TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 15287
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Il 18 correnteNovembre u. s. il Governo bavarese ha presentato al
            Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del
        corrente anno.(Allegato I).
Il Concordato medesimo è statoin [prog] presentatocompresoinsiemeunitamente aille"contratti"Convenzioni colle Chiese evangeliche" (conclusie il 15 corr.Nov. s. m.p.p.) in un'unico [sic] progetto di legge (Mantelgesetz)(Entwurf eines Mantelgesetzes), di cui l'E. V. R. troverà un
            esemplare qui accluso. (Allegato I). Per
                            Ciò
                            è
                            era
                            necCiò
                                Perera necessario, perché,quanto ciò possa riuscire giustamente penoso, era tuttavia
                necessario inevitabile, giacché, non avendo il partito popolare
        bavarese la maggioranza nel Landtag, riuscivaappariva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma
            ciòquesto non avrebbe potuto ottenersi senza fare accordare
            ai [ein Wort unlesbar] in questio ad essi un eguale trattamento,
        conforme al noto, preoccupante in sé deplorevole, principio
        della "parità", vigente pur troppo e profondamente radicato in
        Baviera da oltre un secolo.(1)
                            La legge Il progetto di legge, tuttavia, e la
        relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e deille
                            non ha una importanza non soltanto
        teorica, ma può avere anche applicazioni pratiche. pratica. In primo luogo,
        infatti, un trattato internazionale ha,per sé
                            una
                            import
                            stabiin quanto tale, una stabilità ed una
            consistenza maggiore che unnon un contratto concluso di diritto puramente interno, concluso coicon cittadini dell o società dello Stato stesso. Ma inoltre,
        – ciò che è ancor più notevole, – secondo il principioa norma della massima che il diritto internazionale prevale
        deroga anche
                                anche al diritto del Reich (Völkerrecht bricht
            Reichsrecht), mentre che questo prevale alla sua volta deroga a quello degli
        Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere
        toccato da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle
        "Chiese evangeliche". Questo principio venne
        riconosciutonel dal Governo del Reich nellacolla dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 dalda quel Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del
        14 di quello stesso mese); nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta inteso che il
        Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich".
        Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad [ein Wort unlesbar]
        eventuali future disposizioni legislative,del
            Reich,, ad esempio, sulla scuola, sui
        beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie o men favorevoli ai
        diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato inco confronto
            ai cogllie anzidettiecontrattiConvenzioni relativie alle "Chiese evangeliche", così si disse il [summenzionato]
        summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla
        stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni costo modo, e
        quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su
        questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in
        trattative,convenzione,cConvenzione, che corrisponde in modo
        abbastanza esatto al Concordato, salvo 
                                soltanto il riguardo
        dovuto alle diff diversità delle singole organizzazioni".
                            Resta Poiché in
        tal guisa,i contrattile Convenzioni colle "Chiese evangeliche" sono statie calcatie, in quanto era il più possibile anche quanto
        alle parole, sul testo del Concordato, resta ad esaminare quali
        siano le differenze fra l'uno e glile altrie. Mi
        limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per
        la S. Sede, parlando separatamente prima dei dei punti
        più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese
            evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'art. articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle
            Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2º) Gli articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort unlesbar] eventuale dichiarazione di inabilità dei Pro-ao-luterana a
        destra del Reno"; il che, tuttavia,però,si spiega egualmente colla 
                                diversa concezione
        protestante del libero esame e della libera indagine scientifica. – MancaNon si trova inoltre, per somigliante motivoragione, nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al
        § 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nell' nel n. II del succitato
        articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico
        nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli
        studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le
        Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una
        cattedra propria di diritto canonico.
3º) Più ampio è pure per analogo motivo il diritto,(in confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della
        Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno"),
        estendendosi esso
                                quello<esso>non solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno
        importanza per la fede e per i costumi. – I Protestanti avrebbero
                <così> in generale voluto minori minori diritti della Chiesa sulla
            scuola, e ciò spiega<, ad esempio,> la formula usata nell'articolo 14 della
            Convenzione medesima.
