Dokument-Nr. 14877
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. November 1924

Regest
Pacelli übermittelt die Bitte des Generalvikars des Feldpropstes Schwamborn um Erteilung der Quinquennalfakultäten gemäß dem Breve "Post datam" vom 20. April 1923. Trotz der zustimmenden Stellungnahme des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram hebt der Nuntius hervor, dass aufgrund der bisher nicht erreichten Neuregelung der Militärseelsorge im Deutschen Reich eine genaue Rechtsgrundlage fehle. Schließlich könne dem Breve "In hac Beatissimi Patri Cathedra" vom 22. Mai 1868, auf dem die Jurisdiktion des Generalvikars basiert, nach der Auflösung der preußischen Armee vermutlich keine Gesetzeskraft mehr zugesprochen werden.
Betreff
Domanda di facoltà per il Vicario generale del Vicariato castrense
Il Rev.  Dr. Paolo Schwamborn, Vicario generale del Vicariato castrense, residente in Berlino (Hasenheide 67), mi ha interessato a far pervenire nelle Auguste Mani del S. Padre la qui acclusa istanza diretta ad ottenere le facoltà quinquennali solite ad accordarsi dalla S. Sede agli Ordinari a norma del Motu Proprio "Post datam" del 20 Aprile 1923.
Prima di compiere questo incarico, ho creduto opportuno di interrogare al riguardo l'Emo Sig.  Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, il quale, come risulta dal Foglio in data del 12 corrente parimenti qui unito, mi ha dichiarato che nulla osta, a suo avviso, alla concessione dell'implorata grazia.
256v
Mi sia lecito a tale proposito di rilevare come, non essendo stato ancora definito, secondo che è ben noto all'E. V. R., il nuovo regolamento della cura spirituale dei militari in questa Nazione, l'anzidetto Vicario generale ha continuato, e continua tuttora ad esercitare la sua giurisdizione esente in Germania (ad eccezione della Baviera, della Sassonia e del Württemberg) in base all'antico Breve di Pio IX "In hac Beatissimi Patri Cathedra" del 22 Maggio 1868. Però, come mi sono più volte permesso di notare nei miei rispettosi Rapporti, in detto Breve il Vicario Castrense (e "vacante cappellani majoris munere" il Vicario generale) era costituito ad avere giurisdizione "in eos omnes, qui sub Borussiae vexillis militant terra marique ubicumque gentium fuerint, atque in omnes et singulos fideles, qui ad Borussiae exercitum secundum leges pertineant". Ora secondo l'attuale ordinamento non esiste più propriamente un esercito prussiano, ma soltanto una Reichswehr unica per tutta la Germania. Ciò potrebbe far sorgere un qualche dubbio sulla permanenza in vigore del succitato Breve e quindi sulla giurisdizione del menzionato Vicario Generale.
Chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. November 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14877, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14877. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 01.02.2022.