Dokument-Nr. 20117
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 08. Februar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato nel Baden
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E.V.R. N. 9 del 7 Dicembre s.a., mi diedi premura di significare al Revmo Mons. Arcivescovo di Friburgo quanto mi ero rispettosamente permesso di proporre nel mio ossequioso Rapporto del 19 Novembre s.a. relativo alla nomina del Decano nella in quella Chiesa metropolitana. di
Il sullodato Arcivescovo mi ha risposto colla lettera in data del 30 Gennaio p.p., di cui l'E.V. troverà qui unita copia (Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana (Allegato II). In essa Mons. Fritz afferma asserisce che il momento attuale non è favorevole per l iniziare trattative col Governo del Baden allo scopo della conclusione di un Concordato, aggiungendo tale esser pure l'opinione del Presidente dello Stato, Sig. Trunk, del Capo del Centro, Mons. Schofer, e di altri ancora. Lo stesso aveva già affermato l'antecessore del menzionato Arcivescovo, il compianto Mons. Tommaso Nörber, nella sua relazione sulla situazione politico-religiosa nel Baden, che mi feci un dovere di trasmettere all'E.V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920. Pur riconoscendo le gravi difficoltà, colle quali
193v
si dovrebbe colà lottare, non meno di quel che avv avvenne in Baviera, per gi concludere un Concordato, sembrami tuttavia che, qualora vi fosse stato buon volere da parte così dell'Arcivescovo come del Centro, il quale è nel Landtag il partito numericamente più forte, potrebbesi avrebbe potuto non senza speranza probabilità di successo tentarsi l'impresa. Ma pur troppo da parte di in non pochi Governi, ed anche di in alcuni Vescovi, [sic] della Germania, vi è una certa la tendenza di scansare la S. Sede e di trattare trattare e risolvere direttamente le questioni concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato. Checché sia di ciò, poiché il più volte nominato Mons. Fritz, non lascia, si può dire, malgrado la restrizione circa "il momento attuale", non lascia in realtà alcuna speranza per un futuro Concordato, parmi subordinatamente che converrebbe esser giunto ormai il tempo di significargli che per la provvista degli offici e dei benefici ecclesiastici in quella Archidiocesi vige dovrà regolarsi secondo il diritto comune. Dopo i rivolgimenti politici del 1918,
194r
il Governo del Baden, sebbene abbia certo forse più che qualunque altro Stato della Germania concesso lasciato libertà alla Chiesa, non si è curato in alcun modo di mettersi in rapporto qualsiasi relazione colla S. Sede, sola competente nella materia, per un nuovo ordinamento delle cose ecclesiastiche. , dimostrando così di disinteressarsi alle medesime. Le disposizioni della Bolla concordata Ad dominici gregis custodiam (28 Maggio 1827) non sono state di fatto già più intieramente osservaapplicate, avendo tale Go quel Governo unilateralmente   senz'altro annunziato, non avendo, ivi più attualmente luogo, dal tempo della luogo dopo la caduta dell'antico regime   luogo, senza (indubbioamente con vantaggio della Chiesa) che alla a qualunque la partecipazione ivi prevista che ivi era ( accordata già al Sovrano ) dell'Autorità civile nella provvista della Sede arcivescovile, del Decanato, dei Canonicati e dei Vicariati in quel Capitolo metropolitano. Non può potrebbe quindi il Governo medesimo accusare la S. Sede di aver rotto per prima la Convenzione concordataria, se Essa, dopo di ciò dichiarasse da una parte vigente in vigore il dopo lunga <oltre un settennio di vana> attesa, dichiara ormai per le anzidette provviste vigente il ius commune. Quanto alle prestazioni finanziarie fissate in dette nella precedente Bolla concordata Provida solersque (16 Agosto 1821), non sembrami, in v invero, malgrado a dire il vero, nonostante
194v
le preoccupazioni ed i timori dell'Arcivescovo, che vi sia fondato timore un serio pericolo per la loro soppressione, essendo esse basate sulla secolarizzazione, e garantite da sulla cosiddetta parità, cui sono interessati anche i protestanti, e dasulla Costituzione del Reich.
Se ora invece, prescindendo dal cessato intervento governativo, la S. Sede concedesse a al che ne al Baden, che, malgrado il rifiuto di concludere un Concordato, il diritto di elezione pur senza un nuovo accordo, colla S. Sede, rimangano in vigore, prescindendo dall'intervento governativo, il diritto di elezione capitolare dell'Arcivescovo ed il e l'antico modo di provvista (prescindendo del Decanato, dei Canonicati e dei Vicariati, determinati nella succitata Bolla, ciò costituirebbe un pericolosissimo precedente nei riguardi della Prussia. Qualora, invece al contrario, potrà potesse additarsi al Governo prussiano l'esempio del Baden, ove, mancando un nuovo Concordato, tutte le nomine ecclesiastiche sono state verrebbero puramente e semplicemente ridotte ai termini del diritto comune, ciò saràebbe un valido mezzo di pressione per mostrare ad esso al Governo prussiano
195r
la necessità di trattative colla S. Sede.
Nella succitata lettera del 30  Gennaio Mons. Fritz riferisce altresì di essersi accordato (per quanto è a me (almeno per quanto io sappia, senza previa autorizzazione od intesa della S. Sede) col Governo intorno ad un progetto di legge sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, di cui egli invia ora copia (cfr. Allegato III). Teoricamente, anche in esso la Chiesa cattolica, non <più> riconosciuta come società perfetta, è ridotta alla stregua di qualsiasi altra società associazione religiosa e sottomessa all'autorità suprema dello Stato, ial quale giudica in ultima istanza spetta il giudizio (§ 3) su gli statuti, lo intorno allo   al relativo Statuto, pur della che alla sua volta non deve essere in opposizione colle leggi dello Stato medesimo (§ 2).
Praticamente Mons. Arcivescovo ha ben diritto di affermare che il progetto in discorso, se se verrà approvato, darà in tale materia alla Chiesa maggior libertà che non in qualunque altro Paese della Germania; ed in particolare esso è migliore del l'analoga legge emanata già in Prussia,
195v
come è ben noto all'E.V. (cfr. Rapporti N. 27355 del 30 Aprile 1923, N. 28893 del 4 Novembre 1923 e N. 29738 del 12 Febbraio 1924).
Chinato
P.S. Mi si comunica ora che il sunnominato Presidente dello Stato del Baden, Sig. Trunk, verrà a visitarmi qui in Berlino la mattina del 19 corrente. Sarei profondamente riconoscente all'E.V., se si degnasse di farmi pervenire <conoscere,> prima di quel giorno, qualche istruzione per telegrafo la mente della S. Sede circa l'attuale <la> questione., che forma oggetto del presente Rapporto.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20117, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20117. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 29.01.2018.