Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 39771 del 14 Luglio s. a.,
compio il dovere di riferire all'E. V. R. circa l'ulteriore svolgimento delle
trattative concordatarie colla Prussia.
Nei giorni 15, 17 e 18 Agosto, e quindi il 13
Settembre 1928, ebbero luogo in questa Nunziatura nuove e laboriose
conferenze, , come le precedenti, non impegnative,alle quali
parta cui presero parte, qualicome Commissari governativi, i Signori
Trendelenburg, Direttore ministeriale nel Ministero del Culto, e Professor Heyer, ed alle quali intervenneintervenendovi pure il Revmo Mons. Giovanni
Linneborn, Preposto della Chiesa cattedrale di Paderborn e deputato al Landtag prussiano. In
esse mi sfor adoperai di ottenere miglioramenti nel senso delle venerate
istruzioni contenute nel venerato Dispaccio di V. E. N. 1065/28 dell'8 Maggio
s. a.
Terminato così le dette conferenze non impegnative, la questione del
Concordato venne per la prima volta portata dinanzi all'intiero
Gabinetto, il quale
225v
che se ne occupò in varie sedute, la prima delle quali ebbe
luogo nel pomeriggio del 7 Novembre s. a. Pur troppo i tre Ministri appartenenti
al partito del Centro, Signori Schmidt,Hirtsiefer, Steiger e Hirtsiefer,Schmidt, sebbene senza dubbio animati dalle migliori intenzioni,
non si dimostrarono in sì grave argomentocircostanza all'altezza della situazione, egiacchè mancarono non solo di energia, ma
anche della necessaria preparazione e conoscenza della materia, mentredi guisa che il Ministro democratico Dr. Höpker Aschoff, per quanto irriducibile e fanatico
nemico della Chiesa, [ein Wort unlesbar]accuratoper quanto accurato conoscitore della questione, di cui aveva
seguito con sospettosa diligenzavigilanza tutte le fasi, potè ottennere [sic] il sopravvento, trascinando dietro di sé non solo i
suoi Colleghi dello stessodel suo partito, ma anche i socialisti.
IlCon Foglio del 12 Dicembre seguente il Ministro Presidente,
Dr. Braun, mi comunicò comeche il Ministero prussiano decise nella seduta del giorno
innanzi aveva deciso di deputare per le trattative concernenti una Convenzione della Prussia
colla Sede Apostolica il Ministro per la scienza, l'arte226r
e
l'istruzione pubblica, Sig. Dr. Becker. – Con ciò i negoziati, i quali erano stati
sinorasino ad allora confidenziali e non impegnativi, assumevano un
carattere ufficiale.
All'una pomeridiana di Sabato 22 dello stesso mese di
Dicembre il Dr. Becker venne, a farmi visita e,mi consegnònel consegnarmi le qui accluse "Proposte per una Convenzione della
Prussia colla sSede Apostolica" (Allegato I ), fissate deliberate nel Consiglio dei Ministri.,Egli disse che il Governo aveva cercato di formulare uno
schema, che avevaper il quale vi fosse speranza di ottenere una maggioranza nel
Landtag. Da parte mia risposi che mi riservavo di esaminare attentamente dette "Proposte",
ma che sopra un punto assai grave intendevo di manifestargli senza indugio il mio
sentimento, vale a dire intorno all'articoloparagrafo sulla scuola, che, come
avevo già appreso,nelle medesime trovavasi del tutto soppresso. Gli ricordai come con
Nota a me diretta dal Ministro del Culto Signor Bölitz
Dr. Boelitz in data del 6 Gennaio 1922, il Governo prussiano
aveva dichiarato che "su doman-226v
da del Reich esso sarebbe
entrato con questo in trattative circa il regolamento della parte religiosa della questione
scolastica nel Concordato". È vero che il passo surriferito riguardava un futuro Concordato
per il Reich, e ciò si spiega col fatto che in quell'epoca di questo, almeno principalmente,
si parlava, come apparisce dalla Nota indirizzatami poco prima, cioé nel Novembre 1921, dal
Signor Dr. Wirth, allora Cancelliere e Ministro degli Esteri del Reich, nella quale
egli mi invitava ad esporgli i desideri della S. Sede relativamente ad un Concordato
