Dokument-Nr. 15287
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. Dezember 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
Il 18 corrente il Governo bavarese ha presentato al Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del corrente anno(Allegato I).
Il Concordato medesimo è stato in [prog] presentatounitamente ai"contratti colle Chiese evangeliche" (conclusi il 15 corr.) in un'unico [sic] progetto di legge (Mantelgesetz) Ciò è era necCiòera necessario, perché, non avendo il partito popolare bavarese la maggioranza nel Landtag, riusciva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma ciò non avrebbe potuto ottenersi senza fare accordare ai [ein Wort unlesbar] in questio ad essi un eguale trattamento, conforme al principio della "parità", vigente pur troppo in Baviera da oltre un secolo.(1) La legge Il progetto di legge, tuttavia, e la relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e dei
738v
contratti anzidetti. Il primo vale come contratto internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher Vertrag); non così i secondi, i qualisono semplici contratti amministrativi dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione – contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22 corr.) – ha nonsoltanto una importanza teorica, ma può avere anche applicazioni pratiche. pratica. In primo luogo, infatti, un trattato internazionale ha, una import stabiin quanto tale, una stabilità maggiore che un contratto concluso di diritto interno, concluso coi cittadini dell o società dello Stato stesso. Ma inoltre, – ciò che è ancor più notevole, – secondo il principio che il diritto internazionale prevale deroga anche al diritto del Reich (Völkerrecht bricht Reichsrecht), mentre che questo prevale alla sua volta deroga a quello degli Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere toccato da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle "Chiese evangeliche". Questo principio venne riconosciuto
739r
anche nel dal Governo del Reich nella dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 dal Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 di quello stesso mese); nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta inteso che il Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich". Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad [ein Wort unlesbar] eventuali future disposizioni legislative, ad esempio, sulla scuola, sui beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie ai diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato in co confronto ai cogli anzidetticontratti relativi alle "Chiese evangeliche", così si disse il [summenzionato] summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni costo modo, e quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in trattative,
739v
le quali fortunamente in tempo relativamente breve hanno condotto ad una convenzione,convenzione, che corrisponde in modo abbastanza esatto al Concordato, salvo il riguardo dovuto alle diff diversità delle singole organizzazioni".
Resta Poiché in tal guisa,i contratti colle "Chiese evangeliche" sono stati calcati, in quanto era il più possibile anche quanto alle parole, sul Concordato, resta ad esaminare quali siano le differenze fra l'uno e gli altri. Mi limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per la S. Sede, parlando prima dei dei punti più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'art. articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2º) Gli articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort unlesbar] dichiarazione di inabilità dei Pro-
740r
fessori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato di provvedere ad una idonea supplenza, circa le norme dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelicao-luterana a destra del Reno"; il che, tuttavia,si spiega egualmente colla concezione protestante del libero esame e della libera indagine scientifica. – Manca inoltre, per somigliante motivo nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al § 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nell' nel n. II del succitato articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una cattedra propria di diritto canonico.
3º) Più ampio è pure il diritto
740v
della Chiesa cattolica circa la scuolain confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno", estendendosi essonon solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno importanza per la fede e per i costumi.
4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi metropolitane catto arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si trova nelle Convenzioni coi Protestanti.
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono detti espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza è di importanza p per il caso
741r
in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione colla "Chiesa protestante-evangelica-cristiana del Palatinato", art. 9 n. II)., ma comprendendo esso che le prestazioni
II
Differenze più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi ha
741v
risposto che la conservazione delle Facoltà teologiche è già ga assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149 capov. ultimo) e che q detta disposizione è stata introdotta per domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai Protestanti riformati.
2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana" a destra del Reno" e nell'articolo 14 n. III della Convenzione colle "Chiese unite protestanti-evanevangeliche-cristiane" è stabilita "una indennità per spese di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa, mentre ciò non si trova espressamente nel Concordato sebbene nel succitato articolo 21nel succitato articolo 21 si dice che tale indennità per il Kirchenpraesident corrispondere a quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente fissata. – Il Sig. Ministro del Culto, mi ha da me pure interro-
742r
gato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.
