Dokument-Nr. 21053

Schema proposto dai Socialisti e Comunisti per una legge d'espropriazione dei Principi, in: Kölnische Volkszeitung, Nr. 66, 26. Januar 1926
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Sulle basi dell'art. 153 della costituzione dell'Impero viene stabilito:
Articolo I: Tutta la fortuna dei Principi, i quali regna<va>no1 nei diversi paesi della Germania fino alla rivoluzione dell'anno 1918, e tutti i beni delle case principesche, delle loro famiglie e dei membri di queste famiglie vengono espropriati senza indennità per il bene comune. La fortuna espropriata diviene proprietà del paese, nel quale la rispettiva casa principesca regnava fino alla deposizione o abdicazione.
Articolo II: I beni espropriati vengono adoperati in favore a) di quelli che non hanno lavoro (Erwerbslose);
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b) degli invalidi di guerra e dei superstiti dei caduti in guerra;
c) di coloro che vivono da rendite insufficienti (Sozial- und Kleinrentner);
d) delle povere vittime dell'inflazione, come operai di campagna, affittuari e contadini modesti, formando dai possedimenti espropriati terreno di coloni.
I castelli, palazzi ed altri edifici vengono adoperati per scopi di pubblica beneficenza, istruzione, cultura e specialmente per l'istallazione di sanatori e ricoveri per invalidi di guerra, per i superstiti delle vittime di guerra e di coloro che vivono di insufficienti rendite (Sozial- und Kleinrentner) e per la creazione di brefotrofi ed istituti di educazione.
Articolo III Vengono annullate tutte le disposizioni, comprese anche le ipoteche e simili cambiamenti, fatti in riguardo ai beni espropriati ed a parti di questi dopo il 1 Novembre 1918 sia in via di giudizio, sia per composizione o contratto o per altra maniera.
Articolo IV. Il modo di esecuzione della presente legge sarà determinato per una legge dell'Impero, la quale sarà pubblicata entro un trimestre dopo la constatazione ufficiale del risultato della votazione. Questa legge dell'Impero dovrà particolarmente provvedere all'esecuzione dell'articolo 2 di questo schema, cioè al modo come i diversi paesi debbono impiegare i beni espropriati dei Principi.
1Masch. eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Anlage vom 26. Januar 1926, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 21053, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/21053. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 10.09.2018.