col Reich; ma è pure, d'altra parte, innegabile che colla surriferita dichiarazione il
Governo prussiano aveva ammesso esplicitamente il principio di "regolare in un Concordato la
parte religiosa della questione scolastica". È vero altresì che nelle antiche Bolle di
circoscrizione nulla si conteneva al riguardo; ma anche il Governo haaveva voluto [ora] introdurre vari
punti che non si trovano
compresi nelle Bolle medesime, ad esempio, quelli relativi alla formazione del Clero;
circa
le
la
quali non trovavano completa ora esso non puòpoteva senza
contraddizione227r
rifiutare alla S. Sede ciò che
reclamava per sé stesso. Nelle discussioni coi Commissari
governativi la formula(aggiunsi) l'artarticolo sulla scuola fu per la resistenza
dei medesimi ridotto ad una formula minima,(Rapporto N. 37821 del 19 Luglio 1927), la quale non venne
accettata dalla S. Sede se non con profondo rincrescimento ed in via di estrema
condiscendenza, soprattutto perché fu fatto allora valere l'argomento estrinseco che tale
materia è di competenza del Reich. Ma se adesso il Governo pretende
vapretendesse di togliere anche quella così misera formula, e ciò per
ragioni dottrinalinali, vale a dire perché afferma che la scuola è di comp, anche nel suo lato religioso, mamateria di competenza esclusiva dello Stato, non vedevo come la
S. Sede potrebbe tollerare una simile attitudine. – Questi argomenti ho fa
concetti sono stati in seguito da me ripetuti con ogni energia anche al Ministro Presidente
Dr. Braun, come pure ad altri Ministri e deputati; ma la unanime convinzione,
anche eziandio dei personaggi cattolici, è che per un Concordato o Convenzione,
che contenga una qualsiasi disposizione concernente la
scuola,227v
non si otterebbe maigiammai una maggioranza nel Parlamentomento, giacché tutti i partiti, all'infuori del Centro, voterebbero
contro, e quindi l'intiero progetto sarebbe destinato naufragherebbe certamenteinevitabilmente l'intiero progetto.
Siccome poi, prescindendo da
detto articolo sulla scuola, le "Proposte" del Governo contenevano molti altri punti, a mio
avviso, inaccettabili, esposi dettagliatamente le mie obbiezioni al Sig. Ministro
Dr. Becker in due colloqui avuti con lui nel Ministero del Culto i giorni
12 Gennaio del corrente (dalle ore 10 ¼ alle 11 ¾ antim.) e 16 Gennaio (dalle
ore 11 antim. alle all'1 ½) del corrente anno. Egli mi promise di tenerne conto e,
dopo presa discussa la cosa coi suoi funzionari, di formulare un nuovo progetto.
Questo mi venne infatti da lui consegnato,il 7 Febbraio, insieme a due Allegati relativi alle parrocchie di
patronato dello Stato ed al ed al computo del tempo di studio passato da studenti
di teologia cattolicicattolici di teologia in Università austriache (Allegati
II-IV). Siccome però il progetto medesimo (il quale, del resto,
non era stato approvato <sottoposto> al
ne<a>l Consiglio dei Ministri, ma preparato dal Dr. Becker
coll'approvazione soltanto del Ministro Presidente Dr. Braun)
pur cont in parte non aveva tenuto228r
conto delle mie
osservazioni, in parte contenev presentava bensì alcuni
miglioramenti, i qualima questi venivano peròpoi paralizzati da peggioramenti che non si riscontravano nel primo
schema, mi dichiarai ancora una volta del tutto insoddisfatto. In
seguito a ciò il Sig. Ministro Presidente, Dr. Braun
volle egli stesso personalmente discutere con me
person la cosa;ed ascoltare le mie obbiezioni, il che avvenne, alla presenza
del Segretario di Stato Sig. Weismann, in due conferenze colloqui nei giorni 11
e
13 Febbraio(dalle 12 all'1 pom.) e 13 (dall'11 [sic] alle 12 ½) Febbraio
p. p. Il Dr. Braun, socialista, sembrò trovare almeno la maggior partemolte delle mie obbiezioni ragionevoli e fondate, ma [zwei Wörter