3º) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat) è inclusa anche la indennità in parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità"; noha notato però che essaesisteva già sinora,e deriva dal fatto che i ministri protestanti sono considerati comefunzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4º) Negli articoli 26 e 19 lett. b) delle Convenzioni coi Protestanti si dice che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può essere conseguito in base
742v
ad un esame di maturità od anche di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti.
5º) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo averprescritto che i ministri protestanti debbano compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso col suo permesso in unaFacoltà non estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece nell' l'articolo 13 § 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria,ad es. la Università di Innsbruck, che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe la possibilitàper gli stui chierici cattolici di studiarecompiere i loro studi filosofico-teologici all'estero soltanto alle alte scuole Pontificie di Roma. – Il Sig. Ministro mi ha spiegato
743r
che quella disposizione nella Convenzione per coi Protestanti era stata [concessa] per riguardo ai riformati, i quali sogliono compiere i loro studi in Basilea od in Utrecht.
6º) Negli articoli 29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti, relacircala elezione del Presi Kirchenpraesident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà mettersi in rapporto col Governo bavarese, per assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig. Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione aver luogo nel Sinodo già riunito, questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e poi quindi riunirsi nuovamente. – Del resto, per questo come per altri punti, il Sig. Ministro del Culto,
743v
– nella impossibilità di cambiare ora il testo del Concordato senza grave pericolo di aumentare ancor più le polemiche e le difficoltà in vista della prossima discussione nel Landtag –, si è dichiarato pronto a rilasciare in un'apposita Nota quelle dichiarazioni che alla S. Sede dimostrato dichiarato pronto a soddisfare i desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7º) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentredifatti i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventuali obbiezioni; per laChiesa cattolica sono, invece, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su i quali costituiscono senza dubbio una restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto notare al Sig. Ministro
744r
del Culto, in un colloquio avuto con lui la sera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che, prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus, conferivale parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione per i Protestanti del 26 Maggio 1818, § 1 e 11); tale diritto ècaduto colla cessazione della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si eranoin seguito a ciòdichiarati completamente liberi nella provvista delle parrocchie, non si sono ora indottiche a grandissimo stento ad accettare gli articoli in questione, i quali hanno sono stati quelli che hanno presentato nelle trattative la più grave difficoltà. Ho replicato che, se lo Stato aveva sotto il cessato regime monarchico il la massima ingerenza mat in questa materia, non si capi quale era il diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non si capisce come invece ora, i Protestanti stessi, pur mantenendosi tutte le prestazioni a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in proporzione ai cattolici, godano una più ampia libertà di essi. La giu-
744v
stizia ed il concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che i la Chiesa cattolicia, sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e chiesi al Sig. Dr. Matt se esso fosse eventualmente il seguente. Durante le trattative per il Concordato la S. Sede l'umile sottoscritto ha sostenuto sempre, in nome della S. Sede, che (cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488 dell'11 Settembre 1923) che le prestazioni finanziarie per i sacerdoti aventi cura d'anime sono obbligatorie e non facoltamentre che il Governo bavarese non ha voluto ciò riconoscereche per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque riconosciute datutti come obbligatorie; e quindi non rientrerebbero indiscutibilmente il che potrebbe essere di grande importanza in caso di svincolo degli oneri dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse del tutto pienamente sicuro della cosa, che per tutti anche per le parrocchie protestanti, ed anzi per tutte,
745r
tali prestazioni sono obbligatorie; il che, come gli feci subito notare, aggravarebbe aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica [sarebbe] sottoposta all'onere della presentazione per la alcune parrocchie e per le altre potrebbe trovarsi esposta, nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si dimostrò p non contrario a studiare di nuovo anch questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte,come dirò in seguito, dopo la pubblicazione del Concordato, apparve sulla stampa il seguente comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (N. 369 del 19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su larga scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non corrisponde alla realtà. Le succitate disposizioni del Concordato
745v
non fanno che riprodurre quanto già è stabilito nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsich [sic] an den Volksschulen) circa la sorveglianza dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettiva confessione religiosa. Secondo detta legge alle società religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra i maestri delle scuole elementari, ma soltanto d il diritto di ricorrere alle Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati. Non può quindi parlarsi di una un ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi contro gli attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre ad affievolire la forza delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire pericoloseperper l'avvenire. Non ho mancato perciò di richiamare confidenzialmente su questo punto l'attenzione del Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà in ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede in Baviera abbia al riguardo una speciale vigilanza.
