Betreff
Progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia
Ho l'onore di rimettere qui accluso all'E. V. R. il progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia nelneitestoi tedesco ed italiano,i
lqual
eidovranno avere ambedue uguale valore; esso
def diventerà definitivo, non appena Sua Santità il
S. Padre avrà dato, se così a lui piaccia, lsuasovranaapprovazione. Il Ministro Presidente, Dr Braun, desidererebbe che la firma potesse aver luogo in Berlino non più tardi del 15 del prossimo mese di
Giugno, affine di poter avere il tempo sufficiente per
ottenere l'approvazione dello Staatsrat e del Landtag prima delle vacanze estive. Egli teme
infatti che altrimenti i pro nemici del Concordato profitterebbero della del
lungo intervallo per riaprire un'aspra campagna, che ne
comprometterebbe forse l'accettazione
nel Parlamento. Per tal motivo sono stato269v
pregato di
implorare una risposta telegrafica il più possibile sollecita.
Per la redazione del menzionato Progetto hanno avuto luogo, prescindendo da secondari colloqui,con deputati ed altri uomini politici,le seguenti sedute officiali: il 27 Aprile alle ore 11 pom. col Ministro Presidente Dr Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr Weismann, ed il 13 corrente alle 6 pomer. col Ministro del Culto,
Dr Becker, alla presenza del Segretario di Stato, Dr Lammers, del Direttore ministeriale Trendelenburg e del Prof. Heyer. La sed Il
progetto è stato approvato dall'intiero Gabinetto nella seduta
di Venerdì 17 corrente e mi è stato consegnato in Nunziatura dal menzionato Ministro
del Culto Martedì 21 corr. alle 6 pom. La traduzione italiana,
chela quale ha dato pure luogo a discussioni
,e si è
è stata definitivamente approvata convenuto che i due testi, tedesco ed
italiano, abbiano eguale valore.170r
Imiglioramentiottenuti sono i seguenti:
1°) È stata
sostituta l'espressione "Santa Sede" a "Sede Apostolica".
2°) Essendo il Concordato,
income si è detto, in duplice testo, tedesco ed italiano, il
Governo avrebbe voluto che nelprimo fosse nel preambolo nominata prima la Prussia e poi la
S. Sede, e nell'altro prima la S. Sede e poi la Prussia, citando come precedente le Convenzioni per il Canton
Ticino (cfr. Raccolta di Concordati su materie
ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 1021 e segg.).
Ho potuto tuttavia persuaderlo a desistere da tale pretesa, di guisa che la S. Sede
ha il primo luogo in ambedue i testi.
Il testo del preambolo medesimo e degli articoli d'introduzione e di chiusa, da me proposto nell'ossequioso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo p. p., ha subito per desiderio del Governo dei
cambiamenti, alcuni di pura forma, altri
diretti allo scopo di tener conto della ristretta270v
compet competenza della Prussia nell'ambito della legislazione del Reich.
3°)
All'articolo 2, capov. 6, è indi ultimo periodo, è indicato chiaramente il
nome della nuova diocesi "di "Berlino".
4°) All'art. 6 capov. 1 è detto
esplicitamente che la interrogazione al Governo da parte del Capitolo per il nulla osta
politico deve essere fatta "dopo la elezione".
5°) All'art. 9 capov. 1
lett. c, dopo lunga discussione, resistenza il Governo si è indotto a dichiarare
nella Nota eplicativa che gli studi filosofico-teologici, compiuti
in una Università austriaca dello Stato, sono pareggiati a quelli fatti nelle Facoltà
teologiche della Germania corrispondentemente a quanto potrà
essere stabilito al riguardo per altre discipline letterarie,
filosofichee naturali, e tale pareggiamento s'intende (come mi è
stato dichiarato anche per iscritto con lettera del Direttore ministeriale Sig.
Trendelenburg in data del 15 corrente) non solo limitatamente
271r
ad alcuni semestri, ma eventualmente anche per l'intiero
corso. In altri termini, se [zwei Wörter unlesbar] (come è
assai probabile, data la tendenza di unificare ed equiparare fra di loro le istituzioni tedesche ed
austriache) si stablisce che alcuni semestri ovvero l'intiero corso in una delle
anzidette discipline, compiuti in una Università austriaca, valgono anche per la Germania,
ciò si applica analogamente anche alle Facoltà teologiche. È, per così dire, una
Meistbegünstigungsklausel (clausola di trattamento della Nazione più favorita) a vantaggio
di queste ultime, importante e necessaria nei riguardi dell'ottima Facoltà teologica di
Innsbruck, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù, ove si recano a studiare non
pochi chierici della Germania.