unlesbar] ricordò lal'attuale situazione parlamentare, osservando che, se i socialisti sarebberoi membri del suo partito sarebbero per sé pronti a lasciare maggiormaggior libertà alla Chiesa, invece i liberali (democratici e <ed eventualmente> Deutsche Volkspartei), i cui voti
sono tuttavia indispensabili per ottenere l'accettazione del Concordato
nel Landtag, la maggioranza nel Parlamento, tentendono ancora sempre ad immischiarsi nelle
cose ecclesiastiche ed opporrebberooppongono quindi la più tenace resistenza. Dopo un'altrae lungahe conferenzae da me avutaecol Ministro del Culto, Dr. Becker,nella Nunziatura, prima la sera del 22 s. m. col Ministro del Culto, Dr. Becker, il quale si mostrò in
abbastanza conciliante, e poi
228v
ed
un'altuna la mattina del 25 col Ministro della pubblica assistenza,
Dr. Hirtsiefer, membro del Centro, si tenne nel pomeriggio del 26 una nuova seduta del
Gabinetto. Malgrado, però, le speranze che mi avevano fatto concepire i suddetti colloqui, e
quantunque questa volta i Ministri del Centro, massime il menzionato Dr. Hirtsiefer,
avessero dimostrato la necessaria energia, essi rimasero isolati e sopraffatti dalla
maggioranza socialista e democratica sotto la influenza dell'Höpker Aschoff. La sera
seguente il deputato Mons. Linneborn venne, profondamente abbattuto, a comunicarmi
confidenzialmente, che lamaggioranza
massima partedelle
quasi tutte le la massima parte delleriririchieste modificazioni erano state
definitivamente respinte. Gli risposi che, avrei bensì trasmesso il nuovo
progetto a
Roma,V. E.
come era mio doverema che per quanto potevo prevedere, la S. Sede avrebbe
fatto alla sua volta un controprogetto sotto forma di
ultimatum,
definitivo, <sotto forma di ultimatum,> essendo ormai divenuta inutile, ed anzi indecorosa, ogni
ulteriore discussione; se il Governo non l'accettasse, la S. Sede dichiarerebbe
senz'altro vigente in Prussia il diritto comune e si andrebbe incontro ad un conflitto, che
Essa non aveva in nes-229r
sun modo provocato, ma che era pronta
a sostenere senza timore, mentre lo Stato e la intiera popolazione in Germania ne avrebbero
risentito il maggior danno., di cui la responsabilità ricadrebbe intiera esclusivamente sul
Governo stesso. Queste dichiarazioni, che furono da
Mons. Linneborndal mio interlocutorenaturalmente ripetute nei circoli politici, produsseronon mancarono di produrre la desiderata impressione; e si
cercò così di correre ai ripari.; P coll'intervento dello stesso
Mons. Linneborn, e soprattutto grazie all'abilità del Revmo
Mons. Kaas, capo del Centro, – il quale profittò seppe <destramente>
profittare, massime in un colloquio col Dr. Braun, delle difficoltà esistenti in
seno alla coalizione governativa, per esercitare una forte pressione –,siil Ministero redasse un altro progetto più tollerabile, che,
approvato all'unanimità e senza discussione in un nuovo Consiglio
dei Ministri, tenutosi nel pomeriggio del 16 14 corrente, mi fu consegnato
dal Ministro del Culto il 16 s. m. del Signor Ministro del Culto,
venuto a tale scopotal uopo in Nuntiatura alle ore 12 ½. L'E. V. lo troverà
parimenti qui compiegato insieme ai relativi Allegati fogli annessi (Allegati
V-VII) ed alla relativa traduzione italiana (Allegati VIII-X).
Il
progetto si compone di due parti: del "Vertrag" e dell o "Convenzione solenne"
propriamente detta, e dello "Schlußprotokoll" o Nota esplicativa, anch'essa
pubblica.e dello stesso valore giuridico. Senza entrare neiin tutti i
229v
particolari, mi limiterò qui adqualchealcune osservazione [sic], che mi sembrapaiono di speciale importanza.
Come si è già sopra notato,
l'articolo sulla scuola è rimasto soppresso. A[ein Wort unlesbar] Occorre,
d'altra parte, riconoscere che la formula già presa in considerazione era ben poca cosa.
