Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera -
Nomina del Dr Buchner a professore di storia nella Università di
Würzburg
Insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E.V.R.,
mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 2850/26 in data del 5 corrente.
Nel
Memorandum del Ministero di Stato bavarese per l'Istruzione ed il Culto in data del
23 Maggio 1926 sono ricordati le i successiveiredazioni mutamenti di redazione, cui fu sottoposto l'art. 4 § 2 del
Concordato. Nella redazione proposta dalla S. Sede col progetto del Settembre 1922 era
dato un valore decisivo al giudizio del Vescovo nellacirca la nomina deldeiprofessorei di filosofia
e di quello di storia nelle Università di Monaco e di
Würzburg. Nelle conferenze del Gennaio 1923, alle quali partecipò l'umile sottoscritto,
detto paragrafo, come in generale tutti quelli concernenti la
formazio-149v
zione [sic] del clero, fu oggettoargomento di vivi dibattiti, ie talvolta quasi aspri dibattiti, i quali condussero allaad una redazione in forma negativa ("contro il quale dal Vescovo
diocesano non [sia] venga sollevata
alcuna obbiezione..."), la quale venneche fu poi di nuovo per de [ein Wort unlesbar] per
insistenza del Governo cambiata nell'attuale. La Commissione governativa di Ministri
(Dr von Knilling, Presidente del Consiglio,dei Ministri, Dr Matt, Ministro del Culto e
Dr Krausneck, Ministro delle Finanze) e di deputati (Presidente Speck,
Sig. Held, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e Canonico Wohlmuth, attpresentementeora Preposto della Cattedrale di Eichstätt e Protonotario
Apostolico) era composta intieramente
esclusivamente <unicamente di>di membri del partito popolare bavarese. Non già, quindi,quindi, alla S. Sede, che la Quale
difese, p finché fu possibile, la primitiva redazione, ma
a questo pesclusivamente ai dirigenti di questo partito, che il Revmo Vescovo
di Würzburz [sic] (Prelato, del resto, assai degno e zelante)
qualifica
tuttavia come "il partito proprio cattolico della
Baviera", egliMons. Ehrenfried deve attribui-150r
re
la presente formula del citato articolo paragrafo, contro
la qualecui il prelodato Vescovocui egli rivolge la sue critiche. Occorre del restod'altronde riconoscere che il motivo, addotto allora la dal
Governo e per che determinò la condiscendenza della S. Sede, era
realmente - vale a dire l'opposizione forseforse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata
nella nel Landtag, con pericolo di far naufragare l'intiero Concordato - eraera realmente fondata, come poi dimostrarono
i fatti. Mons. EhrenfriedIl prelodato Vescovo sembra di non aver più del totalmente
presenti i fierissimi attacchi, di cui quell'ar quel paragrafo, pur così corretto,modificato, venne fatto oggetto da partednellapubblica stampa, dnei circoli universitari e dnel Parlamento. Il Governo, [per] motivi di pruragionevoli motivinon la S. Sede, per motivi <considerazioni> del resto
ragionevoli di prudentza e di tattica, chiese
chedomandò che la dichiarazione circa la richiesta del parere del
Vescovo,(come pure altri [delicati] punti
delicati), fosse
consegnata in una Nota segreta,;è
lanaaggiunta al
Concordato; è naturale quindi che essa, in quanto tale, non fossesia stata sino ad ora conosciuta.dal pubblico o dai
Vescovi.
