Dokument-Nr. 19180
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 09. April 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni religiose)
Nella seduta conferenza coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre 1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr.  Mayer, Die Klöster in Preussen , Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino ad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto invece la Camera di giustizia o tribunale supremo prussianoa in Berlino esprimeva un contrario
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parere nella decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge: "L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV. art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr.  Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137, Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato. D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione prussiana per mezzo di una legge". in via legislativa". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circa concernenti l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più più in vigore (cfr.  Mayer, op. cit., pagg.  37 e 43-44). Per la fondazione di case religiose, in forza degli articoli 111 e 124 della Costituzione del Reich e della succitata ordinanza ministeriale del 31 Dicembre 1919, non è più necessario, come <lo era> per il passato (leggi prussiane del 14 Luglio 1880 art. 6 e del 21 Maggio 1886 art. 13), alcuno uno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle Congregazioni estere, per le quali si richiede occorre detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37, 46).
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Per ciò che riguarda la personalità giuridica, degli Istituti religiosi, in virtù della più volte menzionata Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid., pag. 36).
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul il quale mi fu durante le recenti trattative possibile <durante le recenti trattative> di appoggiarmi, basarmi, <servì di base per> affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale questo importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontra in nella materia in discorso, e ciò
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sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre 1810 (cfr.  op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di ammettervi novizi (cfr.  op. cit., pag. 10). Malgrado che mi che mancasse così in dette Bolle qualsiasi punto di appoggio, nelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata Conferenza di chiedere ai negoziatori prussiani Signori Commissari che nel futuro Concordato prussiano venisse introdotta una disposizione simile analo simile a quella dell'articolo 2 del recente Concordato bavarese. del 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che detta questa <una si<ffatta>mile> disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, costituirebbe, in caso di pericolo, conflitto, una efficace protezione, efficace, d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella più
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larga misura. La pubblica opinione si è adattata a questa situazione; ma se ora si volesse tentar di creare [creare] aggiungere a quella garanzia di diritto <giuridica> costituzionale anche un impegno contr contrattuale di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizione resistenza dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere anche nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscita accettazione del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua competenza, massime da parte di quei gruppi i quali di e si ecciterebbe così la opposizione soprattutto dei gruppi a tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre, Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiarato manifestato ai miei interlocutori che dovevo con <il vivo> rincrescimento dovevo constanel dover constatare come come anche in questoa punto argomento <materia> il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno sopra in un punto Questa aveva pieno dirit ed incontestabile
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diritto di reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello bavarese, alcune tra le condizioni per il conferimento diegli uffici ecclesiastici, quella che il r candidato "abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che ogni religione clericale ha il diritto ed <anzi,> il do <anzi,> in quanto sia possibile, il dovere di erigere proprie scuole (can. 587); che, d'altra parte, anche un religioso può essere, servatis servandis, eletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt, P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai RR. PP. Benedettini); ora, in d'altra che la un religioso, in base che però, in base <ora, in base> invece, in base>
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alla surriferita disposizione, un religioso potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto gli studi soltanto nelle scuole della sua religione del suo Ordine; che quindi occorreva o di limitare la la disposizione medesima stessa al clero secolare ovvero di adottare la formula del Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro iIstituto a norma del Codice di diritto canonico can. 1365".
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg m si dimostrò manifestò dimostrò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentare descrivere le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose colle con le Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere in esporre a grave pericolo le disposizioni già concertate relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime. Affermò, che non può negarsi mettersi in dubbio <sostenuto altresì dal Prof. Heyer,> la inferiorità scientifica almeno
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di non poche di dette scuole dei religiosi <religiosi>. Osservò Disse che anche vari alcuni membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui nello stesso senso e che la richiesta aggiunta formula desiderata sarebbe stata accolta con poco scarso favore altresì anche dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una invasione irruzione invasione del clero secregolare nella negli <nel campo della> cura delle anime. Nel Parlamento poi essa av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essere apparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono hanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa Tale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è, in uso in varie delle pur troppo, ancora <tuttora> in uso, in tutte le varie almeno in alcune delle nelle <almeno completamente, nelle> Facoltà suddette, vale a dire un almeno un intiero biennio per la filosofia e un intiero sessennio di intiero quadriennio per la teologia. Al contra D'altra parte, per la nomina di un religioso ad una parrocchia il Superiore presenta bensì il candidato, ma all' l' all'Ordinario del luogo spetta del luogo dà la istituzione spetta di concedere la istituzione e di giudicare altresì sulla dottrina del soggetto proposto (can. 4 (can. 456 e can. 459 § 2); vi è quindi anche sotto questo riguardo piena garanzia. Né sembra fondato il timore di una eccessiva attività dei religiosi a danno del clero secolare, giacché nessuna casa religiosa può essere fondata senza il consenso dell'Ordinario (can. 497). Il timore pericolo <pericolo> delle di gravi difficoltà nel Parlamento - soggiunsi poi - fu affermato con
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grande calore anche durante le insistenza pure anche in occasione delle trattative concordatarie conlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri dibattiti, che ebbero luogo nel del <svoltisi poi nel Landtag, ove, durante i quali, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno, per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci infine notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosi in discorso hanno un interesse speciale ad avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazione educazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostrato come quanto <quanto> pericolosa sia, come <ha> dimostra<to> l'esperienza, per giovani religiosi non ancora formati la frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva nessuno <non si> intendeva di escludere in massima i religiosi da<lla>gli affari dignità vescovile dagli dai suaccennati sunnominati uffici; ma che si trattava in realtà di casi simili casi [anzi] sono in realtà eccezionali, a cui e può quindi ad essi provvedersi in via amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di una grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.: nulla, del resto, impedisce che colla erezione di nuove parrocchie regolari (nella stessa città di Berlino vi sono già varie "curazie" affidate a religiosi) quei casi divengano più frequenti.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio più accuratamente la questione e di cercare una possibile adoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infatti
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che l'argomento è stato discusso nel Ministero del Culto, senza però giungere ancora ad ma che non si è avuta ancora <raggiunta ancora> una soluzione definitiva.
Chinato
348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19180, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19180. Letzter Zugriff am: 21.05.2024.
Online seit 20.01.2020.