Dokument-Nr. 20117
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 08. Februar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato nel Baden
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E.V.R. N. 9 del 7 Dicembre s.a., mi diedi premura di significare al Revmo Mons. Arcivescovo di Friburgo quanto mi ero rispettosamente permesso di proporre nel mio ossequioso Rapporto del 19 Novembre s.a. relativo alla nomina del Decano nella Chiesa metropolitana. di
Il sullodato Arcivescovo mi ha risposto colla lettera in data del 30 Gennaio p.p., di cui l'E.V. troverà qui unita copia (Allegato I) insieme alla rispettiva traduzione italiana (Allegato II). In essa Mons. Fritz afferma che il momento attuale non è favorevole per l iniziare trattative col Governo del Baden allo scopo della conclusione di un Concordato, aggiungendo tale esser pure l'opinione del Presidente dello Stato, Sig. Trunk, del Capo del Centro, Mons. Schofer, e di altri ancora. Lo stesso aveva già affermato l'antecessore del menzionato Arcivescovo, Mons. Tommaso Nörber, nella sua relazione sulla situazione politico-religiosa nel Baden, che mi feci un dovere di trasmettere all'E.V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920. Pur riconoscendo le gravi difficoltà, colle quali
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si dovrebbe lottare, non meno di quel che avv avvenne in Baviera, per gi concludere un Concordato, sembrami tuttavia che, qualora vi fosse buon volere da parte dell'Arcivescovo e del Centro, il quale è nel Landtag il partito numericamente più forte, potrebbesi non senza speranza di successo tentarsi l'impresa. Ma pur troppo da parte di non pochi Governi, ed anche di alcuni Vescovi, [sic] della Germania, vi è una certa tendenza di scansare la S. Sede e di trattare direttamente le questioni concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato. Checché sia di ciò, poiché il più volte nominato Mons. Fritz, non lascia, si può dire, malgrado la restrizione "il momento attuale", non lascia in realtà alcuna speranza per un futuro Concordato, parmi subordinatamente che converrebbe di significargli che per la provvista degli offici e dei benefici ecclesiastici in quella Archidiocesi vige il diritto comune. Dopo i rivolgimenti politici del 1918,
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il Governo del Baden, sebbene abbia certo più che qualunque altro Stato della Germania concesso libertà alla Chiesa, non si è curato in alcun modo di mettersi in rapporto relazione colla S. Sede per un nuovo ordinamento delle cose ecclesiastiche. Le disposizioni della Bolla Ad dominici gregis custodiam (28 Maggio 1827) non sono di fatto già più intieramente osservate, avendo tale Go quel Governo annunziato, senzadubbio con vantaggio della Chiesache alla partecipazione che ivi eraaccordataal Sovrano nella provvista della Sede arcivescovile, del Decanato, dei Canonicati e Vicariati in quel Capitolo metropolitano. Non può quindi il Governo medesimo accusare la S. Sede di aver rotto per prima la Convenzione concordataria, se Essadopo di ciò dichiarassein vigore ilius commune. Quanto alle prestazioni finanziarie fissate in dette nella precedente Bolla concordata Provida solersque (16 Agosto 1821), non sembrain vinvero, malgrado
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le preoccupazioni dell'Arcivescovo, che vi sia fondato timore per la loro soppressione, essendo esse basate sulla secolarizzazione,sulla cosiddetta parità, cui sono interessati anche i protestanti, e sulla Costituzione del Reich.
Se invece la S. Sede concedesse aalal Badenche, malgrado il rifiuto di concludere un Concordato, il diritto di elezione capitolare dell'Arcivescovo ed il modo di provvista del Decanato, dei Canonicati e Vicariati, determinati nella succitata Bolla, ciò costituirebbe un pericolosissimo precedente nei riguardi della Prussia. Qualora, invece al contrario, potrà additarsi al Governo prussiano l'esempio del Baden, ove, mancando un nuovo Concordato, tutte le nomine ecclesiastiche sono state puramente e semplicemente ridotte ai termini del diritto comune, ciò sarà un valido mezzo di pressione per mostrare ad esso
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la necessità di trattative colla S. Sede.
Nella succitata lettera del 30  Gennaio Mons. Fritz riferisce altresì di essersi accordato (per quanto è a me (almeno per quanto io sappia, senza previa autorizzazione od intesa della S. Sede) col Governo intorno ad un progetto di legge sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, di cui egli invia ora copia (cfr. Allegato III). Teoricamente, anche in esso la Chiesa cattolica è ridotta alla stregua di qualsiasi altra società religiosa e sottomessa all'autorità suprema dello Stato, il quale giudica in ultima istanza (§ 3) su gli statuti,lo Statuto, pur della che alla sua volta non deve essere in opposizione colle leggi dello Stato medesimo (§ 2).
Praticamente Mons. Arcivescovo ha ben diritto di affermare che il progetto in discorso, se se verrà approvato, darà alla Chiesa maggior libertà che nonl'analoga legge emanata già in Prussia,
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come è ben noto all'E.V. (cfr. Rapporti N. 27355 del 30 Aprile 1923, N. 28893 del 4 Novembre 1923 e N. 29738 del 12 Febbraio 1924).
Chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20117, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20117. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
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