Dokument-Nr. 20127
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 11. Juli 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia - Provvista delle dignità e dei canonicati - "Clausola politica"
Nei giorni di Martedì 22 e Venerdì 25 corrente Giugno p.p. hanno avuto ebbero luogo nella Nunziatura due nuove conferenze, alle quali, come nella precedente, hanno presoero parte il Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof. Heyer e Mons. Kaas. Oggetto di ambedue et entrambi [sic] le sedute sono stati furono i due seguenti argomenti:
Provv 1º) Provvista delle dignità e dei Canonicati nei Capitoli cattedrali e collegiati, e 2º) la cosiddetta "clausola politica".
Fin dalla prima riuni conferenza i negoziatori prussiani, hanno, non senza mia grande meraviglia, avanzatorono la pretesa domanda che nelle antiche diocesi della Prussia, cui si riferisce la Bolla De salute animarum, fosse riconosciuto
68v
al Governo il diritto di presentazione per la pPrepositura e la metà dei Canonicati. Feci loro cortesemente loro comprendere che la S. Sede non avrebbe mai acconsentito a tale richiesta; in seguito a che i miei interlocutori lasciarono cadere la cosa e la lunga discussione si svolse, come dirò appresso, sull'alternativa della nomina od elezione dei Canonici da parte del Vescovo o del Capitolo. Fu quindi assai viva la mia sorpresa, allorché essi nella al principio della seconda seduta, senza come se nulla fosse mi presentarono un Appunto scritto, del quale di cui l'E.V.R. troverà copia qui acclusa, (Allegato I), e nel quale, come se nulla fosse stato, si domandava di nuovo puramente e semplicemente l'anzidetto diritto di presentazione. [Ve] Avendo così dovuto constatare ancora una volta che le forme miti non valgono a convincere le dure teste dei prussiani, respinsi con indignazione forza
69r
simile pretesa, la quale (dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai cattolici catene, da cui la nuova Costituzione li aveva liberati, e ed aggiunsi che, io ad ogni modo, io non mi sarei mai giammai prestato nemmeno a trasmettere alla S. Sede. quella domanda. Mi lamentai di questo metodo di trattare condurre le trattative, avanzando ogni giorno nuove ed assurde richieste, dealle quali il Governo non si era aveva in alcun modo trattato accennato, né nelle Conferenze conferenze tenute nel Ministero del Culto prima della mia partenza per Roma, né nella lettera del Ministro Sig. Boelitz (G II Nr. 432 I) del 28 Aprile 1922. I miei interlocutori di fronte al mio energico atteggiamento, ritirarono definitivamente la loro proposta e si scusarono dicendo trattarsi di un malinteso, in quanto che cioè essi non avrebbero chiaramente compreso che esso [sic] fosse stata nella precedente seduta da me rifiutata in modo così assoluto.
69v

I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso dell'antic della perdita dell'antico privilegio diritto di nomina dello Stato, i Capitoli avessero una parte nella provvista dei canonicati vacanti. Il Governo, come disse apertamente il Prof. Heyer, ha a ciò interesse, perché esso crede di poter più facilmente esercitare la propria influenza sopra un un collegio composto di più membri, fra i quali vi sarà sempre l'uno o l'altro disposto a secondarlo, che non sull'unica persona del Vescovo. Da parte mia risposi che, come la S. Sede aveva concesso l'alternativa nell'art. 14 § 2 del Concordato bavarese, così non sarebbe per sé improbabile che l'accordasse anche alla Prussia; ma soggiunsi che, per quanto era a me noto, l'Episcopato reclama l'applicazione pura e semplice del diritto comune, secondo che risulta altresì dall'Appunto rimesso dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram al S. Padre
70r
il 15 Maggio c.a. e per la ragione ivi pure accennata. Posso ora aggiungere che nella visita da me fatta testé in Colonia all'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, anch'egli si è espresso in modo assolutamente contrario ad una alternativa sotto qualsiasi forma, e che lo stesso mi è stato ripetuto in Bonn il giorno seguente dal Revmo Mons. Vescovo di Treviri. Al qual proposito è pure da ricordare come nelle diocesi della Prussia antica, cui si riferisce la Bolla De salute animarum (Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia), l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) in quell'alternativa vigeva in <(fra Vescovo e Capitolo) vigeva in> virtù delle Bolle Impensa Romanorum Pontificum e Ad dominici gregis custodiam. Nell'Allegato II V.E. troverà un altro Appunto rimessomi il 26 Giugno p.p. dal Prof. Heyer, nel quale vengono proposti vari modi di alternati-
70v
