Dokument-Nr. 354
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], nach dem 16. April 19241

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Circa gli obblighi del Governo prussiano relativamente alle abitazioni dell'Arcivescovo e dei membri del Capitolo metropolitano di Colonia in base alla Bolla "De salute animarum"
Con Foglio in data del 16 aprile scorso (Allegato I) l'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia, richiamava la mia attenzione rel sulle inadempienzemancanze del Governo prussiano nell'adempimento dell'obbligodegli obblighi che ad esso incombeono in base alla Bolla "De salute animarum" relativamente alle abitazioni dell'Arcivescovo e dei membri del Capitolo metropolitano di Colonia. "Mentre che (così si esprimeva il sullodato Eminentissimo) non vi può essere alcun dubbio che secondo la succitata Bolla lo Stato prussiano è obbligato ad assegnare in proprietà alla Sede arcivescovile ed al Capitolo metropolitano case adatte a tale scopo, il Governo stesso invece sostiene che dette case, siano rimaste in proprietà dello Stato [rimesse] consegnate all'Arcivescovo ed al Capitolo nel secondoterzo decennio del secolo passato, sono
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rimaste in proprietà dello Stato, il quale ne ha anzi la libera disposizione e può a suo piacere chiederne anche lo sgombero, qualora esso provveda ad altre abitazioni, completamente secondo il suo giudizio. Quanto l'Arcivescovo ed il Capitolo, in seguito a questoa [ostentazione] atteggiamento del Governo prussiano, siano esposti, per ciò che riguarda le loro abitazioni, all'arbitrio dello Stato, si è manifestato dimostratoapparso già in passato, specialmente durante il Kulturkampf, allorché il de menzionato Governo nell'anno 1875 giunse perfino a far sgombrare colla forza per mezzo della polizia le case dell'Ar in discorso.
Sebbene (prosegue il l'Emo Schulte) dopo quel tempo lo Stato non abbia più commesso simili eccessi, tuttavia il Governo prussiano mantiene ancor sempre in principio il suesposto punto di vista. Ciò si è manifestato praticamente nell'ultimo decennio rispetto a due case di Canonici situate nella via 'an der Rechtschule', in Colonia, che
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lo Stato prussiano ha l'intenzione di vendere al Comune di Colonia. Ora, quantunque sinora è riuscito al Capitolo di Colonia sia riuscito sinora, grazie alla sua persistente opposizione, sia riuscito sinoraferma resistenza, ma di impedire l'attuazione di tale proposito, nondimento [sic] di questo conflitto, il quale dura già dal 1914, dimostra abbastanza come i diritti es dell'Arcivescovo e del Capitolo riguardo alle loro abitazioni, si trovino sopra unaterrenobase giuridica assolutamente così affattoassai malsicura,;che l'attuale situazione la quale chel'attuale situazione non può quindi in alcun modo conciliarsi colle disposizioni della Bolla, secondo la quale debbonostabilmente stabilmentefissarsi ed assegnarsile case per l'Arcivescovo e per il Capitolo.debbono essere stabilmente fissate ed assegnate in modo stabile e fisso.
"Lo Stato prussiano inoltre non riconosce in massima l'obbligo permanente della manutenzione delle case in questione. Sino a poco tempo fa esso paga ha pagato a tale scopo una somma totale annua, del resto assolutamente insufficiente. Durante, però,
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il continuo deprezzamento del danaro, lo Stato, invece di valorizzare corrispondentemente almeno questadetta somma, ha preferito di sospendere del tutto anche questa meschina contribuzione. L'intiero peso della manutenzione è in tal guisa attualmente addossato alla Sede arcivescovile ed al Capitolo.
Un tale stato di cose è però alla lunga insostenibile, mancando i mezzi necessari.