Avendola comunicata lo scorso anno sub secreto ai Revmi Vescovi
riuniti nella Conferenza di Fulda, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram, Presidente
della medesima, mi comunicavasignificava al riguardo con Foglio in data del 22 Ag
22 Agosto 1928 quanto segue: "La dichiarazione concernente le scuole cattoliche e
l'istruzione religiosa cattolica è, rigorosamente parl parlando, senzapriva di contenuto. La mia opinione personale è: meglio nessuna
menzione della questione scolastica, che una del tutto insufficiente. Se si accetta una
dichiarazione insufficiente, è da temersi che, qualora i cattolici in seguito chieggano di
più, venga loro opposto aver la Santa Sede riconosciuto che essi non hanno da esigere più
di230r
quanto si si trova nell'insufficiente e vano
articolo, ammesso nelle trattative concordatarie. Ad ogni modo, se la Santa Sede si contenta
di una insufficiente concessione o dichiarazione, lo Stato ne ricaverà un'arma contro giuste
maggiori richieste".
All'articolo 1 è prevista la erezione erezione di una
diocesi in Berlino voluta dalla S. Sede (cfr. il sullodato Dispaccio N. 1065/28 –
articolo VII).; occorrerebbe tuttavia che fosse più chiaramente indicato il nome della
medesima (diocesi di Berlino).– Al capov. 10 concernente i Vescovi
ausiliari si ha: "su domandaad istanza del Vescovo" anziché "su proposta"; né si parla in
alcunil notol'accordo del 1914 è caduto totalmente
anzi
e non si continuerà nemmeno e non si continuerà <così più> nemmeno di fatto
– al che il <la> S. Padre<Sede, attese le gravi difficoltà mosse finora dal Governo prussiano,>
non si sarebbe opposto<a> – la prassi seguita finora <in
passato> dai Vescovi di Prussia, di rivolgersi cioé confidenzialmente al
Governo <Ministero Governo medesimo> prima di proporre alla
S. Sede un ecclesiastico per quell'ufficio (cfr. s citato Dispaccio – articolo II). Che anzi, anche per i
Vescovi Ausiliari non residenti in un luogo diverso dalla sede del suo V del
Vescovo diocesano si ha un notevole miglioramento in confronto del testo già ammesso nel
Dispaccio medesimo, giacché non si intende più la invece di "se non d'intesa (im
Einvernehmen) col Governo" si ha ora soltanto "se non dopo aver udito (nach Benehmen) il Governo", il che non importa la necessità
del previo consenso [accordo] consensocodel medesimo.
230v
L'articolo 2 è nuovo ed in sostanza favorevole
alla Chiesa. <A> Q<q>ualche obbiezione<, almeno di
forma,> presenta <sembra> tuttavia il dar luogo il periodo
secondo.
L'articolo 3
capov. 1 capov. 1 fissa la somma delladell'annua dotazione per le diocesiSedi vescovili e gli istituti diocesani a Marchi 2.800.000,
vale a dire al doppio di quella stabilita finora.(M. 1.400.000). Nella Nota esplicativa è espresso
sufficientemente, [a quanto pare,] il principio dell'adattamento
della medesima pernelfuturo alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri
scopi personali e reali.
TaleDetta somma non comprende gli assegni per i parroci, che ascendono
annualmente ad oltre ventiventi millioni di Marchi., come può vedersi dall'Allegato XI. Il Governo considera
queste prestdettiquesti assegni come prestazioni volontarie, e, siccome di [ciò] essi non è in alcun modo parolasi ha alcun accenno nelle antiche Bolle di circoscrizione, non mi è
stato possibile, nonostante le più vive insistenze, di ottenere che
se ne facesse menzione almeno indiretta nelnel futuro Concordato.
, massime a causa della resistenza del Ministro delle Finanze,
Sig. Höpker-Aschoff..
Il capov. 2 è nuovo e favorevole.
Il capov. 3 ammette la permanenza dei
diritti derivanti dallecontenuti nelle Bolle di circoscrizione relativamente alla dotazione
delle diocesi (compreso quindi quello concernente i beni e fondi stabili) soltanto per il caso dello svincolo delle prestazioni
finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 capov. 1 della Costituzione del
Reich.231r
L'articolo 4 è nuovo e favorevole allavantaggioso per la Chiesa.
