Dokument-Nr. 15287
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. Dezember 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
Il 18 correnteNovembre u. s. il Governo bavarese ha presentato al Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del corrente anno.(Allegato I).
Il Concordato medesimo è stato in [prog] presentatocompresoinsiemeunitamente aille"contratti"Convenzioni colle Chiese evangeliche" (conclusie il 15 corr.Nov. s. m.p.p.) in un'unico [sic] progetto di legge (Mantelgesetz)(Entwurf eines Mantelgesetzes), di cui l'E. V. R. troverà un esemplare qui accluso. (Allegato I). Per Ciò è era necCiò Perera necessario, perché,quanto ciò possa riuscire giustamente penoso, era tuttavia necessario inevitabile, giacché, non avendo il partito popolare bavarese la maggioranza nel Landtag, riuscivaappariva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma ciòquesto non avrebbe potuto ottenersi senza fare accordare ai [ein Wort unlesbar] in questio ad essi un eguale trattamento, conforme al noto, preoccupante in sé deplorevole, principio della "parità", vigente pur troppo e profondamente radicato in Baviera da oltre un secolo.(1) La legge Il progetto di legge, tuttavia, e la relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e deille
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contrattiConvenzioni anzidettie. Il primo vale come contrattotrattato internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher Vertrag); non così inveceile secondie, ile quali,sononon possedendo le "Chiese evangeliche" la personalità giuridica internazionale, sono semplici contratti amministrativi od interni dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione – contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22 corr.Nov.) – ha nonsoltanto non ha una importanza non soltanto teorica, ma può avere anche applicazioni pratiche. pratica. In primo luogo, infatti, un trattato internazionale ha,per sé una import stabiin quanto tale, una stabilità ed una consistenza maggiore che unnon un contratto concluso di diritto puramente interno, concluso coicon cittadini dell o società dello Stato stesso. Ma inoltre, – ciò che è ancor più notevole, – secondo il principioa norma della massima che il diritto internazionale prevale deroga anche anche al diritto del Reich (Völkerrecht bricht Reichsrecht), mentre che questo prevale alla sua volta deroga a quello degli Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere toccato da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle "Chiese evangeliche". Questo principio venne riconosciuto
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anche nel dal Governo del Reich nellacolla dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 dalda quel Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 di quello stesso mese); nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta inteso che il Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich". Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad [ein Wort unlesbar] eventuali future disposizioni legislative,del Reich,, ad esempio, sulla scuola, sui beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie o men favorevoli ai diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato in co confronto ai cogllie anzidettiecontrattiConvenzioni relativie alle "Chiese evangeliche", così si disse il [summenzionato] summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni costo modo, e quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in trattative,
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le quali fortunamente in tempo relativamente breve hanno condotto ad una convenzione,cConvenzione, che corrisponde in modo abbastanza esatto al Concordato, salvo soltanto il riguardo dovuto alle diff diversità delle singole organizzazioni".
Resta Poiché in tal guisa,i contrattile Convenzioni colle "Chiese evangeliche" sono statie calcatie, in quanto era il più possibile anche quanto alle parole, sul testo del Concordato, resta ad esaminare quali siano le differenze fra l'uno e glile altrie. Mi limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per la S. Sede, parlando separatamente prima dei dei punti più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'art. articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2º) Gli articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort unlesbar] eventuale dichiarazione di inabilità dei Pro-
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fessori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato di provvedere ad una idonea supplenza, nonché circa le norme dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelicao-luterana a destra del Reno"; il che, tuttavia,però,si spiega egualmente colla diversa concezione protestante del libero esame e della libera indagine scientifica. – MancaNon si trova inoltre, per somigliante motivoragione, nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al § 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nell' nel n. II del succitato articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una cattedra propria di diritto canonico.
3º) Più ampio è pure per analogo motivo il diritto
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della Chiesa cattolica circa la scuola, fissato nei §§ 2 e 3 dell'articolo 5 del Concordato,(in confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno"), estendendosi esso quello<esso>non solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno importanza per la fede e per i costumi. – I Protestanti avrebbero <così> in generale voluto minori minori diritti della Chiesa sulla scuola, e ciò spiega<, ad esempio,> la formula usata nell'articolo 14 della Convenzione medesima.
