Dokument-Nr. 17918
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. April 19251

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
ProtesteRimostranze del Governo prussiano contro il Concordato fra la S. Sede e la Polonia
Stamane il Consigliere ministeriale Sig. Denk, Incaricato d'Affari di Prussia in Monaco, mi ha consegnato unala qui acclusa Nota (St. M. N I 4242) in data del 2 corrente, nella quale il Governo prussiano muove rimostranze contro il Concordato recentemente concluso fra la S. Sede e la Polonia. Il <poco lodevole> documento porta pur troppo È penoso di rilevare che essa porta la firma del <cattolico e> piissimo Sig. Marx, attualmente Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia e candidato alla Presidenza del Reich.
Confesso all'E. V. R. che sono stato qualche momento unqualche momento alquantoin dubbio, seavrei voluto nel primo momento respingere puramente e semplicemente simile Nota; [siccome] poiché tuttavia un tale atto avrebbe costituito una potuto essere considerato come un grave affronto verso ilquel Governo e rendere così ancor più difficili le i già tanto delicatispinosi ed ardui rapporti colla Prussia, non ho osato di compierlo senza l'autorizzazione di V. E.di mia propria iniziativa e senza Superiore istruzione. Ho nondimeno fatto notare al Sig. Denk che, trattandosi di una Convenzione colla Polonia, io non sono compe-
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tente in questo argomento e non avreipotrei quindi potuto(senza speciale mandato della S. Sede) accettare una discussione al riguardo.
La Nota pretende di affermare che il nuovo Concordato colla Polonia non è d'accordo colla Bolla concordata De salute animarum del 16 Luglio 1821., massime per ciò che riguarda la circoscrizione delle diocesi. "Come la S. Sede (essa(agaggiunge)poi) ripetutamente e propriamente precisamenteinproprio in tempo recentissimo ha solennemente dichiarato, – i Concordati conchiusi fra eEssa ed i Governi costituiscono Convenzioni bilaterali, che obbligano le due Parti per sé e per i successori e non possono in alcun modo essere rotte ad iniziativa di una uno solo dell dei contraenti. In piena conformità con d tale principio il Governo prussiano ha sempre considerato come le disposizioni della Bolla concordata De salute animarum come giuridicam[importanti] un vincolo giuridico e, anche nelle più difficili circostanze del temp periododei tempidel periodo dopo la guerra, si è adoperato ha fatto ogni sforzo per adempiere gli obblighi assunti, in particolar modo
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le dotazioni, così come esse erano fissate nella Bolla e venivano richieste dalla S. Sede". Non ho bisogno di mostrare all'E. V., quanto poco fondata esatta sia una tal siffatta af asserzione e quanto numerose siano invece state le inadempienze del Governo prussiano, come è – trattandosi di cosa ben nota a V. – essendo cosa ben risaputa e che trovasi, del resto, anche accennata anche nella Nota da me diretta al Ministro del Culto in Prussia, Sig. Boelitz in data del 25 Giugno 1924 (cfr. Rapporto N. 30734 del 26 s. m.)., Il Sig. Ministro Presidente continua – di mostrare all'E. V. quanto poco esatta sia una siffatta asserzione e quanto numerose notevoli siano invece state, nel corso di un [sol] nel corso di oltre un secolo, le inadempienze del Governo prussiano, il quale ora invece si atteggia a così scrupoloso esecutore e severo vindice degli obblighi concordatari.
"Che Il Sig. Ministro Presidente prosegue osservando che, se la S. Sede, per regolare la situazione ecclesiastica nel nuovo Stato polacco, desiderava di dipartirsi dalle anzidette vigenti Convenzioni, il Governo prussiano avrebbe attesosi attendeva
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che Essa, prima della conclusione delle trattative già da tempo iniziate colla Polonia, gli avrebbe dato modo al Governo prussiano di pronunziarsi al riguardo. Questa attesa Ciò <Tale pretesa> sembra al Governo prussiano medesimo anzidetto tanto più giustificata, in quanto che (così prosegue la Nota) i confini diocesani stabilitideterminati nella Bolla De salute animarum non coincidono in nessun modo colle frontiere dello Stato prussiano, e, ched'altra parte, i mutamenti delle frontiere medesimestesse, verificatisi durante un secolo dalla emanazione della Bolla, non avevano dato alla S. Sede motivo ad una modificazione della Bolla medesima.