L'articolo 5 ha
presentato ben più gravissime difficoltà. – Viva opposizione incontrò innanzi tutto
la modificazione da me richiesta a norma delle istruzioni impartitemi nel più volte
menzionato Dispaccio N. 1065/28, cioè che il nulla osta politico sia not
domandato soltanto dopo la elezione capitolare. Allorché i Commissari Governativi si videro
obbligati ad accettare questo mutamento,
essi lo dichiararono, come un peche,dal punto di vista
degli interessidello Stato, come unesso rappresentava <per lo Stato> un peggioramento essenziale
della cont della formula primitiva e chiesero quindi in compenso numerosi
cam altri cambiamenti, , che furono da me respinti, massime quello che la
S. Sede fosse, come nel Concordato bavarese, legata alle liste dei Vescovi e del
Capitolo. Essendo essi statistate tali proposte da me respintie, domandaronoil Governo ha domandato 1°)
che almeno l'inciso "senza tuttavia
essere vincolata alle medesime" non figurassei nel Concordato, costituendo esso una min un serio pericolo
per l'approvazione del medesimo nel Landtag. Il Governo però è pronto
a231v
dichiarare il senso delle parole "Unter Würdigung dieser
Listen", a n(le quali già per sé stesse escludono l'idea di un vincolo) in una Nota
separata secondo i termini dell'Allegato VI (IX nella traduzione italiana).
2°) che [sic] la do [tale] il nulla osta politico sia chiesto dopo la
elezione
(nach der Wahl, parola che dovrebbe essere in ogni modo aggiunta
esplicitamente nel testo) non dalla S. Sede, ma dal Capitolo stesso., il che sarebbe <essendo ciò> <forse>
più <il che è> <affermando che ciò è> conforme al diritto
già <finora> vigente in forza delle Bolle di circoscrizione e dei
relativi Brevi.
L'articolo 6 riguarda il nulla osta politico. Esso è ristretto – prescindendo dagli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di cui è
parola nell'articolo precedente – è ristretto, a norma del succitato
Dispaccio dell'E. V.,
al ai Prelatoi nullius ed ai Coadiutori con futura successione. dei V
L'articolo 7 [ein Wort unlesbar] i diritti
dei Capitoli
le norme per lriguardaregola la provvista delle Dignità e dei Canonicati. I privilegi, ivi
previsti a favore dei Capitoli nei capoversi 1 e 2, sem ed ai quali
il Governo dà molta non poca importanza,semsembrano, tutto sommato, minori di quelli concessi nel Concordato
bavarese. –(art. 14 § 2). – Il capov. 3 concernente la nomina
dei Vicari della Cattedrale è pienamente conforme al diritto
comune (can. 403).
L'articolo 8capov. 1 fissa le condizioni per il conferimento degli uffici
ecclesiastici (ad eccezione deinon compresi però i parroci, di cui tratta l'articolo seguente). La
lettera b circa gli studi secondari è
generalissi-232r
ma, giacché richiede soltanto unl'attestato di maturità che abiliti allo studio in una
Università tedesca. La lettera c ammette senza alcuna
limitazione (il che non si è ottenuto se non con grave difficoltà) lo studio nelle alte
scuole Pontificie in Roma. La costrizione
dello
dell'obbligo dello studio filosofico e teologico ad un triennio ha
soltanto
unicamente lo scopo di lasciare piena libertà per l'altro triennio
è prescritto
dal
dai
canonei. Il Governo avrebbe voluto che nella Nota esplicativa si dicesse: "Si suppone
che lo studio nelle alte scuole in Romaromane abbia luogo, come finora, soltanto in casi speciali e
che vi si tenga conto dei particolari bisogni degli studenti tedeschi" (cfr. Allegati I
e II); in seguito peròtuttavia alla mia recisa opposizione ha
rinunziato però infine a talesimile [ein Wort unlesbar] richiesta. Per una strana
coincidenza, però, alcuniqualche Vescovio della Prussia, si sono
per calmare le apprensioni del Governo, si sono
è
senza rendersi<forse> senza rendersi conto dell'abuso che potrebbe farne il
Governo, si è datio premura di esprimere in
ordinanzeordinanze
recentissime ordinanzeconcernenti gli studenti di teologiarecentissime ordinanze il primo di tali concetti. Così, ad esempio,
un decreto apparso nel Bollettino ufficiale della diocesi di
Treviri del 16 corrente si dispone chedispone che
i [ein Wort unlesbar] gli studenti di teologia soiano perdi regola obbligati ad entrare in quel Seminario diocesano.
edsoaggiunge: "Il permesso di compiere gli studi in Roma od in
Innsbruck si concede soltanto in casi, in cui si abbiano speciali motivi".
