Dokument-Nr. 4080
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 31. Juli 1929

Regest
Pacelli berichtet, welche vorteilhaften Änderungen der neue Entwurf der beiden Noten des preußischen Ministerpräsidenten und Pacellis zur Schulfrage im Vergleich zum vorherigen enthält. Der Nuntius berichtet zuerst von der Kontroverse, die die Veröffentlichung des Konkordatsentwurfs in der Presse und im Landtag auslöste. Sowohl die Deutsche Volkspartei, die das Konkordat ablehnt, als auch die demokratische Frankfurter Zeitung wiesen darauf hin, dass die in Artikel 1 garantierte Freiheit des Bekenntnisses dahingehend verstanden werden könnte, als könne sich der Heilige Stuhl insbesondere in den Erlass eines Schulgesetzes einmischen. Die Regierungsvertreter schlossen dies in ihrer Erklärung im Landtag aus, wiesen jedoch darauf hin, dass sie das Konkordat nicht einseitig auslegen könnten, weshalb in dieser Frage eine Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl notwendig sei. Pacelli gibt die Diskussion in der Landtagssitzung am 5. Juli wieder und zitiert aus der Rede des preußischen Kultusministers Beckers, der behauptete, dass die Schulfrage von Verhandlungsbeginn an aus Artikel 1 ausgeschlossen gewesen sei. Der Nuntius hält diese Aussage für nicht richtig, denn die Schulfrage wurde erst in der letzten Verhandlungsphase aus dem Konkordat genommen, wogegen der Heilige Stuhl ausdrücklich protestierte. Schließlich wurde Artikel 1 erst danach, nämlich im Mai des Jahres modifiziert. Pacellis Auffassung nach schließt Artikel 1 implizit auch die Rechte der Kirche und der katholischen Eltern in Bezug auf die Schulbildung und den Religionsunterricht ein, so wie es die Liberalen selbst in polemischer Weise gezeigt haben. In der Hauptausschusssitzung vom 2. Juli erklärte der Zentrumsabgeordnete und Paderborner Dompropst Linnebron mit dem Ziel, den Abschluss des Konkordats zu erleichtern, dass Artikel 1 lediglich die Religionsausübung im Gottesdienst und nicht die Schulfrage beinhalte, die in den entsprechenden Verhandlungen nicht erwähnt worden sei. Der Nuntius zitiert auch aus der Rede des Zentrumsabgeordneten Lauscher im Hauptausschuss am folgenden Tag, der die Frage bejahte, ob nach Auffassung der Zentrumspartei das Elternrecht zur Gewissensfreiheit gehört. Lauscher behauptete, dass der Nuntius und der Heilige Stuhl formell auf eine Vereinbarung zur Schule im Konkordat verzichtet hätten. Er kündigte an, dass sich die Zentrumspartei bei zukünftigen Debatten um die Schulfrage allein auf das Naturrecht und nicht auf das Konkordat berufen werde. Im Hauptausschuss am 5. Juli wies der DVP-Abgeordnete Campe darauf hin, dass die Aussagen der Zentrumsabgeordneten den Heiligen Stuhl juristisch nicht binden. Campe zog außerdem die Aussage Kultusminister Beckers in Zweifel, dass Artikel 1 lediglich die individuelle Bekenntnisfreiheit garantiert; Campes Auffassung nach erschöpft sich Artikel 1 nicht damit. Vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte versuchte Pacelli, als er die beiden Noten zur Schulfrage überarbeitete, die Möglichkeit dieser Interpretation unbemerkt einließen zu lassen, was ihm mit Blick auf den Ministerpräsidenten Braun gelungen zu sein scheint. Der erste Entwurf räumte in der Tat ein, dass das Konkordat keine Bestimmungen über die Schule enthält. Solche Formulierungen hätten allerdings eine Bestätigung der regierungsseitigen Auslegung von Artikel 1 bedeutet. In der überarbeiteten Form sagen die Noten, dass die Schulfrage nicht im Konkordat enthalten ist. Das schließt allerdings nicht aus, dass Artikel 1 das Recht der Kirche auf die religiöse Erziehung der Kinder beinhaltet. Pacelli weist des Weiteren darauf hin, dass die Regierung in dem verständlichen Bestreben, sich der unterschiedlichen öffentlich vorgetragenen Kritiken am Konkordat zu erwehren, wiederholt in übertriebenem Maße auf die Punkte aufmerksam machte, auf die der Heilige Stuhl letztlich verzichtete. Deshalb hielt Pacelli es für angemessen, in den Noten durch eine entsprechende Formulierung öffentlich klarzustellen, dass