Dokument-Nr. 16512
Bertram, Adolf Johannes an Pacelli, Eugenio
Breslau, 06. Januar 1926

Traduzione
Reverendissimo Monsignor Nunzio Apostolico,
Eccellenza,
Riguardo alla prima parte della Sua pregiata lettera del 24 Dicembre 1925 concernente i matrimoni degli operai polacchi emigranti mi permetto osservare quanto segue:
È noto che gli inconvenienti risultanti dalla sanzione penale del § 67 della legge sullo Stato civile costituiscono una gravissima oppressione delle coscienze. In numerosi casi, i quali in certe regioni della diaspora ammontano a centinaie [sic], gli sposi stranieri non riescono a procurarsi le carte richieste per l'atto civile. D'altra parte il parroco ha l'obbligo di applicare tutti i mezzi dalla Chiesa permessi onde togliere un concubinato, procedendo, quando non vi siano altri ostacoli, alla celebrazione del matrimonio. Io ripetutamente ho dichiarato, anche di fronte ai tribunali, che noi non possiamo riconoscere come obbligante in coscienza la detta legge del Reich, esorbitando essa in un campo, in cui lo Stato è incompetente (amministrazione dei Sacramenti e atti liturgici).
Ora la Corte suprema del Reich nella sentenza del 10  Novembre 1922 (cfr. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen  .57 pag. 141 e segg.) ha dichiarato che il § 67 ancora è in vigore, nonstante l'articolo 135 del la nuova Costituzione del Reich, il quale garantisce la libertà dell'esercizio della religione, annoverando il succitato § 67, diretto ad impedire i matrimoni civilmente nulli, fra quelle1 "leggi civili comuni", non toccate da quella garanzia, e quindi tuttora vigenti.
Tale essendo il punto di vista del Supremo Tribunale, soltanto una legge del Reich, modificante il § 67, potrebbe portare un rimedio radicale.
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Ma le esperienze finora fatte insegnano che le previsioni per una simile legge non sono favorevoli né presso i Ministeri del Reich, né presso i partiti del Parlamento,
Perciò io, specialmente nel 1923, applicai i miei sforzi ad ottenere facilitazioni, e così vennero fuori le norme raccolte nel noto "Merkblatt". Tali norme, le quali non portarono effetti pienamente soddisfacenti, sono state recentemente rese più rigorose col decreto del Ministero dell'Interno in data del 17 Luglio 1925, ove è prescritto che all'ufficiale dello stato civile debba presentarsi, all'effetto di ottenere l'attestato di stato libero, oltre le generalità nazionali un passaporto polacco o un certificato di indigenato, onde conseguire così dal Consolato polacco l'attestato di stato libero. A ciò però si oppongono le seguenti difficoltà:
1. Spesso operai polacchi varcano il confine per vie illegali, per la qual cosa sono sprovvisti di passaporto e di certificato d'indigenato, specialmente se si tratta di renitenti alla leva. Questi, quindi, non possono ottenere l'attestato di stato libero.
2. Per ottenere dal Presidente della Corte d'appello provinciale la dispensa di questo attestato, è necessario un certificato del Consolato polacco<, in cui si dichiari>2 che esso non può essere procurato. Il conseguimento di tale certificato, poi le pratiche col Presidente dell'anzidetta Corte d'appello, quindi le ulteriori domande a causa di dati incompleti, inoltre la legalizzazione della firme da parte della rappresentanza consolare germanica in Polonia, tutto ciò importa, secondo quanto mi si riferisce, tanto tempo, tante lungaggini e tante spese, che gli sposi, resi già indifferenti dal lungo concubinato, si disanimano e troncano le pratiche, la cui durata nello stesso summenzionato decreto ministeriale è calcolata a molti mesi.