150v
Per venire ora alla interpretazione del
paragrafo in discorso, èquestione, sembrami evidente che esso dà alla S. Sede un
diritto incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che non possa nulla
possa eccepirsi contro di essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La
dichiarazione aggiunta, chedella summenzionata Nota <aggiunta,>
<esplicativa,> <che cioè,> <summenzionata Nota segreta,
che cioè> nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo
competente, nulla toglie a tale quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova
assicurazione e garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso
l'Ordinario. È vero che, trattandosi di parere, - che, del
resto, il Vescovo non è per sé tenuto a motivare -, il Governo non è,
per sé tenuto assolutamente legato aparlando, obbligato a seguirlo; il giudizio
dell'Ordinario non è <quindi> più <così> decisivo, come lo sarebbe stato
secondo il progetto della S. Sede; ma da ciò non ne segue in alcun modo
che, come sembra di credere Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva
intorno al punto di vista cattolico ed ecclesiastico
(del
professore) starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice"., o che "il Vescovo
sarà [ein Wort unlesbar] rimesso intieramente
all'arbitrio del Ministero".
In tal caso, infatti, da una parte,
In caso in Qualora, infatti, il Governo non acceda all'avviso parere
sfavorevole deil Vescovo, questo può - ed anzi se i motivi della
sua151r
contrarietà sonoopposizione sono gravi, deve - ricorrere alla S. Sede;
d'altra parte, ildal canto suo, a<i>l Governo stesso, trattandosi di un
parere negativo autorevole e qualificato in virtù anche della più volte men ricordata
dichiarazione, non è lecito dipuò procedere senz'altro ed unilateralmente alla nomina del
professore, giacché con ciò correrebbe per lo meno un serio pericolo
di violare l'a la disposizione dell'art. 4 del paragrafo in discorso, la
quale esige, come si è visto, che contro il professore in d
nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico.
L'inti La cosa dovrà quindi essere rimessa in ultima analisi
al giudizio dellatrattata d'accordo colla S. Sede, la Quale senza dubbio terrà
nel massimodebito conto le osservazioni dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità
ed il prestigio. N È poi superfluo di aggiungere chenotare come in tutto il procedimento così il Vescovo, come la
S. Sede, hanno il diritto a che venga mantenuto il segreto. Ho infine trD'altra parte,Final-
151v
mente i Revmi Vescovi della Baviera sono troppo degni di venerazione e di
stima, e troppo compresi della responsabilità del loro ufficio,
angelicis humeris formidabile, per poter
supporre che essi "assentirannopossano in qualsiasi caso <ipotesi> "assentire al più
presto per evitare degli impicci, o restringerannore il caso delle eccezioni al minimo, con nocumento della
Chiesa".
Non sarà forse del tutto <infine> superfluo
di aggiungere anche un'altra osservazione, che ha valore soprattutto per il
professore di filosofia. Secondo l'antico Concordato del 1817 lo Stato, come è noto,
sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani con i relativi corsi filosofici e
teologici.Il Governo
però non [ein Wort unlesbar] adempì questaosua <suo impegno> disposizioneconcordataria<o>, ma obbligò i giovani chierici a frequentare le
Università od i Licei dello Stato (fatta eccezione per le diocesi di Eichstätt). Ora,
siccome la formazione ecclesiastica richiede essenzialmente anche lo studio della
filosofia, così nel nuovo Concordato si <l'umile scrivente> cercò di
ottenere che <l'introduzione nel nuovo Concordato di una disposizione, in
virtù della quale> nelle anzidette Università vi fosse <dovessero
essere> almeno un professore di filosofia (e di storia) di sicura dottrina, le cui
lezioni serviranno <potessero servire <[a] in qualche modo>
per la necessaria istruzione degli aspiranti allo stato ecclesiastico e come
preparazione alla <allo studio della> sacra teologia. Da ciò apparisce<,
se non m'inganno,> ancor più evidente il diritto [all] della Chiesa alle
indispensabili garanzie riguardo all'insegnamento del professore in discorso e la
violazione degli impegni concordatari, che lo Stato commetterebbe procedendo
unilateralmente.