746r
Dopo che, colla presentazione del Concordato al Landtag, il testo del medesimo è divenuto di pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista, e democratica ) ha iniziato, una campagnadi violenti attacchi contro il medesimo – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag distolga l'attenzione del pubblico da altre questioni –, una campagna di violenti attacchi contro il medesimo. Gli attacchi sono stati diretti hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, gli articoli concernenti la scuola. Da parte loro, sua il Bayerischer Lehrerverein, associazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stata votata una risoluzione di vibrata protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo scolastico col favorire
746v
scuole minuscole, contro la soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la introduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della ispezione scolastica del clero". La risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma"; – "attende dal Governo del Reich la protezione dei diritti [ein Wort unlesbar] di tutti i maestri ed la il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie, le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le le relative disposizioni del Concordato". Più grave ancora è però che anche i giornali del partito tedesco-nazionale, il quale fa parte dell'attuale coalizione governativa in Baviera, hanno
747r
accolto nelle loro colonne articoli contrarial Concordato, ne il quale, a loro avviso (come ha notato anche il Tag di Berlino), mostra una condiscen contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa cattolica. Questa può essere ben contenta del Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti dello Stato. Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco pubblicò il 25 Novembre un articolo assaiviolento, dichiarando come assolutamente incompatibile colla dignità dello Stato bavarese che esso faccia oggetto di trattato internazionale con un Sovrano straniero uno dei più importanti con affari interni dello Stato stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano estero e che lo Stato ste medesimo si leghi, in modo sinora maiusato per sempre le mani in tale argomento. L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della Chiesa pericolose
747v
per la pace confessionale o pregiudizievoli del bene pubblico, e cita ad esempio, la legislazione di Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le trattative colla Curia romana hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al Paese almeno alcune settimane di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed importante.
È da ricordare che, dopo l'esito abbastanza infelice delle elezioni per il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si è assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativain Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito nazionale popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10 della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. Malgrado ciò, e nonostantegli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra riferito) quella tedesco-nazionale, il
748r
Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr. Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di 11 membri; voteranno inoltre a favore del Concordato i due membri del Centro inBaviera, (il Dissinger ed il Dr. Weismantel), ed inoltre inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impiegati dello stesso nome), il Dr. Müller (del partito democratico), ed inoltre circa una metà deiVölkische, i quali contano in tutto 23 deputati.(1) La discussione nella Commissione del Landtag comincerà il 9 corrente; il Dr. Held calcola che tutto sarà finito verso il 16. – L'avvenire dimo mostrerà se queste previsioni così ottimiste del Sig. Ministro Presidente sonosiano fondate.Intanto, supplicando l'E. V. a volersi degnare di farmi pervenire circa i punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino
(1)A questo riguardo così si espresse il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt nelle dichiarazioni fatte alla stampa il 18 corrente: "L'ordinamento dei rapporti colle Chiese evangeliche della Baviera corrisponde in sostanza a quello colla Chiesa cattolica. Gli obblighi, che lo Stato bavarese aveva assunto verso la Chiesa cattolica nel Concordato del 1817, dovevano costituire per il nuovo Concordato incrollabili basi. Sebbene una tale base giuridica non esistesse per l'accordo colle Chiese evangeliche, ci siamo tuttavia dett[i] che la parità tra le varie confessioni cristiane della Baviera richiedeva che anche colle società religiose protestanti dovesse concludersi una Convenzione..."
(1)Leggo ora sulla stampa che due aderenti già al blocco ultranazionalista (Völkischer Block), il Dr. Pöhner ed il Dr. Rutz, sono usciti dal gruppo; il primo è e passati ai tedesco-nazionali.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15287, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15287. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 18.09.2015.