–specialmente motivati". - La restrizione dell'obbligo dello
studio filosofico-teologico ad un triennio ha unicamente lo [ein
Wort unlesbar] scopo di lasciare pienapiena libertà di fronte allo
Stato232v
per i rimanenti tre anni prescritti dal
canone 1365, e non già di dispensare dai medesimi.
Nonostante le più energiche
pressioni, non mi è stato possibile di far riconoscere, le alte scuole come nel
Concordato bavarese (art. 13 § 2), gl agli effetti del conferimento
degli uffici ecclesiastici, gli studi compiuti filosofici e teologici compiuti
dai religiosi nelle scuole del loro Istituto. Il fanatis Socialisti, democratici e
liberali hanno accanitamente respinto qualsiasi menzione degli Ordini e delle Congregazioni
religiose nel Concordato, temendo nel loro cieco ed ignorante fanatismo non si sa quale
invasione in massa da parte dei religiosi, nei Vescovamassimesoprattutto dei Gesuiti, nei Vescovati, negli isti nelle
istituzioni diocesane e nelle parrocchie. Invano ho fatto loro osservare che i Gesuiti sono
precisamente gli unici che non rimarrebbero colpiti, g avendo essi già
il la loro Istitu alta scuola filosofico-teologica in Francoforte,
riconosciuta già dallo Stato come Seminario vescovile dnella diocesi di Limburgo. Di fronte alla impossibilità di vincere
questo miserevole ed incurabile stato d'animo dei
miei233r
oppositori, altro non rimaneva che di
girare la posizione e di ottenere per altra via mitigazioni atte a paralizzare
almeno in buona parte, le conseguenze della mancanza dell'anzidetto generale
riconoscimento. A ciò vale,tale scopo – oltre la limitazione ad un triennio di studi (di cui
sopra) ed ial seguente articolo sugli uffici con cura d'anime, – è
diretto il capov. 2 dell'articolo in esame, il quale ammette espressamente la
possibilità di che si prescinda dai requisiti suindicati mediante accordo fra le due
Autorità, ecclesiastica e civile, ed allude an anzi più specialmente al ad
altre alte scuole filosofico-teologiche, fra cui sono comprese anchealtresì quelle degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
L'espress La formula poi "alte scuole di lingua tedesca" include anche
pure gli Istituti all'infuo fuori della Germania; il che era importante spe
soprattutto per la rinomata Facoltà teologica di Innsbruck in
Austria, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù. Sarebbe anzi a tale riguardo
opportuno di avere233v
dal Governo l'assicurazione esplicita
che, qualora le Università dell'Austria venissero completamente equiparate a quelle della
Germania, ciò valesse in ogni caso eziandio per le Facoltà teologiche.
Il capov. 3
richiede la previa comunicazione delle nomine dei membri dei Capitoli cattedrali, dei
direttori e degli insegnanti nei Seminari diocesani. Quest'ultimo punto Per ciò che
riguarda questi ultimi, vale a dire i professori dei Seminari, ciò era stato già
concesso ammesso dalla S. S S. Sede (cfr. il citato Dispaccio
N. 1065/28, art. 5, B, in fine). Tale comunicazione non importa alcun diritto di
veto da parte dello Stato, come è esplicitamente dichiarato nella Nota esplicativa. – Per
la nomina degligli [sic] Amministrazioni [sic]
temporanei provvisori delle diocesi e della Prelatura nullius, deii Vescovi ausiliari eddeii Vicari generali si domanda soltanto launa notificazione dopo la nomina.
L'articolo 9 concerne
gli uffici con cura d'anime. Nel capov. l si richiedono
soltanto234r
per i parroci propriamente detti i requisiti
indicati nel precede precedente articolo 98 capov. 1, mentre che per gli altri sacerdoti impiegati impiegati (in
modo permanente, non soltanto provvisorio)amente) nella curanel ministero parrocchiale (ad es., curati, vicari cooperatori
stabili anche nel senso del canone 476) si esigono soltanto la cittadinanza tedesca e
l'attestato di maturità.
