Dokument-Nr. 14992
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. Februar 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di riferire all'E. V. R. circa un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel Württemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di comunicare senza indugio al Revmo Mons. Kappler, Vescovo di Rottenburg, la mente della S. Sede al riguardo (Dispaccio N. B=29738 in data 31 d. m.) al Revmo Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, il quale, in con in conformità della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922 espressamente richiese fece una espressa riserva per le materie di competenza della S. Sede.
Al principio del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al Landtagdel Württemberg, affine di per parlarmi del progetto in discus-
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sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la emanazione di detta legge per, attendere la conclusione di un eventuale Concordato col Reich, espondendomi al tempo stesso il vantaggio di l'opportunità di profittare dell'occasione per migliorare la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà; aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare un Concordato colla S. Sede.
Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive: (1) per la condotta dei deputati cattolici nella discussione del progetto nelLandtag: lo) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la quale deve mantenere la sSua piena libertà ed i Suoi diritti. ed i A tal uopo [era] necessnecessario che anche nel Parlamento venga fatta in tal senso una esplicita dichiarazione e riserva. 2o) Cercare di ottenere il massimodei miglioramenti a favore della liber-
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tà e dei diritti della Chiesa, equalora non fosse possibile di raggiungere untalescopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia compromessa la questione di principio. 3o) Esclude Eliminare dal progetto tutto ciò che potrebbe servire come oggetto di concessione versoda parte della S. Sede verso il Governol'Autorità civile nelle trattative per un futuro [conc] Concordato col Reich, affinché la S. Sede non perda il valore delle medesime nel nei relativi negoziati. – Oltre tali norme generali, diedi anche su punti speciali, dietro sua richiesta, istruzioni sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei diritti della Chiesa.
Ora il il sullodato Mons. Keppler mi ha comunicato con lettera in data del 10 corrente che detta legge è stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di destra
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(Bürgerpartei e Bauernbund) per motivi di tattica edi agitazione di partito avevano votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha scritto lo stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale risultato,: "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali Vostra Eccellenza aveva mosso eccezioni,obiezioni, sono stati eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è rimasto stato essenzialmente modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie obbiezioni".
Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur nel suo discorso al pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha ampiamente parlato delle materie, che secondo la costituzione della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato altresì al desiderio che nonnon pochi cattolici nel Württemberg avrebbero avuto di veder concluso un Concordatocolla S. Sede, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal fine presso le
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Autorità competenti dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,contaresull'attuazione di un tal piano, sebbene non siano validi i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi degli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione Ad ogni modo il Governo ed una gran parte del Landtag hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni 1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:"La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è libera nell'av-
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venire, come ha espostola dichiarazione officialedel Governo e trovasi espresso altresì nella Motivazione della legge. Il Governo del Württemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici, come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e del popolo cattolico colla Sede Apostolica non soggiacciono ad alcuna limitazione. La direzione e l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i Convitti passano secondo, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua sfera. Gli Ordini
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religiosi sono liberi. In tal guisa i punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il Prof. Baur ha, per ogni buon fine, emesso a nome del suo partito la seguente dichiarazione:
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservato. Le materie, che rien le quali rientrano in tale competenza, non possono essere rego-
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late mediante una legislazione unilaterale dello Stato, ma debbono esserlo avere la loro sistemazione in caso di bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro Concordato col Reich.
2° = Se ed in quanto disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle norme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere a suo tempo corrispondentemente modificate".

Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtag promessomi da Mons. von Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'E. V. circa queil presente argomento. Intanto, chinato
351r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14992, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14992. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 18.09.2015.