auch die Regierung auf viele ihrer Forderungen verzichten musste. Darüber hinaus sorgte Pacelli dafür, dass die beiden Änderungen in den Noten, die Gasparri in seinem Telegramm vom 28. Juli gefordert hatte, umgesetzt wurden. Dafür griff er auf die Unterstützung des katholischen Ministers für Volkswohlfahrt Hirtsiefer zurück. Der zweite Änderungswunsch war im Gegensatz zum ersten leicht zu erreichen. Braun stimmte letztlich auch dem ersten zu und verlangte lediglich eine Modifikation, die nach Pacellis Einschätzung den Gedanken des Änderungswunsches Gasparris nicht schmälert, sondern verstärkt. Der Nuntius bittet den Kardinalstaatssekretär, ihm seine Meinung dazu mitzuteilen, damit der Austausch des Notenwechsels zeitnah vollzogen werden kann.
Betreff
Scambio di Note sulla questione scolastica
Eminenza Reverendissima,
In obbedienza agli ordini impartitimi col venerato telegramma cifrato N. 4, ho l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima quanto appresso:
I. Per ciò che riguarda i miglioramenti introdotti nel testo delle Note sulla scuola, mi sia permesso di rilevare i due seguenti punti:
a) Durante le vive polemiche, che la pubblicazione del progetto di Concordato suscitò nella pubblica stampa e poi anche nel Parlamento, fu osservato dalla Deutsche Volkspartei, avversaria dichiarata del Concordato medesimo, ed anche dalla democratica Frankfurter Zeitung (cfr. i NN. 489, 492 e 502, rispettivamente del 4, 5 e 9 Luglio) che l'articolo 1, col quale lo Stato garantisce la protezione legale alla libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica, poteva essere interpretato come comprendente anche la scuola e dare così alla S. Sede la possibilità d'ingerirsi in questa materia, massi-
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me nel caso della emanazione di una nuova legge scolastica. Il Governo, rispondendo nel Landtag agli oratori della Deutsche Volkspartei, escluse una simile possibilità; fu però da questi replicato che esso non era autorizzato ad interpretare unilateralmente il Concordato, ma era necessaria a tale scopo una intesa colla S. Sede. Il deputato Sig.  Kriege aggiunse anzi (cfr. il Verbale della discussione nel Landtag del 5 Luglio 1929, pagg. 7669-7670) che, anche a parere del professore di Università, Sig.  Schücking, "la interpretazione suaccennata è del tutto comprensibile dal punto di vista del diritto canonico e che la presentazione di una simile richiesta da parte della Curia (romana) difficilmente potrebbe essere riguardata come contraria alla lealtà ed alla buona fede". Nella stessa seduta del 5 Luglio il Sig.  Ministro del Culto tornò a combattere una simile tesi. "Per ciò che riguarda l'articolo 1, egli disse <osservò>1 (l.c. pagg. 7703-7704), deve dirsi con tutta chiarezza che secondo il corso delle trattative non può esservi dubbio che la scuola non vi è compresa nemmeno lontanamente. L'articolo 1 assicura esclusivamente la libertà confessionale. È stato a suo tempo domandato per qual motivo non abbiamo messo nella
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Convenzione: mediante questo articolo 1 è esclusa la questione scolastica. Ciò non abbiamo fatto, perché allora si sarebbe detto: Vedete, la parola 'scuola' si trova pure nella Convenzione! Inoltre, dopoché la base di tutte le trattative era stata che non doveva parlarsi della scuola, ciò avrebbe potuto essere considerato come un atto di sfiducia da parte nostra, quasi che adesso volessimo ancora una volta la conferma che l'altra parte non è in realtà così sleale da far qui entrare nascostamente la scuola". – L'argomento del Dr. Becker, dedotto dalla storia delle trattative, non parmi in verità esatto; infatti, come è ben noto all'Eminenza Vostra, la soppressione di qualsiasi articolo circa la questione scolastica si ebbe soltanto nell'ultimo periodo delle trattative concordatarie, ed anche allora la S. Sede protestò e mantenne l'affermazione dei suoi principi, secondo che risulta dalla Nota in data del 26 Aprile c.a. al Sig. Ministro Presidente. L'articolo 1 fu redatto posteriormente, vale a dire nel mese di Maggio; una prima formula, proposta dal Ministero del Culto, conteneva la espressa limitazione "im Rahmen der allgemeinen Gesetze"; essa fu da me respinta e si adottò quindi l'altra, che figura nel testo