con che rimane piena libertà
per ciò
per quanto
agli studi filosofico-teologici.<.> Per ambedue i casi vi è inoltre
la possibilità di dispensa a norma del capov. 2 dell'art. 8. Ora siccome gli
Ordini religiosi in Prussia hanno, soltanto insalvo rarissimi casi vere e proprie
parrocchie (ad es., in Treviri la chiesa di S. Mattia), non
ordinariamentesoltantosoltantonon vere e proprie parrocchie, ma semplici "curazie", la difficoltà
del sem derivante dagli studi compiuti nelle loro alte
scuole filosofico-teologiche rimane praticamente eliminata. – Inoltre le parole "col
consenso della S Sede Apostolica" possono essere, a mio avviso, interpretate nel
senso d "rebus sic stantibus", in quanto che, qualora (ipotesi, nelle circostanze
attuali, del
tutto
234v
inverosimile) lo Stato sopprimesse le
prestazioni finanziarie a favore dei parroci, la S. Sede potrebbe ritirare il suo
consenso e cadrebbe così la disposizione del presente articolo.
Il capov. 2 si
riferisce alla notificazione della nomina dei parroci da farsi al Governo. Tale
notificazione, a differenza di quanto era previsto nello sche nel primitivo
schema,(cfr. il più volte citato Dispaccio N. 1065/28 art. 6),
deve essere fatta non già prima della nomina, ma soltanto
contemporaneamente; è quindi [unicamente] in
realtà una semplice comunicazione della nomina già avvenuta. In questo senso il
futuro Concordato prussiano può
dirsiè più vantaggiosofavorevole alla libertà della Chiesadei migliori Concordati recenti, compreso ildi quello bavarese (art. 14 § 3), [ein Wort
unlesbar] (art. [ein Wort
unlesbar] capov. 3) il lituano (art. XVIII
capov. 3), [mehrere Wörter unlesbar] e di altri, anche fra i migliori, Concordati
recenti.
L'articolo 10, relativo alle parrocchie di patronato
dello Stato, è rimasto sostanzialmente immutato.(cfr. il sunnominato Dispaccio [art.] 6). La lista, cui si allude nel
al num. 3 della Istruzione (cfr. Allegato III), è
stata da me inviata agli Ordinari interessati, affinché possano esprimere il loro avvisoparere al
riguardo.235r
L'articolo 11concernente le
Facoltà teologiche ed i Seminari è rimasto sostanzin sostanzaialmentelo stesso
immutato <invariato> nel testo stesso della
Convenzione. Ma notevolissimi miglioramenti sono stati
introdottisono stati potuti introdurre nella Nota esplicativa, massime per ciò che concerne laquanto alla nomina dei Pprofessori delle Facoltà anzidette, il cui
attuale procedimento renderebbecon che sarebbe
resa diverrà più facile la esecuzione del d dei Decreti
riservati della S. Congregazione dei Seminari e delle Università del
16 Luglio 1927 e del 14 Gennaio 1928. – Inoltre, mentre nel primo schema del
Governo si richiedeva per i professori dei Seminari la laurea conseguita in una fac
Facoltà teologica tedesca, ora invece si parla di "laurea teologica" in generale, con che
vengono viene incluso anche il dottorato ottenuto in Roma.
L'articolo
12 riguarda lo scambio delle ratifiche e l'abrogazione delle leggi ed ordinanze
governative in opposizione colla nuova Convenzione. Su questo ultimo argomento il
GovernSignor Ministero del Culto mi
consegnò, come ho riferito più sopra, un
uno speciale <un>
Appunto235v
(Allegati VII e X), che può dar luogo a vari dubbi ed obbiezioni e sul quale mi riservo
di ritornare a parlare in
uno specialein separato Rapporto.
L'ultimo p periodo, sebbene contengapotrebbe essere vantaggioso anche per la
Chiesa nel caso di denunzia da parte del Go della presente Convenzione, è tuttavia
una spada a doppio taglio due tagli, e quindi pericoloso. Ho perciò già detto al
Sig. Ministro del Culto che, a mio avviso, esso dovrebbedeve essere soppresso, ed ho avuto l'impressione che egli n
s non farebbe troppo grande opposizione aa tale richiesta.
