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                            Dokument-Nr. 20127
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Nei giorni di Martedì 22 e Venerdì 25 corrente hanno avuto luogo nella Nunziatura due nuove conferenze, alle quali, come
        nella precedente, hannopreso parte il
        Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof. Heyer e Mons. Kaas. Oggetto di
            ambedue
                            et entrambi [sic] le sedute sono stati i due seguenti argomenti:
                            Provv 1º) Provvista
        delle dignità e dei Canonicati nei Capitoli cattedrali e collegiati, e 2º) la
        cosiddetta "clausola politica".
Fin dalla primariuni conferenza i negoziatori
        prussiani, hanno, non senza mia grande meraviglia,
                avanzato la
            pretesa che nelle antiche diocesi della Prussia, cui si riferisce la
        Bolla De salute animarum, fosse riconosciutosenza
                            come se nulla fosse mi presentarono un Appunto scritto, del
            quale l'E.V.R. troverà copia qui acclusa, e nel quale, come se nulla fosse stato, si
        domandava di nuovo puramente e semplicemente l'anzidetto diritto di presentazione.
            [Ve] Avendo così dovuto constatare ancora una volta che le forme miti non valgono
        a convincere le dure teste dei prussiani, respinsi con indignazione
                            trattare
        condurre le trattative, avanzando ogni giorno nuove ed assurde richieste,
            dealle quali  non si era in alcun modo trattato accennato, né nelle
            Conferenze conferenze tenute nel Ministero del Culto prima della mia partenza per
        Roma, né nella lettera del Ministro Sig. Boelitz (G II Nr. 432 I) del
        28 Aprile 1922. I miei interlocutori di fronte al mio energico atteggiamento,
        ritirarono definitivamente la loro proposta e si scusarono dicendo trattarsi di un
        malinteso, in quanto che cioè essi non avrebbero chiaramente compreso che
        esso [sic] fosse stata nella precedente seduta da me rifiutata in modo così
        assoluto.
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compensodell'antic della perdita dell'antico privilegio diritto di
        nomina dello Stato, i Capitoli avessero una parte nella provvista dei canonicati vacanti. Il
        Governo, come disse apertamente il Prof. Heyer, ha a ciò interesse, perché esso crede di
        poter più facilmente esercitare la propria influenza sopra un collegio composto di più membri, fra i quali vi sarà sempre l'uno
        o l'altro disposto a secondarlo, che non sull'unica persona del Vescovo. Da parte mia
        risposi che, come la S. Sede aveva concesso l'alternativa nell'art. 14 § 2
        del Concordato bavarese, così non sarebbe per sé improbabile che l'accordasse anche alla
        Prussia; ma soggiunsi che, per quanto era a me noto, l'Episcopato reclama l'applicazione
        pura e semplice del diritto comune, secondo che risulta altresì dall'Appunto rimesso
        dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram al S. Padre, di ottenerlo,, l'applicazione del diritto comune in questa
            materia.(1)
Più grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,constatare
        accertarsi che non vi sono contro un determinato candidato obbiezioni di ordine politico.
        Tale clausola, adottata già nel Concordato bavarese (art. 14 § l) riguardo ai
        Vescovi, e nel Concordato polacco (art. 11) anche per i Coadiutori con cum iure
        successionis e per il Vicario castrense, (il Vicario castrense, incluso pure in
        quest'ultimo Concordato, non viene in considerazione per la Prussia, essendo ora le cose riguarda concernenti l'esercito di
        competenza del Reich, e non degli Stati particolari), vorrebbe ora il Governo
        prussiano estendere che fosse estesa altresì a tutti
        gli Ordinarii loci, ai Vescovi ausiliari ed alle Dignità dei Capitoli. Sarebbero
        quindi compresi come Ordinarii loci
                            (can.secondo il can. l98,
1º) gli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-così già
        così ardue ed incerte trattative; d'altra parte, se la S. Sede ha interesse di non
        eleggere Vescovi alle Sedi vescovili ecclesiastici malvisti dalle Auto dalle
        Autorità civili, poiché non riuscirebbe loro possibile di esercitare con frutto il loro ministero pastorale, e per ciò appunto interroga
        preventivamente il Governo, sembra, se non m'inganno, che tale consider ragione valga
        pure, servata proportione, per gli
2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmit che una tale
        simile richiesta debba possa essere respinta.
3º) Il Vicario generale, per il quale larelativa interrogazione al Governo dovrebbe essere fatta dal relativo
        Vescovo. I negoziatori prussiani hanno molto insistito su questo punto, rilevando
        [di] l'importanza che il Vicario generale ha nell'amministrazione diocesana, massime
        qualora il Vescovo fosse per ragione dietà o dello stato di salute, meno atto a reggere la diocesi.