4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedimetropolitane
                            catto arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis
            fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si trova nelle Convenzioni coi
        Protestanti.
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono dettiqualificati espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza èsarebbe di importanzap per il
        caso, ma comprendendo esso che le prestazioni
II
Differenze più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi haga assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149
        capov. ultimo) e che q detta disposizione è stata introdotta persu domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di
        mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai
        Protestanti riformati.
2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana" a destra del Reno" e nell'articolo 14
        n. III della Convenzione colle "Chiese unite
        protestanti-evanevangeliche-cristiane" è stabilita "una indennità per spese
            di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa,Presidente della Chiesa (Kirchenpraesident), mentre ciò non
        si trova espressamente nel Concordato <a favore> per degli
                gli Arcivescovi ed i <e dei> Vescovi.sebbene
                            nel succitato articoloOccorre tuttavia di di notare che nell'articolo
                            21nel succitato articolo 21 si dice chedover tale indennità per il Kirchenpraesident corrispondere a
        quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente
            fissata.confermata. – Il Sig. Ministro del Culto, mi ha da me pure
        interro-
3º) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat)– il cui numero inoltre
                non è limitato, come quello dei Canonici – è inclusa anche la indennità in
        parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità",;
                                la quale<che> esistente<va>
                            noha notato però che
                            essaesisteva già sinora,già in passato,e derivaed ha notato derivare essa dal fatto che i ministri protestanti sono
        considerati comequalifunzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4º) Negli articoli 26 e 19 lett. b) delle Convenzioni coi Protestanti si dice
        che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può
        essere conseguito in baseil giorno in occasione
            della firma del Concordato e da me trasmessa all'E. V. col Rapporto N. 30192
                dello
                                stesso giorno. <medesimo.>
5º) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo averprescrittoessersi stabilito che i ministri protestanti debbaono compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso col suo permesso inunaFacoltà
                            non
                            estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece nell' l'articolo 13
        § 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria,(ad es. la Università di Innsbruck),, che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu
        espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe 
                                per gli studenti di teologia cattper i chierici cattolicidettla possibilitàfacoltàper
                            gli stui chierici cattolici di
                            studiarecompiere i loro studi filosofico-teologici all'estero soltanto
        alle alte scuole Pontificie diin Roma. – Il Sig. Ministro mi ha
        spiegatoper coi Protestanti era stata [concessa] 
                                dovuta adottareta per riguardo ai riformati, i quali
        sogliono compiererecarsi per i loro studi ina Basilea odod in Utrecht.
6º) Negli articoli 29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti,relacircarelativialla elezione del Presi
                                
         Kirchenpraesident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente
        all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà
        mettersi in rapporto col Governo bavarese, peronde assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non
        vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non
        figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig.
        Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione del Kirchenpraesident aver luogo nel Sinodo già riunito,
        questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e poi quindi riunirsi
        nuovamente. – Del resto, per questo come per altri dei punti,suaccennati, il Sig. Ministro del
        Culto,, senza grave pericolo di aumentare ancor più le polemiche e le difficoltà in vista della prossima
        discussione nel Landtag –, si è dichiarato
                            pronto
                            a rilasciare in un'apposita Nota quelle dichiarazioni che alla S. Sede
                            dimostrato dichiarato pronto a soddisfare in seguito i
        desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7º) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentre,difattiinfatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventualimente obbiezioni; per laeChiesaparrocchie cattolicaheinvece sono, invece, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato,fondati su i
        quali costituiscono senza dubbio una[sen]dubbio, anche col sistema della terna,
            una ulteriore restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto ciò notare al Sig. Ministroaveva il
                diritto di collazione
                                conferiva
                                delleconferiva le parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione
            per i Protestanti del 26 Maggio 1818, § 1
        e 11); tale diritto ècaduto
                                cessatocessò colla cessazionecaduta della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si eranodichiararonoin seguito a ciòsubitodichiarati completamente liberi nella provvista delle
        parrocchie, non si sono ora lasciati indurreindottise non con ache a grandissimo stento ad accettare gli articoli in questione,succitati, i quali hanno sono stati quelli che hanno
        presentato nelle trattative lae più
            gravei difficoltà. Ho replicatoReplicai che, se lo Stato aveva, <rispetto>
                quanto ai Protestanti, sotto il cessato regime monarchico
                            il la massima ingerenza mat in questa materia, non si capi quale era il
        diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non
        si capiscecapiva come essi,invece ora, i Protestanti stessi, pur mantenendosi dallo Stato medesimo tutte le prestazioni finanziarie a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in proporzione aiparagone dei cattolici, godano ora invece
        una più ampia libertà di essi.questi. La giu-i la Chiesa cattolicia,
        sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e
        chiesi al Sig. Dr. Matt se esso non fosse eventualmente il seguente.