va (che dovrebbe aver luogo separatamente per i Canonici effettivi ed onorari) fra Vescovo e Capitolo, vale a dire 1º) nomina del Vescovo audito Capitulo, ed elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 2º) nomina del Vescovo audito Capitulo, elezione del Capitolo con conferma del Vescovo, elezione del Capitolo fra gli ecclesiastici compresi in una lista di almeno tre candidati formata dal Vescovo; 3º) per due volte nomina del Vescovo audito Capitulo, ed una volta elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 4º) nomina del Vescovo audito Capitulo e de consensu Capituli. Le dignità rimarrebbero riservate alla S. Sede. - Dato l'atteggiamento dell'Episcopato, occorrerà, a mio subordinato avviso, sostenere, almeno per quanto sarà possibile, di ottenerlo,, l'applicazione del diritto comune in questa materia.(1)
Più grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,
71r
e colla quale i negoziatori prussiani intendono l'interrogazione da parte della S. Sede Autorità ecclesiastica al Governo allo scopo di constatare accertarsi che non vi sono contro un determinato candidato obbiezioni di ordine politico. Tale clausola, adottata già nel Concordato bavarese (art. 14 § l) riguardo ai Vescovi, e nel Concordato polacco (art. 11) anche per i Coadiutori con cum iure successionis e per il Vicario castrense, (il Vicario castrense, incluso pure in quest'ultimo Concordato, non viene in considerazione per la Prussia, essendo ora attualmente le cose riguarda concernenti l'esercito di competenza del Reich, e non degli Stati particolari), vorrebbe ora il Governo prussiano estendere che fosse estesa altresì a tutti gli Ordinarii loci, ai Vescovi ausiliari ed alle Dignità dei Capitoli. Sarebbero quindi compresi come Ordinarii loci (can. secondo il a norma del <nel senso del> can.  l98,:
1º) gGli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-
71v
stero del Culto mostra per questo punto uno specialissimo interesse, giacché, secondo la prassi seguita in questi ultimi tempi dalla S. Sede, tali Amministratori sogliono essere costituiti nei territori di frontiera politicamente contestati. Ora, siccome la Germania spera sempre in una revisione degli attuali confini colla Polonia, che essa stima dovranno essere per imperiosa necessità di cose corretti, massime per ciò che concerne il cosiddetto "corridoio", si comprende che il Governo tenga ad assicurarsi colla "clausola politica" una influenza negativa in quelle nomine. Non ho mancato di rispondere che siffatta richiesta è contraria alla prassi generale della S. Sede. Mi sia tuttavia permesso di notare rispettosamente come quella forma d'intervento governativo fu concessa al Governo inglese nella Convenzione del 20 Marzo 1890 (cfr.  Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma, 1919, pag. 1074), in virtù della quale la pratica dell'avviso preventivo,
72r
già in uso a riguardo dei Vescovi, veniva "estesa ancora ai casi di nomine di Amministratori Apostolici e Coadiutori con futura successione". È perciò che, pur riconoscendo tutto il valore e la gravità degli argomenti, che militano in senso contrario, mi permetterei oserei di supplicare subordinatamente l'E.V. a voler esaminare, se non sia forse possibile una qualche condiscendenza della S. Sede in proposito. Essa invero faciliterebbe notevolmente queste così già così ardue ed incerte trattative; d'altra parte, se la S. Sede ha interesse di non eleggere Vescovi alle Sedi vescovili ecclesiastici malvisti dalle Auto dalle Autorità civili, poiché non riuscirebbe loro possibile di esercitare con frutto il loro ministero pastorale, e per ciò appunto interroga preventivamente il Governo, sembra, se non m'inganno, che tale consider ragione valga pure, servata proportione, per gli
72v
Amministratori Apostolici.
2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmi t che una tale simile richiesta debba possa essere respinta.
3º) Il Vicario generale, per il quale la relativa interrogazione al Governo dovrebbe essere fatta dal relativo Vescovo. I negoziatori prussiani hanno molto insistito su questo punto, rilevando [di] l'importanza che il Vicario generale ha nell'amministrazione diocesana, massime qualora il Vescovo fosse sia, per ragione di dell'età o dello stato di salute, meno atto a reggere la diocesi. Hanno aggiunto che
73r
per il passato il Governo prussiano poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacché il Vicario generale era di fatto sempre scelto fra i membri del Capitolo. Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed inusitata(1), e che i primi ad essere contrari alla medesima sarebbero stati i Remi Vescovi della Prussia, che i quali assai a malincuore si vedrebbero col nuovo Concordato imporre un simile onere.