        Hanno aggiunto che
4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo presidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-dalla ri dal ricevimento di
        tale comunicazione il primo Presidente poteva porre il veto contro l'esercizio anzidetto;(§in caso negativo doveva
        aver luogo la prestazione del summenzionato giuramento (§ 3). Il rigore di queste
        disposizioni fu in seguito attenuato colle posteriori leggi del 21 Maggio 1886 e del
        29 Aprile 1887, salvo però sempre l'obbligo della suaccennata comunicazione (cfr.
            Archiv für k. K., vol. 58, pag. 156, 178-179). Ora il Ministero
        prussiano ha fatto riguardo ai Vicari capitolari la seguente proposta (cfr. citato
            Alleg. I): "Quando si tratta di costituire un Vicario per una diocesi
        vacante, il Governo rinunzia a far valere obbiezioni politiche, se esse non
            vengano le muove dentro dieci giorni dal ricevimento della relativa domanda". Nel
        secondo Appunto (Alleg. II) detto termine è ridotto a tre giorni. In sostanza
        quindi il Governo
                            domanda si chiede che anche per la elezione del Vicario capitolare abbia
        luogose dentro tre giorni
            questo nonil quale, se lo stima del caso, può muovere obbiezioni nel entro tre giorni, trascorsi i
        quali s'intende aver egli rinunziato a tale suodiritto.
I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, sebbene io non abbia mancato di farosservare
                            non
                            esser
                            essa loro ripetutamente osservare che essa non corrisponde alle consuetudini della
        S. Sede  (Dispaccio N. 969/26 del 1º Maggio
        c.a.).
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essil'uso la prassi vigente, secondo la quale
        il Vescovo stesso, prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico
        per tale ufficio, si assicura che esso non sia persona ingrata al Governo. Ciò era stato
        concesso anche alla Baviera colla Convenzione del
            1910,citata menzionata nel nuovo Concordato
        bavarese (art. 10 § 1 lett. a capov. 3), in virtù della quale anzi, se
        ben ricordo, la domanda al Governo doveva esser fatta dallo stesso Nunzio. Nel secondo
            Appunto però
                            questa richiesta, alla cui
                            non figura più Mi sembrò tuttavia che, data la natura dell'ufficio del Vescovo
        ausiliare, alla richiesta in discorso, i negoziatori prussiani
            sembravanodaremeno importanza che alle precedenti.
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussianoper alla conclusione di un Concordato. Poiché Siccome, poi, essi più volte 
        avevano citato il Concordato polacco come assai favorevole a quel Governo, rilevai che in
        esso la "clausola politica" si riscontra soltanto per gli Arcivescovi ed i Vescovi, i
        Coadiutori con futura successione ed il Vicario castrense  mentre che ora il Ministero del Culto prussiano vorrebbe
        estenderla a tante categorie di ecclesiastici.p anche per tutto il  clero, e la esclusione degli ecclesia delle persone,
        la cui attività venga dal Governo stesso considerata come contraria alla sicurezza dello
        Stato (art. 19). Naturalmente tale osservazione non rimase senza ferma replica da mia
        parte.
Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, in caso di necessità assoluta, la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò che riguarda il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamente come esso accolse intieramentela [ein Wort unlesbar] [e] riguardo alla provvista dei canonicati il
        sistema dell'alternativa fra Vescovo e Capitolo, richiesto dal Governo colla Nota del
        Ministro del Cultorich preteso) dalla Baviera.
                            In attesa pertanto delle
            venerate is A causa delle ferie estive  le conferenze hanno dovuto essere temporaneamente sospese.
Chinato al bacio della S. Porpora 
                        
                             
                        68r, oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand,
            vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 29.01.2018. 
                    
    Dokument-Nr. 20127
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 11. Juli 1926
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia - Provvista delle dignità e dei canonicati
        - "Clausola politica"
                        Fin dalla prima
68v
 al
        Governo il diritto di presentazione per la prepositura e la metà dei Canonicati. Feci  cortesemente  comprendere che
        la S. Sede non avrebbe  acconsentito a tale
        richiesta; in seguito a che i miei interlocutori lasciarono cadere la cosa e la  discussione si svolse, come dirò appresso, sull'alternativa
        della nomina od elezione dei Canonici da parte del Vescovo o del Capitolo. Fu quindi assai
        viva la mia sorpresa, allorché nella seconda seduta, 69r
simile pretesa, la quale
        (dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai cattolici catene, da cui la
        nuova Costituzione li aveva liberati, e cheio ad ogni modo,  non mi sarei mai prestato nemmeno a trasmettere
        alla S. Sede. Mi lamentai di questo metodo di 69v
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso
70r
il
        15 Maggio c.a. e per la ragione ivi pure accennata. Posso ora aggiungere che nella
        visita da me fatta testé in Colonia all'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, anch'egli si è
        espresso in modo assolutamente contrario ad una alternativa sotto qualsiasi forma, e che lo
        stesso mi è stato ripetuto in Bonn il giorno seguente dal Revmo Mons. Vescovo di Treviri. Al
        qual proposito è pure da ricordare come nelle diocesi della Prussia antica, cui si riferisce
        la Bolla De salute animarum (Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia),
