Betreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
Il 18 corrente
Novembre u. s. il Governo bavarese ha presentato al
Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del
corrente anno.
(Allegato
I).
Il Concordato medesimo è stato
in [prog] presentato
compreso
insieme
unitamente ai
lle
"contratti
"Convenzioni colle Chiese evangeliche" (conclusi
e il 15
corr.
Nov. s. m.p.p.) in un'unico [sic] progetto di legge (Mantelgesetz)
(Entwurf eines Mantelgesetzes), di cui l'E. V. R. troverà un
esemplare qui accluso. (Allegato I). Per
Ciò
è
era
nec
Ciò
Per
era necessario, perché,
quanto ciò possa riuscire giustamente penoso, era tuttavia
necessario inevitabile, giacché, non avendo il partito popolare
bavarese la maggioranza nel Landtag, riusciva
appariva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma
ciò
questo non avrebbe potuto ottenersi senza fare accordare
ai [ein Wort unlesbar] in questio ad essi un eguale trattamento,
conforme al noto, preoccupante in sé deplorevole, principio
della "parità", vigente pur troppo e profondamente radicato in
Baviera da oltre un secolo.
La legge Il progetto di legge, tuttavia, e la
relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e dei
lle
738v
contratti
Convenzioni anzidetti
e. Il primo vale come contratto
trattato internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher
Vertrag); non così invece
i
le secondi
e, i
le quali,
sono
non possedendo le "Chiese evangeliche" la personalità giuridica
internazionale, sono semplici contratti amministrativi od
interni dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione –
contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22
corr.
Nov.) – ha non
soltanto
non ha una importanza non soltanto
teorica, ma può avere anche applicazioni pratiche. pratica. In primo luogo,
infatti, un trattato internazionale ha,
per sé
una
import
stabi
in quanto tale, una stabilità ed una
consistenza maggiore che un
non un contratto concluso di diritto puramente interno, concluso coi
con cittadini dell o società dello Stato stesso. Ma inoltre,
– ciò che è ancor più notevole, – secondo il principio
a norma della massima che il diritto internazionale prevale
deroga anche
anche
al diritto del Reich (Völkerrecht bricht
Reichsrecht), mentre che questo prevale alla sua volta deroga a quello degli
Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere
toccato da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle
"Chiese evangeliche". Questo principio venne
riconosciuto739r
anche nel dal Governo del Reich nella
colla dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 dal
da quel Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del
14 di quello stesso mese); nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta inteso che il
Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich".
Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad [ein Wort unlesbar]
eventuali future disposizioni legislative,del
Reich,
, ad esempio, sulla scuola, sui
beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie o men favorevoli ai
diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato in co confronto
ai cog
lli
e anzidetti
e
contratti
Convenzioni relativi
e alle "Chiese evangeliche", così si disse il [summenzionato]
summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla
stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni costo modo, e
quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su
questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in
trattative,739v
le quali fortunamente in tempo relativamente
breve hanno condotto ad una convenzione,
c
Convenzione, che corrisponde in modo
abbastanza esatto al Concordato, salvo
soltanto
il riguardo
dovuto alle diff diversità delle singole organizzazioni".
Resta Poiché in
tal guisa,
i contratti
le Convenzioni colle "Chiese evangeliche" sono stati
e calcati
e, in quanto era il più possibile anche quanto
alle parole, sul testo del Concordato, resta ad esaminare quali
siano le differenze fra l'uno e gli
le altri
e. Mi
limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per
la S. Sede, parlando separatamente prima dei dei punti
più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese
evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa
cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente
l'art. articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle
Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2º) Gli
articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina
dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e
nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort
unlesbar] eventuale dichiarazione di inabilità dei
Pro-740r
fessori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato
di provvedere ad una idonea supplenza, nonché circa le norme
dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il
corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelicao-luterana a
destra del Reno"; il che, tuttavia,
però,
si spiega egualmente colla
diversa
concezione
protestante del libero esame e della libera indagine scientifica. – Manca
Non si trova inoltre, per somigliante motivo
ragione, nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al
§ 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nell' nel n. II del succitato
articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico
nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli
studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le
Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una
cattedra propria di diritto canonico.
3º) Più ampio è pure per analogo
motivo il diritto740v
della Chiesa cattolica circa
la scuola
, fissato nei §§ 2 e 3 dell'articolo 5 del
Concordato,
(in confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della
Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno"),
estendendosi esso
quello<esso>
non solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno
importanza per la fede e per i costumi. – I Protestanti avrebbero
<così> in generale voluto minori minori diritti della Chiesa sulla
scuola, e ciò spiega<, ad esempio,> la formula usata nell'articolo 14 della
Convenzione medesima.
