Dokument-Nr. 14992
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. Februar 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di riferire all'E. V. R. circaintorno ad un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel Württemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di comunicare senza indugio al Revmo Mons. Kappler, Vescovo di Rottenburg, la mente della S. Sede al riguardoin proposito (Dispaccio N. B=29738 in data 31 d. m.) al Revmo Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, il quale, in con in conformità della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922 espressamente richiese fece una espressa riserva per le materie di competenza della S. Sede.
Al principioNei giorni 5 e 6 del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al Landtagdel Württemberg, affine diwürttemberghese, per parlarmi delintrattenerrmi circa il progetto in discus-
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sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la emanazione discussione epromulgazione di detta legge per, affine e di attendere la conclusione di un eventuale Concordato col Reich, espondendomie mi espose al tempo stesso il vantaggio di l'opportunità di profittare dell'occasionedell'attuale momento per migliorare sotto vari aspetti la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà; aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare (sull'esempio della Baviera) un Concordato colla S. Sede.
Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive: (1) per la condotta dei deputati cattolici nella discussione del menzionato progetto nelalLandtag: lo) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la quale deveintende di mantenere pienamente la sSua pienapiena libertà ed i Suoi diritti.nelle materie di Sua esclusiva competenza. ed i A tal uopo [era] necessnecessario che anchegli manifestai la necessità che nel Parlamento venga fatta in tal sensovenisse emessa in tal senso una esplicitaanaloga dichiarazione e riserva. 2o) Cercare di introdurre nel progettoottenere il massimo possibile tutti i possibilidei miglioramenti a favore della liber-
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tà e dei diritti della Chiesa, edin quanto ciò non potesse raggiungersi,qualora non fosse possibile di raggiungere untale simile siffattoscopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia compromessaper salvare la questione di principio. 3o) Esclude Eliminare dal progettodal progetto tutto ciò che potrebbe servire come oggettoalla S. Sede come materia di concessione versoda parte della S. Sede verso il Governoall'Autorità civile nelle trattative perin vista di un futuroeventuale [conc] Concordato col Reich, (ad esempio <anche per> ciò che riguarda la formazione del Clero), <(ad esempio, le disposizioni circa la formazione del Clero),> affinché la S. Sede non perdanon vada perduto o diminuito il valore delle concessioni medesime nel nei relativi futuri negoziati. – Oltre taliqueste norme generali, diedi anche al Prof. Baur su punti speciali, dietro sua richiesta, istruzioniconsigli sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei diritti della Chiesa.
Ora il il sullodato Mons. von Keppler mi ha comunicato con lettera in data del 10 corrente che detta legge èera stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di destra
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(Bürgerpartei e Bauernbund), sotto pretesto che essa non dà alla Chiesa piena libertà, ma in realtà per motivi di tattica e ddie di agitazione di partito avevano abbiano, <avessero,> con sorpresa ed indignazione di tutti gli altri, votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha scritto loin data dello stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale risultato,: "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali Vostra Eccellenza aveva mosso eccezioni,obiezioni, eccezioni, <difficoltà,> sono statirimasti eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è rimasto stato essenzialmente modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie obbiezioni".
Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur nel suo discorso al pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha ampiamenteespressamente parlato delle materie, che secondo la costituzione della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato altresì al desiderio che nonnon pochi cattolici nel Württembergnon pochi cattolici del Württemberg e lo stesso Centro avrebbero avuto di veder concluso un Concordato,colla S. Sede, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal fine presso le competenti
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Autorità competentigovernative dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,presentemente, <e neanche> ed in un prossimo tempo, <avvenire,>contaresperaresull' l'attuazione di un tal piano, sebbene non siano validiinfondati fossero i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – e che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi deglinegli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione stimolava <incoraggiava> a ripetere la prova. Ad ogni modo il fatto è che il Governo ed una gran parte del Landtag hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni 1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:che, secondo la nuova legge, "la"La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è libera nell'av-
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venire, come ha espostoil Governolha dichiarazioneto officialementedel Governo e trovasi espresso altresì nella Motivazione della legge. Il Governo del Württemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici, come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e del popolo cattolico colla Sede Apostolica non soggiaccionosono sottoposte ad alcuna limitazione. La direzione e l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i Convitti passano secondo, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua sfera. Gli Ordini
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religiosi sono liberi. In tal guisa i punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il Prof. Baur ha, per ogni buon fine,e per ogni possibile caso, emesso a nome del suo partito la seguente dichiarazione:
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservato. Le materie, che rien le quali rientrano in tale competenza, non possono essere rego-
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late mediante una legislazione unilaterale dello Stato, ma debbono esserlo avere la loro sistemazione in caso di bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro Concordato col Reich.
2° = Se ed in quanto alcune disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle normenorme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere venire <essere> a suo tempo corrispondentemente modificate".
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Hieber ha risposto affermando che "il progetto non solo conservava le prerogative sinora godute dall<e>a Chies<e>a, ma le ampliava in molti punti", ed ha soggiunto: <soggiunto che:> <soggiunto come il> <soggiunto che> " Il <Il> Centro avrebbe "il Centro avrebbe desiderato che <di veder regolati> i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica nel Württemberg fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica, ma <che> una parte dei suoi <vari suoi> predecessori non avevano fatto a tale riguardo <non> buone esperienze. Il Concordato del 1857 <1857> fu abolito colla legge sulle Chiese; l'attuale progetto non tocca l materie, circa le quali furono conchiusi accordi colla S. Sede. Egli non era in grado di dare informazioni circa le attuali trattative del Reich per un Concordato; queste poi concernono soltanto questi argomenti, i quali <che> non sono di competenza del Landtag württemberghese".
Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtage della relativa legge, promessomi da Mons. vonvon Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'E. V. circa queilsul presente argomento. Intanto, chinato
351r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14992, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14992. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
Online seit 18.09.2015.