        Durante le trattative per il Concordato la S. Sede l'umile sottoscritto ha sostenutosostenne sempre, in nome della S. Sede, checon inconfutabili e ineluttabili <molteplici> argomenti
        (cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488
        dell'11 Settembre 1923) che le prestazioni finanziariei supplementi di congrua per i sacerdoti aventi cura d'anime sono
            obbligatorie e non facoltavolontarieo facoltativi,mamentre che il Governo bavarese non ha
            volutovolle ciò riconoscereammetterechese non per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni
        finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque da ambedue le Parti
        riconosciute datutti
                                (a differenza delle altre) come indiscutibilmente obbligatorie; e quindi non rientrerebbero
            indiscutibilmente il che potrebbe essere di grande importanza
                                vantaggio <importanza> in caso di svincolo degli oneri
        dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse del tutto
        pienamente sicuro della cosa, che per tutti anche per le parrocchie protestanti, ed
        anzi per tutte,aggravarebbe
        aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e
        maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica [sarebbe]
            è sottoposta all'onere della presentazione per la alcune
        parrocchie e per le altre non avrebbe uno stretto titolo giuridico ai
            pagamenti dello Stato e potrebbe quindi trovarsi esposta,
        nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si
        dimostrò p non contrario a studiare di nuovo anchanche questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte,(secondo che avrò l'onore di esporre inseguito
            <appresso>)come dirò in seguito, dopo la pubblicazione del Concordato,
        apparve sulla stampa il 22 Novembre p. p. il seguente
        comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (N. 369 del
        19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli
        articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su largavasta scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non
        corrisponde alla realtà. Le succitate disposizioni del
        Concordatod il diritto di ricorrere alle
        Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati.a tale riguardo. Non può quindi parlarsi di una un
        ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben
        comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi come può
            meglio può contro glii fieri attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella
        questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre
        ad affievolire la forzaportata delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire
            pericolose.
                            perper l'avvenire. Non ho mancato perciò di richiamare delicatamente e confidenzialmente su questo punto l'attenzione del
        Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà
            inad ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede
        in Baviera abbia al riguardoeserciti in proposito una speciale e
            continua vigilanza., affine di
            impedire che mediante ordinanze od interpretazioni governative unilaterali la Chiesa
            venga progressivamente a perdere una parte dei vantaggi, cui ha diritto in forza del
            Concordato.
