Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di
riferire all'E. V. R. circaintorno ad un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel
Württemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di
comunicare senza indugio al Revmo Mons. Kappler, Vescovo di Rottenburg, la mente
della S. Sede al riguardoin proposito (Dispaccio N. B=29738 in data 31 d. m.)
al Revmo Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, il quale, in con in conformità
della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922
espressamente richiese fece una espressa riserva per le materie di competenza
della S. Sede.
Al principioNei giorni 5 e 6 del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi
il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al
Landtagdel Württemberg,
affine diwürttemberghese, per parlarmi delintrattenerrmi circa il progetto in
discus-351v
sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la
emanazione
discussione epromulgazione di detta legge per,
affine e di attendere la conclusione di un eventuale
Concordato col Reich, espondendomie mi espose al tempo stesso il vantaggio di l'opportunità di
profittare dell'occasionedell'attuale momento per migliorare sotto vari
aspetti la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà;
aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare (sull'esempio della Baviera) un Concordato colla S. Sede.
Da
parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive: (1) per la condotta
dei deputati cattolici nella discussione del menzionato progetto
nelalLandtag: lo) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la
quale deveintende di mantenere
pienamente la
sSua pienapiena libertà ed i Suoi diritti.nelle materie di Sua esclusiva competenza.
ed i A tal uopo [era] necessnecessario che anchegli manifestai la
necessità che nel Parlamento venga fatta in tal
sensovenisse emessa in tal senso una esplicitaanaloga dichiarazione e riserva. 2o) Cercare di introdurre nel progettoottenere il massimo
possibile tutti i possibilidei miglioramenti a favore della
liber-352r
tà e dei diritti della Chiesa, edin quanto ciò non potesse raggiungersi,qualora non fosse possibile di raggiungere untale
simile siffattoscopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa
dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia
compromessaper salvare la questione di principio. 3o)
Esclude Eliminare dal progettodal progetto tutto ciò che potrebbe servire come oggettoalla S. Sede come materia di concessione versoda parte della S. Sede verso
il Governoall'Autorità civile nelle trattative
perin vista di un futuroeventuale [conc] Concordato col Reich,
(ad esempio <anche per> ciò che riguarda la formazione
del Clero), <(ad esempio, le disposizioni circa la formazione del
Clero),> affinché la S. Sede non perdanon vada perduto o diminuito il valore delle concessioni medesime nel nei relativi futuri
negoziati. – Oltre taliqueste norme generali, diedi anche al Prof.
Baur su punti speciali, dietro sua richiesta, istruzioniconsigli sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei
diritti della Chiesa.
Ora il il sullodato Mons. von
Keppler mi ha comunicato con lettera in data del
10 corrente che detta legge èera stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal
Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di
destra352v
(Bürgerpartei e Bauernbund), sotto pretesto che essa non dà alla Chiesa piena libertà, ma in
realtà per motivi di tattica e
ddie di agitazione di partito avevano
abbiano, <avessero,> con sorpresa ed indignazione di tutti gli
altri, votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha
scritto loin data dello stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale
risultato,: "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali
Vostra Eccellenza aveva mosso eccezioni,obiezioni,
eccezioni, <difficoltà,> sono statirimasti eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad
eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è rimasto stato essenzialmente
modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie
obbiezioni".
Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur
nel suo discorso al pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha ampiamenteespressamente parlato delle materie, che secondo la costituzione
della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato
altresì al desiderio che nonnon pochi cattolici nel Württembergnon pochi cattolici del Württemberg e lo stesso Centro avrebbero
avuto di veder concluso un Concordato,colla S. Sede, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal
fine presso le
competenti
353r
Autorità competentigovernative dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,presentemente, <e neanche> ed in un prossimo tempo,
<avvenire,>contaresperaresull' l'attuazione di un tal piano,
sebbene non siano validiinfondati fossero i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che
il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del
Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – e che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi
deglinegli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse
suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione
stimolava <incoraggiava> a ripetere la prova. Ad ogni modo
il fatto è che il Governo ed una gran parte del Landtag
hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i
rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni
1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare
oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:che, secondo la nuova legge, "la"La
provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è
libera nell'av-353v
venire, come ha espostoil Governolha dichiarazioneto officialementedel Governo e trovasi espresso altresì nella Motivazione della
legge. Il Governo del Württemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna
influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non
esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici,
come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e
del popolo cattolico colla Sede Apostolica non soggiaccionosono sottoposte ad alcuna limitazione. La direzione e
l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i
Convitti passano secondo, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed
amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure
nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti
in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua
sfera. Gli Ordini354r
religiosi sono liberi. In tal guisa i
punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione
concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il
Prof. Baur ha, per ogni buon fine,e per ogni possibile caso, emesso a nome del suo partito la seguente
dichiarazione:
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato
del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede
Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello
Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione
giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare
espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico
soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad
Essa riservato. Le materie, che rien le quali rientrano in tale competenza, non
possono essere rego-354v
late mediante una legislazione
unilaterale dello Stato, ma debbono esserlo avere la loro sistemazione in caso di
bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro
Concordato col Reich.
2° = Se ed in quanto alcune
disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle normenorme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere
venire <essere> a suo tempo corrispondentemente
modificate".
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Hieber ha
risposto affermando che "il progetto non solo conservava le prerogative sinora godute
dall<e>a Chies<e>a, ma le ampliava in molti punti", ed ha
soggiunto: <soggiunto che:> <soggiunto come il>
<soggiunto che> "
Il <Il> Centro avrebbe "il Centro
avrebbe desiderato che <di veder regolati> i rapporti fra lo Stato e la Chiesa
cattolica nel Württemberg fossero regolati mediante un Concordato colla Sede
Apostolica, ma <che> una parte dei suoi <vari suoi> predecessori non
avevano fatto a tale riguardo <non> buone esperienze. Il Concordato del 1857
<1857> fu abolito colla legge sulle Chiese; l'attuale progetto non tocca l
materie, circa le quali furono conchiusi accordi colla S. Sede. Egli non era in
grado di dare informazioni circa le attuali trattative del Reich per un
Concordato; queste poi concernono soltanto questi argomenti, i quali
<che> non sono di competenza del Landtag württemberghese".
Dopoché
mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel
Landtage della relativa legge, promessomi da Mons. vonvon Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire
ulteriormente all'E. V. circa
queilsul presente argomento. Intanto, chinato
351r, links oberhalb
der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14992, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14992. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.