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                            Dokument-Nr. 14832
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di
        ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data
            dell'11 Agosto p. p.,corrente, relativo alla istanza,dell'colla quale l'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengono
        prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla
        S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione
        della scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso, la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli:inconvenienti: da un lato, cioè, il pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli animi, come sapiente-dall' dalla Chiesa, e, d'alt qu dall'altro, quello che un eccessivo rigore allontani le anime [trepide] da una riconciliazione colla Chiesa medesima. Questa ultima
        considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è
        mista di cattolici e protestanti e,d ove il
                                gli a il socialismo ed il comunismo, massime nelle grandiin alcune regioni,industriali, ha indotto molti all'apostasia negli
        ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare davanti al magistrato
            civile la loro apostasia,uscita dalla Chiesa, soprattutto
                            onde allo scopo di sottrarsi in tal guisa dalal pagamento delle imposte ecclesiastiche. Il
            movimento di apostasia divenne <era> anzi nel 1921
                                verso l'anno 1921 <divenuto> talmente [ein Wort unlesbar] preoccupante,
            che i Revmi Vescovi<,> della Germania, <riuniti nella Conferenza annuale di
            Fulda,> si videro nella necessità di emanare <nell'Agosto 1921> una speciale Lettera
            pastorale per ammonire i fedeli contro i <le mene dei> nefasti agitatori
            anticattolici e di impartire al clero apposite istruzioni. Ora accade
            <avviene> non di rado che simili apostati, pentiti poi del loro fallo, pentiti poi
            del loro fallo, oTalora
                                (come mi è stato confermato da vari zelanti religiosi dediti al
                                mi s. ministero) accade che gli
                                simili
                                apostati,questi,
                                essi,spintimossi forse dalle istanze di una buona moglie
            o dalle esortazioni di qualche pia persona, si lasciano 
                                finalmente e con cura [ein Wort
            unlesbar] indurre a confessarsi; ma se il confessore risponde che non puòli rimanda senza assolverli e impone loro di recarsi o dall'Ordinariotutto
                                non di rado il più delle volte
                                può succedere che essi
                                abbandonino per sempre accade talora che essi abbandonino ogni idea di
            riconciliazione riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore (od altro sacerdote, cui l'apostata pentito si rivolga) constata che il penitente è pronto ad eseguirea sottomettersi a tutte lep prescrizioni del caso, non si
            vede
                                comprende vede perché non dovrebbe essere anche in Germania
        applicato il diritto comune, e quindi perché d dovrebbe, cessare in modo generale l'"onus, ad
            esempio,essere concessa in modo seg generale e senza restrizione.
            una istruzione la facoltà di assolvere "sine onere recurrendi deinceps ad
        Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come sisembra richiedersi nel n. 2º della
        supplica del sullodato Eminentissimo. Non si vede invero quale sia
            lo "strepito" e la "solennità" di tale prescrizione, la quale parmi che in quel
            casopuò
                                possaessere
                                benissimosenza inconveniente osservata anche in Germania.In tal caso, "si delictum apostasiae ad forum externum Ordinarii loci
            quovis modo deductum fuerit", deve<ovrebbe> aver luogo la "praevia abiuratio
            iuridice peracta" <coll'assoluzione "in foro exteriore"> a norma del can. 2314
            § 2, la quale può benissimo <ben> compiersi anche con ogni
                cautela, <cautamente,> "sine strepitu ac solemnitate", come si desidera nella
            supplica stessa.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il penitente, e, forse <se non assoluto> più non
        tornerebbe e andrebbe quindi forsecon pericolo di andare così per sempre perduto, sarebbe f, se
        non m'inganno, opportuna per il bene delle anime, una più benigna disposizione. A taleA questo caso non sembrami, che
            provvedadel resto, che provveda per sé sufficientemente nemmeno la facoltà
            ri implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla [soltanto] di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab
        Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si recasse
            daincontrasse con uno di questi, l'inconveniente suaccennato
        rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc, ad esempio per
            una ove più frequentemente si verificano simili apostasie,
                                almeno per le regioni <ad hoc>tutti i confessori, il che però parmipare che oltrepasserebbe la facoltà concessa nel rischierebbe
            forse di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La
        soluzione sembra cheche potrebbe trovarsi in base al can can. 2254 § 1
        relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus argentioribus"; basterebbe cioè che
                                se cioè
                                qualora se invero la S. Sede dichiarasse cheche si applicache esso si applicasse<hi><a> [ciò] anche
        al presente caso, perché
                            erro,
                                sbaglio, m'inganno, rimediato anche event agli inconvenienti
        indicati nella supplica, qualora 
                                cioè in casi e regioni
            speciali vi fosse fondato motivo di [ritenere] temere che essi realmente deriverebbero da
                                dalla necessità diun simile ricorso.dalla ingiunzione di un simile ricorso.– Qualora <Se> poi l'apostasia fosse stata dichiarata<, come
            si è sopra accennato,> dinanzi al giudice <magistrato> civile, il confessore
            dovrebbe esortare,
                                il penitente in quanto sia possibile, il penitente a ritirare, egualmente
                dinanzi al magistra in quanto sia possibile, la dichiarazione
        medesima.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massimain massima anche per la Germania il salutare principio della riserva e, dall'altro, sarebbero sufficientementeprovveduto a rimossi i temuti pericoli, da cui è stata motivata l'istanzala rinnovata <nuova> istanza dei Revmi Vescovi
        della Germania.
Quanto, poi, allaPer ciò che, infine, riguarda la domanda dell'Eminentissimo Bertram di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della suanotesufficientementeabbastanza note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia
        che, qualora la risposta della S. Sede fossevenisse concepita nel senso suesposta, non vi
                            la situazione potrebbe essere utile che essa venisseessere utilmente applicata anche alle parti suddette., massime nella Ceco
            Czeco-Slovacchia,Chinatoove pur troppo frequenti erano almeno sino a qualche tempo fa,
            <numerosi sono stati in tempi recenti> i casi di scisma e di
            apostasia.
Chinato 
                        