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definitivo
del Concordato. Questo articolo deve perciò essere interpretato quale esso è oggettivamente; ora nella espressione "libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica" sono, a mio umile avviso, implicitamente compresi anche i diritti della Chiesa e dei genitori cattolici sulla scuola e sulla istruzione religiosa, come si sono dati cura di dimostrare, sia pure a scopo polemico ed aggressivo, gli stessi liberali.
Il relatore Revmo Mons.  Linneborn, deputato del Centro, nella seduta della Commissione principale del Landtag del 2 Luglio corrente, senza dubbio colla migliore intenzione di facilitare l'accettazione del Concordato, affermò che "tutte le trattative preliminari (relative all'articolo 1) non menzionano altro se non che alla Chiesa è data libertà per l'esercizio della religione. Si tratta ivi quindi specialmente dell'indisturbato esercizio del culto. Che con ciò si siano toccate questioni concernenti la scuola e l'educazione, – non si trova alcun accenno in tutti i negoziati" (Verbale della discussione, pag. 6). Ed egualmente il giorno seguente l'altro oratore del Centro, Revmo Mons.  Lauscher, nella stessa Commissione così si espresse: "Alla questione del deputato
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Dr. Kriege, se cioè secondo l'opinione dei membri della mia frazione il diritto dei genitori circa la determinazione del modo di istruzione dei fanciulli sia parte integrante della libertà di coscienza, deve rispondersi in modo assolutamente affermativo. Però in questo Concordato, a differenza di altri, è stato convenuto fra i due contraenti che nulla in esso doveva essere stabilito intorno alla scuola. Così il Nunzio come la Curia (romana) hanno tenuto conto della circostanza che per una simile disposizione non vi sarebbe stata in Germania una maggioranza ed hanno rinunziato formalmente (!) ad accordi circa la scuola nel Concordato… Se vi saranno nell'avvenire dibattiti intorno alla scuola, il Centro sosterrà, come finora, la lotta da solo, fondandosi sui principi di diritto naturale, e non si appoggerà su questo documento, appunto perché esso non contiene alcun punto d'appoggio per le lotte scolastiche del Centro" (l.c. pagg. 48-49). In seguito a ciò il deputato Hestermann della Wirtschaftspartei nella menzionata seduta del 5 Luglio rilevò che "il relatore Sig. Linneborn aveva dichiarato espressamente, come opinione della Chiesa cattolica officiale, che nell'articolo 1 della Convenzione non si è pensato a questio-
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ni scolastiche. Ed il Sig. deputato Lauscher ci ha detto: Noi siamo così leali da riconoscere che il Concordato non ci dà alcun punto di appoggio nella lotta per la scuola" (l.c. pag. 7689). Ma a lui pensò a rispondere il deputato Dr. von Campe della Deutsche Volkspartei: "Il collega Sig. Hestermann stima che l'articolo 1 di questo Concordato non è poi così pericoloso; il Sig. Linneborn ha infatti ieri riconosciuto che la Curia non potrà da esso dedurre alcun diritto. A dire il vero, io ho sempre creduto che il Nunzio Pacelli fosse quello che ha concluso la Convenzione per mandato della S. Sede. Le affermazioni del Sig. Linneborn non sono interpretazioni legali e non vincolano la S. Sede. – Il Sig. Ministro Becker ha detto oggi che coll'articolo 1 del Concordato è assicurata soltanto la libertà confessionale individuale, la libertà confessionale del singolo! È questo il contenuto dell'articolo 1? È questo il contenuto del libero esercizio della religione, della libera attività religiosa della Chiesa come tale? No, la libertà di coscienza del singolo è una parte; ma con ciò, Sig. Ministro Becker, il contenuto dell'articolo 1 non è esaurito. Il Sig. Ministro non può affermare ciò seriamente" (pag. 7738).