6°) Nella Nota esplicativa circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al
giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima "può essere lasciato al giusto giudizio
del Vescovo 6°) Per ciò che concerne le parole
intro-271v
duttive dell'art. 10 capov. 1 relativo ai
parroci, chiesi, in esecuzione dei sovrani ordini impartitimi dall'Augusto Pontefice nella
Udienza del 17 Aprile scorso, che in luogo dell'espressione "Col consenso della Sede
Apostolica" si ponesse "In considerazione delle condizioni attuali", frase assai felice ed opportuna, la quale implicava la clausola
"rebus sic stantibus". Poiché però il Governo,e soprattutto il Ministro delle Finanze, ostinatamente rifiuta di ammettere qualsiasi menzione, anche indiretta o velata, delle prestazioni degli assegni a favore dei parroci, che esso dà di fatto ed in misura assai elevata, ma considera come non
obbligatorie, e delle quali pur troppo non si trova alcun accenno nelle Bolle di
circoscrizione, non mi è stato possibile, malgrado i miei ripetuti sforzi, di ottenerne
l'accettazione. Il Governo avrebbe ammesso la formula: "In considerazione delle
particolari condizioni", ma a consoltanto a condizione che si
dichiarasse in una Nota separa-272r
ta che "da essa non si
potesse dedurre una clausola 'rebus sic stantibus', specialmente per riguardo alle
prestazioni dello Stato a favore dei parroci"; il che frustrava evidentemente del tutto lo
scopo desiderato. Poiché, d'altra parte, l'at la primitiva formula "Col consenso
della S. Sede", che giustamente non piacque a Sua Santità, non avrebbe potuto potuto neppur essa, [massime] dopo il chiaro e rinnovato rifiuto del Governo, essere inter
interpretata nel senso anzidetto, e non sarebbe stata quindi priva di ogni valore, ho tentato – naturalmente ad referendum –
di ottenere in compenso qualche altro
vantaggio. Ho chiesto perciò che la comunicazione, prevista al capov. 2 dello
stesso articolo della nomina dei parroci alle Autorità civili (di cui è parola nel
capoverso 2 dello stesso articolo 10) debba farsi non contemporaneamente
alla nomina medesima, ma soltantodopo, in guisa da togliere qualsiasi possibilità di ingerenze od
ostruzioni da parte dello Stato. Tale domanda è stata accolta,
come V. E. potrà272v
rilevare dal testo attuale.
7°)
Nella Nota esplicativa circa l'articolo 12 trovasi ora
stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima:
può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo") di decidere fino a qual
punto egli possa manifestare le obbiezioni contro l'insegnamento e la condotta della personaproposta come insegnante in una Facoltà teologica; i Revmi Ordinari sono così di fatto liberi
di comunicarle.
Sopra due altre questioni, le quali non hanno condotto ad alcun cambiamento di
redazione, mi è altresì necessario di richiamare l'alta
attenzionedell'E. V.:
1°) Nei due primi progetti del Governo, da me trasmessi col rispettoso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo u. s.,
scorso, (Allegati I e II), si leggeva
all'articolo 1 un capoverso 9 del seguente tenore:
"La questione della circoscrizione delle dio-273r
cesi, il cui
territorio si estende al di là o al di qua dei confini del Reich germanico, rimane riservata
ad una speciale Convenzione". Osser Non mancai di osservare ripetute volte essere
impossibile che il Concordato colla Prussia contenga disposizioni concernenti regioni al di
fuori della medesima, ed aggiunsi che, se nella Bolla De salute animarum si conservavano
alla diocesi di Breslavia le parrocchie situate in territorio austriaco, ciò presupponeva il
consenso dell'Imperatore; insistetti quindi perché il surriferito capoverso fosse soppresso
ed il Governo finì col cedere, come V. E. ha potuto
rilevare dall'ultimo progetto, che costituiva l'Allegato V del
menzionato Rapporto. In un colloquio, tuttavia, avuto col Signor Ministro del
Culto la sera del 7 corrente, e più particolarmente poi nella summenzionata
seduta del 13 corrente, mi accorsi chiaramente che il Governo, sebbene in modo più velato, aveva voluto mantenere il suo punto di vista ed
interpretava a tal fine il primo capoverso
dell'art. 1273v
(ora 2) nel senso che, ad eccezione
dei cambiamenti indicati nei seguenti capoversi, la circoscrizione diocesana rimaneva del
