Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di
riferire all'E. V. R. circa un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel
Württemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di
comunicare senza indugio al Revmo Mons. Kappler, Vescovo di Rottenburg, la mente
della S. Sede al riguardo (Dispaccio N. B=29738 in data 31 d. m.)
al Revmo Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, il quale, in con in conformità
della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922
espressamente richiese fece una espressa riserva per le materie di competenza
della S. Sede.
Al principio del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi
il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al
Landtagdel Württemberg,
affine di per parlarmi del progetto in
discus-351v
sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la
emanazione di detta legge per, attendere la conclusione di un eventuale
Concordato col Reich, espondendomi al tempo stesso il vantaggio di l'opportunità di
profittare dell'occasione per migliorare la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà;
aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare un Concordato colla S. Sede.
Da
parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive: (1) per la condotta
dei deputati cattolici nella discussione del progetto
nelLandtag: lo) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la
quale deve mantenere la
sSua piena libertà ed i Suoi diritti.
ed i A tal uopo [era] necessnecessario che anche nel Parlamento venga fatta in tal
senso una esplicita dichiarazione e riserva. 2o) Cercare di ottenere il massimodei miglioramenti a favore della
liber-352r
tà e dei diritti della Chiesa, equalora non fosse possibile di raggiungere untalescopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa
dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia
compromessa la questione di principio. 3o)
Esclude Eliminare dal progetto tutto ciò che potrebbe servire come oggetto di concessione versoda parte della S. Sede verso
il Governol'Autorità civile nelle trattative
per un futuro [conc] Concordato col Reich, affinché la S. Sede non perda il valore delle medesime nel nei relativi
negoziati. – Oltre tali norme generali, diedi anche su punti speciali, dietro sua richiesta, istruzioni sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei
diritti della Chiesa.
Ora il il sullodato Mons.
Keppler mi ha comunicato con lettera in data del
10 corrente che detta legge è stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal
Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di
destra352v
(Bürgerpartei e Bauernbund) per motivi di tattica edi agitazione di partito avevano votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha
scritto lo stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale
risultato,: "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali
Vostra Eccellenza aveva mosso eccezioni,obiezioni, sono stati eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad
eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è rimasto stato essenzialmente
modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie
obbiezioni".
Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur
nel suo discorso al pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha ampiamente parlato delle materie, che secondo la costituzione
della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato
altresì al desiderio che nonnon pochi cattolici nel Württemberg avrebbero
avuto di veder concluso un Concordatocolla S. Sede, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal
fine presso le 353r
Autorità competenti dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,contaresull'attuazione di un tal piano,
sebbene non siano validi i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che
il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del
Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi
degli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse
suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione Ad ogni modo
il Governo ed una gran parte del Landtag
hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i
rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni
1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare
oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:"La
provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è
libera nell'av-353v
venire, come ha espostola dichiarazione officialedel Governo e trovasi espresso altresì nella Motivazione della
legge. Il Governo del Württemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna
influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non
esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici,
come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e
del popolo cattolico colla Sede Apostolica non soggiacciono ad alcuna limitazione. La direzione e
l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i
Convitti passano secondo, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed
amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure
nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti
in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua
sfera. Gli Ordini354r
religiosi sono liberi. In tal guisa i
punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione
concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il
Prof. Baur ha, per ogni buon fine, emesso a nome del suo partito la seguente
dichiarazione:
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato
del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede
Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello
Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione
giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare
espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico
soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad
Essa riservato. Le materie, che rien le quali rientrano in tale competenza, non
possono essere rego-354v
late mediante una legislazione
unilaterale dello Stato, ma debbono esserlo avere la loro sistemazione in caso di
bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro
Concordato col Reich.
2° = Se ed in quanto
disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle norme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere a suo tempo corrispondentemente
modificate".
Dopoché
mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel
Landtag promessomi da Mons. von Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire
ulteriormente all'E. V. circa
queil presente argomento. Intanto, chinato
351r, links oberhalb
der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14992, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14992. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.