4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del
Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi
metropolitane
catto arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis
fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si trova nelle Convenzioni coi
Protestanti.
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i
sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono
detti
qualificati espressamente come volontari (freiwillige
Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori
e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e
i). Tale differenza è
sarebbe di importanza p per il
caso741r
in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni
dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del
Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla
"Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione
colla
e "Chiesa
e
unite protestante
i-evangelica
he-cristiana
e del Palatinato", art. 9
n. II)., ma comprendendo esso che le prestazioni
II
Differenze
più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione
colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la
conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il
mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita
disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per
le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt,
egli mi ha741v
risposto che la conservazione delle Facoltà
teologiche è già ga assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149
capov. ultimo) e che q detta disposizione è stata introdotta per
su domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di
mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai
Protestanti riformati.
2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione
colla "Chiesa evangelico-luterana" a destra del Reno" e nell'articolo 14
n. III della Convenzione colle "Chiese unite
protestanti-evanevangeliche-cristiane" è stabilita "
una indennità per spese
di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa,
Presidente della Chiesa (Kirchenpraesident), mentre ciò non
si trova espressamente nel Concordato <a favore> per degli
gli Arcivescovi ed i <e dei> Vescovi.
sebbene
nel succitato articolo
Occorre tuttavia di di notare che nell'articolo
21nel succitato articolo 21 si dice che
dover tale indennità per il Kirchenpraesident corrispondere a
quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente
fissata.
confermata. – Il Sig. Ministro del Culto, mi ha da me pure
interro-742r
gato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità
medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.
3º)
Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a
norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente
abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori,
mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio.
Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle
"Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio
ecclesiastico (Landeskirchenrat)
– il cui numero inoltre
non è limitato, come quello dei Canonici –
è inclusa anche la indennità in
parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità",
;
la quale
<che> esistente<va>
no
ha notato però che
essa
esisteva già sinora,
già in passato,
e deriva
ed ha notato derivare essa dal fatto che i ministri protestanti sono
considerati come
quali
funzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4º) Negli
articoli 26 e 19 lett. b) delle Convenzioni coi Protestanti si dice
che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può
essere conseguito in base742v
ad un esame di maturità od anche di
ovvero di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro
ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti. Essa si trova del resto
compresa nella Nota del 29 Marzo 1924 consegnatami il giorno in occasione
della firma del Concordato e da me trasmessa all'E. V. col Rapporto N. 30192
dello
stesso giorno. <medesimo.>
5º) Negli stessi articoli 26
e 19 lett. c, dopo aver
prescritto
essersi stabilito che i ministri protestanti debba
ono compiere almeno quattro anni di
studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è
lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso
col suo permesso in una
Facoltà
non
estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece nell' l'articolo 13
§ 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria,
(ad es. la Università di Innsbruck),
, che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu
espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe
per gli studenti di teologia catt
per i chierici cattolici
dett
la possibilità
facoltà
per
gli stu
i chierici cattolici di
studiare
compiere i loro studi filosofico-teologici all'estero soltanto
alle alte scuole Pontificie di
in Roma. – Il Sig. Ministro mi ha
spiegato743r
che quella disposizione nella Convenzione
per coi Protestanti era stata [concessa]
dovuta adottareta per riguardo ai riformati, i quali
sogliono compiere
recarsi per i loro studi in
a Basilea od
od in Utrecht.
6º) Negli articoli 29 e 22 delle
Convenzioni coi Protestanti, rela
circa
relativi
al
la elezione del
Presi
Kirchenpraesident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente
all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà
mettersi in rapporto col Governo bavarese, per
onde assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non
vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non
figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig.
Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione del Kirchenpraesident
aver luogo nel Sinodo già riunito,
questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e poi quindi riunirsi
nuovamente. – Del resto, per questo come per altri dei punti,
suaccennati, il Sig. Ministro del
Culto,743v
– nella impossibilità di cambiare ora il testo del
Concordato stesso,
senza grave pericolo di aumentare ancor più le polemiche e le difficoltà in vista della prossima
discussione nel Landtag –, si è dichiarato
pronto
a rilasciare in un'apposita Nota quelle dichiarazioni che alla S. Sede
dimostrato dichiarato pronto a soddisfare in seguito i
desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7º) La più importante differenza a
favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23,
concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del
Concordato. Mentre,
difatti
infatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie
sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i
quali il Governo può esprimere eventuali
mente obbiezioni; per la
e
Chiesa
parrocchie cattolica
he
invece sono, invece, oltre a ciò,
rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su i
quali costituiscono senza dubbio una
[sen]
dubbio, anche col sistema della terna,
una ulteriore restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto ciò notare al Sig. Ministro744r
del
Culto, in un colloquio avuto con lui la sera
sera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che,
prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus,
aveva il
diritto di collazione
conferiva
del
le
conferiva le parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione
per i Protestanti del 26 Maggio 1818, § 1
e 11); tale diritto è
caduto
cessato
cessò colla cessazione
caduta della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si erano
dichiararono
in seguito a ciò
subito
dichiarati completamente liberi nella provvista delle
parrocchie, non si sono ora lasciati indurre
indotti
se non con a
che a grandissimo stento ad accettare gli articoli in questione,
succitati, i quali hanno sono stati quelli che hanno
presentato nelle trattative la
e più
grave
i difficoltà. Ho replicato
Replicai che, se lo Stato aveva, <rispetto>
quanto ai Protestanti, sotto il cessato regime monarchico
il la massima ingerenza mat in questa materia, non si capi quale era il
diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non
si capisce
capiva come essi,
invece ora, i Protestanti stessi, pur mantenendosi dallo Stato medesimo tutte le prestazioni finanziarie a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in proporzione ai
paragone dei cattolici, godano ora invece
una più ampia libertà di essi.
questi. La giu-744v
stizia ed il
concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che i la Chiesa cattolicia,
sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e
chiesi al Sig. Dr. Matt se esso non fosse eventualmente il seguente.
Durante le trattative per il Concordato la S. Sede l'umile sottoscritto ha sostenuto
sostenne sempre, in nome della S. Sede, che
con inconfutabili e ineluttabili <molteplici> argomenti
(cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488
dell'11 Settembre 1923) che le prestazioni finanziarie
i supplementi di congrua per i sacerdoti aventi cura d'anime sono
obbligatorie e non facolta
volontarie
o facoltativi,
ma
mentre che il Governo bavarese non ha
voluto
volle ciò riconoscere
ammettere
che
se non per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni
finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque da ambedue le Parti
riconosciute da
tutti
(a differenza delle altre)
come indiscutibilmente obbligatorie; e quindi non rientrerebbero
indiscutibilmente il che potrebbe essere di grande importanza
vantaggio <importanza> in caso di svincolo degli oneri
dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse del tutto
pienamente sicuro della cosa, che per tutti anche per le parrocchie protestanti, ed
anzi per tutte,745r
tali prestazioni sono obbligatorie; il che,
come gli feci da parte mia subito notare, aggravarebbe
aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e
maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica [sarebbe]
è sottoposta all'onere della presentazione per la alcune
parrocchie e per le altre non avrebbe uno stretto titolo giuridico ai
pagamenti dello Stato e potrebbe quindi trovarsi esposta,
nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si
dimostrò p non contrario a studiare di nuovo anch
anche questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle
polemiche sorte,
(secondo che avrò l'onore di esporre in seguito
<appresso>)
come dirò in seguito, dopo la pubblicazione del Concordato,
apparve sulla stampa il 22 Novembre p. p. il seguente
comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (N. 369 del
19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli
articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su larga
vasta scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non
corrisponde alla realtà. Le succitate disposizioni del
Concordato745v
non fanno che riprodurre quanto già è stabilito
nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und
Schulaufsich [sic] an den Volksschulen) circa la sorveglianza
dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti
alla rispettiva
ad una confessione religiosa. Secondo detta legge alle società
religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra
i maestri delle scuole elementari, ma soltanto d il diritto di ricorrere alle
Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati.
a tale riguardo. Non può quindi parlarsi di una un
ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben
comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi come può
meglio può contro gli
i fieri attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella
questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre
ad affievolire la forza
portata delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire
pericolose.
per
per l'avvenire. Non ho mancato perciò di richiamare delicatamente e confidenzialmente su questo punto l'attenzione del
Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà
in
ad ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede
in Baviera abbia al riguardo
eserciti in proposito una speciale e
continua vigilanza.
, affine di
impedire che mediante ordinanze od interpretazioni governative unilaterali la Chiesa
venga progressivamente a perdere una parte dei vantaggi, cui ha diritto in forza del
Concordato.
