TEI-P5
Dokument-Nr. 19364
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 75111 del
21 Novembre u. s., col quale l'E. V. R. mi segnalava l'articolo "Die
Krankheit der modernen Kirche" apparso nel Der Rheinische Sparer (N. 42 del
10 Novembre), ordinandomi di esprimere il mio umile parere in proposito, e mi rimetteva
in pari tempo unaduesupplicahe(che compio il dovere di restituire qui accluse)direttae al Santo Padre dal Sig. Vogel, presidente del "Deutscher Rentnerbund" o Lega
dei piccoli capitalisti tedeschi, con sede in Kassel.
Per parlare innanzi tutto di questadell'istanza diellaquesta Unionesuddetta Lega, le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono, parteciparono anche il Centro e la Bayerische Volkspartei; questa enorme ingiustizia ha colpì circa un milione di tedeschi.
Laelegge o piuttosto le leggidisposizioni legislative in questione sono: 1.) La terza ordinanza di eccezionaleprovvisoria sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung) del 14 Febbraio 1924; 2.) le leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt 1925 pagg.
Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra investimenti di capitali in fondi, fabbriche, ipoteche, prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, tfrascambi e contratti di ogniqualunque altro genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per glitaliscambi e contratti bilaterali vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: a) gli investimenti in fondi etc. ... (direkten Vermögensanlagen), i prestiti, e specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzatei al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. -b) I depositi negli istituti bancari (indirekten Vermögensanlagen) sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una partedei depositi stessidei depositi degli averi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori.sono rivalorizzati al
2½ % emessi prima del 1920 sono rivalorizzati al 2½ %. Se però gli stessi
titoli furono in continuo possesso dell'acquirente già prima ancora del 1 Luglio 1920, essi vengono rivalorizzati al
12½ % (Cfr. Staatslexicon [sic] der Görresgesellschaft I (ed. 5)
pagg. 434-441, sotto il titolo "Aufwertung" deldi R. Schetter).
Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio etc..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ottenero [sic] ebbero che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione moralmente considerate,dal punto di vista della morale,alla luce della moralemoralmente,sembra potersipersonealitàalità competenti, parlamentari, giuristi, &&&ecc., negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questo rimprovero,talequesta accusa sia stata mossa contro i due summenzionatisurriferiti partiti.
Altro è se certealcune persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì
Le leggi di rivalorizzazione furonona naturalmente oggetto di studio e di controversie anche e
precisamente, appunto da parte dei cattolici. Riguardano queste controversie:Queste controversie riguardano: 1.) l'intenzionedella legge,del legislatore,l'intenzione della legge, del legislatore, se cioè esso abbia inteso
di regolare la pubblica difesa, tutela del diritto di proprietà, ma non il diritto
stesso, o se abbia inteso di regolare entrambi, il diritto e la sua protezione; 2.) la
giustizia della leggegiustizia della legge nell'uno o nell'altro caso.
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione-, alla giustizia distributiva. Così il Rev. Sac. Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue pronunziate tendenze verso la sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaflichen Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che quindi la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual puntoTeol Theol. Prakt. Quartalschrift" 79 (1926)
pagg. 519-536. Cfr. "Scholastik" II pag. 317.
Il Rev. P. Fr. Hürth S. J., professore di teologia morale nel St. IgnazkollegCollegio di S. Ignazio in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" (Vvol. I, pagg. 277-281) quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla soluzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano, giudicano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede. Non, e ad ogni modo non sembra di voler sottoscrivere aderire senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco non mancòebbe cura di prendere dei provvedimenti per ovviare ai difettialle mancanze della rivalorizzazione. (Cfr. Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse dichiarò al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati-, di applicare, estendere alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ % (invece del 25 %), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici, Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate
Le direttive in discorso possono brevemente compendiarsi brevemente nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la disastrosa situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che ad essi possansia lecitoabbiano diritto di richiedere con dirittolo nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una diminriduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi totalmente rovinato, se dovesse restituire l'intero valore debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono gravem tenuti sub
NellaIn merito allaprassi pastorale, il Clero è stat è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, daldeidecideredalll'esprimeredecisionei nel tribunale
della penitenza, ove non hanno testimoni delle loro affermazioni, dall'affermare che non possano esistere ulteriori obblighi morali anche per quelli che
hanno pagato nel tempo della inflazione sem un valore assolutamente
inferiore; di lasciare alle rispettive Autorità il giudizio sulla facoltàcondizione finanziaria degli enti pubblici (Paesi,
Comuni); di insistere fortemente affinché sia osservata la giustizia, qualora ogniqualvolta consti chiaramente di un grave obbligo, non però nel caso
in cui gli interessati sono convinti di appoggiarsi ad una opinione realmenteveramente probabile. Vi possono essere ulteriori obblighi morali
eziandio per coloro i quali per acquisti fatti nel tempo dell'inflazione, hanno corrisposto
dato una somma di gran lunga inferiore al valore reale. Il
miglior modo di rivalorizzazione è quello di equo accordo, secondo i dettami della
coscienza, tra il creditore ed il debitore. Quanto all'assoluzione nel tribunale
della penitenza, questa si dovrà negare qualora solamente consti
indubbiamente disoltanto qualora un grave obbligo e la mala fede sianoevidentei. Agli Istituti ecclesiastici è
statoinculcatoparimentispecialmente è stato raccomandato di esaminare
rql quello, che la legge richiedeprescrive, e se debbano farlo,almeno se non per stretta giustizia, almeno per equità e
carità.
