Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni
religiose)
Nella seduta
conferenza coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre
1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137
capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa
ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune"
abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr.
Mayer, Die Klöster in Preussen
,
-
Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der
katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927,
pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica
istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività
delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali
fino ad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto
invece la Camera di giustizia o tribunale supremo
prussianoa in Berlino esprimeva un contrario348v
parere nella
decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge:
"L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente
considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV.
art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito
com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr.
Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137,
Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato.
D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione
prussiana per mezzo di una legge".
in via legislativa". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circa
concernenti l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia
sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più
più in vigore (cfr.
Mayer, op. cit., pagg.
37 e 43-44). Per la fondazione di case religiose,
in forza degli articoli 111 e 124 della Costituzione del Reich e della
succitata ordinanza ministeriale del 31 Dicembre 1919, non è più
necessario, come <lo era> per il passato (leggi prussiane del
14 Luglio 1880 art. 6 e del 21 Maggio 1886 art. 13),
alcuno
uno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle
Congregazioni estere, per le quali si richiede
occorre detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37,
46).349r
Per ciò che riguarda la personalità giuridica,
degli Istituti religiosi, in virtù della più volte menzionata
Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato
l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una
legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità
giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece
abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece
un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid.,
pag. 36).
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese
del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul
il quale mi fu
durante le
recenti
trattative
possibile
<durante le recenti trattative>
di appoggiarmi,
basarmi, <servì di base per>
affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse
una disposizione su tale
questo importante argomento; invece nelle Bolle concordate di
circoscrizione nulla pur troppo si riscontra in nella materia in discorso, e ciò
349v
sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre
1810 (cfr.
op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio
dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di
ammettervi novizi (cfr.
op. cit., pag. 10). Malgrado che mi
che mancasse così in dette Bolle qualsiasi
punto di appoggio,
nelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata
Conferenza di chiedere ai negoziatori prussiani
Signori Commissari che nel futuro Concordato prussiano venisse introdotta una disposizione simile
analo simile a quella dell'articolo 2 del recente Concordato bavarese.
del 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che detta
questa <una si<ffatta>mile> disposizione, mentre, da una
parte, non rappresenterebbe,
costituirebbe, in caso di pericolo,
conflitto, una efficace protezione,
efficace,
d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il
diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione
giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione
del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella
più 350r
larga misura. La pubblica opinione si è adattata a
questa situazione; ma se ora si volesse tentar di creare [creare] aggiungere a
quella garanzia
di diritto <giuridica> costituzionale anche un impegno contr
contrattuale di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizione
resistenza dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere anche nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscita
accettazione del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al
Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua
competenza, massime da parte di quei gruppi
i quali
di
e si ecciterebbe così la opposizione soprattutto dei gruppi a
tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del
carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,
Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiarato
manifestato ai miei interlocutori che
dovevo
con
<il vivo> rincrescimento dovevo
constanel dover constatare
come
come anche in questoa
punto
argomento <materia> il Governo prussiano non si mostrava disposto ad
accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno sopra in un punto Questa
aveva pieno dirit ed incontestabile350v
diritto di
reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi
filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello
bavarese, alcune tra le condizioni per il conferimento diegli uffici ecclesiastici, quella che il r candidato
"abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039
dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che ogni religione clericale
ha il diritto ed <anzi,> il do
<anzi,> in quanto sia possibile, il dovere di erigere
proprie scuole (can. 587); che, d'altra parte, anche un religioso può
essere, servatis servandis,
eletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia
venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt,
P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in
Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai
RR. PP. Benedettini); ora, in
d'altra
che
la
un religioso, in base
che però, in base <ora, in base> invece, in
base>
351r
alla surriferita disposizione, un
religioso potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto
gli studi soltanto nelle scuole della sua religione
del suo Ordine; che quindi occorreva o di limitare la
la disposizione medesima
stessa al clero secolare ovvero di adottare la formula del
Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli
studi filosofici e teologici nelle scuole del loro iIstituto a norma del Codice di diritto canonico
can. 1365".
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg m si dimostrò
manifestò
dimostrò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentare
descrivere le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel
mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle
Congregazioni religiose colle
con le Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed
aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere in
esporre a grave pericolo le disposizioni già concertate
relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime.
Affermò,
che non può
negarsi
mettersi in dubbio
<sostenuto altresì dal Prof. Heyer,> la inferiorità
scientifica almeno351v
di non poche di dette scuole dei religiosi <religiosi>. Osservò
Disse che anche vari
alcuni membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui
nello stesso senso e che la richiesta
aggiunta formula desiderata sarebbe
stata accolta con poco
scarso favore altresì
anche dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una
invasione
irruzione
invasione del clero secregolare
nella
negli <nel campo della> cura delle anime. Nel Parlamento poi essa
av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune
scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essere
apparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece
del tutto all'altezza della situazione e non temono
hanno affatto da temere il confronto colle
Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa
Tale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula
del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico
can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è,
in uso in varie delle
pur troppo, ancora <tuttora> in uso, in tutte le varie
almeno in alcune delle
nelle <almeno completamente, nelle> Facoltà suddette, vale a dire
un
almeno un intiero biennio per la filosofia e un
intiero sessennio di
intiero quadriennio per la teologia.
Al contra D'altra parte, per la nomina di un religioso ad una parrocchia il
Superiore presenta bensì il candidato, ma all'
l' all'Ordinario del luogo spetta del luogo dà la istituzione
spetta di concedere la istituzione e di giudicare altresì sulla dottrina del soggetto
proposto (can. 4 (can. 456 e can. 459 § 2); vi è quindi anche
sotto questo riguardo piena garanzia. Né sembra fondato il timore di una eccessiva
attività dei religiosi a danno del clero secolare, giacché nessuna casa religiosa può
essere fondata senza il consenso dell'Ordinario (can. 497). Il timore
pericolo <pericolo>
delle
di gravi difficoltà nel Parlamento - soggiunsi poi
- fu affermato con352r
grande calore anche durante le
insistenza pure anche in occasione delle trattative
concordatarie conlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri
dibattiti, che ebbero luogo nel
del <svoltisi poi nel
Landtag, ove,
durante i quali, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno,
per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci infine notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosi
in discorso hanno un interesse speciale ad
avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazione
educazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostrato
come
quanto <quanto> pericolosa sia, come <ha>
dimostra<to> l'esperienza, per giovani religiosi non ancora formati la
frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva
nessuno <non si> intendeva di escludere in massima i religiosi
da<lla>gli affari
dignità vescovile
dagli dai suaccennati
sunnominati uffici; ma che si trattava in
realtà di casi
simili casi [anzi] sono in realtà
eccezionali, a cui
e può quindi ad essi provvedersi in via
amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di una grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.: nulla, del resto, impedisce che colla erezione di nuove parrocchie
regolari (nella stessa città di Berlino vi sono già varie "curazie" affidate a
religiosi) quei casi divengano più frequenti.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio
più accuratamente la questione e di cercare
una possibile
adoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So
infatti352v
che l'argomento è stato discusso nel Ministero del
Culto, senza però giungere ancora ad
ma che non si è avuta ancora <raggiunta ancora>
una soluzione definitiva.
Chinato
348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19180, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19180. Letzter Zugriff am: 21.05.2024.