746r
Dopo
Come già si è più sopra accennato, dopo che, colla presentazione del
Concordato al Landtag, il testo del medesimo
relativo testo, rimasto finora strettamente segreto, è divenuto di
pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista, e democratica
e [ein Wort unlesbar])
)
) ha iniziato, una campagnadi violenti attacchi
contro il medesimo – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag
distolga l'attenzione del pubblico dalle altre questioni –, una violenta campagna di violenti attacchi contro il medesimo. Gli attacchi sono
stati diretti hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, gli articoli
i punti concernenti la scuola. Da parte loro, sua il
Bayerischer Lehrerverein, a
Associazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una
straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stata votata una risoluzione di vibrata
protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro
la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo
scolastico col favorire746v
scuole minuscole, contro la
soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la
introduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della
ispezione scolastica del c
Clero". La
risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione
al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma"; – "attende dal Governo del
Reich la protezione dei diritti [ein Wort unlesbar] di tutti i maestri ed la
il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie,
le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge
del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti
abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le le relative disposizioni del
Concordato". Simili idee <concetti> trovansi svolti <pure> in
una dichiarazione della Commissione principale della medesima Associazione, pubblicata
ieri dalla stampa. (Allegato II). Più grave
[notevole] rimarchevole ancora è però che anche i giornali
del partito tedesco-nazionale, il quale fa pur parte dell'attuale
coalizione governativa in Baviera,
Baviera, hanno747r
accolto nelle loro
colonne articoli contrari
attacchi contro
a
il Concordato, ne il
quale, a loro avviso (come ha notato
affermato anche il Tag di Berlino),
mostra una condiscen contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa
cattolica. Questa può essere senza dubbio ben contenta del
Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti
dello Stato. Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco (foglio egualmente tedesco-nazionale) pubblicò il 25 Novembre un
articolo assai
abbastanza
violento,
assai aspro, dichiarando come assolutamente incompatibile colla
dignità dello Stato bavarese che esso faccia oggetto di trattato internazionale con un
Sovrano straniero uno dei più importanti con affari interni dello Stato
stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano
estero
straniero, e che lo Stato ste medesimo si leghi, in modo
sinora mai
usato
giammai avvenuto, per sempre le mani in tale argomento.
L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente
rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della
Chiesa pericolose747v
per la pace confessionale o
od altrimenti pregiudizievoli del bene pubblico, e cita
quale è, ad esempio, la legislazione di
Roma
di Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le
trattative colla Curia romana
per il Concordato hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al
Paese almeno alcune settimane di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed
importante.
Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione
del Concordato nel Landestag, sostengono che alc esso contiene
disposizioni contrarie alla Costituzione e <che> quindi abbisognava si
richiede la maggioranza dei due terzi; si dice anzi che il Professore di diritto
pubblico <pubblico ed ecclesiastico> nell'Università di Monaco<, Dr.
Rothenbücher,> sta preparando un opuscolo per sostenere questa tesi.
È da
ricordare che, dopo l'esito abbastanza infelice
il non felice esito delle elezioni per il
Landtag bavarese
per il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si è
rimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione
governativa.
in Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati
essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito
nazionale popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10
della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. Malgrado
In vista di ciò, e nonostante
di fronte agli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra
riferito) quella tedesco-nazionale, il
– il che fa temere delle defezioni nei deputati di questo partito al
momento della votazione –, molti, <non pochi> fuori del Parlamento
<(>compreso questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo<)>,
considerano <giudicano> la situazione come assai critica; invece
il
748r
Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr.
Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia e sicuro della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito
democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di
11 membri; voteranno inoltre a favore
pure (a quanto egli ha
affermato <aggiunto>)
in favore <(egli ha aggiunto) in favore> del Concordato i due membri del
Centro in
nel
Baviera,
Landtag
(il Dissinger ed il Dr. Weismantel), ed
inoltre inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impiegati dello stesso nome), il Dr.
Müller (del partito democratico), ed inoltre circa una metà
dei
e probabilmente <e forse anche> alcuni dei
Völkische, i quali contano in tutto
complessivamente 23 deputati. La discussione nella Commissione del Landtag
per la Costituzione (Verfassungsausschuss) comincerà il
9 corrente; quindi il Concordato dovrà essere p portato
dinanzi all'intiero Landtag; il Dr. Held calcola che tutto sarà
potrà essere finito verso il 16. – L'avvenire dimo
mostrerà se
fra breve sino a qual punto queste previsioni così
così
ottimiste del Sig. Ministro Presidente sono
siano
siano <siano> fondate.Intanto, supplicando l'E. V. a
volersi degnare di farmi pervenire circa i vari
punti suaccennati le
Sue venerate istruzioni, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15287, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15287. Letzter Zugriff am: 27.07.2024.