Il debitore potrà attenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale lo rovinerebbe o gli recherebbe un troppo grave danno.lo rovinerebbe.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandaloevitare lo scandalo, appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo moralef di questi enti alcuni
Vescovi hanno dato emanato direttive speciali, come ad es.
quello di Paderborn il 19 Luglio 1926 (Amtsblatt tom. 69, n. 8, pag. 79
e seg.), ed il 26 Marzo 1927 (l. c. tom. 70, n. 5, pag. 41), ed il
Cardinale Bertram (Amtsblatt di Breslavia del 12 Aprile 1927, n. 6, pag. 39),
e gli altri Vescovi in modo simile).
SeÈ dubbio infineIl numero dei piccoli capitalisti, indicato gravemente e senza colpa danneggiati dalla rivalorizzazione,,(che sisifa ascenderenella supplica ad oltrealla cifra diun milione,)si credesia esatto,poiché attualmenteche ascenda ad oltre <a circa> un milione, di guisa che
alcuni sosten<riten>gono che lo Stato sarà obbligato di regolare nuovamente
nei loro riguardi la grave questione.i loro figli sono ora generalmente impiegati in uffici, esercitano
professioni lucrative e sono in grado di aiutare i genitori, i quali si tro-
prp
proprietaricapitalisti fu senza pari, terribile.NonD'altra parte non sembra peròche attualmente sia possibile allo Stato di riassumere il problema
della rivalorizzazione senza grandi turbamenti finanziari e politici.
In considerazione di quanto sopra, non sembra che la S. Sede possa<,>direttamenteintervenire inalmeno per ora, intervenire direttamente in una così complicata
questione. Qualora quindi l'E. V. giudicassestimasse di dare una rispostaun riscontro
aglialleaglianzidettei
Indisuppliche,Esposti, parmi subordinatamente che essao non potrebbe essere
che generale, comunicando, ad es.,cheesse
i medesimisono state rimesse,
che gli Esposti medesimi sono stati rimessiper il relativo esame e gli eventuali ulteriori provvedimenti,
ai Revmi Ordinari della Germania, i quali si sono già occupati
dell'argomentodella materia.esprimendo il compatimento di Sua Santità ed aggiungendo forse
verso i danneggiati e la speranza che possa ottenersi un miglioramento della loro
situazione, ed aggiungendo forse anche <altresì> che gli Esposti
medesimi sono stati rimessi, per il relativo esame e gli eventuali ulteriori
provvedimenti, ai Revmi Ordinari, i quali si sono già occupati
dell'argomento.
Quanto al citatoRelatiamente all'articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Quanto allaNella sostanza è confuso e non risponde a verità. A giudiziodeidi alcunilaici,parrebbe chelo spirito di povertà e di semplicitàvengasi verrebbeaffievolendosiin una parte del Clero. Tuttavia lo stesso giornale ha pubblicato anche altri scritti, nei quali l'atteggiamento<itudine> e l'azione della Chiesa sono giudicate
<apparse> in modo più
g
equo e ragionevole. <giudicate in modo più equo e ragionevole.>
Chinato
7r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Online seit 20.01.2020.
Dokument-Nr. 19364
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Januar 19291
Schreiber (Textgenese)
StenotypistUnbekannte HandCentozPacelliPacelliBetreff
Istanzae del "Deutscher Rentnerbund" al Santo Padre intorno alle leggi
di rivalorizzazione
Per parlare innanzi tutto di questadell'istanza diellaquesta Unionesuddetta Lega, le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono, parteciparono anche il Centro e la Bayerische Volkspartei; questa enorme ingiustizia ha colpì circa un milione di tedeschi.
Laelegge o piuttosto le leggidisposizioni legislative in questione sono: 1.) La terza ordinanza di eccezionaleprovvisoria sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung) del 14 Febbraio 1924; 2.) le leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt 1925 pagg.