4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr.  Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo pPresidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare, medesimi, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-
73v
deltà al Re ed alle leggi dello Stato (§ 2). Nel termine di dieci giorni dalla ri dal ricevimento di tale comunicazione il primo Presidente poteva porre il veto sollevare protesta contro l'esercizio dei diritti anzidettoi; in caso negativo altrimenti, <qualora ciò non si verificasse,> doveva aver luogo la prestazione del summenzionato giuramento (§ 3). Il rigore di queste disposizioni fu in seguito attenuato colle posteriori leggi del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887, salvo però sempre l'obbligo della suaccennata comunicazione (cfr. Archiv für k. K., vol. 58, pag. 156, 178-179). Ora il Ministero prussiano ha fatto riguardo ai Vicari capitolari la seguente proposta (cfr. citato Alleg. I): "Quando si tratta di costituire un Vicario per una diocesi vacante, il Governo rinunzia a far valere obbiezioni politiche, se esse non vengano le muove dentro dieci giorni dal ricevimento della relativa domanda". Nel secondo Appunto (Alleg. II) detto termine è ridotto a tre giorni. In sostanza quindi il Governo domanda si chiede che anche per la elezione del Vicario capitolare abbia luogo
74r
la interrogazione al Governo; se dentro tre giorni questo non il quale, questo, se lo stima del caso, può può muovere obbiezioni nel entro tre giorni, trascorsi i quali s'intende aver egli esso rinunziato a tale suoa diritto. facoltà.
I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene io io non abbia mancato di far osservare non esser essa loro ripetutamente osservare che essa non corrisponde alle consuetudini della S. Sede medesima (Dispaccio N. 969/26 del 1º Maggio c.a.).
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essi l'uso la prassi vigente, secondo la quale il Vescovo stesso, residenziale, prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico per tale ufficio, si assicura che esso non sia persona ingrata al Governo. Ciò era stato concesso anche alla Baviera colla Convenzione del 1910,
74v
citata menzionata nel nuovo Concordato bavarese (art. 10 § 1 lett. a capov. 3), in virtù della quale anzi, se ben ricordo, la domanda al Governo doveva esser fatta dallo stesso Nunzio. Nel secondo Appunto però questa richiesta, alla cui non figura più Mi sembrò tuttavia che, data la natura dell'ufficio del Vescovo ausiliare, alla richiesta in discorso, i negoziatori prussiani non sem sembravano dare non diano meno tanta importanza che come alle precedenti.
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussiano per alla conclusione di un Concordato. - Poiché Siccome, poi, essi più volte durante le discussioni avevano citato il Concordato polacco come assai favorevole a quel Governo, rilevai che in esso la "clausola politica" si riscontra soltanto per gli Arcivescovi ed i Vescovi, i Coadiutori con futura successione ed il Vicario castrense (art. 11), mentre che ora il Ministero del Culto prussiano vorrebbe estenderla a tante categorie di ecclesiastici.
75r
Il Prof. Heyer rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto dal detto Concordato per gli Ordinari, (art. 12), i quali si obbligavano alla fedeltà verso il Governo p anche per tutto il loro clero, (art. 12), e la esclusione degli ecclesia delle persone, la cui attività venga dal Governo stesso considerata come contraria alla sicurezza dello Stato (art. 19). Naturalmente tale osservazione r affermazione non rimase senza ferma replica da mia parte.
Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò, poi, che riguarda concerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamente lecito di osservare umilmente come esso accolse per intieroamente la [ein Wort unlesbar] [e] riguardo alla provvista dei canonicati il sistema dell'alternativa fra Vescovo e Capitolo, richiesto dal Governo colla Nota del Ministro del Culto
75v
Dr  Matt in data del 30 Marzo 1922. Una eguale concessione non sarà fatta invece con invece, secondo che si è sop più sopra accennato, non verrà fatta con ogni verisimiglianza al Governo prussiano in seguito all'attitudine dell'Episcopato. Non sarebbe quindi, se non erro, contrario alla equità, se la Prussia avesse in qualche altroi puntoi qualche vantaggio non accordato (e, del resto, nemmeno rich a suo tempo preteso) dalla Baviera.
In attesa pertanto delle venerate is A causa delle ferie estive nel Ministero del Culto le conferenze hanno dovuto essere sono rimaste ero temporaneamente sospese.
Chinato al bacio della S. Porpora
(1)Il G Ministero del Culto ha espresso anche il desiderio che il un Canonicato in Breslavia ed in Münster rimanga riservato ai per uno dei Professori di quella Università a norma della Bolla De salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in Monasteriensi ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem praebendam designandam, et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque conferendam esse uni uni et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus Universitatum in dictis respectivis civitatibus existentium...".
(1)Un esempio potrebbe forse darsi tuttavia ritrovarsi nel Breve del S.P. Pio IX all'Arcivescovo di Friburgo (Baden) del 29 Settembre 1859, riprodotto nella succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge: "Tuae praeterea curae erit in Vicarium gGeneralem atque in extraordinarios istius Archiepiscopalis Tuae Curiae seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere, quos noveris ipsi Gubernio circa res civiles et politicas non esse minus gratos".
68r, oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. Juli 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20127, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20127. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 29.01.2018.