Il Capitolo metropolitano ha quindi recentemente,ultimamente, dapprima in iscritto e poi personalmente per mezzo del Preposto e del Sindaco (Consulente legale), agito presso il Governo prussiano per giungere ad un regolamento della questione delle abitazioni, il quale, almeno in qualche modo, megliomeglio corrisponda meglio agli accordi contenuti nella Bolla. Dei due relativirelativi Esposti del Capitolo l' il primo tratta della summenzionata particolare controversia, mentre il secondo contiene positive proposte per una nuovoaregolamento.sistemazione. Pur troppo però le trattative del Capitolo col Governo sono
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rimaste sino ad ora infruttuose."
L'Emo conclude dicendo essergli sembrato necessario di informare il Rappresentante della S. Sede circa la slealtà dello Stato prussiano nell'adempimento della Bolla concordata "De salute animarum" e mi ha chiesto anche a nome del Capitolo di interessarmi presso ilquel Governo prussideia tutela dei minacciati interessi di dell'archidiocesi di Colonia.
Per tornare ai suaccennati Esposti, - ambedue in data del 26 Marzo 1924 -, nel primo di essi (Allegato II) il Capitolo muove energica protesta contro l'intenzione di vendere al Comune di Colonia le due case situate nella Rechtschule 2 e 4 e sostiene che secondo la Bolla "De salute animarum" lo Stato era ed è obbligato a dare le abitazioni al Capitolo in proprietà le abitazioni in discorso. Nel secondo dei detti Esposti (Allegato III) il Capitolo,medesimo, dopo aver
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accennato alloa stato di incertezza necessità di eliminare l'attuale stato di incertezza su questo punto con un nuovo definitivo regolamento della vertenza, il quale soddisfi ai diritti del Capitolo stesso basati sulla più volte citata Bolla, osserva come "una soluzione soddisfacente non può aversi se non attribuendo ad esso la proprietà delle case assegnategli. Che ciò soltanto corrisponda alla volontà della Bolla medesima, non può essere seriamente messo in dubbio... Il Capitolo, del resto, sarebbe in tal caso disposto a sciogliere incondizionatamente e definitivamente lo Stato dall'obbligo di provvedere alla manutenzione di quelle case, di guisa che il Governo rimarrebbe per l'avvenire libero dal pagamento dell'annuo contributo a tale scopo." L'Esposto rivela altresì che "rimarrebbe pure da regolare l'obbligo – fondato parimenti sulla Bolla, ma di cuiche lo Stato non ha tenuto in alcunaconto -considerazione -didi assegnare una casa per gli affari delil
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Capitolo. Anche su questo punto tuttavia lo Stato, qualora nel resto aderisseca alle proposte del Capitolo, potrebbe contare sulla condiscendenza di que del medesimo".
Le trattative orali del summenzionato Proposto col Governo prussiano in Berlino nei giorni 3 e 4 Aprile c. a. (delle quali si trova una relazione nell'Allegato IV) non ebbero, come si è già sopra accennato, alcun successo.
All'più volte menzionato Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte risposi conllafogliolettera N. 30468 in data dell'8 Maggio, che di cui l'E. V. troverà parimenti qui acclusa copia.qui acclusa.
In essa cominciai col notare come l'obbligo dello Stato di dare in proprietà all'Arcivescovo ed ai membri del Capitolo metropolitano di Colonia le rispettive abitazioni non sembrava che potessea dimostrarsi
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in modo del tutto certo collacon piena evidenza in base alla Bolla "De salute animarum". Mentre infatti questa nel capoverso "Super publicis regni silvis..." circa la dotazione delle diocesi parla, in termini del tutto chiari, di trasferimento di proprietà: "huiusmodi censuum proprietas per instrumenta in legitima validaque Regni forma stipulanda et a praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferatur" e di nuovo più appresso: "tot agri Regiis imprensis e mantur pleno dominii iure singulis Ecclesiis tradendi"; allorché invece allorché tratta nel successivo capoverso "Mandamus quoque eidem Josepho episcopo..." delle case per l'arcivescovo, il Capitolo, la Curia arcivescovile, ecc., adopera soltanto la frase" ... domos tribuendas opportune statuat atque assignet". Ora assignet è un termine generico, il quale si può prendere nel senso sia di "assignare ad proprietatem" che di "assignare ad usum". Anche nell'antico Concordato
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colla Baviera del 1817, allorchéladdove si parla delle abitazioni degli Arcivescovi, dei Vescovi, dei Canonici e dei Vicari dei Capitoli metropolitani e cattedrali, si riscontra l'espressione assignabitur; ciò nondimeno, la Chiesa non ha nemmeno in Baviera la proprietà delle medesime. In considerazione di ciò, esprimevo l'avviso il parereil timore che l'affermazionela rivendicazione del diritto di proprietà od anche la richiestadel che iltrasferimento della proprietà medesimaincontrerebbe con ogni probabilitási effettui ora in base al diritto derivante dalla Bolla "De salute animarum" incontrerebbero da parte dello Stato una opposizione difficilmente sormontabile.