7v
117 e 137 - di queste
trattasi ora quasi esclusivamente -) e del 13 Luglio 1927. In quest'ultima sono
stati introdotti deialcuni miglioramenti a favore dei creditori.Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra investimenti di capitali in fondi, fabbriche, ipoteche, prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, tfrascambi e contratti di ogniqualunque altro genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per glitaliscambi e contratti bilaterali vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: a) gli investimenti in fondi etc. ... (direkten Vermögensanlagen), i prestiti, e specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzatei al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. -b) I depositi negli istituti bancari (indirekten Vermögensanlagen) sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una partedei depositi stessidei depositi degli averi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori.
8r
c) II titoli dei prestiti pubblici Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio etc..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ottenero [sic] ebbero che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione moralmente considerate,dal punto di vista della morale,alla luce della moralemoralmente,sembra potersipersonealitàalità competenti, parlamentari, giuristi, &&&ecc., negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questo rimprovero,talequesta accusa sia stata mossa contro i due summenzionatisurriferiti partiti.
Altro è se certealcune persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì
8v
che si pensò troppo tardi a
rimediare per leggein via legislativa a simile disastro finanziario.Le leggi di rivalorizzazione furono
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione-, alla giustizia distributiva. Così il Rev. Sac. Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue pronunziate tendenze verso la sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaflichen Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che quindi la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual punto
9r
lo Stato protegge i diritti dei
singoli, e che pertanto la rivalorizzazione, appunto se si tratta di creditori e di debitori
privati, deve farsi secondo le norme della buona fede (nach Treu und Glauben),
comparando iltenendo conto del bisogno del creditore e ladell'l'attuale situazione finanziaria del debitore. In tal modo si esprime il
P. von Nell-Breuning S. J. nelle "Stimmen der Zeit", tom. 110, Gennaio 1926,
pagg. 300-313, e nella "Il Rev. P. Fr. Hürth S. J., professore di teologia morale nel St. IgnazkollegCollegio di S. Ignazio in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" (Vvol. I, pagg. 277-281) quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla soluzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano, giudicano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede. Non, e ad ogni modo non sembra di voler sottoscrivere aderire senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco non mancòebbe cura di prendere dei provvedimenti per ovviare ai difettialle mancanze della rivalorizzazione. (Cfr. Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
9v
Già prima della emanazione della succitata terza Steuernotverordnung del 14 Febbraio 1924,
l'Emo Cardinale Bertram, a nome della Conferenza di Fulda, si rivolse all'Signor Marx, allora Cancelliere Sig.
Marx, del Reich, avvisandolo delle ingiustizie e mancanzedei difetti di quel decreto. Nel Settembre dello stesso anno egli
le manifestòrese palesi, notificò pure nella stampa,
pregando di sostituire l'anzidetto decreto con un regolamento, che
corrispondesse maggiormente ai postulati, alle richiesteesigenze della morale e della giustizia.L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse dichiarò al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati-, di applicare, estendere alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ % (invece del 25 %), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici, Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate
10r
sul principio dell'anno
1926 di quello stesso anno in tutti i bollettini religiosi ufficiali:
(Köln: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 1 Feb. 1926, tom. 66,
n. 4, pagg. 19-22. - Breslau: Kirchliches Amtsblatt des Fürstbischöflichen
Ordinariats in Breslau, 24 Jan. 1926, n. 2, pagg. 11-14.- FreiburgFreiburg: Anzeigeblatt für die Erzdiözese Freiburg, 24 Feb.,
1926, n. 6. pagg. 233-236; ecc.)E così tutti gli altri fogli ufficiali.Le direttive in discorso possono brevemente compendiarsi brevemente nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la disastrosa situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che ad essi possansia lecitoabbiano diritto di richiedere con dirittolo nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una diminriduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi totalmente rovinato, se dovesse restituire l'intero valore debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono gravem tenuti sub
10
gravi, sia da un obbligo di
giustizia, sia da un obbligo di equità e di carità, di ripagare,
riversare più di quanto è stabilito dalla legge.NellaIn merito allaprassi pastorale, il Clero è stat è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, dal
11r
con tutta coscienza se possandoo dare più di Il debitore potrà attenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale lo rovinerebbe o gli recherebbe un troppo grave danno.lo rovinerebbe.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandaloevitare lo scandalo, appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo morale
SeÈ dubbio infineIl numero dei piccoli capitalisti, indicato gravemente e senza colpa danneggiati dalla rivalorizzazione,,(che si
11v
vassero nel bisogno. È bensì ero che la catastrofe dei piccoli
In considerazione di quanto sopra, non sembra che la S. Sede possa<,>
Quanto al citatoRelatiamente all'articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Quanto allaNella sostanza è confuso e non risponde a verità. A giudiziodeidi alcunilaici,parrebbe chelo spirito di povertà e di semplicitàvengasi verrebbeaffievolendosiin una parte del Clero. Tuttavia lo stesso giornale ha pubblicato anche altri scritti, nei quali l'att
Chinato
1↑Ursprünglich angegebenes Datum "28 Dicembre 1929" hds. von Pacelli
geändert.