tutto immutata, compresa la unione delle anzidette parrocchie ceco-slovacche alla diocesi di
Breslavia. Dovetti perciò nuovamente richiamare l'attenzione dei miei
nnegoziatori governativi sulla impossibilità di comprendere nel Concordato colla Prussia
territori di un altro Stato, massime senza il consenso di
questo. Per eliminare la mia difficoltà i negoziatori prussiani tentarono di proporre una
dichiarazione così concepita: "Colla presente Convenzione, specialmente coll'articolo 2
capov. 1 in connessione coll'articolo 13 capov. 2, non rimane in alcun modo
pregiudicata la questione della circoscrizione delle diocesi, il cui territorio si estende
al di là e al di qua dei confini tedesco-cecoslovacchi, e dei beni della Sede vescovile di
Breslavia situati nella Cecoslovacchia". Però questa formula, se non pregiudicava la tesi
della S. Sede, lasciava274r
espressamente intatta anche
quella del Governo. Mi è sembrato per conseguenza di non poterla accettare, massime dopo la
Nota dell'E. V. R. a cotesto Sig. Ambasciatore di Germania del 21 Marzo 1928, in cui
l'intiero argomento era chiaramente ed esaurientemente
esposto; ciò comunicai per iscritto al
Sig. Ministro del Culto, al quale (tenendo altresì presente l'ossequiato Dispaccio dell'E. V. N. 3575/27 del 2 Gennaio 1928) ricordai pure
che questo affare veniva trattato dall'Ambasciatore,che è al tempo stesso Ministro di Prussia presso la
S. Sede. Il Dr Becker mi ha risposto che questi nel Giugnoha dichiarato alla Segreteria di Stato che il Governo
prussiano mantiene il suo punto di vista,e che si riservava perciò di far trattare ulteriormente la questione per il tramite
dell'Ambasciatore medesimo.
Egualmente credetti di non poter accogliere né trasmettere
alla S. Sede un'altra simile dichiarazione,
(destinata all dichiarazione, proposta dal Governo e così formulata: "Le alte Parti
contraenti si adopereranno come finora per conservare stabilmente alla Sede vescovile di
Breslavia274v
i beni situati nella Cecoslovacchia". Le
[varie] vive pressioni fatte dal Governo in questo argomento si debbono
soprattutto, a quanto ho appreso, all'azione dell'Eminentissimo Sig. Cardinale
Bertram, il quale, massime in occasione della sua recente permanenza in Berlino nella Settimana di
Pasqua, avrebbe insistito presso il Ministero del Culto, affinché non si lasci lasci
passare l'occasione della conclusione del Concordato senza procurar di ottenere dalla S. Sede assicurazioni relativamente ai beni
anzidetti. Al quale riguardo feci nella menzionata seduta del 13 corrente feci
pure notare ai negoziatori prussiani come tale materia è di competenza della Commissione
prevista nel Modus vivendi tra la S. Sede ed il Governo cecoslovacco, presieduta
dall'Eccmo Mons. Nunzio Apostolico di Praga e della quale fa parte anche un rappresentante
del sullodato Eminentissimo.
2°) Con Esposto in lingua
polacca, datato da Oppeln 3 corrente, la Lega dei polacchi in
Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.), 275r
gruppo
I (Slesia), ha mi ha inviato copia di una risoluzione in lingua polacca, presa
nella in una riunione della Presidenza e del Consiglio di detto gruppo,
coll'intervento dei rappresentanti polacchi delle corporazioni autonome (Allegati IIIe IV – traduzione tedesca), nella quale
chiedonsi
si dice e diretta ad ottenere che nel Concordato colla Prussia si tenga conto dei
diritti naturali e si protegga la lingua materna della popolazione polacca. La risoluzione
si richiama all'articolo XXIII del Concordato polacco,in virtù del qualesarebbe
assicuratogarantito lo stato di possesso della lingua della minoranza in
Polonia quella Nazione nelle prediche, nelle preghiere suppletorie e nei corsi,
mentre che in Prussia sarebbero stati recentemente introdotti notevoli
cambiamenti a danno della lingua polacca ed a vantaggio della tedesca. L'Esposto afferma che
la tutela della lingua materna, la quale è per i polacchi, come per gli altri popoli, un
prezioso bene nazionale, rappresenta per loro anche un mezzo di difesa della fede; la storia
della Slesia proverebbe infatti che la germaniz-275v
zazione
della popolazione apre la via al liberalismo, al protestantesimo ed alla disso
decadenza morale. – L'invio della risoluzione in discorso ed il tenore della medesima sono
stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.