Tale è l'ultimo progetto del Governo, frutto
di tante lotte, maturato, in un Paese a maggioranza <(2/3)> protestante
ed a tradizioni anticattoliche come la Prussia, in mezzo ai più aspri attacchi di
comunisti, socialisti, demo-liberali, nazionalisti, nella stampa, nelle assemblee, nel
Parlamento. Ottenere di più, salvo forse piccole modificazioni accidentali, sembra
impossibile. V. E. se ne potrà facilmente convincere, ricordando l'attuale composizione
del Landtag prussiano, già dall'umile sottoscritto indicata nel rispettoso Rapporto
N. 39771 del 14 Luglio s. a., citato in principio. Esso comprende
450 deputati, fra236r
i quali soltanto 71 appartengono al
Centro, vale a dire all'unico partito, su cui può farsi sicuro assegnamento. L'a La
presente coalizione governativa è formata, oltre che da questo, dai socialisti (con
137 deputati) e dai democratici (con 21 deputati), gli uni e gli altri dichiarati
nemici della Chiesa. Il Governo dispone quindi di una maggioranza debolissima in
tutto di 229 voti, ossia di una maggioranza debolissima di soli 4 voti. Occorre perciò
che, non solo il Centro, ma anche i socialisti ed i democratici, fra i quali vi sono
elementi estremamente radicali (si pensi, per esempio, ad un Adolfo Hoffmann, Ministro del
Culto dopo la rivoluzione!) votino compatti per il Concordato. Se il Governo avesse
consentito, come in Baviera, a concludere
contem al tempo stesso Convenzioni anche colle "Chiese" protestanti, si
avresarebbero potuti avere i voti anche del partito tedesco-nazionale (con
82 deputati); ma il Ministro-Presidente si è, almeno rifiutato
finora,, fino ad ora, rifiutato a far ciò,farlo,
almen almeno contemporaneamente. Egli ha bensì in una lettera al "Supremo Concistoro
Evangelico"236v
dichiarato che il Ministero non pensaintendere [sic] di voler offendere i
principi della parità (die Grundsätze der Parität zu verletzen), ma le anzidette "Chiese"
non si sono contentate di una così vaga promessa. Se i pochi deputati cattolici (una diecina)
dell'a del menzionato partito tedesco-nazionale voteranno(una diecina) e della Wirtschaftspartei (circa cinque) voteranno per
il Concordato, è assai dubbio ancora ben dubbio. Siccome, però, attualmente l'intiero Gabinetto ha approvato ill'attuale progetto, impegnando così il suo prestigio, è da sperare
che troverà il modo di farlo passare nel Landtag. In ogni
caso, si desidera ormai di ottenere una pronta decisione, e
perciò mi permetto d potendo ogni ritardo complicare ancor più la situazione, e
perciò mi permetto di pregare rispettosamente l'E. V. a volersi degnare di parteciparmi
quanto prima la decisione della S. Sede al riguardo.
In
tale attesa, m'inchino
Mi sia infine lecito di oss
notare – ed ho fatto osservare la cosa anche al Sig. Ministro del Culto – che il
progetto governativo manca della consueta introduzione. Essa potrebbe essere, a
mio
subordinato parere, concepitaredatta nei termini
seguenti:237r
"Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e
lo Stato Prussiano, animati dal desiderio di regolare nuovamente, in modo stabile e
corrispondente alle mutate condizioni dei tempi, la situazione della Chiesa cattolica in
Prussia, hanno risoluto di concludere una solenne Convenzione.
A tale effetto Sua
Santità ha nominato Suo Plenipotenziario…ed il Governo di Prussia ha nominato…, i quali,
scambiati i loro rispettivi poteri pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli
seguenti:"
Potrebbe inoltre tentarsi di aggiungere un ar< – senza
<tuttavia> farne una condizione sine qua non, – un ar <ma non>
perché non sembrano per sé necessari – un ar>ticolo primo così concepito:
"Lo
Stato Prussiano garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica.
Alla Chiesa catt Agli ecclesiastici è assicurata la protezione dello Stato
negli atti del loro ufficio".
ed un articolo finale del seguente tenore:
"Se in
avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, la
Santa SedeSede Apostolica e lo237v
Stato
Prussiano procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione".
Non
sarà sfuggito all'E. V. che il progetto governativo adopera sempre la
formulal'espressione "la Sede Apostolica" e giammai
l'altra "la S.anta Sede". Può ciò
ammettersi senza obbiezione?
In attesa pertanto delle venerate istruzioni
dell'E. V., m'inchino
225r, oberhalb des Textkörpers hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, vermerkt: "C"; 231v,
links, oberhalb der Fußnote (1) hds. vermutlich von Pacelli notiert:
"Nota".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. März 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16768, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16768. Letzter Zugriff am: 03.04.2025.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.