Betreff
Sulla istanza dell'E. mo Bertram per proroga di facoltà ai Vescovi della Germania in ordine all'assoluzione dalla scomunica e
dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di
ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data
dell'11
Agosto p. p.,
corrente, relativo alla istanza,
dell'
colla quale l'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengono
prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla
S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione
della scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso,
la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli:
inconvenienti: da un lato, cioè, il
pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli
animi, come sapiente-164v
mente osserva l'E. V., il pericolo
l'erronea opinione che tali colpe non rivestano quella
la speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve
stabilite dall' dalla Chiesa, e, d'alt qu dall'altro, quello che un eccessivo rigore allontani le anime [trepide] da una riconciliazione colla Chiesa medesima. Questa ultima
considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è
mista di cattolici e protestanti e,d ove il
gli a il socialismo ed il comunismo, massime nelle grandi
in alcune regioni,
industriali, ha indotto molti all'apostasia negli
ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare davanti al magistrato
civile la loro apostasia,
uscita dalla Chiesa, soprattutto
onde allo scopo di sottrarsi in tal guisa dal
al pagamento delle imposte ecclesiastiche. Il
movimento di apostasia divenne <era> anzi nel 1921
verso l'anno 1921 <divenuto> talmente [ein Wort unlesbar] preoccupante,
che i Revmi Vescovi<,> della Germania, <riuniti nella Conferenza annuale di
Fulda,> si videro nella necessità di emanare <nell'Agosto 1921> una speciale Lettera
pastorale per ammonire i fedeli contro i <le mene dei> nefasti agitatori
anticattolici e di impartire al clero apposite istruzioni. Ora accade
<avviene> non di rado che simili apostati, pentiti poi del loro fallo, pentiti poi
del loro fallo, o
Talora
(come mi è stato confermato da vari zelanti religiosi dediti al
mi s. ministero) accade che gli
simili
apostati,
questi,
essi,
spinti
mossi forse dalle istanze di una buona moglie
o dalle esortazioni di qualche pia persona, si lasciano
finalmente e con cura [ein Wort
unlesbar] indurre a confessarsi; ma se il confessore risponde che non può
li rimanda senza assolverli e impone loro di recarsi o dall'Ordinario165r
o da altro
confessore
sacerdote munito della
e necessaria
e facoltà, molto probabilmente abbandoneranno
tutto
non di rado il più delle volte
può succedere che essi
abbandonino per sempre accade talora che essi abbandonino ogni idea di
riconciliazione riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami
subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore (od
altro sacerdote, cui l'apostata pentito si rivolga) constata che il penitente è
pronto ad eseguire
a sottomettersi a tutte le p prescrizioni del caso, non si
vede
comprende vede perché non dovrebbe essere anche in Germania
applicato il diritto comune, e quindi perché d dovrebbe, cessare in modo generale l'"onus
, ad
esempio,
essere concessa in modo seg generale e senza restrizione.
una istruzione la facoltà di assolvere "sine onere recurrendi deinceps ad
Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come si
sembra richiedersi nel n. 2º della
supplica del sullodato Eminentissimo. Non si vede invero quale sia
lo "strepito" e la "solennità" di tale prescrizione, la quale parmi che in quel
caso
può
possa
essere
benissimo
senza inconveniente osservata anche in Germania.
In tal caso, "si delictum apostasiae ad forum externum Ordinarii loci
quovis modo deductum fuerit", deve<ovrebbe> aver luogo la "praevia abiuratio
iuridice peracta" <coll'assoluzione "in foro exteriore"> a norma del can. 2314
§ 2, la quale può benissimo <ben> compiersi anche con ogni
cautela, <cautamente,> "sine strepitu ac solemnitate", come si desidera nella
supplica stessa.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il
penitente165v
non si adatterebbe al
procedimento ordinario, e, forse <se non assoluto> più non
tornerebbe e andrebbe quindi forse
con pericolo di andare così per sempre perduto, sarebbe f, se
non m'inganno, opportuna per il bene delle anime, una più benigna disposizione. A tale
A questo caso non sembrami, che
provveda
del resto, che provveda per sé sufficientemente nemmeno la facoltà
ri implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla [soltanto] di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab
Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si recasse
da
incontrasse con uno di questi, l'inconveniente suaccennato
rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc, ad esempio per
una ove più frequentemente si verificano simili apostasie,
almeno per le regioni <ad hoc>
tutti i confessori, il che però parmi
pare che oltrepasserebbe la facoltà concessa nel rischierebbe
forse di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La
soluzione sembra che
che potrebbe trovarsi in base al can can. 2254 § 1
relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus argentioribus"; basterebbe cioè che
se cioè
qualora se invero la S. Sede dichiarasse che
che si applica
che esso si applicasse<hi><a> [ciò] anche
al presente caso, perché
166r
qualunque confessore potrebbe, servatis servandis, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il
canone medesimo l'"onus recurrendi... intra mensem saltem per epistolam et confessarium...
ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine
gravi incommodo"
,
sarebbe, se non erro,
sbaglio, m'inganno, rimediato anche event agli inconvenienti
indicati nella supplica, qualora
cioè in casi e regioni
speciali vi fosse fondato motivo di [ritenere] temere che essi realmente deriverebbero da
dalla necessità di
un simile ricorso.
dalla ingiunzione di un simile ricorso.
– Qualora <Se> poi l'apostasia fosse stata dichiarata<, come
si è sopra accennato,> dinanzi al giudice <magistrato> civile, il confessore
dovrebbe esortare,
il penitente in quanto sia possibile, il penitente a ritirare, egualmente
dinanzi al magistra in quanto sia possibile, la dichiarazione
medesima.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto
in massima
in massima anche per la Germania il salutare principio della riserva
e, dall'altro, sarebbero sufficientemente provveduto a rimossi i temuti pericoli, da cui è stata motivata l'istanza
la rinnovata <nuova> istanza dei Revmi Vescovi
della Germania.
Quanto, poi, alla
Per ciò che, infine, riguarda la domanda dell'Eminentissimo Bertram
di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della
sua166v
diocesi situate fuori del territorio politico della
Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi note
sufficientemente
abbastanza note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia
che, qualora la risposta della S. Sede fosse
venisse concepita nel senso suesposta, non vi
la situazione potrebbe essere utile che essa venisse
essere utilmente
applicata anche alle parti suddette.
, massime nella Ceco
Czeco-Slovacchia,
Chinato
ove pur troppo frequenti erano almeno sino a qualche tempo fa,
<numerosi sono stati in tempi recenti> i casi di scisma e di
apostasia.
Chinato
164r, hds. oberhalb des
Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C"; 166r, oberhalb der eingefügten Fußnote (1) hds. von Pacelli
in blauer Farbe notiert: "Nota".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. August 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14832, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14832. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.