratione constituet"; [come] analogamente potrebbe
forse ora chiedersi per il nuovo progetto l'aggiunta dell delle parole
"dello (o nello) Stato
ba-658v
varese", le quali pure, se non
m'inganno, servirebbero in qualche modo a calmare le apprensioni del Governo francese,
giacché il Palatinato od il territorio della Sarre, una volta staccati, non farebbero
più parte dello Stato bavarese.
Dopo di ciò,
chinato
658r
[Fol. 650v] (1) "... das Reifezeugnis besitzen, welcher auch nach privaten
Studien und an jedwedem gleichgestellten deutschen humanistischen Gymnasium erworben
werden kann".
[Fol. 650v] (1) In Monaco i
RR. PP. Francescani hanno un corso interno completo di filosofia e di teologia,
riconosciuto dallo Stato come Hochschule fin dal tempo della
Monarchia.
[Fol. 653v] (1) Il testo italiano contiene numerosi errori
di trascrizione, i quali naturalmente dovranno essere corretti.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12790, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12790. Letzter Zugriff am: 27.07.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.