Betreff
Interpretazioni unilaterali del Concordato da parte del Ministero del Culto in Baviera
(Età dei canonici - Nomina dei Coadiutori)
Come l'E. V. R. ricorderà senza dubbio, il Sig. Mi nel
Memorandum rimessomi del Sig. Ministro del Culto in Baviera
Dr Matt
in Baviera con Foglio del 15 Ottobre 1923 (cfr. Rapporto
N. 28941) del 7 Novembre d. a.) il Governo
bavarese
bavarese si leggeva, fra l'altro, quanto appresso:
"In considerazione delle assai
elevate prestazioni dello Stato bavarese precisamente per gli onorari dei Canonici ed in
avvenire anche dei Coadiutori dei Canonici stessi divenuti per età o per malattia inabili a
prestare il loro servizio, sarebbe di grande importanza, se la S. Sede imponesse sia ai
Vescovi che ai cCapitoli
l'obbligo di non eleggere di regola ai Canonicati quegli ecclesiastici, i quali abbiano già
superato il cinquantesimo anno di età".8v
La
La S. Sede
L'E. V. giudicò tuttavia (cfr.
Dispaccio dell'E. V. N. 25122 del 16 Dicembre
1923) che questa [singolare] proposta "non meritava di esser
presa in considerazione".
Nella Nota di risposta al suddetto Memorandum, da me diretta
al Dr Matt in data del 29 Dicembre d. a.,
1923, e la quale trattava principalmente la spinosa questione della
nomina dei Vescovi, omisi di toccare quel punto.
mi sembrò non necessario di tocc né opportuno di toccare
quell'argomento. Ma, allorché si concretarono i punti che avrebbero dovuto essere inclusi
formare oggetto
dnella Nota
d
dichiarativa
annessa al Concordato (cfr.
Rapporto N. 30192 del 29 Marzo 1924), avendomi il
Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger richiesto che vi fosse introdotta inclusa
anche una la proposta
richiesta
surriferita
disposizione circa l'età dei Canonici, gli dichiarai esplicitamente che ciò non era
possibile, non essendo quella proposta accettabile per la S. Sede. Il
Sig. Goldenberger non insistèette
., ed q è
così
9r
In conseguenza di
ciò,
che né nel Concordato né in detta Nota annessa sare si trova
alcuna traccia il minimo accenno al riguardo.
Ora è avvenuto che la Curia
vescovile di Ratisbona con ufficio del 30 Gennaio scorso si è rivolta al Ministero del
Culto chiedendo un Coadiutore cum iure successionis e proponendo a tale ufficio un
ecclesiastico dell'età di 62 anni. Il Sig. Dr Matt ha risposto
con decisione ministeriale
lettera
indirizzata alla suddetta Curia
in data del 22 Marzo
u. s., di cui
(cfr. copia allegata) ha dato
rispostao
negativamente,,
adducendo, altresì
tra gli altri, il seguente argomento: "Durante le trattative preliminari per il nuovo Concordato il Governo bavarese, in
considerazione delle assai elevate spese dello Stato per gli onorari dei Canonici ed in
avvenire anche dei Coadiutori espresse a voce e per iscritto il desiderio che la
S. Sede imponesse ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere di regola a
Canonici quei sacerdoti, i quali abbiano già superato il cinquantesimo
anno9v
di età. Contro di ciò non fu oppostoa alcuna
obbiezione, di guisa che può ammettersi il consenso della S. Sede. Se dunque l'età di
non oltre cinquanta anni deve richiedersi di regola per la scelta
elezione dei Canonici, tanto più tale requisito dovrà esigersi per
la nomina di un Coadiutore".