4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi metropolitane catto arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si trova nelle Convenzioni coi Protestanti.
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono dettiqualificati espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza èsarebbe di importanza p per il caso
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in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione collae "Chiesaeunite protestantei-evangelicahe-cristianae del Palatinato", art. 9 n. II)., ma comprendendo esso che le prestazioni
II
Differenze più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi ha
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risposto che la conservazione delle Facoltà teologiche è già ga assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149 capov. ultimo) e che q detta disposizione è stata introdotta persu domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai Protestanti riformati.
2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana" a destra del Reno" e nell'articolo 14 n. III della Convenzione colle "Chiese unite protestanti-evanevangeliche-cristiane" è stabilita "una indennità per spese di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa,Presidente della Chiesa (Kirchenpraesident), mentre ciò non si trova espressamente nel Concordato <a favore> per degli gli Arcivescovi ed i <e dei> Vescovi.sebbene nel succitato articoloOccorre tuttavia di di notare che nell'articolo 21nel succitato articolo 21 si dice chedover tale indennità per il Kirchenpraesident corrispondere a quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente fissata.confermata. – Il Sig. Ministro del Culto, mi ha da me pure interro-
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gato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.
3º) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat) – il cui numero inoltre non è limitato, come quello dei Canonici – è inclusa anche la indennità in parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità",; la quale<che> esistente<va> noha notato però che essaesisteva già sinora,già in passato,e derivaed ha notato derivare essa dal fatto che i ministri protestanti sono considerati comequalifunzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4º) Negli articoli 26 e 19 lett. b) delle Convenzioni coi Protestanti si dice che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può essere conseguito in base
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ad un esame di maturità od anche diovvero di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti. Essa si trova del resto compresa nella Nota del 29 Marzo 1924 consegnatami il giorno in occasione della firma del Concordato e da me trasmessa all'E. V. col Rapporto N. 30192 dello stesso giorno. <medesimo.>
5º) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo averprescrittoessersi stabilito che i ministri protestanti debbaono compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso col suo permesso in unaFacoltà non estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece nell' l'articolo 13 § 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria,(ad es. la Università di Innsbruck),, che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe per gli studenti di teologia cattper i chierici cattolicidettla possibilitàfacoltàper gli stui chierici cattolici di studiarecompiere i loro studi filosofico-teologici all'estero soltanto alle alte scuole Pontificie diin Roma. – Il Sig. Ministro mi ha spiegato
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che quella disposizione nella Convenzione per coi Protestanti era stata [concessa] dovuta adottareta per riguardo ai riformati, i quali sogliono compiererecarsi per i loro studi ina Basilea odod in Utrecht.
6º) Negli articoli 29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti, relacircarelativialla elezione del Presi Kirchenpraesident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà mettersi in rapporto col Governo bavarese, peronde assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig. Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione del Kirchenpraesident aver luogo nel Sinodo già riunito, questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e poi quindi riunirsi nuovamente. – Del resto, per questo come per altri dei punti,suaccennati, il Sig. Ministro del Culto,
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– nella impossibilità di cambiare ora il testo del Concordato stesso, senza grave pericolo di aumentare ancor più le polemiche e le difficoltà in vista della prossima discussione nel Landtag –, si è dichiarato pronto a rilasciare in un'apposita Nota quelle dichiarazioni che alla S. Sede dimostrato dichiarato pronto a soddisfare in seguito i desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7º) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentre,difattiinfatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventualimente obbiezioni; per laeChiesaparrocchie cattolicaheinvece sono, invece, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su i quali costituiscono senza dubbio una[sen]dubbio, anche col sistema della terna, una ulteriore restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto ciò notare al Sig. Ministro