                            , e democratica 
                                e [ein Wort unlesbar]))) ha iniziato, una campagnadi violenti attacchi
            contro il medesimo – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag
        distolga l'attenzione del pubblico dalle altre questioni –, una violenta campagna di violenti attacchi contro il medesimo. Gli attacchi sono
            stati diretti hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, gli articolii punti concernenti la scuola. Da parte loro, sua il
            Bayerischer Lehrerverein, aAssociazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una
        straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stata votata una risoluzione di vibrata
        protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro
        la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo
        scolastico col favorire"; – "attende dal Governo del
        Reich la protezione dei diritti [ein Wort unlesbar] di tutti i maestri ed la
        il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie,
        le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge
        del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti
        abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le le relative disposizioni del
        Concordato". Simili idee <concetti> trovansi svolti <pure> in
            una dichiarazione della Commissione principale della medesima Associazione, pubblicata
            ieri dalla stampa. (Allegato II). Più grave[notevole] rimarchevole ancora è però che anche i giornali
        del partito tedesco-nazionale, il quale fa pur parte dell'attuale
        coalizione governativa in Baviera,Baviera, hannone il
            quale, a loro avviso (come ha notatoaffermato anche il Tag di Berlino),
                            mostra una condiscen contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa
        cattolica. Questa può essere senza dubbio ben contenta del
        Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti
        dello Stato. Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco (foglio egualmente tedesco-nazionale) pubblicò il 25 Novembre un
        articolo assai
                                abbastanzaviolento,assai aspro, dichiarando come assolutamente incompatibile colla
        dignità dello Stato bavarese che esso faccia oggetto di trattato internazionale con un
            Sovrano straniero uno dei più importanti con affari interni dello Stato
        stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano
            esterostraniero, e che lo Stato ste medesimo si leghi, in modo
        sinora maiusatogiammai avvenuto, per sempre le mani in tale argomento.
        L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente
        rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della
        Chiesa pericolose
Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione del Concordato nel Landestag, sostengono che alc esso contiene
            disposizioni contrarie alla Costituzione e <che> quindi abbisognava si
            richiede la maggioranza dei due terzi; si dice anzi che il Professore di diritto
                pubblico <pubblico ed ecclesiastico> nell'Università di Monaco<, Dr.
            Rothenbücher,> sta preparando un opuscolo per sostenere questa tesi.
È da ricordare che, dopo l'esito abbastanza infeliceil non felice esito delle elezioni per il Landtag bavareseper il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si èrimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativa.in Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partitonazionale popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10
        della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. MalgradoIn vista di ciò, e nonostantedi fronte agli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra
        riferito) quella tedesco-nazionale, il – il che fa temere delle defezioni nei deputati di questo partito al
            momento della votazione –, molti, <non pochi> fuori del Parlamento
            <(>compreso questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo<)>,
                                considerano <giudicano> la situazione come assai critica; invece
        il
                            (a quanto egli ha
                                affermato <aggiunto>)
                                in favore <(egli ha aggiunto) in favore> del Concordato i due membri del
        Centro in
                                nelBaviera,
                                Landtag
                                 (il Dissinger ed il Dr. Weismantel), ed
            inoltre inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impiegati dello stesso nome), il Dr.
        Müller (del partito democratico), ed inoltre circa una metà
            dei
                                e probabilmente <e forse anche> alcuni deiVölkische, i quali contano in tuttocomplessivamente 23 deputati.(1) La discussione nella Commissione del Landtagper la Costituzione (Verfassungsausschuss) comincerà il
        9 corrente; quindi il Concordato dovrà essere p portato
            dinanzi all'intiero Landtag; il Dr. Held calcola che tutto saràpotrà essere finito verso il 16. – L'avvenire dimo
        mostrerà sefra breve sino a qual punto queste previsioni così
                                così ottimiste del Sig. Ministro Presidente sonosiano
                                siano <siano> fondate.Intanto, supplicando l'E. V. a
        volersi degnare di farmi pervenire circa i vari
punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 18.09.2015. 