Per ciò che venire ora alla nomina del Professore
Buchner, lo stesso Mons. Vescovo di Würzburg ammette essere egli "personalmente cattolico
ottimo", "buon cattolico riguardo alla sua vita privata e personale, e che pratica la vita
religiosa ed ecclesiastica, accostandosi spesse volte alla Santa Comunione ed ai Sacramenti
della Chiesa". Secondo anzi l'l'esplicita affermazione del Rev. P. Sottopriore diO.S.B. della Abazia e parrocchia di S. Bonifazio in Monaco,alla cui parrocchia il Buchner appartiene, egli riceveil Buchner si accosta<va> colà quotidianamente la S. Comunione.alla Mensa eucaristica.EgliPer quanto io sappia, egli era anche stimato dal defunto Prof.
<Dr.> von Grauert, Professore di storia nella Università di Monaco ed onorato
dalla speciale amicizia del S. Padre. Il Buchner è specchiato cattolico,
che il S. Padre onorava di particolare <speciale> amicizia. Il
Buchner appartiene al partito tedesco-nazionale, come numerosi altri cattolici,
massime della nobili ed intellettuali, i quali si sono staccati soprattutto dal
Centro, la cuiper la suapolitica,è
, aa loro avviso, troppo repubblicana e di
sinistra;
152r
a loro avviso,
troppoantimonarchica
repubblicanae
la suatenden
zatealla coalizione coi socialisti.
la questa scissione fra cattolici è bensì assai triste e
dannosa, ma almeno per ora irrimediabile. Durante le trattative concordatarie, ed
in particolar modo in occasione della discussione del rela nel Landtag, il professore
in discorso si adoperò realmente secondo le sue forze per influire
nel partito sul partito, di cui èdel quale è membro, affinché votasse in favore del Concordato
ed i cui voti erano assolutamente necessari perall'approvazione del Concordato; per il che credetti
conveniente di ringraziarlo a voce. Di scritto egli non ha,ricevuto da me,
che per quanto io posso ricordare,
ricevuto da me che
una
mia breve lettera dnello scorso Maggio,(in risposta ad altra sua,), concepita in termini cortesi ma cauti. Dacché lasciai
definitivamente Monaco nell'Agosto dello scorsodel passato anno 1925, non ho più avuto occasione di seguire il
periodico "Gelbe Hefte"; non intendo tuttavia di mettere minimamente in dubbio la giustezza delle [ein Wort
unlesbar] critiche mosse dal Revmo Mons. Vescovo di Würzburg né di negare
la corresponsabilità del Buchner per gli articoli ivi pubblicati;
scritti apparsi; parmi nondimeno che, [essa]
trattandosi di scritti di altri, la colpa è essenzialmente diversa da quella che si avrebbe
nel caso di pubblicazioni proprie. SpettaSpetterà, del resto, all'Ordinario competente di condannare
eventualmente gli errori ivi segnalati e proibire ai sacerdoti di
collaborare in quel periodico.152v
Ciò premesso, poiché l'E.V.
mi ha ordinato di esporre il mio umilissimo e povero avviso circa la
condotta che la S. Sede dovrebbe tenere in questo delicato affare, mi permetto di
proporre subordinatamente i seguenti provvedimenti:
1º) Dopo il fatto compiuto della
nomina del Prof. Buchner, è difficile (non è <parmi> anzi
nemmeno chiaro se del tutto chiaro, se ciò sarebbe giusto) di
esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò
produrrebbeciò potrebbe produrre [grandi] turbamenti e pubbliche proteste da parte del partito
tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons.
Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse realmente conforme, dal punto di vista
cattoreligioso,alla dottrina ed ai principi della Chiesa, ricorra a reclami
presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale può procedereha diritto di agire a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i
due Revmi Ordinari di Monaco e di Würzburg sul vero senso dell'art. 4 § 2 del
Concordato e sul modo di procederecontenersi in occasione della nomina dei professori in
parola.
3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo
bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente
senza e senza intesa con lacolla S. Sede
alla nomina in questione alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, il
[sen] la interpretazione genuina del citato paragrafo.
Salvo meliori
iudicio.
Chinato
149r, oben mittel hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. Dezember 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16454, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16454. Letzter Zugriff am: 20.04.2025.