Dokument-Nr. 14832
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. August 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla istanza dell'E. mo Bertram per proroga di facoltà ai Vescovi della Germania in ordine all'assoluzione dalla scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data dell'11  Agosto p. p., corrente, relativo alla istanza, dell' colla quale l'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengono prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione della scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso, la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli: inconvenienti: da un lato, cioè, il pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli animi, come sapiente-
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mente osserva l'E. V., il pericolo l'erronea opinione che tali colpe non rivestano quella la speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve stabilite dall' dalla Chiesa, e, d'alt qu dall'altro, quello che un eccessivo rigore allontani le anime [trepide] da una riconciliazione colla Chiesa medesima. Questa ultima considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è mista di cattolici e protestanti e,d ove il gli a il socialismo ed il comunismo, massime nelle grandi in alcune regioni, industriali, ha indotto molti all'apostasia negli ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare davanti al magistrato civile la loro apostasia, uscita dalla Chiesa, soprattutto onde allo scopo di sottrarsi in tal guisa dal al pagamento delle imposte ecclesiastiche. Il movimento di apostasia divenne <era> anzi nel 1921 verso l'anno 1921 <divenuto> talmente [ein Wort unlesbar] preoccupante, che i Revmi Vescovi<,> della Germania, <riuniti nella Conferenza annuale di Fulda,> si videro nella necessità di emanare <nell'Agosto 1921> una speciale Lettera pastorale per ammonire i fedeli contro i <le mene dei> nefasti agitatori anticattolici e di impartire al clero apposite istruzioni. Ora accade <avviene> non di rado che simili apostati, pentiti poi del loro fallo, pentiti poi del loro fallo, o Talora (come mi è stato confermato da vari zelanti religiosi dediti al mi s. ministero) accade che gli simili apostati, questi, essi, spinti mossi forse dalle istanze di una buona moglie o dalle esortazioni di qualche pia persona, si lasciano finalmente e con cura [ein Wort unlesbar] indurre a confessarsi; ma se il confessore risponde che non può li rimanda senza assolverli e impone loro di recarsi o dall'Ordinario
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o da altro confessore sacerdote munito della e necessaria e facoltà, molto probabilmente abbandoneranno tutto non di rado il più delle volte può succedere che essi abbandonino per sempre accade talora che essi abbandonino ogni idea di riconciliazione riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore (od altro sacerdote, cui l'apostata pentito si rivolga) constata che il penitente è pronto ad eseguire a sottomettersi a tutte le p prescrizioni del caso, non si vede comprende vede perché non dovrebbe essere anche in Germania applicato il diritto comune, e quindi perché d dovrebbe, cessare in modo generale l'"onus , ad esempio, essere concessa in modo seg generale e senza restrizione. una istruzione la facoltà di assolvere "sine onere recurrendi deinceps ad Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come si sembra richiedersi nel n. 2º della supplica del sullodato Eminentissimo. Non si vede invero quale sia lo "strepito" e la "solennità" di tale prescrizione, la quale parmi che in quel caso può possa essere benissimo senza inconveniente osservata anche in Germania. In tal caso, "si delictum apostasiae ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit", deve<ovrebbe> aver luogo la "praevia abiuratio iuridice peracta" <coll'assoluzione "in foro exteriore"> a norma del can. 2314 § 2, la quale può benissimo <ben> compiersi anche con ogni cautela, <cautamente,> "sine strepitu ac solemnitate", come si desidera nella supplica stessa.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il penitente
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non si adatterebbe al procedimento ordinario, e, forse <se non assoluto> più non tornerebbe e andrebbe quindi forse con pericolo di andare così per sempre perduto, sarebbe f, se non m'inganno, opportuna per il bene delle anime, una più benigna disposizione. A tale A questo caso non sembrami, che provveda del resto, che provveda per sé sufficientemente nemmeno la facoltà ri implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla [soltanto] di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si recasse da incontrasse con uno di questi, l'inconveniente suaccennato rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc, ad esempio per una ove più frequentemente si verificano simili apostasie, almeno per le regioni <ad hoc> tutti i confessori, il che però parmi pare che oltrepasserebbe la facoltà concessa nel rischierebbe forse di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La soluzione sembra che che potrebbe trovarsi in base al can can. 2254 § 1 relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus argentioribus"; basterebbe cioè che se cioè qualora se invero la S. Sede dichiarasse che che si applica che esso si applicasse<hi><a> [ciò] anche al presente caso, perché
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qualunque confessore potrebbe, servatis servandis, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il canone medesimo l'"onus recurrendi... intra mensem saltem per epistolam et confessarium... ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine gravi incommodo" (1) , sarebbe, se non erro, sbaglio, m'inganno, rimediato anche event agli inconvenienti indicati nella supplica, qualora cioè in casi e regioni speciali vi fosse fondato motivo di [ritenere] temere che essi realmente deriverebbero da dalla necessità di un simile ricorso. dalla ingiunzione di un simile ricorso. Qualora <Se> poi l'apostasia fosse stata dichiarata<, come si è sopra accennato,> dinanzi al giudice <magistrato> civile, il confessore dovrebbe esortare, il penitente in quanto sia possibile, il penitente a ritirare, egualmente dinanzi al magistra in quanto sia possibile, la dichiarazione medesima.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massima in massima anche per la Germania il salutare principio della riserva e, dall'altro, sarebbero sufficientemente provveduto a rimossi i temuti pericoli, da cui è stata motivata l'istanza la rinnovata <nuova> istanza dei Revmi Vescovi della Germania.
Quanto, poi, alla Per ciò che, infine, riguarda la domanda dell'Eminentissimo Bertram di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della sua
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diocesi situate fuori del territorio politico della Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi note sufficientemente abbastanza note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia che, qualora la risposta della S. Sede fosse venisse concepita nel senso suesposta, non vi la situazione potrebbe essere utile che essa venisse essere utilmente applicata anche alle parti suddette. , massime nella Ceco Czeco-Slovacchia, Chinato ove pur troppo frequenti erano almeno sino a qualche tempo fa, <numerosi sono stati in tempi recenti> i casi di scisma e di apostasia.
Chinato
(1)Nel Decreto della Suprema S. C. del S. Offizio del 9 Novembre 1898 si legge legge che "quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitantiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti ordire alium confessarium, in hoc casu licet confessario poenitentem absolvere etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam".
164r, hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C"; 166r, oberhalb der eingefügten Fußnote (1) hds. von Pacelli in blauer Farbe notiert: "Nota".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. August 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14832, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14832. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 18.09.2015.