Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919
Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
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Articolo 13 4.
Testo tedesco
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Traduzione italiana
77v
Questo articolo è assai importante per le c ongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazioni il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni
Inoltre nell'articolo 138
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Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Te
………………
78r
Traduzione italiana
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
79r
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
79v
da parte di coloro cui
spetta la loro educazione, né Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
80r
81r
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste Chiesa di Stato" è rivolto
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso
"nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi
vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non
deve essere inteso
quasi che
83r
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. [
83v
tere
imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche
corporazioni debbano essere accordati anche a
[nuove] società religiose, che finora non li godevano, se
per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi
è stato affermato, questa disposizione
avrebbe un'importanza piuttosto teorica che
pratica.Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
84r
85r
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di rendita.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. l'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
Nella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione venne
85v
anche trattata la
questione del patronato (privato); ma, in vista delle difficoltà che presentava una tale materia, decise di non
toccarla nella Costituzione dell'Impero,
lasciandola invece alla legislazione dei singoli
Stati.Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
89r
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di introdurre espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpito
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
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Come complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
89v
Costituzione
Nella seduta del<la>
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,
90r
del Württemberg, ecc.)
è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse
dichiarato "La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di
questo per l'avvenire non importa
quindi
alcun
guadagno, 91r
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sono perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le forze la causa della Chiesa; ma
91v
ha ancora una volta salvato tutto".Così Mons. Hollweck. Pur ammettendo non poche debolezze dei cattolici in Germania, bisogna
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Dopo di ciò, chinato