                             
                        164r, hds. oberhalb des
            Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich von einem
            Nuntiaturangestellten: "C"; 166r, oberhalb der eingefügten Fußnote (1) hds. von Pacelli
            in blauer Farbe notiert: "Nota". 
                        
                             
                        Online seit 18.09.2015. 
                    
    Dokument-Nr. 14832
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. August 1924
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulla istanza dell'E. mo Bertram per proroga di facoltà ai Vescovi della Germania in ordine all'assoluzione dalla scomunica e
        dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
                        A mio subordinato avviso, la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli:inconvenienti: da un lato, cioè, il pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli animi, come sapiente-
164v
mente osserva l'E. V., il pericolol'erronea opinione che tali colpe non rivestano quellala speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve
        stabilite 165r
o da altro
            confessoresacerdote munito dellae necessariae facoltà, molto probabilmente abbandoneranno
                            Ciò posto, sembrami subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore (od altro sacerdote, cui l'apostata pentito si rivolga) constata che il penitente è pronto ad eseguirea sottomettersi a tutte le
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il penitente
165v
non si adatterebbe al
            procedimento ordinario166r
qualunque confessore potrebbe, servatis servandis, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il
        canone medesimo l'"onus recurrendi... intra mensem saltem per epistolam et confessarium...
        ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine
        gravi incommodo" (1)
       ,
            sarebbe, se non In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massimain massima anche per la Germania il salutare principio della riserva e, dall'altro, sarebbero sufficientemente
Quanto, poi, allaPer ciò che, infine, riguarda la domanda dell'Eminentissimo Bertram di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della sua
166v
diocesi situate fuori del territorio politico della
        Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi Chinato
(1)↑Nel Decreto della Suprema S. C. del S. Offizio del 9 Novembre 1898
                si legge legge che "quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad
                S. Poenitantiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti ordire alium
                confessarium, in hoc casu licet confessario poenitentem absolvere etiam a casibus
                S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam".
        
                            
                        