Dokument-Nr. 18033
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 09. August 1925

Regest
Pacelli berichtet vom Wunsch des Würzburger Bischofs Ehrenfried, in Konformität mit Artikel 10 § 1 b des Bayernkonkordats zumindest für einen der Würzburger Domkapitulare einen Koadjutor einzusetzen. Der Nuntius wandte sich in der Angelegenheit an den bayerischen Ministerialrat Goldenberger, der wohlwollend auf den Wunsch reagierte und um Mitteilung bat, für welchen Domkapitular ein Koadjutor notwendig ist. Ehrenfried benannte den 83jährigen Domkapitular Emmerich und schlug Domvikar Stubel als Koadjutor vor. Pacelli empfiehlt den Vorschlag und fügt das entsprechende Bittschreiben des Bischofs an den Papst bei.
Nachfolgend führt der Nuntius aus, wie im Kontext dieser Ernennung die Interpretation des Konkordatspassus' "im Einverständnis mit der Staatsregierung" diskutiert wurde. Es stellte sich die Frage, ob sich der Bischof oder der Nuntius an die Regierung wenden sollte. In Berufung auf die bisher übliche Praxis sprach sich die Regierung für eine Verhandlungen mit den Bischöfen aus. Pacelli hält dies für akzeptabel, wenn die Bischöfe zugleich die Anweisung erhalten, sich an den Nuntius zu wenden, falls von staatlicher Seite eine Koadjutorenernennung ungerechtfertigt zurückgewiesen wird. Denn, so der Nuntius, die Erfahrung des letzten Jahrhunderts habe gezeigt, dass einige konkordatäre Bestimmungen, welche die Bischöfe allein mit der Regierung regelten, zum Nachteil der Kirche ausgelegt wurden. Des Weiteren wurde festgehalten, dass bei der Einverständnisnahme nur die Notwendigkeit der Koadjutoreneinsetzung thematisiert wird und dem Heiligen Stuhl die freie Kandidatenauswahl zukommt. Entsprechend wünschte Kultusminister Matt in einem Schreiben an den Würzburger Bischof nur, der Bischof möge mit Blick auf die Staatsfinanzen einen Kandidaten vorschlagen, dessen Gesundheitszustand eine möglichst lange Mitarbeit verheißt. Pacelli fügt eine Kopie dieses Schreibens bei.
Betreff
Esecuzione dell'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2º del nuovo Concordato colla Baviera – Proposta di nomina di un Coadiutore con diritto di successione nel Capitolo cattedrale di Würzburg
Com'è ben noto all'E. V. R., in virtù dell'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2º del Concordato colla Baviera, "per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari".
Conformemente a tale disposizione, il Revmo Mons. Ehrenfried, Vescovo di Würzburg, in una visita da lui fattami qui in Monaco la mattina del 6 luglio u. s., mi rappresentò le condizioni di quel Capitolo cattedrale, ove vari Canonici sono divenuti inabili a prestare il loro servizio e mi pregò d'interessarmi, affinché si comin-
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ciasse intanto a nominare almeno un Coadiutore. Subito intrattenni della cosa, in assenza del Sig. Ministro del Culto, il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, il quale si mostrò favorevole a così giusto ed indispensabile provvedimento, aggiungendo che il sullodato Vescovo avrebbe dovuto significare per quale dei membri del Capitolo egli desiderasse un tale Coadiutore. Mons. Ehrenfried ha indicato il Revmo Mons. Dr Francesco Emmerich, il quale, avendo già oltrepassato gli ottantatré anni di età e non potendo più né stare in piedi né camminare senza aiuto, è da parecchi anni del tutto incapace a prestare l'opera sua. Come candidato per il posto di Coadiutore il più volte menzionato Vescovo propone il Vicario della Cattedrale Rev. Giovanni Strubel, ed essendo la nomina dei Coadiutori nei benefici cum vel sine futura successione riservata alla S. Sede (can. 1433), egli ha indiriz-
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zato all'Augusto Pontefice la qui acclusa supplica, che mi permetto rispettosamente di raccomandare alla benevola considerazione dell'E. V.
In occasione di questa nomina, si è presentata la questione dell'interpretazione dell'inciso del succitato articolo del Concordato: "d'intesa col Governo". In primo luogo, cioè, si è discusso se le previe trattative per tale intesa abbiano da aver luogo fra il Governo ed il rispettivo Vescovo ovvero fra il Governo ed il Nunzio. Il Governo (al quale è più agevole di opporre eventualmente resistenza al Vescovo che al Nunzio) afferma che, secondo la prassi finora in uso per simili casi, esse debbano svolgersi col Vescovo, cui poscia incombe naturalmente il compito di presentare per mezzo del Nunzio la relativa istanza alla S. Sede; ed a me sembrerebbe subordinatamente che tale metodo potrebbe essere tollerato, purché ai Vescovi sia data istruzione che, nel caso in cui il Governo rifiutasse ingiustamente di ammettere la nomina di un Coa-
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diutore, essi debbano ricorrere al Nunzio, il quale farà valere il diritto derivante dal Concordato. Come infatti ha dimostrato la esperienza, massime nello scorso secolo, vi è pericolo che, qualora l'esecuzione delle disposizioni concordatarie sia lasciata ai soli Vescovi, molte di esse rimangano lettera morta e si venga formando e consolidando una prassi contraria agli interessi della Chiesa.
Per ciò poi che riguarda l'oggetto dell'anzidetta "intesa col Governo", è rimasto fissato che essa concerne per sé soltanto la necessità od opportunità della costituzione del Coadiutore, rimanendo la libera scelta del candidato riservata alla Santa Sede. Nella lettera diretta dal Sig. Ministro del Culto al Revmo Mons. Vescovo di Würzburg in data del 4 corrente, di cui V. E. troverà copia parimenti qui compiegata, il Dr Matt si limita ad esprimere il desiderio che, nell'interesse delle finanze dello Stato, il sunnominato Vescovo
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raccomandi alla S. Sede per l'ufficio di Coadiutore un ecclesiastico, dal quale per la sua età e le sue condizioni di salute possa attendersi una collaborazione il più possibile lunga nell'amministrazione diocesana.
Nel sottoporre pertanto quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. August 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18033, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18033. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 20.01.2020.