La Nota passa poi a muovere obbiezioni contro la erezione della diocesi di "Slesia",, "il cui nome <(essa dice)> è stato desunto da un distretto locale della parte locale prussiana della diocesi di Breslavia", e si diffonde quindi più specialmente circa la disposizione dell'articolo 26 del Concordato colla Polonia,(a giudizio del Governo, gravemente lesiva dei diritti e degli interessi<, civili ed ecclesiastici,> della Prussia), in virtù della quale i la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia, ema appartenenti a persone giuridiche estere, deve [essere] rimane riservata ad una speciale Convenzione. "La struttura della diocesi di Breslavia (osserva la Nota) [ein Wort unlesbar] è basata, secondo gli accordi
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contenuti ndella Bolla De salute animarum, sulla mutua integrazione, da un lato, una parte,disu due elementi reciprocamente integrantisi, vale a dire, da un lato, i beni ecclesiastici situati dellaper la massima parte al di fuori della Prussia e, dall'altro, dile dotazioni dello Stato. Qualsiasi turbamento di questa connessione mette necessariamente in pericolo la capacità di esistenza della diocesi e della del suo esteso territorio di Diaspora. Lo Allo Lo Stato prussiano deve quindi dare importanzadare importanza decisiva a ciò che tali situaz condizioni, come esse [ven] vennero già stipulate, rimangano immutate, e dovrebbe del pari rifiutarsi a supplire agli eventuali deficit finanziari, i quali possono sorgeresseroper la diocesi dalun nuovo unilaterale regolamento ordinamento. Di fronte a ciò sembra al Governo prussiano che la riserva prevista nell'articolo 26 non offra sicurasufficiente garanzia, essendo evidente che lo Stato polacco, una volta in possesso del Concordato, ha un interesse notevolmente minore diassai minor <meno> motivo di prima motivo di toglieresottrarre il regolamento di
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questo punto dal campo dell'arbitrio. La conclusione del Concordato colla Polonia senza aver reg sistemato la questione deii beni ecclesiastici appartenenti a persone estere sorprende tanto più, in quanto che la S. Sede di fronte al Governo cecoslovacco ha respinto in massima l'adattamento delle diocesi ai confini dello Stato fino a che non fosserofossesia accuratamente regolata la situazione dei beni ecclesiastici dell'archidiocesi di Strigonia. Da<e>lla diversaDall'attitudine presa ora rispetto alla Polonia il Governo cecoslovacco potrà cercare di valersi, come di un precedente, a danno della Prussia". – La Nota termina rinnovando l'espressione dellele rimostranze del Governo prussiano contro il più volte menzionato Concordato in discorso col ed esprimendo la fiducia, in vistaconsiderazione delledeiglisuoi amichevoli rapporti del Governo stesso colla S. Sede, che qQuesta provvederà troverà <prenderà> dei provvedimenti atti a rimediare ai lamentati inconvenienti.
Chinato Nel supplicare pertanto l'E. V. a volersi degnare di farmi conoscere se e quale risposta debba dare al Governo prussiano, alla succitata Nota, m'inchinoChinato
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<P. S. = 4 Aprile = Mi giunge ora il venerato Dispaccio N. 40432 del 30 Marzo u. s. con schiarimenti ed istruzioni circa vari punti del Concordato colla P<p>ol onia<acco>, <e relative istruzioni,> alle quali mi atterrò fedelmente.>
52r, links oberhalb der Betreffzeile hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert:"C".
1Ursprünglich angegebenes Datum "3 Aprile 1925" hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. April 19251, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17918, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17918. Letzter Zugriff am: 07.01.2025.
Online seit 24.06.2016.