Sebbene tale domanda dell'azidetta Lega fosse venuta – occorre riconoscerlo – ben tardi, ed anzi (si può dire)
all'ultimo momento, tuttavia non omisi di farne oggetto di discussione nella menzionata seduta del 13 corrente, e aggiunsianzi come, a mio avviso, fosse nell'interesse stesso della Prussia di non respingerla, giacché la Germania, la quale si adopera per la tutela
delle minoranze tedesche all'estero non potrebbe senza
proprio danno non riconoscere gli stessi diritti ai polacchi, relativamente ben pochi, nel suo territorio. Essendomi stato obbiettatoche lo studio della complessa ed importante questioneavrebbe richiesto molto tempo e
ritardato così la
conclusione dei negoziati, suggerii di adottare una disposizione simile a quella
dell'articolo XXI del Concordato lituano, redatto in termini così brevi,,
sem-276r
plici e giusti, che nessuno potrebbe trovare nulla da
eccepire contro di essi. La domanda perciò della
suddetta Lega non è stata [denegata] respinta;ed anzi, come mi ha significato il Ministro del Culto, il Consiglio dei Ministri è stato
su questo punto unanime in questo senso.
Mi è stataIl Governo si propone d'inviarmi una esposizione
dei motivi di tale atteggiamento, che pe decisione, la quale però non mi è pervenuta
fino ad oggi.
Vengo ora a parlare della spinosissima questione della scuola. – Nel
colloquio avuto la mattina del 27 Aprile p. p. col Ministro Presidente
Dr Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr Weismann, gli rimisi la Nota in N. 41427 in data del giorno precedente, di
cui l'E. V. troverà compio il dovere di accludere copia (Allegato IV)
insieme colla relativa traduzione italiana (Allegato V) ed aggiunsi che la
S. Sede l'avrebbe a suo tempo pubblicata insieme col testo del Concordato. Il
Dr Braun276v
la lesse con attenzione, senza fare
osservazioni, ma riservandosi di esaminarla accuratamente;
osservò tuttavia che, se la esistenza di un simile documento venisse a conoscenza del
pubblico prima dell'approvazione del Concordato da parte del Landtag, tutto correrebbe grave
pericolo di naufragare; egli avrebbe perciò mantenuto la Nota segreta
e mi pregò di non farne parola nemmeno col Ministro del Culto. La sera del 7 corrente
mi limitai quindi a dire a quest'ultimo in termini generali che la soppressione dell'
su articolo sulla scuola aveva prodotto una impressione estremamente sfavorevole
sulla S. Sede, la quale si riservava di manifestare in forma corrispondente alla
gravità dell'argomento il suo pensiero al riguardo. Ma in una conversazione avuta la mattina
del 4 corrente, in Nunziatura col summenzionato Segretario di Stato Dr Weismann alla presenza del Revmo Monsignor Kaas tenni a mettere le cose in
chiaro. Il Dr Weismann chiedeva infatti che la Nota figuri come
consegnata277r
soltanto dopo la votazione del Landtag, ed abbia quindi una data posteriore, anche perché non il
Ministro Presidente non possa essere accusato di aver nascosto qualche cosa al Parlamento ed
aver fatto così della "diplomazia segreta". Da parte mia proposi, naturalmente sempre come
da me e ad referendum, il seguente piano: La Nota sulla scuola è stata da me consegnata ufficialmente il 27 Aprile; questo fatto
rimane,anche se il Ministro Presidente la tiene intanto rinchiusa dentro il suo cassetto.
Qualora il Concordato fosse respinto dal Landtag, la S. Sede la pubblicherà colla data
anzidetta del 27 26 Aprile, giacché sarebbe strano ed indecoroso che Essa
emettesse una protesta di tal genere dopo la caduta del progetto. Se invece il Concordato
sarà, come si crede, approvato dal Parlamento, potrei, prima dello scambio delle ratifiche,
ritirare la Nota già rimessa e consegnarne un'altra con data posteriore, a condizione però
che il Ministro Presidente dia ad essa una risposta
soddisfacente,277v
da concertarsi previamente. Così si
otterrebbe il vantaggio di avere sulla questione scolastica uno scambio di Note, che, pur
facendo parte del Concordato, salverebbe meglio il principio
sostenuto dalla S. Sede. Compiego al presente rispettoso Rapporto un progetto di detta
risposta (Allegato VI), che al Dr Weismann, è sembratoaccettabile, ma sul quale però il Ministro Presidente stesso non si
è ancora pronunziato.
Mi permetto infine di chiedere all'E. V., se la S. Sede tiene a che la dichiarazione
intorno alle parole dall'articolo 6 relativo alla elezione dei Vescovi: "Unter
Würdigung dieser Listen" – dichiarazione già da me trasmessa col Rapporto N. 41256, ma
che per ogni buon fine [al] compiego qui nuovamente a (Allegato VII) –
fosse oggettodi una Nota formale. Per sé le
[ein Wort unlesbar] suff surriferite parole, ed ancor più l'espressione
del testo italiano "Tenendo presenti queste liste", sembrano escludere chiaramente che la
S. Sede sia vincolata278r
alle medesime, e ciò del resto
risulta indubbiamente dalla storia delle trattative.
Chinato
269r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 29. Mai 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19289, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19289. Letzter Zugriff am: 11.04.2025.