Quanto
Quanto sia infondato un tale ragionamento Prescindendo dal caso particolare
dell'ecclesiastico proposto dalla Curia vescovile di Ratisbona, il quale può ben non essere
atto all'ufficio di Coadiutore, e pur ammettendo la convenienza che non
siano chiamati a far parte dei Capitoli cattedrali soggetti di età troppo
avanzata, di età troppo avanzata, sembrami, che il ragionamento
nondimeno, per ciò che riguarda la
pretesa
l'accettazione da parte della
S. Sede, e quindi l'obbligo del predetto limite di età,
cinquanta anni,
del tutto infondato il ragionamento del
Sig. Ministro. In primo luogo, infatti, obbiezioni contro l'anzidetta
la proposta in discorso furono da me mosse,
se non per iscritto, certo di viva voce, di guisa che, come si è già
più sopra osservato, nessuna traccia di una simile disposizione si riscontra né
nel testo del Concordato, né nella Nota annessa.10r
In secondo
luogo quell'obbligo,, anche secondo la proposta
domanda stessa del Governo, avrebbe dovuto essere imposto ai Vescovi
ed ai Capitoli dalla S. Sede; ora ciò non è in nes alcun modo avvenuto. Infine
il Ministero, avrebbe
an anche ammessoa
la possibilità di un dubbio sull'accettazione o meno
sulla mente della S. Sede,
medesima, avrebbe potuto facilmente accertar
sene
si
accertarsi
circa la mente
della
della medesima
al riguardo
in
al riguardo
per mezzo del Nunzio o del Ministro di Baviera in Roma,
invece di emanare senz'altro prima di affermare senz'altro,
deducendola da un preteso silenzio, l'accettazione della sua proposta.
L'E. V. giudicherà quindi se
se, in vista di ciò, sia necessario che io
diriga
di dirigere una Nota al Governo per chiarire in iscritto questo
punto, essendo pur troppo, come l'esperienza ha dimostrato, insufficienti le sole
comunicazioni orali. confidenziali ed orali.
Mi Senonché anche su di un altro punto del documento ministeriale merita speciale
è mio dovere
10v
considerazione.
di richiamare l'attenzione dell'E. V. - L'articolo 10
§ 1 lett. b capov. 2 del Concordato stabilisce che "per i Canonici, i quali
abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio,
possanoono essere
nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali
percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari". Ora la costituzione di Coadiutori
con o senza futura successione è, a norma del can. 1433 (e ciò riconosce lo stesso
Ministero del Culto), esclusivamente riservata alla S. Sede. Invece Malgrado
ciò, il Ministero medesimo, sempre sollecito nella difesa dei diritti
del Capitolo medesimo
dei Canonici di fronte
sul
ai
Vescovoi, richiede
pretende di stabilire che nella scelta o raccomandazione del
candidato [anc] debba
aver parte
abbia
aver
parte anche il
Capitolo." Il Ministero per l'Istruzione ed il Culto (si legge nel più volte menzionato
documento) deve dare importanza a ciò che,
ciò che gli venga significato,
oltre conoscere, oltre al parere dell'Ordi-11r
nario o
della Curia vescovile, anche quello effettivo del Capitolo, e non il solo fatto che il
Capitolo sia stato
giuridicam
udito a norma del
diritto a norma del diritto". E più appresso: "La nomina di un Coadiutore cum iure
successionis è praticamente la concessione di una aspettativa e quindi il prelevamento di
una provvista; essa tocca perciò le due
per conseguenza ambedue le Parti, alle quali secondo il Concordato
spetta alternativamente caso per caso il diritto di provvista dei Canonicati vacanti. In
considerazione di ciò, sembrerebbe equo che in tal caso fosse
lasciata
sia accordata al Capitolo una parte
corrispondente partecipazione nella scelta o nell nel
giudizio circa il l'ecclesiastico da raccomandarsi per quella nomina". L'E. V. giudichi
Degnisi l'E. V. di significarmi se una simile
interpretazione, la quale sembrami tuttavia non corretta per il
solo fatto che è
ad ogni modo
unilaterale, - corrisponda alla11v
mente della S. Sede
e se convenga fare anche su questo argomento qualche osservazione o riserva, sostanziale o formale, al Ministero del Culto.
In tale attesa,
m'inchino
8r, oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; 10v, am linken Seitenrand, auf der Höhe der
Passage "can. 1433 [...] alla S. Sede" hds. von Pacelli notiert und
gestrichen: "Le spetta anche la scelta del soggetto, [ein Wort unlesbar] l'intesa col
Governo per poter costatare la".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16733, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16733. Letzter Zugriff am: 20.09.2024.