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del Culto, in un colloquio avuto con lui la serasera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che, prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus, aveva il diritto di collazione conferiva delleconferiva le parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione per i Protestanti del 26 Maggio 1818, § 1 e 11); tale diritto ècaduto cessatocessò colla cessazionecaduta della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si eranodichiararonoin seguito a ciòsubitodichiarati completamente liberi nella provvista delle parrocchie, non si sono ora lasciati indurreindottise non con ache a grandissimo stento ad accettare gli articoli in questione,succitati, i quali hanno sono stati quelli che hanno presentato nelle trattative lae più gravei difficoltà. Ho replicatoReplicai che, se lo Stato aveva, <rispetto> quanto ai Protestanti, sotto il cessato regime monarchico il la massima ingerenza mat in questa materia, non si capi quale era il diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non si capiscecapiva come essi,invece ora, i Protestanti stessi, pur mantenendosi dallo Stato medesimo tutte le prestazioni finanziarie a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in proporzione aiparagone dei cattolici, godano ora invece una più ampia libertà di essi.questi. La giu-
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stizia ed il concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che i la Chiesa cattolicia, sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e chiesi al Sig. Dr. Matt se esso non fosse eventualmente il seguente. Durante le trattative per il Concordato la S. Sede l'umile sottoscritto ha sostenutosostenne sempre, in nome della S. Sede, checon inconfutabili e ineluttabili <molteplici> argomenti (cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488 dell'11 Settembre 1923) che le prestazioni finanziariei supplementi di congrua per i sacerdoti aventi cura d'anime sono obbligatorie e non facoltavolontarieo facoltativi,mamentre che il Governo bavarese non ha volutovolle ciò riconoscereammetterechese non per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque da ambedue le Parti riconosciute datutti (a differenza delle altre) come indiscutibilmente obbligatorie; e quindi non rientrerebbero indiscutibilmente il che potrebbe essere di grande importanza vantaggio <importanza> in caso di svincolo degli oneri dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse del tutto pienamente sicuro della cosa, che per tutti anche per le parrocchie protestanti, ed anzi per tutte,
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tali prestazioni sono obbligatorie; il che, come gli feci da parte mia subito notare, aggravarebbe aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica [sarebbe] è sottoposta all'onere della presentazione per la alcune parrocchie e per le altre non avrebbe uno stretto titolo giuridico ai pagamenti dello Stato e potrebbe quindi trovarsi esposta, nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si dimostrò p non contrario a studiare di nuovo anchanche questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte,(secondo che avrò l'onore di esporre in seguito <appresso>)come dirò in seguito, dopo la pubblicazione del Concordato, apparve sulla stampa il 22 Novembre p. p. il seguente comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (N. 369 del 19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su largavasta scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non corrisponde alla realtà. Le succitate disposizioni del Concordato
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non fanno che riprodurre quanto già è stabilito nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsich [sic] an den Volksschulen) circa la sorveglianza dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettivaad una confessione religiosa. Secondo detta legge alle società religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra i maestri delle scuole elementari, ma soltanto d il diritto di ricorrere alle Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati.a tale riguardo. Non può quindi parlarsi di una un ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi come può meglio può contro glii fieri attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre ad affievolire la forzaportata delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire pericolose. perper l'avvenire. Non ho mancato perciò di richiamare delicatamente e confidenzialmente su questo punto l'attenzione del Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà inad ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede in Baviera abbia al riguardoeserciti in proposito una speciale e continua vigilanza., affine di impedire che mediante ordinanze od interpretazioni governative unilaterali la Chiesa venga progressivamente a perdere una parte dei vantaggi, cui ha diritto in forza del Concordato.
