Dokument-Nr. 20093
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Februar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., qui accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del 23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto [circa] sia i documenti riguardanti le trattative i negoziati per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti presso nell'Archvio ndella Nunziatura Apostolica di Monaco, sia il materiale il come pure il testo dellae legislazione leggi bavarese i sul in dettoa argomento, materia, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia povera memoria, chiedo in precedenza precedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori e le inesattezze, in cui potrò cadere in cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. All' All'E A V. E. sarà
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del resto L'E. V. ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato o della prelodata Nunziatura quanto mi permetterò di esporre qui appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio, fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere delle le prestazioni finanziarie dello Stato alle parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse pur troppo alcu chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di argomenti a favore di questa ultima ultima tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V. con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, del in data del 16 Giugno o Luglio di quello stesso anno 1923.
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(della quale di cui parimenti ebbi l'onore d'inviare copia). all'E. V.). Nella risposta data dal Governo dnel seguente mese di Luglio il Governo esso mantenne insistette <persisté> ostinatamente nellla suoa punto di vista, affermazione, ed allora nella ulteriore mia Nota di replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai, significai, in conformità delle istruzioni ricevute, che la S. Sede, pur mantenendo <integro> il suo punto di vista, tuttavia, per affine di non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato, non insisteva perché in esso fosse in questo introdotta incluso una un corrispondente disposizione, articolo. tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essa dichiarando tuttavia espressamente che Essa manteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque però, in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contiene contenga prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già esistenti, fu si poté tuttavia nondimeno potuto farlo comunq ottenerlo<e> in in via indiretta. Tali sono che li <che i medesimi rimanessero nel Concordato stesso> assicurasse<ti> in via indiretta. A ciò servono ambedue le introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è pure l'inciso appunto è parimenti <è parimenti lo scopo ed il senso della frase del dell'art.  10 § 1,k in discorso: "nel quadro
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delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; frase che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923 e figurò quindi quindi nel controprogetto progetto di Concordato proposto presentato <subito> dopo di esse alla S. S dallo stesso Governo bavarese; donde risulta erebbe<a> pure, se non erro, che l'espressione "finora in uso" è antecedente anteriore al deve essere solo per sé<, già per questo solo motivo, essere> interpretata indipendentemente dalla posteriore legge del Febbraio 1924, emanata, del resto, (sebbene prima della firma del Concordato) senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi la Nunziatura non ebbe , per quanto io rammento, comunicazione alcuna.
Per quanto, Venendo ora, concerne a considerare i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo", ed in tal caso allo allora lo Stato deve corrispondere, a norma dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti con cura d'anima.
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Qualora invece detti uffici siano costituiti senza previa intesa del col Governo, questo esso <questo> non è obbligato ad alcuna prestazione, in conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo di detto paragrafo <l'ar il> <l'anzidetto> § 1 lett. k di complemento di rendita, suppone evidentemente che esista già una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa), sembramia [ein Wort unlesbar] pure che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. La legge del Febbraio 1924, se ben rammento, <pur la memoria non m'inganna, fissa>fissava innanzi tutto i supplementi della rendita iniziale per i titolari degli uffici con cura d'anime già esistenti, e [ein Wort unlesbar] per quelli da erigersi in avvenire stabiliva che che lo Stato potesse potersi essi potessero essi potessero corrispondersie <dallo Stato> soltanto a condizione che fosse assicurata in modo stabile la menzionata rendita iniziale; <[ora]> ciò non era, <se pure non m'inganno, <salvo errore,> in opposizione colle suaccennate disposizioni concordatarie. Se però ora adesso il Governo, ri come <secondo quanto> riferisce l'Eccmo Mons. Vassallo di Torregrossa, richiede <<sempre ed> in linea generale richiede> per la fondazione di un <un> nuovi nuovo postio la rendita [ein Wort unlesbar] massima (?)<, od> (iniziale di essa, o se, come per il recente caso di Ludwigshafen, esige l'appronta che siano approntati i Se però esso stabilisce in linea generale che i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i conseguenti posteriori supplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire l'appunta-
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mento dei mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe conciliabile col non parmi in verità conciliabile coll'obbligo assunto nel Concordato e quindi [sembrami] conveniente sarebbe, a mio umilissimo avviso, che l'Eccmo conveniente che il sullodato Mons. Nunzio potrebbe intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
Chinato E' superfluo poi di aggiungere che un tale intervento dovrebbe essere effettuato con ogni cautela e precisione giuridica, in guisa da evitare non offrire al Governo il destro di fondate repli opporre fondate repliche, ciò il che potrebbe comprom pregiudicare la situazione per l'avvenire.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20093. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 29.01.2018.