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Ciò premesso, l'umile sottoscritto nella nuova redazione delle due Note ha cercato di tener conto, pur senza dare nell'occhio (e credo che lo stesso Ministro Presidente non se ne sia accorto), della possibilità dell'anzidetta interpretazione. La prima minuta di ambedue i documenti ammetteva infatti la completa assenza di qualsiasi disposizione circa la scuola nel Concordato ("keinerlei Bestimmung über die Schule", "Ausschaltung schulrechtlicher Bestimmungen", "Ausschaltung der Schulfragen aus dem nunmehr zum Abschluß gekommenen Vertrag", ecc.); ora tali espressioni avrebbero costituito una conferma ufficiale e bilaterale del punto di vista del Governo riguardo alla interpretazione dell'articolo 1. L'attuale minuta delle due Note dice invece che il Concordato non contiene alcun "regolamento della questione scolastica" ("keine Regelung der Schulfrage", "Ausschaltung der Regelung der Schulfrage", ecc.). La questione scolastica infatti non è stata in realtà regolata nel Concordato prussiano (come lo fu nel bavarese); ma ciò non esclude che l'articolo 1 includa implicitamente il diritto della Chiesa circa la istruzione e la educazione religiosa dei fanciulli.
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b) Il Governo, sia in discorsi di vari Ministri, come per mezzo di articoli di giornali, allo scopo (del resto, comprensibile) di difendere la sua azione e di vantare i propri successi di fronte agli attacchi ed alle critiche degli avversari, ha ripetutamente, e non di rado con evidenti esagerazioni, messo in rilievo i punti, a cui la S. Sede aveva finito per rinunziare durante le trattative concordatarie. Sembrava quindi opportuno per il prestigio della S. Sede medesima di portare a conoscenza della pubblica opinione che anche il Governo aveva dovuto ritirare molti dei suoi postulati. Perciò nella minuta della Nota al Signor Ministro Presidente trovansi aggiunte le parole: "mit Rücksicht auf die vonseiten der Preußischen Regierung im Laufe der Verhandlungen erfolgte Zurückstellung erheblicher Forderungen".
II. In conformità delle istruzioni comunicatemi nel sullodato telegramma cifrato mi sono dato premura di ottenere le due giustissime modificazioni richieste dall'Eminenza Vostra nella Nota di risposta del Ministro Presidente, servendomi a tale scopo dell'intervento del Sig. Ministro della pubblica assistenza, Dr. Hirtsiefer, appartenente al partito del Centro. La seconda delle anzidette modificazioni non ha presen-
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tato alcuna difficoltà. Più arduo era invece di ottenere la prima aggiunta. Il Dr. Braun ha tuttavia finito per accettarla, chiedendo soltanto un mutamento di forma, il quale però, a mio subordinato parere, non solo non diminuisce, ma piuttosto rafforza il pensiero espresso nelle parole proposte dall'Eminenza Vostra. Il passo in questione sarebbe quindi ora così redatto "... dankend zu bestätigen. Er würdigt durchaus die Erklärungen des Heiligen Stuhles, bittet indes...".
Nel supplicare pertanto l'Eminenza Vostra a volersi degnare di significarmi quanto prima la Sua superiore decisione al riguardo, affine di poter procedere senza indugio allo scambio delle Note in discorso, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
175r, unterhalb der Datumszeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "Risp. cifrato".
1Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4080, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4080. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.