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DopoCome già si è più sopra accennato, dopo che, colla presentazione del Concordato al Landtag, il testo del medesimorelativo testo, rimasto finora strettamente segreto, è divenuto di pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista, e democratica e [ein Wort unlesbar]))) ha iniziato, una campagnadi violenti attacchi contro il medesimo – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag distolga l'attenzione del pubblico dalle altre questioni –, una violenta campagna di violenti attacchi contro il medesimo. Gli attacchi sono stati diretti hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, gli articolii punti concernenti la scuola. Da parte loro, sua il Bayerischer Lehrerverein, aAssociazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stata votata una risoluzione di vibrata protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo scolastico col favorire
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scuole minuscole, contro la soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la introduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della ispezione scolastica del cClero". La risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma"; – "attende dal Governo del Reich la protezione dei diritti [ein Wort unlesbar] di tutti i maestri ed la il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie, le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le le relative disposizioni del Concordato". Simili idee <concetti> trovansi svolti <pure> in una dichiarazione della Commissione principale della medesima Associazione, pubblicata ieri dalla stampa. (Allegato II). Più grave[notevole] rimarchevole ancora è però che anche i giornali del partito tedesco-nazionale, il quale fa pur parte dell'attuale coalizione governativa in Baviera,Baviera, hanno
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accolto nelle loro colonne articoli contrariattacchi controail Concordato, ne il quale, a loro avviso (come ha notatoaffermato anche il Tag di Berlino), mostra una condiscen contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa cattolica. Questa può essere senza dubbio ben contenta del Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti dello Stato. Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco (foglio egualmente tedesco-nazionale) pubblicò il 25 Novembre un articolo assai abbastanzaviolento,assai aspro, dichiarando come assolutamente incompatibile colla dignità dello Stato bavarese che esso faccia oggetto di trattato internazionale con un Sovrano straniero uno dei più importanti con affari interni dello Stato stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano esterostraniero, e che lo Stato ste medesimo si leghi, in modo sinora maiusatogiammai avvenuto, per sempre le mani in tale argomento. L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della Chiesa pericolose
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per la pace confessionale ood altrimenti pregiudizievoli del bene pubblico, e citaquale è, ad esempio, la legislazione di Romadi Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le trattative colla Curia romanaper il Concordato hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al Paese almeno alcune settimane di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed importante.
Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione del Concordato nel Landestag, sostengono che alc esso contiene disposizioni contrarie alla Costituzione e <che> quindi abbisognava si richiede la maggioranza dei due terzi; si dice anzi che il Professore di diritto pubblico <pubblico ed ecclesiastico> nell'Università di Monaco<, Dr. Rothenbücher,> sta preparando un opuscolo per sostenere questa tesi.

È da ricordare che, dopo l'esito abbastanza infeliceil non felice esito delle elezioni per il Landtag bavareseper il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si èrimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativa.in Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito nazionale popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10 della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. MalgradoIn vista di ciò, e nonostantedi fronte agli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra riferito) quella tedesco-nazionale, il – il che fa temere delle defezioni nei deputati di questo partito al momento della votazione –, molti, <non pochi> fuori del Parlamento <(>compreso questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo<)>, considerano <giudicano> la situazione come assai critica; invece il
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Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr. Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia e sicuro della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di 11 membri; voteranno inoltre a favorepure (a quanto egli ha affermato <aggiunto>) in favore <(egli ha aggiunto) in favore> del Concordato i due membri del Centro in nelBaviera, Landtag (il Dissinger ed il Dr. Weismantel), ed inoltre inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impiegati dello stesso nome), il Dr. Müller (del partito democratico), ed inoltre circa una metà dei e probabilmente <e forse anche> alcuni deiVölkische, i quali contano in tuttocomplessivamente 23 deputati.(1) La discussione nella Commissione del Landtagper la Costituzione (Verfassungsausschuss) comincerà il 9 corrente; quindi il Concordato dovrà essere p portato dinanzi all'intiero Landtag; il Dr. Held calcola che tutto saràpotrà essere finito verso il 16. – L'avvenire dimo mostrerà sefra breve sino a qual punto queste previsioni così così ottimiste del Sig. Ministro Presidente sonosiano siano <siano> fondate.Intanto, supplicando l'E. V. a volersi degnare di farmi pervenire circa i vari
punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino
(1)A questo riguardo così si espresse il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt nelle dichiarazioni fatte alla stampa il 18 corrente: "L'ordinamento dei rapporti colle Chiese evangeliche della Baviera corrisponde in sostanza a quello colla Chiesa cattolica. Gli obblighi, che lo Stato bavarese aveva assunto verso la Chiesa cattolica nel Concordato del 1817, dovevano costituire per il nuovo Concordato incrollabili basi. Sebbene una tale baseun tal fondamento giuridicao non esistesse per l'accordo colle Chiese evangeliche, ci siamo tuttavia dett[i]o [sic] che la parità tra le varie confessioni cristiane della Baviera richiedeva che anche colle società religiose protestanti dovesse concludersi una Convenzione..."
(1)Leggo ora sulla stampa che due deputati aderenti già al blocco ultranazionalistaultra-nazionalista (Völkischer Block), il Dr. Pöhner ed il Dr. Rutz, sono ora usciti dal gruppopartito;; il primo è e passati ai tedesco-nazionali.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15287, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15287. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
Online seit 18.09.2015.