Ciò che invece, apparisce apparisce a mio umile parere avviso, apparisce del tutto chiaro e deve quindi esigersi energicamente dal Governo, è: 1°) che l'assegnazione delle abitazioni una volta determinate ("statuat atque assignet") è stabile né può essere revocata o mutata da parte dello Stato, e 2°) che lo Stato è tenuto
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a provvedere alle necessarie riparazioni. – Questi due punti sono incontestabili e sono statifurono espressamente ammessiriconosciuti, - pur rinnegando il <non ammettendo il trasferimento del> diritto di proprietà, nell'Arcivescovo e nel Capitolo, – anche nella sentenza delladalla Corte di Appello di Colonia nelle <due> sentenze del 31 Marzo 1879, nelle causefra l' intentate dall'Arcivescovoed il e dalCapitolo contro il Governo prussiano riprodotte nell'Archiv für das Civil- und Criminal- Recht der Königl. Preuss. Rheinprovinzen, vol. 70 (cfr. pag. 96, 99-100, 113, 115). Mi dichiarai quindi nella lettera in discorso pronto ad intervenire in ques tal senso a nome della S. Sede presso il Governo prussiano. Aggiunsi che, del resto, praticamente non sembra vi sia notevole differenza, chese le case siaono date in vero e proprio diritto di proprietà odovvero in uso stabile e non revocabile almeno senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica; in questo secondo caso, vi è anzi il vantaggio che il lo Stato come proprietario è tenuto secondo i principi del diritto alle rip a
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pagare le riparazioni, come apersecondo che esplicitamente afferma la prima delle succitate sentenze (l. c. pag. 100). D'altra parte, nemmeno lail diritto di proprietà metterebbe la Chiesa pienamente al sicuro perdallaper la eventualità di una persecuzione, giacché in simili circostanze lo Stato – come è accaduto nella stessa Germania ed anche in altre Nazioni – può senz'altro confiscare i beni ecclesiastici.
Per ciò infine che concerne l'il suaccennato obbligo, - contenuto nella Bolla, ma non eseguito dallo Stato, - di un assegnare una casa anche per il Capitolo, mi permisi diosservare esprimereespressi nella lettera medesima non sembrare opp l'opinione il parere non essere opportuno che il Capitolo stessoquesto rinunzi sin da ora a tale diritto, rilevandonon mancando altresì di rilevare che, ad ogni modo, una tale rinunzia non potrebbe effettuarsi senza il consenso della S. Sede.
Eine Ausfertigung dieses Berichts konnte in den vatikanischen Archiven nicht nachgewiesen werden. Auch wenn auf diesem Entwurf nicht wie in anderen Fällen ausdrücklich vermerkt wurde, dass er annulliert wurde, so ist doch davon auszugehen, da er keine Protokollnummer erhielt. Auf die Rekonstruktion eines Nuntiaturberichts wurde daher verzichtet.
1Als Datum post quem dient das Datum des genannten Schreibens Schultes an Pacelli vom 16. April 1924.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom nach dem 16. April 19241, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 354, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/354. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 10.09.2018.