Con lodevole intento i deputati Mons. Dott. Schreiber e von Gh<u>érard3
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(cfr. Reichstags-Drucksache 1924/25, Nr. 360 zum Reichshaushalt) presentarono il 26 Maggio 1925 al Ministero dell'Interno la seguente mozione: "che il Governo del Reich voglia esaminare, in qual modo si possano evitare o mitigare le asprezze legali in quei casi speciali, in cui l'impossibilità di presentare i documenti, che la legge esige per la celebrazione del matrimonio, sono causa di gravi difficoltà di coscienza".
Non mi consta, se tale mozione parlamentare già abbia avuto un successo pratico. Sembra di no.
In qual modo si possono nel frattemp [sic] ottenere facilitazioni?
1. In quanto ai certificati personali ecclesiastici, il Caritasverband diocesano di Breslavia, il quale si incarica di procurarli, non muove lagnanze. Esso riferisce: secondo le nostre esperienze, la maggior parte dei parroci polacchi mandano le carte senza difficoltà ed esigendo tasse convenienti; soltanto in alcuni casi eccezionali è stato necessario di fare insistenze replicate. Nondimeno gioverà se i Vescovi polacchi daranno a tutti i parroci l'istruzione generale di rispondere con sollecitudine alle domande di certificato di battesimo e di stato libero provvenienti4 dalla Germania.
II. Le formalità richieste da parte germanica, a causa del lungo tempo e delle spese elevate, sono una grande difficoltà. Le pratiche coi Consolati germanici in Polonia e quelle col Presidente della Corte d'appello provinciale cagionano, in alcune regioni, grandi ritardi e spese opprimenti per gli operai.
È desiderabile una mitigazione delle pretese di ordine formale da parte delle Autorità tedesche. Alcuni Uffici si attengono strettamente alla lettera; altri sono più condiscendenti, persuasi che la necessità di semplificare debba prevalere sulla lettera. P. es.<,>5 il Caritasverband di Breslavia non si lagna di grandi difficoltà. A Breslavia le pratiche si svol-
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gono in maniera tollerabile. Il Direttore di questa<o>6 Caritasverband, Sac. Schuster, mi scrive: l<L>a7 pratica comincia
1.) con la lettera al parroco d'origine in Polonia.
a) Ci rivolgiamo direttamente ai parroci polacchi ed anzi, per risparmiare tempo, senza intervento del Consolato germanico o polacco.
b) le lettere sono scritte tutte in lingua polacca,
c) per ogni certificato si accludono 3 Zloty come tassa, con l'assicurazione che il resto si pagherà dopo;
d) si aggiunge la preghiera di far legalizzare le carte dallo starosta.
2.) Pratiche coll'Ufficio dello stato civile germanico:
a) Dopoché i documenti sono stati tradotti, per mezzo degli sposi stessi vengono inviati al competente Ufficio dello stato civile,
b) in molti casi l'Ufficiale dello stato civile procede al matrimonio civile senza il richiesto certificato del Console tedesco.
c) Quando invece egli si rifiuta di farlo, noi lo preghiamo di sollecitare dalla Corte d'appello provinciale, alla quale si inviano tutti i documenti, la dispensa del certificato di stato libero. Tale dispensa si ottiene entro tre settimane.
Questo metodo ha fatto dunque buona prova. Essendo esso però una semplificazione del procedimento prescritto dal Ministro dell'Interno prussiano, non vorrei che giungesse a conoscenza di questo, perché allora dovremmo attenderci disposizioni burocratiche restrittive. Ben però si potrebbe fare la domanda, avvalorata dalla succitata mozione parlamentare, che il metodo descritto dal Rev. Schuster, Direttore del Caritasverband, venisse tollerato...
Con profonda venerazione
dell'Eccellenza Vostra
devotmo
(firm.) A. Card. Bertram.
1Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
2Hds. von Pacelli eingefügt.
3Hds. von Pacelli korrigiert.
4Hds. vermutlich von Pacelli korrigiert.
5Hds. vermutlich von Pacelli eingefügt.
6Hds. vermutlich von Pacelli korrigiert.
7Hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Bertram, Adolf Johannes an Pacelli, Eugenio vom 06. Januar 1926, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16512, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16512. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 29.01.2018.