                    
    Dokument-Nr. 15287
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. Dezember 1924
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
                            
                        Il Concordato medesimo è stato
738v
contrattiConvenzioni anzidettie. Il primo vale come contrattotrattato internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher
            Vertrag); non così inveceile secondie, ile quali,sononon possedendo le "Chiese evangeliche" la personalità giuridica
            internazionale, sono semplici contratti amministrativi od
            interni dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione –
        contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22
            corr.Nov.) – ha nonsoltanto
                                739r
anche Quanto al contenuto del Concordato in
739v
le quali fortunamente in tempo relativamente
        breve hanno condotto ad una I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'
2º) Gli articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort unlesbar] eventuale dichiarazione di inabilità dei Pro-
740r
fessori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato
        di provvedere ad una idonea supplenza, nonché circa le norme
        dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il
        corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelic3º) Più ampio è pure per analogo motivo il diritto
740v
della Chiesa cattolica circa
            la scuola, fissato nei §§ 2 e 3 dell'articolo 5 del
                Concordato4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono dettiqualificati espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza èsarebbe di importanza
741r
in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni
        dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del
            Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla
        "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione
            collae "Chiesaeunite protestantei-evangelicahe-cristianae del Palatinato", art. 9
            n. II).II
Differenze più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi ha
741v
risposto che la conservazione delle Facoltà
        teologiche è già 2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana
742r
gato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità
        medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.3º) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat)
4º) Negli articoli 26 e 19 lett. b
742v
ad un esame di maturità od anche diovvero di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro
        ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti. Essa si trova del resto
            compresa nella Nota del 29 Marzo 1924 consegnatami 5º) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo averprescrittoessersi stabilito che i ministri protestanti debbaono compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso col suo permesso in
743r
che quella disposizione nella Convenzione
            6º) Negli articoli 29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti,
743v
– nella impossibilità di cambiare ora il testo del
        Concordato stesso7º) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentre,difattiinfatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventualimente obbiezioni; per laeChiesaparrocchie cattolicaheinvece sono, invece, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato,
744r
del
        Culto, in un colloquio avuto con lui la serasera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che,
        prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus, 
                                744v
stizia ed il
        concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che 745r
tali prestazioni sono obbligatorie; il che,
        come gli feci da parte mia subito notare, È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte,(secondo che avrò l'onore di esporre in
745v
non fanno che riprodurre quanto già è stabilito
        nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und
            Schulaufsich [sic] an den Volksschulen) circa la sorveglianza
        dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti
            alla rispettivaad una confessione religiosa. Secondo detta legge alle società
        religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra
        i maestri delle scuole elementari, ma soltanto 746r
DopoCome già si è più sopra accennato, dopo che, colla presentazione del
        Concordato al Landtag, il testo del medesimorelativo testo, rimasto finora strettamente segreto, è divenuto di
        pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista746v
 scuole minuscole, contro la
        soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la
        introduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della
        ispezione scolastica del cClero". La
        risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione
        al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma747r
 accolto nelle loro
        colonne articoli contrariattacchi controail Concordato, 747v
per la pace confessionale ood altrimenti pregiudizievoli del bene pubblico, e citaquale è, ad esempio, la legislazione di
            Romadi Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le
        trattative colla Curia romanaper il Concordato hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al
        Paese almeno alcune settimane di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed
            importante.Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione del Concordato nel Land
È da ricordare che, dopo l'esito abbastanza infeliceil non felice esito delle elezioni per il Landtag bavareseper il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si èrimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativa.in Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito
748r
Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr.
        Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia e sicuro della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito
        democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di
        11 membri; voteranno inoltre a favorepure punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino
(1)↑A
            questo riguardo così si espresse il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt nelle
            dichiarazioni fatte alla stampa il 18 corrente: "L'ordinamento dei rapporti colle
            Chiese evangeliche della Baviera corrisponde in sostanza a quello colla Chiesa
            cattolica. Gli obblighi, che lo Stato bavarese aveva assunto verso la Chiesa cattolica
            nel Concordato del 1817, dovevano costituire per il nuovo Concordato incrollabili basi.
            Sebbene una tale baseun tal fondamento giuridicao non esistesse per l'accordo colle Chiese evangeliche, ci siamo
            tuttavia dett[i]o [sic] che la
            parità tra le varie confessioni cristiane della Baviera richiedeva che anche colle
            società religiose protestanti dovesse concludersi una
            Convenzione..."
                            
                            (1)↑Leggo ora sulla stampa che due deputati aderenti già al blocco
                ultranazionalistaultra-nazionalista (Völkischer Block), il Dr. Pöhner ed
            il Dr. Rutz, sono ora usciti dal gruppopartito;;
                                    il primo è
            e passati ai tedesco-nazionali.
                            
                        