        l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi
        prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) in virtù delle Bolle Impensa Romanorum Pontificum e Ad dominici gregis
            custodiam. Nell'Allegato II V.E. troverà un altro Appunto rimessomi il
        26 Giugno p.p. dal Prof. Heyer, nel quale vengono proposti vari modi di
        alternati-70v
va  fra Vescovo e Capitolo, vale a
        dire 1º) nomina del Vescovo audito Capitulo, ed elezione del Capitolo con conferma del
        Vescovo; 2º) nomina del Vescovo audito Capitulo, elezione del Capitolo con conferma del
        Vescovo, elezione del Capitolo fra gli ecclesiastici compresi in una lista di almeno tre
        candidati formata dal Vescovo; 3º) per due volte nomina del Vescovo audito Capitulo, ed
        una volta elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 4º) nomina del Vescovo audito
        Capitulo e de consensu Capituli. Le dignità rimarrebbero riservate alla S. Sede. - Dato
        l'atteggiamento dell'Episcopato, occorrerà, a mio subordinato avviso, sostenere, almeno per
        quanto sarà possibilePiù grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,
71r
 e colla quale i negoziatori prussiani intendono
        l'interrogazione da parte della S. Sede al Governo allo scopo di 1º) gli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-
71v
stero del Culto mostra per questo punto uno
        specialissimo interesse, giacché, secondo la prassi seguita in questi ultimi tempi dalla
        S. Sede, tali Amministratori sogliono essere costituiti nei territori di frontiera
        politicamente contestati. Ora, siccome la Germania spera sempre in una revisione degli
        attuali confini colla Polonia, che essa stima dovranno essere per imperiosa necessità di
        cose corretti, massime per ciò che concerne il cosiddetto "corridoio", si comprende che il
        Governo tenga ad assicurarsi colla "clausola politica" una influenza negativa in quelle
        nomine. Non ho mancato di rispondere che siffatta richiesta è contraria alla prassi generale
        della S. Sede. Mi sia tuttavia permesso di notare rispettosamente come quella forma
        d'intervento governativo fu concessa al Governo inglese nella Convenzione del 20 Marzo
        1890 (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
            civili, Roma, 1919, pag. 1074), in virtù della quale la pratica dell'avviso
        preventivo,72r
già in uso a riguardo dei Vescovi, veniva "estesa
        ancora ai casi di nomine di Amministratori Apostolici e Coadiutori con futura successione".
        È perciò che, pur riconoscendo tutto il valore e la gravità degli argomenti, che militano in
        senso contrario, mi permetterei di supplicare subordinatamente l'E.V. a voler esaminare, se
        non sia  possibile una qualche condiscendenza della
        S. Sede in proposito. Essa invero faciliterebbe notevolmente queste 72v
 Amministratori
        Apostolici.2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmi
3º) Il Vicario generale, per il quale la
73r
per il passato il Governo prussiano
        poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacché il
        Vicario generale era  sempre scelto fra i membri del
        Capitolo. Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed inusitata(1), e che i primi
        ad essere contrari alla medesima sarebbero stati i Remi
        Vescovi della Prussia, che assai a malincuore si vedrebbero col nuovo Concordato
        imporre un simile onere.4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo presidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-
73v
deltà al Re ed alle
        leggi dello Stato (§ 2). Nel termine di dieci giorni 74r
la interrogazione al Governo; I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, sebbene io non abbia mancato di far
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essi
74v
                            I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussiano
75r
Il Prof. Heyer
        rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto  per gli Ordinari(art. 12), i quali si obbligavano alla fedeltà verso il Governo Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, in caso di necessità assoluta, la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò che riguarda il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamente come esso accolse intieramente
75v
Dr Matt in data del
        30 Marzo 1922. Una eguale concessione non sarà fattacon ogni verisimiglianza al Governo prussiano in seguito all'attitudine
        dell'Episcopato. Non sarebbe quindi, se non erro, contrario alla equità, se la Prussia
        avesse in qualchealtropunto qualche vantaggio
        non accordato (e, del resto, nemmeno Chinato al bacio della S. Porpora
(1)↑Il G Ministero del Culto ha espresso anche
            il desiderio che il un Canonicato in Breslavia ed in Münster rimanga riservato
                ai per uno dei Professori di quella Università a norma della Bolla De
                salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in Monasteriensi
            ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem praebendam designandam,
            et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque
            conferendam esse uni uni et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus
            Universitatum in dictis respectivis civitatibus
        existentium...".
                            
                            (1)↑Un esempio potrebbe forse darsi nel Breve del S.P. Pio IX
            all'Arcivescovo di Friburgo (Baden) del 29 Settembre 1859, riprodotto nella
            succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge: "Tuae praeterea
            curae erit in Vicarium generalem atque in extraordinarios istius Archiepiscopalis Tuae Curiae
            seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere, quos noveris ipsi Gubernio
            circa res civiles et politicas non esse minus gratos".
                            
                        